Revocate le schede nn. 40E, 47E, 36E e 21T, mentre è stata aggiornata la 22T
Novità per alcune schede tecniche del meccanismo di incentivazione dei certificati bianchi. In particolare, il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015 revoca le schede:
- n. 40E
- n. 47E
- n. 36E
- n. 21T
mentre la scheda tecnica 22T è stata aggiornata secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 1.
Di seguito il testo dell'articolato del D.M. 22 dicembre 2015, mentre in fondo alla pagina è disponibile il testo in pdf completo di Allegato.
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015
Revoca e aggiornamento delle schede tecniche del meccanismo di
incentivazione dei certificati bianchi. (16A00073)
in Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio 2016, n. 7
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed in particolare
l'art. 30, comma 1, lettera a), che demandava all'ENEA di redigere 15
schede tecniche standardizzate per la quantificazione dei risparmi
nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, successivamente
approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, del 28 dicembre 2012;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ed in
particolare l'art. 10, comma 15 che dispone che qualunque forma di
sostegno pubblico alla cogenerazione deve essere subordinato alla
condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione
ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente
utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare
l'art. 9;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ed in
particolare l'art. 16;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del 28 dicembre 2012, recante determinazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il
gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del
meccanismo dei certificati bianchi (di seguito: DM 28 dicembre 2012);
Visto, in particolare, l'art. 12, comma 1 e l'allegato 1 con il
quale sono approvate schede tecniche per la quantificazione dei
risparmi, predisposte da ENEA ai sensi del citato art. 30, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del 21 dicembre 2007;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, del 20 luglio 2004;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del 24 aprile 2001;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas EEN 9/11 del 27 ottobre 2011 recante «Linee guida per la
preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'art.
5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la
definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei titoli
di efficienza energetica» (di seguito, Linee Guida);
Vista la comunicazione del GSE, soggetto gestore del meccanismo dei
certificati bianchi, del 9 aprile 2015 con la quale sono state
segnalate le criticita' connesse all'applicazione di alcune schede
tecniche;
Ritenuto che, alla luce dell'evoluzione normativa, tecnologica e
del mercato, alcune schede tecniche per la quantificazione dei
risparmi nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi non siano
piu' conformi alle finalita' del meccanismo determinando, pertanto,
la necessita' della loro revoca;
Ritenuto altresi' necessario procedere alla revoca di una scheda
tecnica standardizzata mai pubblicata sul sito internet GSE per
impossibilita' oggettiva, stante l'elevato rischio di doppio o triplo
conteggio dell'incentivo e stante l'eccessiva onerosita' dei relativi
controlli, inefficienti sotto il profilo costo beneficio, ferma
restando la possibilita' di emanare una nuova scheda modificata
coerente con il meccanismo dei certificati bianchi;
Considerato che il meccanismo dei «certificati bianchi» trae le
proprie coperture a valere sulle tariffe dell'energia elettrica e del
gas e che si rende necessario evitare il rischio di
sovraincentivazione dell'intervento di efficienza energetica,
coerentemente con i principi di economicita' e buon andamento della
pubblica amministrazione;
Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il pieno rispetto
dei meccanismi incentivanti alla disciplina comunitaria sugli Aiuti
di Stato in materia di energia ed ambiente, la quale espressamente
vieta la sovra remunerazione dei costi sostenuti per gli interventi
di efficienza energetica, al fine di evitare il rischio di future
procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;
Considerato che molteplici contenuti della scheda tecnica 22T
risultano essere superati per evoluzione normativa, e in particolare
la parte in cui si prevede l'applicabilita' della disciplina della
cogenerazione ai sensi della delibera AEEG n. 42 del 2002, in luogo
della disciplina sulla cogenerazione ad alto rendimento, sebbene ai
sensi dell'art. 5, comma 5.5 delle Linee Guida, il mero recepimento
di obblighi o standard tecnici minimi definiti per legge non
costituisce aggiornamento di schede tecniche, per favorire
l'applicazione della stessa risulta opportuno pubblicarne una
versione aggiornata secondo la normativa vigente;
Considerato, inoltre, che per gli interventi realizzati negli
ambiti di applicazione delle schede tecniche citate, e' fatto
comunque salvo l'accesso anche in futuro al meccanismo dei
certificati bianchi attraverso il differente metodo di valutazione
dei risparmi denominato «a consuntivo», tutelando, pertanto, gli
investimenti eventualmente gia' pianificati;
Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata del 20 ottobre 2015;
Decretano:
Art. 1
Revoca e aggiornamento schede tecniche
1. Sono revocate le seguenti schede tecniche:
Scheda tecnica n. 40E «Installazione di impianto di riscaldamento
alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura», di cui
all'allegato al D.M. 28 dicembre 2012;
Scheda tecnica n. 47E «Sostituzione di frigoriferi,
frigocongelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con
prodotti analoghi a piu' alta efficienza» di cui all'allegato al D.M.
28 dicembre 2012;
Scheda tecnica n. 36E: «Installazione di gruppi di continuita'
statici ad alta efficienza (UPS)», di cui all'allegato al D.M. 28
dicembre 2012;
Scheda tecnica n. 21T: «Applicazione nel settore civile di
piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed
estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria» di
cui all'allegato «A» alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica il GAS - EEN 9/10 del 12 aprile 2010, come modificato dalle
deliberazioni EEN 14/10 e EEN 9/11.
2. La scheda tecnica 22T «Applicazione nel settore civile di
sistemi per il teleriscaldamento per la climatizzazione invernale e
la produzione di acqua calda sanitaria» di cui all'allegato «A» alla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il GAS - EEN
9/10 del 12 aprile 2010, come modificato dalle deliberazioni EEN
14/10 e EEN 9/11, e' aggiornata secondo quanto previsto all'allegato
1.
Art. 2
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui al presente decreto acquistano efficacia
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e il GSE provvede a darne ampia diffusione
sul proprio sito internet.