Novità per la sicurezza stradale con le modifiche dei certificati medici attestanti l'idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore. È quanto ha disposto il decreto del Presidente della repubblica 28 marzo 2019, n. 54 «Regolamento recante modifica dell'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l'idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore» (in Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2019, n. 138).
In allegato al decreto il nuovo modello per la relazione medica per il rilascio e la conferma di validità della patente di guida.
Di seguito il testo del decreto del Presidente della repubblica 28 marzo 2019, n. 54 (l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina).
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Decreto del Presidente della repubblica 28 marzo 2019, n. 54
Regolamento recante modifica dell'articolo 331 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i
certificati medici attestanti l'idoneita' psicofisica dei conducenti
di veicoli a motore. (19G00061)
in Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2019, n. 138
Vigente al: 1-6-2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo
per la revisione delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il
nuovo codice della strada, e, in particolare, gli articoli 119 e 121,
concernenti, rispettivamente, i requisiti fisici e psichici per il
conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida e
l'esame di idoneita' per il conseguimento della patente di guida;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale, e, in particolare, il Capo II, Sezione
I;
Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante Disposizioni in
materia di sicurezza stradale e, in particolare, l'articolo 21, in
materia di rinnovo di validita' della patente di guida;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante
attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida e, in particolare, l'allegato III concernente i
requisiti minimi di idoneita' fisica e mentale per la guida di un
veicolo a motore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo
codice della strada, e, in particolare, l'articolo 331 e i relativi
modelli di certificazione sanitaria IV-4, IV-5 e IV-6 allegati al
Titolo IV, Parte II, del regolamento medesimo;
Considerata la necessita' di dare seguito alle disposizioni
previste dal citato codice dell'amministrazione digitale, che
prevedono la progressiva digitalizzazione dei procedimenti, anche al
fine di favorire il loro processo di dematerializzazione, con
conseguente riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e
della documentazione in formato cartaceo;
Considerata la necessita' di tutelare la riservatezza dei dati
sanitari contenuti nei documenti attestanti l'idoneita' psicofisica
alla guida dei conducenti di veicoli a motore;
Considerato, altresi', necessario informatizzare la procedura per
il rilascio delle patenti di guida in sede di conseguimento della
stessa ovvero in caso di rilascio di duplicato nonche' di rinnovo di
validita' e, conseguentemente, prevedere un unico modello di
trasmissione del giudizio di idoneita' psicofisica del conducente di
veicolo a motore, anziche' i suindicati tre diversi modelli di
certificazione sanitaria;
Ritenuto, pertanto, di dover uniformare l'applicazione del
richiamato articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 495 del 1992 alle disposizioni del codice dell'amministrazione
digitale, prediligendo la trasmissione in via telematica dell'esito
della visita medica per il rilascio della patente di guida agli
uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nella riunione del 15 febbraio 2018;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 marzo 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro della salute;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 331 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. L'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
«Art. 331 (Art. 119 cod. str.) (Attestazione dei requisiti di
idoneita' psicofisica alla guida di veicoli a motore). - 1.
L'attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica
necessari per il rilascio della patente di guida e' comunicata per
via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di
cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo
parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere
conforme al modello informatizzato di cui all'Allegato IV.4, al
Titolo IV - Parte II.
2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di
idoneita' per il rilascio o la conferma di validita' della patente di
guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene
necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o
adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validita' del
documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto
dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato
un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale e' ammesso
ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.».
Art. 2
Modifiche dei modelli dei certificati medici
1. Il modello di certificato medico IV.4, allegato al Titolo IV,
Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e' sostituito da quello allegato al presente
regolamento.
2. I modelli di certificati medici IV.5 e IV.6, allegati al Titolo
IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, sono abrogati.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1°
giugno 2019.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.