CLP: gli adeguamenti per i generatori di aerosol

Il D.M. Sviluppo economico 18 dicembre 2017 ha introdotto modifiche anche per quanto riguarda la pressione massima ammissibile degli apparecchi

Novità per l'applicazione del CLP (regolamento CE n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, comprese quelle pericolose) ai generatori di aerosol. È l'effetto delle modifiche al D.P.R. n. 741/1982, introdotte dal D.M. Sviluppo economico 18 dicembre 2017 (in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2018, n. 29), in recepimento della direttiva 2016/2037/UE del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori  aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento CLP.

A seguire il testo integrale del D.M. Sviluppo economico 18 dicembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 18 dicembre 2017 



Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio  1982,

n. 741, in recepimento della direttiva 2016/2037/UE del  21  novembre

2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio  per  quanto

riguarda la pressione massima ammissibile dei  generatori  aerosol  e

adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento

CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla

classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e

delle miscele. (18A00782)


            in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2018, n. 29

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE


  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.

741 recante  «Attuazione  della  direttiva  (CEE)  n.  324  del  1975

relativa ai generatori aerosol»,  ed  in  particolare  l'art.  7  che

demanda ad un decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato,  ora  Ministro  dello  sviluppo  economico,  e  del

Ministro della sanita', ora Ministro della salute,  l'adozione  delle

modifiche alle norme tecniche di cui all'allegato del decreto  stesso

per adeguarle alle misure adottate ai sensi degli articoli 6, 7 e  10

della direttiva 75/324/CEE;

  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' 8  maggio

1997,  n.  208  «Regolamento  recante  recepimento  della   direttiva

94/1/CEE della Commissione,  riguardante  adeguamento  tecnico  della

direttiva 75/324/CEE del  Consiglio,  concernente  il  ravvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol»;

  Vista la legge 8 ottobre 1997, n.  352  recante  «Disposizioni  sui

beni culturali» che all'art. 12 reca «Norme  sui  generatori  aerosol

contenenti vernici»;

  Visto il regolamento (CE) 16 dicembre  2008,  n.  1272/2008/CE  del

Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele

che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca

modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

  Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  12,  recante

«Attuazione della direttiva 2007/45/CE che  reca  disposizioni  sulle

quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le  direttive

75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE.»,  ed  in

particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto  legislativo  che

contiene disposizioni derogatorie dell'art. 4, primo  comma,  lettera

e), del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  741  del

1982;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto

con il Ministro della salute 25 febbraio 2011, registrato alla  Corte

dei conti  il  15  aprile  2011,  Ufficio  controllo  atti  Ministeri

attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 60, e pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2011, con il quale sono state

apportate  ulteriori  modifiche  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica n. 741 del 1982, in attuazione della direttiva  2008/47/CE

della Commissione in data 8 aprile 2008 che modifica,  per  adeguarla

al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del  Consiglio  per  il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  relative  agli

aerosol;

  Visto il regolamento (CE) 8 maggio  2013,  n.  487/2013/UE  recante

modifica,  ai  fini   dell'adeguamento   al   progresso   tecnico   e

scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo

e del Consiglio relativo alla  classificazione,  all'etichettatura  e

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto

con il Ministro della salute 24 giugno 2014,  registrato  alla  Corte

dei conti il 18 luglio 2014, Ufficio controllo atti  MISE  e  MIPAAF,

reg.ne prev. n. 2750, e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  184

del 9 agosto 2014,  con  il  quale  sono  state  apportate  ulteriori

modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del  1982

relativo agli aerosol, in attuazione della direttiva 2013/10/UE;

  Vista la direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione del 21 novembre

2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio  per  quanto

riguarda la pressione massima ammissibile dei  generatori  aerosol  e

adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento

(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  relativo

alla  classificazione,  all'etichettatura  e  all'imballaggio   delle

sostanze  e  miscele,  ed  in  particolare  l'art.  1  che   modifica

l'allegato della direttiva 75/324/CEE;

  Considerato l'Allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008  -  come

modificato dal regolamento (UE) n. 487/2013 -  recante  «Disposizioni

relative alla classificazione e all'etichettatura  delle  sostanze  e

delle miscele pericolose»  ed  in  particolare  l'esplicazione  sulla

tabella recante i nuovi elementi dell'etichetta per aerosol;

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  ed  in

particolare l'art. 35, comma 3, secondo cui le direttive  dell'Unione

europea possono essere recepite, «ove di contenuto non normativo, con

atto amministrativo generale da parte  del  Ministro  con  competenza

prevalente  nella  materia,  di  concerto  con  gli  altri   Ministri

interessati»;

  Ritenuto di dover dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/2037 con

atto amministrativo in base a quanto disposto dall'art. 7  del  sopra

richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982  e

dall'art. 35, comma 3, della legge n. 134 del 2012;




                              Decreta:

                               Art. 1
 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982

  1.  Il  testo  dell'allegato  al  decreto  del   Presidente   della

Repubblica n. 741 del 1982, e successive modifiche  ed  integrazioni,

e' ulteriormente modificato come segue:

    a) il punto 2.2 e' sostituito dal seguente:

  «2.2. Etichettatura

  Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008, come  modificato  dal

regolamento (UE) n. 487/2013, su ogni generatore  aerosol  si  devono

apporre, in  modo  visibile,  leggibile  e  indelebile,  le  seguenti

indicazioni:

  a) quando l'aerosol e' classificato come "non infiammabile" secondo

i criteri del  punto  1.9,  l'avvertenza  "Attenzione"  e  gli  altri

elementi  dell'etichetta  per  aerosol  di   categoria   3   di   cui

all'allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

  b) quando l'aerosol e' classificato come "infiammabile"  secondo  i

criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi

dell'etichetta per aerosol di categoria  2  di  cui  all'allegato  I,

tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

  c)   quando   l'aerosol   e'   classificato   come    "estremamente

infiammabile"  secondo  i  criteri  del   punto   1.9,   l'avvertenza

"Pericolo"  e  gli  altri  elementi  dell'etichetta  per  aerosol  di

categoria 1 di cui all'allegato I,  tabella  2.3.1,  del  regolamento

(CE) n. 1272/2008;

  d) se l'aerosol e' un prodotto di consumo il consiglio di  prudenza

P102 di cui all'allegato IV, parte 1, tabella  6.1,  del  regolamento

(CE) n. 1272/2008;

  e) le ulteriori precauzioni d'impiego che informano  i  consumatori

dei pericoli specifici del prodotto;  se  il  generatore  aerosol  e'

accompagnato da istruzioni d'uso separate, queste devono recare  tali

precauzioni d'impiego supplementari.».

    b) il punto 3.1.2 e' sostituito dal seguente:

  «3.1.2. A 50 °C  la  pressione  nel  generatore  aerosol  non  deve

superare i valori indicati nella seguente tabella,  in  funzione  del

tenore dei gas nel generatore aerosol:

   

        =====================================================

        |        Tenore dei gas       |  Pressione a 50 °C  |

        +=============================+=====================+

        | Gas liquefatto o miscela di |                     |

        |     gas con un campo di     |                     |

        |infiammabilita' con l'aria a |                     |

        |   20 °C e a una pressione   |                     |

        |    normale di 1,013 bar     |        12 bar       |

        +-----------------------------+---------------------+

        | Gas liquefatto o miscela di |                     |

        | gas non aventi un campo di  |                     |

        |infiammabilita' con l'aria a |                     |

        |   20 °C e a una pressione   |                     |

        |    normale di 1,013 bar     |       13,2 bar      |

        +-----------------------------+---------------------+

        |Gas compressi o gas disciolti|                     |

        |sotto pressione non aventi un|                     |

        |campo di infiammabilita' con |                     |

        |   l'aria a 20 °C e a una    |                     |

        | pressione normale di 1,013  |                     |

        |             bar             |       15 bar»       |

        +-----------------------------+---------------------+



                               Art. 2
                    Decorrenza, disposizioni finali

  Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere  dal  12

febbraio 2018.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e trasmesso alla  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri - Dipartimento per le politiche  europee  -  ai  fini  della

comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'art. 2, comma 1,

della direttiva (UE) 2016/2037.

Allegati

D.M. 18 dicembre 2017

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome