CLP: modificati gli allegati II e VI al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, per effetto della pubblicazione del regolamento delegato (Ue) 2021/797 della Commissione dell’8 marzo 2021 sulla G.U.C.E. L del 19 maggio 2021, n. 176.
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Le modifiche riguardano, in particolare, il biossido di titanio con riferimento:
- all'allegato II, parte 2, sezione 2.12, comma 2, frase introduttiva;
- all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, nota 10.
Di seguito il testo del regolamento delegato (Ue) 2021/797 della Commissione dell’8 marzo 2021.
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Regolamento delegato (Ue) 2021/797 della Commissione dell’8 marzo 2021 che rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
(G.U.C.E. L del 19 maggio 2021, n. 176)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006[1]GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1., in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Le versioni in lingua danese, francese, italiana, polacca e tedesca del regolamento (CE) n. 1272/2008 contengono un errore nell’allegato II, parte 2, sezione 2.12, secondo comma, frase introduttiva, per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’obbligo di etichettatura delle miscele solide contenenti biossido di titanio.
(2) La versione in lingua ceca del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene ulteriori errori nell’allegato II, parte 2, sezione 2.12, per quanto riguarda l’obbligo di etichettatura delle miscele contenenti biossido di titanio.
(3) La versione in lingua italiana del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene un errore nell’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, nota 10, per quanto riguarda la classificazione dei pericoli delle miscele contenenti biossido di titanio.
(4) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua ceca, danese, francese, italiana, polacca e tedesca dell’allegato II e la versione in lingua italiana dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così rettificato:
1) nell’allegato II, parte 2, la sezione 2.12 è sostituita dalla seguente:
«2.12.
Miscele contenenti biossido di titanioL’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm deve recare la seguente indicazione:
EUH211: “Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.”
L’etichetta dell’imballaggio delle miscele solide contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione:
EUH212: “Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.”
Inoltre, l’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose che sono etichettate con l’indicazione EUH211 o EUH212 deve recare l’indicazione EUH210.»;
2) nell’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, la nota 10 è sostituita dalla seguente:
«La classificazione come cancerogeno per inalazione si applica unicamente alle miscele sotto forma di polveri contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Note
1. | ↑ | GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. |