Chimici: i chiarimenti per l’iscrizione all’albo

Le istruzioni riguardano i soggetti assunti e operanti nelle agenzie regionali/provinciali per la protezione dell'ambiente (Arpa/Appa)

Chiarimenti sull'iscrizione all'albo per i chimici assunti e operanti nelle agenzie regionali/provinciali per la protezione dell'ambiente (Arpa/Appa).

AssoArpa (l'associazione delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale) e la federazione nazionale dell’ordine dei chimici e dei fisici hanno, infatti, concordato e diffuso una circolare, riportata a seguire, di chiarimenti sulle modalità applicative dell’obbligo di iscrizione all’albo dei chimici e dei fisici di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute».

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Circolare Assoarpa - Fncf 19 luglio 2019

Circolare informativa sull’iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici – Settore Chimica

Con la presente nota, gli enti firmatari chiariscono, in via congiunta, le modalità applicative dell’obbligo di iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici (di seguito “Albo”) di cui alla Legge 3/2018 con riferimento ai Chimici assunti ed operanti nelle ARPA/APPA.

Si precisa che l’art. 6, comma 4, del DM Salute 23/03/2018, “Ordinamento della professione di chimico e fisico”, prevede l’iscrizione alla sezione A e B – Settore Chimica dell’Albo dei Chimici e dei Fisici, in via transitoria, “per un anno e comunque fino all’adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di chimico”. Pertanto, il periodo transitorio di cui alla disposizione ministeriale perdura fino alla effettiva adozione “di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di chimico”.

Resta inteso che l’obbligo di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla Legge 3/2018, ed all’art. 3 del DM Salute 23/03/2018 è cogente sin dalla entrata in vigore di tale Legge e che il richiamato periodo transitorio è finalizzato esclusivamente ad agevolare la celere iscrizione all’Albo.

Si rileva come, nel caso in cui le ARPA/APPA abbiano l’esigenza di acquisire dall’esterno, mediante procedura selettiva pubblica, personale in possesso di laurea in chimica o equipollente, alla luce del vigente quadro normativo ed in relazione alle peculiarità dei compiti assegnati alle Agenzie Ambientali, sussiste la necessità di distinguere tra:

a) requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, tra i quali occorre prevedere l’abilitazione all’esercizio della professione per l’iscrizione all’Albo;

b) requisiti prescritti per l’assunzione, tra i quali occorre prevedere l’iscrizione all’Albo laddove il lavoratore sia assegnato ad attività per le quali la normativa richiede l’iscrizione.

Si evidenzia, infatti, come l’obbligo di iscrizione all’Albo non possa essere vincolato alle condizioni di assunzione o di inquadramento, ma sussiste laddove il lavoratore sia adibito alle attività che la normativa riconduce obbligatoriamente alla professione di Chimico.

Al riguardo si precisa che l’obbligo di iscrizione all’Albo sussiste in tutte le ipotesi in cui il Chimico operante nelle ARPA/APPA svolga le seguenti mansioni:

Esecuzione di analisi di ogni specie in materia di chimica pura ed applicata, con qualsiasi metodo ed a qualunque scopo destinate;
Direzione di laboratori;
Incarichi e perizie in materia di chimica pura ed applicata (trattasi di fattispecie riconducibili prevalentemente a richieste provenienti dall’Autorità Giudiziaria);
Certificati, certificazioni di pericolosità e non pericolosità, classificazioni tecniche in materia di chimica pura ed applicata

Resta inteso che, in ogni caso, per i Chimici dipendenti attualmente in ruolo presso le ARPA/APPA, sussiste l’obbligo di permanente iscrizione all’Albo, qualora gli stessi siano adibiti alle mansioni di cui ai punti precedenti.
All’esito dell’adozione del Regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di Chimico e di Fisico, sarà diffusa una nota congiunta di contenuto analogo che tenga conto di tale riforma.

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