(Codice di condotta per il trattamento dei dati personali)
Con la delibera 7 ottobre 2024, il garante per la protezione dei dati personali ha approvato il codice di condotta rivolto alle imprese di sviluppo software gestionali e le indicazioni per l'accreditamento dell'organismi di monitoraggio.
Le definizioni delineano il perimetro nel quale sono compresi soggetti e attività. In sintesi:
- produttori del software, ovvero imprese che progettano, sviluppano e producono software gestionali;
- software gestionale: i programmi di elaborazione elettronica che consentono ad aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni di automatizzare, informatizzandoli, i processi di organizzazione e gestione delle rispettive attività;
- servizi relativi alle attività di installazione, messa in esercizio, assistenza, manutenzione, gestione, aggiornamento del software gestionale prodotto dalle software house;
- attività di progettazione, sviluppo e produzione del software gestionale, che non comportano di regola lo svolgimento di attivita' di trattamento di dati personali;
- i soggetti (i clienti) che richiedono ai produttori lo sviluppo e l'installazione dei software gestionali e le connesse attività di manutenzione e assistenza, sottoscrivendo i relativi contratti o accordi di licenza e utilizzo;
- utenti ovvero le persone fisiche (quali, ad esempio rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori) autorizzati dal cliente ad accedere e utilizzare per suo conto il software e i relativi servizi, dal produttore del software a svolgere i servizi.
Qui di seguito il testo della delibera 7 ottobre 2024, il codice di condotta e gli allegati.
Delibera 7 ottobre 2024 del Garante per la protezione dei dati personali
Approvazione del codice di condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione di
software gestionale e accreditamento dell'organismo di monitoraggio.
(Provvedimento n. 618). (24A06197)
(Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2024)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna alla quale hanno preso parte il prof.
Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni,
vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza,
componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(di seguito, «regolamento»);
Visto il decreto legisolativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali, di seguito il «Codice»)
come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679»;
Visto l'art. 40 del regolamento che prevede che le associazioni e
gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari o
responsabili del trattamento possano elaborare (modificare o
prorogare) codici di condotta destinati a contribuire alla corretta
applicazione del regolamento in specifici settori di attivita' e in
funzione delle particolari esigenze delle micro, piccole e medie
imprese, e che tali codici devono essere approvati dall'autorita' di
controllo competente;
Visto il considerando 98 del regolamento che prevede che tali
codici possono calibrare gli obblighi del titolare e del responsabile
del trattamento, tenuto conto dei potenziali rischi del trattamento
per i diritti e le liberta' degli interessati;
Viste le «Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli
organismi di monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2016/679»
adottate dal Comitato europeo per la protezione di dati (di seguito
«Comitato») il 4 giugno 2019, all'esito della consultazione pubblica;
Considerato in particolare che l'adesione ad un codice di condotta
puo' essere utilizzata come elemento di responsabilizzazione (c.d.
accountability), in quanto consente di dimostrare la conformita' dei
trattamenti di dati, posti in essere dai titolari e/o dai
responsabili del trattamento che vi aderiscano, ad alcune
disposizioni o principi del regolamento, o al regolamento nel suo
insieme (cfr. cons. 77 e articoli 24, par. 3, e 28, par. 5, e 32,
par. 3 del regolamento);
Rilevato che il Garante incoraggia lo sviluppo di codici di
condotta per le micro, piccole e medie imprese al fine di promuovere
un'attuazione effettiva del regolamento, aumentare la certezza del
diritto per titolari e responsabili del trattamento e rafforzare la
fiducia degli interessati in ordine alla correttezza dei trattamenti
di dati che li riguardano;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 55 del regolamento e art. 2-bis
del Codice, il Garante e' l'autorita' di controllo competente ad
approvare i codici di condotta aventi validita' nazionale
nell'esercizio del potere conferitole ai sensi dell'art. 57,
paragrafo 1, lettera m) del regolamento;
Considerato che l'art. 41, par. 1, del regolamento prevede che,
fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorita' di controllo
competente, la verifica dell'osservanza delle disposizioni di un
codice di condotta, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento, e'
effettuata da un organismo di monitoraggio (di seguito, «Odm») in
possesso dei requisiti fissati dall'art. 41, par. 2 del regolamento e
del necessario accreditamento rilasciato a tal fine dalla medesima
autorita', con la sola eccezione del trattamento effettuato da
autorita' pubbliche e da organismi pubblici per il quale non e'
necessaria l'istituzione di un Odm (art. 41, par. 6 del regolamento);
Rilevato, in questo contesto, che l'obbligo di affidare il
monitoraggio dei codici di condotta a un Odm accreditato non dovrebbe
costituire un ostacolo allo sviluppo di tali strumenti e che, quindi,
va riconosciuto un certo margine di flessibilita' ai promotori dei
codici di condotta nell'applicazione dei requisiti di accreditamento
fissati dal Garante, al fine di definire il modello di Odm piu'
adeguato a controllarne l'osservanza, fermo restando il rispetto di
quanto previsto dal regolamento, dalle Linee guida e dai pertinenti
pareri del Comitato;
Considerato che il regolamento e le linee guida del Comitato sopra
citate, fissano un quadro organico di riferimento per la definizione
dei requisiti che l'Odm deve soddisfare per ottenere
l'accreditamento;
Rilevato altresi' che il Garante nella procedura di accreditamento,
volta a verificare che l'Odm soddisfi i predetti requisiti, tiene in
considerazione le specificita' dei trattamenti di dati personali
afferenti al settore a cui si applica il codice di condotta e, in
particolare, la natura e la dimensione del settore, la tipologia e il
numero (anche atteso) di soggetti aderenti, la peculiarita' e la
complessita' delle operazioni di trattamento oggetto del codice,
nonche' i rischi per gli interessati;
Considerato che l'art. 41, par. 3, del regolamento prevede che la
predetta autorita' di controllo presenta al Comitato uno schema di
requisiti per l'accreditamento dell'Odm, ai sensi del meccanismo di
coerenza di cui all'art. 63 del regolamento;
Visto il provvedimento del 10 giugno 2020, n. 98 - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 dell'11 luglio 2020 - (di seguito,
«Provvedimento») con il quale il Garante, ai sensi dell'art. 57,
par.1, lettera p), del regolamento, ha approvato i requisiti per
l'accreditamento dell'Odm, tenendo conto delle osservazioni rese dal
Comitato nel parere adottato il 25 maggio 2020;
Considerato che l'art. 57, par. 1, lettera q) del regolamento
prevede, in particolare, che ciascuna autorita' di controllo, sul
proprio territorio, effettua l'accreditamento dell'Odm, ai sensi
dell'art. 41;
Rilevato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli
55 del regolamento e art. 2-bis del Codice, il Garante e' l'autorita'
di controllo competente a definire e pubblicare i requisiti per
l'accreditamento dell'Odm, nonche' ad accreditare lo stesso Odm
nell'esercizio del potere conferitole ai sensi dell'art. 57, par. 1,
lettere p) e q), del regolamento;
Considerato che l'Associazione proponente, Assosoftware -
Associazione italiana dei produttori di software, rappresentando
adeguatamente le imprese operanti in Italia nello specifico settore
della produzione del software di tipo gestionale, e' legittimata, ai
sensi dell'art. 40, paragrafo 2 del regolamento, a promuovere
l'adozione di un codice di condotta nel settore di riferimento;
Visto che in data 30 settembre 2024, all'esito di una complessa
interlocuzione con gli uffici, l'Associazione proponente ha
sottoposto all'approvazione del Garante il «Codice di condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e
produzione di software gestionale» ed ha contestualmente presentato
la richiesta formale di accreditamento dell'Odm allegando la
documentazione utile idonea a comprovare il possesso dei requisiti
richiesti;
Rilevato, all'esito dell'esame di questa autorita', che il codice
di condotta presentato dall'Associazione proponente offre, in misura
sufficiente, garanzie adeguate a tutela degli interessati nel settore
di riferimento, come previsto dall'art. 40, paragrafo 5, del
regolamento;
Rilevato che dall'esame della richiesta di accreditamento e della
documentazione ad essa allegata, emerge che l'istituendo Odm rispetta
i requisiti previsti dall'art. 41, par. 2 del regolamento e dal
provvedimento, essendo stato comprovato, in particolare: un adeguato
livello di competenza per lo svolgimento dei compiti di verifica sul
rispetto del codice di condotta; di poter assolvere alle proprie
funzioni con indipendenza e imparzialita'; di aver definito misure
idonee a individuare e mitigare il rischio di eventuali conflitti di
interesse;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera m), del
regolamento di approvare il codice di condotta che acquista la piena
efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' inserito nei registri di
cui all'art. 40, parr. 6 e 11 del regolamento;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera q), del
regolamento, di accreditare l'Odm individuato dal proponente alla
verifica del rispetto del codice di condotta, per la durata di cinque
anni non rinnovabili;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
Tutto cio' premesso il Garante
a) ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera m), del regolamento
approva il codice di condotta riportato in allegato al presente
provvedimento del quale forma parte integrante;
b) ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera q), del regolamento
accredita l'Odm proposto dal proponente alla verifica del rispetto
del codice di condotta per la durata di cinque anni non rinnovabili;
c) invia copia della presente deliberazione all'Ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato
Codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione di software gestionale
INDICE
PREAMBOLO
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Progettazione e sviluppo di SW Gestionali: Privacy
by design e by default
Articolo 4 - Installazione, assistenza e manutenzione del SW
Gestionale
Articolo 5 - Ruolo della SWH quale responsabile del trattamento:
garanzie, obblighi e responsabilita'
Articolo 6 - Accordo sul trattamento dei dati personali con il
cliente
Articolo 7 - Ricorso della SWH a sub-responsabili del trattamento
Articolo 8 - Trattamenti per i quali la SWH agisce in qualita' di
titolare del trattamento
Articolo 9 - Registri dei trattamenti della SWH quale
responsabile del trattamento
Articolo 10 - Analisi dei rischi e valutazione d'impatto sulla
protezione dati
Articolo 11 - Misure adottate per la sicurezza del trattamento
dei dati personali
Articolo 12 - Gestione degli incidenti di sicurezza
Articolo 13 - Persone autorizzate operanti sotto il controllo
della Software House
Articolo 14 - Assistenza al cliente nella gestione delle
richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati
Articolo 15 - Trasferimento dei dati in Paesi terzi al di fuori
della UE
Articolo 16 - Tempi di conservazione dei dati: cancellazione o
restituzione dei dati al cliente
Articolo 17 - Richieste di informazioni e controlli del cliente
Articolo 18 - Cooperazione con le Autorita' di controllo, con
l'Autorita' giudiziaria e di polizia giudiziaria e tributaria
Articolo 19 - Verifiche sul rispetto del codice di condotta ed
Organismo di monitoraggio
Articolo 20 - Modalita' di adesione al codice di condotta
Articolo 21 - Riesame del codice di condotta
Articolo 22 - Entrata in vigore del codice di condotta
Allegati:
allegato A: Misure tecniche e organizzative applicate dalle SWH
per garantire i requisiti di Privacy by design e by default nelle
Attivita' di sviluppo dei Software Gestionali
allegato B: Misure di sicurezza applicate dalle SWH per lo
svolgimento dei servizi riguardanti i SW Gestionali impiegati nei
contesti on premise e in cloud
allegato C: Schema di accordo sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 -
regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
allegato D: Organismo di monitoraggio
allegato E: Modalita' di adesione al codice di condotta
Preambolo
Le imprese produttrici del software gestionale aderenti ad
Assosoftware hanno promosso l'adozione del presente codice di
condotta sulla base di quanto previsto dall'art. 40 del regolamento
(UE) n. 679/2016 - regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di
seguito denominato «Regolamento» o «GDPR»), in considerazione delle
seguenti premesse.
1. Assosoftware e' l'associazione italiana che riunisce,
rappresenta e tutela le principali aziende produttrici di software
gestionale per piccole e medie imprese, professionisti e pubbliche
amministrazioni. Il settore del software gestionale costituisce un
fattore chiave per la crescita delle competenze digitali e la
modernizzazione dei processi produttivi, elementi fondamentali per la
competitivita' degli operatori a livello internazionale o globale, e
per lo sviluppo del sistema Paese, sia per il suo impatto diretto su
economia ed occupazione, sia per l'indotto generato in termini di
digitalizzazione di imprese, professionisti e pubbliche
amministrazioni lungo tutta la catena del valore, dal front-end verso
i clienti e cittadini, al back end di produzione, fino alla gestione
documentale e amministrativa.
2. In questo contesto, emerge la concreta esigenza per le imprese
produttrici rappresentate da Assosoftware di assicurare che le
attivita' dalle stesse svolte nell'ambito dell'intero ciclo di vita
del software gestionale, dalla sua progettazione, produzione e
sviluppo sino alla sua installazione e messa in esercizio, si
conformino ad elevati livelli di protezione dei dati personali, allo
scopo di favorire il rispetto del regolamento e di rafforzare la
fiducia degli utilizzatori del software verso l'adozione dei
soluzioni gestionali in grado di realizzare la transizione digitale e
l'innovazione produttiva. Il software gestionale, infatti, consente
l'automazione dei principali processi interni di imprese (es.
processi di approvvigionamento, gestione del magazzino, vendite,
fatturazione, rapporti con i clienti, gestione documentale etc.), di
professionisti (es. software per la gestione dello studio
professionale, delle attivita' contabilita', tributarie,
lavoristiche, legali e fiscali) e delle Pubbliche Amministrazioni
(es. processi di e-procurement, gestione delle gare e commesse,
etc.), con un evidente e notevole impatto sugli aspetti relativi alla
protezione dei dati personali. In tal senso, si pone, altresi', la
ulteriore esigenza di fornire strumenti adeguati di digitalizzazione,
anche per favorire la conformita' degli operatori piu' piccoli del
mercato, che, a livello tecnico e informatico, potrebbero difettare
delle risorse o competenze necessarie, e per contemperare le esigenze
di semplificazione degli adempimenti delle PMI e dei professionisti
con la necessita' di garantire un'elevata tutela dei diritti degli
interessati.
3. Per i motivi sopra esposti, le imprese produttrici del
software gestionale (c.d. «produttori del software» o «Software
House» - «SWH»), associate ad Assosoftware, hanno promosso ed avviato
l'elaborazione di un progetto di codice di condotta ai sensi del
citato art. 40 del GDPR, diretto a fornire un concreto ed effettivo
contributo alla definizione degli impegni assunti per garantire il
diritto alla protezione dei dati personali in fase di progettazione e
sviluppo di applicazioni, servizi e prodotti software, in
considerazione dell'evoluzione tecnologica e dei relativi costi di
attuazione, con l'obiettivo di rendere disponibili ai clienti,
operanti quali Titolari o responsabili del trattamento, idonei
strumenti e funzionalita' per adempiere ai loro obblighi di
protezione dei dati in relazione ai trattamenti svolti tramite i
predetti software
4. In particolare, i produttori del software intendono attraverso
il presente codice definire un sistema uniforme ed avanzato di regole
di condotta e misure tecniche e organizzative, per assicurare che i
software prodotti e resi disponibili sul mercato siano sviluppati nel
rispetto dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione
(by design) e per impostazione predefinita (by default), al fine di
dimostrare la conformita' alle disposizioni del regolamento e di
rafforzare la fiducia verso la digitalizzazione dei servizi e
processi degli operatori economici ed istituzionali che li
utilizzano, assicurando un adeguato livello di tutela dei dati
personali trattati tramite l'impiego dei medesimi software.
5. L'adozione del presente codice di condotta e l'adesione da
parte delle SWH per uno o piu' prodotti dagli stessi sviluppati sono
volte quindi a promuovere tra i clienti richiedenti ed utilizzatori
di Software Gestionali:
i. la conformita' by design/default di tali Software al
regolamento ed alla normativa nazionale applicabile in materia di
protezione dei dati (v., in particolare, il d.lgs. n. 196/2003 e
s.m.i, recante il codice in materia di protezione dei dati
personali);
ii. l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative offerte
dai Produttori in relazione all'intero ciclo di vita dei Software
sviluppati, ove impiegati per attivita' di trattamento di dati
personali.
6. Il presente codice ha ad oggetto non solo le attivita' di
progettazione e sviluppo dei Software, che di regola non comportano
il trattamento di dati personali, ma anche le attivita' di
installazione, test, collaudo, assistenza, manutenzione e
aggiornamento dei Software Gestionali, che possono comportare
operazioni di trattamento di dati personali eseguite dai Produttori
per conto dei clienti, (es.: attivita' di migrazione dati finalizzata
all'installazione del Software, attivita' di assistenza e
aggiornamento SW con accesso da remoto, acquisizione o esportazione
di copia di dati per verifica di problematiche tecniche, ecc.).
Queste ultime attivita' possono essere svolte in diversi contesti:
(i) on premise, ossia quando il Software e' installato su
infrastrutture, apparati e sistemi del cliente (o di fornitori di
quest'ultimo), e (ii) cloud, laddove il cliente utilizzi il Software
del produttore attraverso infrastrutture rese disponibili da
quest'ultimo (direttamente o tramite suoi sub-fornitori).
7. In linea con le premesse e gli obiettivi su esposti, i
produttori del software gestionale si limitano solo a sviluppare e a
mettere a disposizione del cliente prodotti Software per la gestione
dei processi organizzativi strumentali ai servizi di elaborazione
dati il cui trattamento rientra nella sfera di responsabilita' del
cliente, quale titolare del trattamento o responsabile. Il presente
codice di condotta non ha ad oggetto e non intende pertanto
disciplinare le attivita' di trattamento di dati personali
eventualmente svolte dal produttore del software, su richiesta e per
conto del cliente, quali servizi di elaborazione di dati a fini
contabili, amministrativi, retributivi, previdenziali, assistenziali
e fiscali (es. elaborazione paghe, tenuta della contabilita',
fatturazione, ecc.).
Art. 1.
Ambito di applicazione
1.1. Il presente codice di condotta e' riferito alle attivita' di
trattamento di dati personali poste in essere dai produttori del
software nei contesti di cui in premessa, limitatamente al territorio
dello Stato Italiano ed e' applicabile unicamente a livello
nazionale. Per tale motivo, l'approvazione di cui all'art. 40 del
regolamento e' richiesta al Garante in qualita' di Autorita' di
controllo competente ai sensi dell'art. 55 del regolamento.
1.2. Il presente codice di condotta e' applicabile nei confronti
di ciascun software gestionale, per il quale il produttore presenti
richiesta di adesione ai sensi del successivo art. 20.
1.3. Il presente codice di condotta non e' applicabile nei
riguardi dei trattamenti di dati personali connessi allo svolgimento
da parte della Software House di attivita' secondarie o comunque non
riguardanti la produzione del software gestionale, che sono comuni e
traversali rispetto alla generalita' dei settori produttivi (come, ad
es., il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei
rapporti di lavoro, il trattamento di dati personali dei clienti,
anche potenziali, a fini di marketing diretto, ecc.).
Art. 2.
Definizioni
2.1. Ai fini del presente codice di condotta, si applicano le
definizioni previste dall'art. 4 del regolamento.
2.2. Ai medesimi fini, si intende per:
a) produttori del software (anche produttore, Software House o
SWH): le imprese che progettano, sviluppano e producono Software
Gestionali;
b) software gestionale: i programmi di elaborazione elettronica
che consentono ad aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni
di automatizzare, informatizzandoli, i processi di organizzazione e
gestione delle rispettive attivita';
c) servizi: i servizi relativi alle attivita' di installazione,
messa in esercizio, assistenza, manutenzione, gestione, aggiornamento
del software gestionale prodotto dalla SWH;
d) Attivita' di Sviluppo: le attivita' di progettazione,
sviluppo e produzione del software gestionale, che non comportano di
regola lo svolgimento di attivita' di trattamento di dati personali;
e) clienti: i soggetti che richiedono ai Produttori lo sviluppo
ed installazione dei Software Gestionali e le connesse attivita' di
manutenzione ed assistenza, sottoscrivendo i relativi contratti od
accordi di licenza e utilizzo;
f) Utenti: le persone fisiche (quali, ad es., rappresentanti,
esponenti, dipendenti e collaboratori) autorizzate (i) dal cliente ad
accedere ed utilizzare per suo conto il Software e i relativi
servizi, e/o (ii) dal produttore del software a svolgere i servizi;
g) Accordo sul trattamento dei dati personali: l'accordo
scritto sul trattamento dei dati personali sottoscritto dal
produttore del software e dal cliente ai sensi dell'art. 28 del
regolamento per lo svolgimento dei servizi;
h) Garante: il Garante per la protezione dei dati personali di
cui agli artt. 2-bis e 153 del d.lgs. n. 196/2003 - codice in materia
di protezione dei dati personali, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 3.
Progettazione e sviluppo di SW Gestionali: Privacy by design e by
default
3.1. Le Attivita' di Sviluppo dei Software Gestionali sono
improntate al rispetto dei principi di protezione dei dati sin dalla
progettazione e per impostazione predefinita, di cui all'art. 25 del
regolamento, e vengono documentate dai produttori del software
attraverso:
i) la valutazione dei rischi dei trattamenti dei dati personali
cui il software gestionale e' preordinato;
ii) la previsione di funzionalita', misure tecniche e
organizzative che consentano al cliente, quale titolare o
responsabile del trattamento, di garantire un adeguato livello di
protezione ai dati personali trattati attraverso il software
gestionale;
iii) la comunicazione in modo trasparente al cliente delle
caratteristiche di sicurezza e di privacy by design del software
gestionale, in modo che possa valutare sotto la propria
responsabilita' se, sul piano tecnico, il medesimo Software e'
conforme alle proprie esigenze e alle caratteristiche specifiche del
trattamento di dati personali che intende effettuare tramite lo
stesso. Ove il cliente ritenga necessarie misure aggiuntive, il
produttore del software puo' valutarne la fattibilita' tecnica e gli
oneri associati.
3.2. Nella progettazione e sviluppo dei Software Gestionali, i
Produttori si attengono alle misure indicate nell'allegato A del
presente codice al fine di:
assicurare un adeguato livello di protezione dei dati personali
trattati tramite il software gestionale;
offrire le idonee garanzie richieste, a livello tecnico e di
sicurezza, dal regolamento;
facilitare, anche attraverso il riferimento alle corrispondenti
disposizioni del regolamento e delle norme internazionali pertinenti,
i clienti, gli Interessati, l'OdM e il Garante nelle valutazioni
sulla conformita' del Software ai requisiti del presente codice.
3.3. L'allegato A e' riesaminato e aggiornato periodicamente,
anche sulla base dell'evoluzione dello sviluppo tecnologico e degli
scenari di rischio.
3.4. Le misure previste nell'allegato A dovranno essere
implementate nell'ambito delle Attivita' di Sviluppo delle soluzioni
di Software Gestionali, per le quali viene presentata dai Produttori
domanda di adesione al presente codice ai sensi del successivo
articolo 20.
Art. 4.
Installazione, assistenza e manutenzione del SW Gestionale
4.1. In relazione allo svolgimento delle attivita' tecniche
relative ai servizi nei contesti on premise e in cloud, che possono
comportare operazioni di trattamento di dati personali per conto del
cliente, il produttore del software assume il ruolo e gli obblighi di
responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento, e
si conforma a quanto indicato ai successivi articoli 5 e 6. In questi
casi, laddove il cliente (come nel caso, ad es., di professionisti)
sia responsabile del trattamento, la SWH rivestira' il ruolo di
ulteriore responsabile (c.d. «Sub-responsabile») di tale trattamento
ai sensi del citato art. 28, paragrafi 2 e 4.
4.2. In particolare, il produttore del software opera quale
responsabile o Sub-responsabile del trattamento nei contesti relativi
alla esecuzione dei servizi in cloud, mentre, nei contesti on
premise, puo' rivestire tale ruolo solo qualora venga chiamato a
svolgere attivita' tecniche connesse alla installazione, assistenza e
manutenzione del software gestionale che possano comportare un
trattamento di dati personali, come, per esempio, nel caso di:
a) attivita' di migrazione dati finalizzata all'installazione e
al collaudo del software gestionale;
b) attivita' di assistenza e aggiornamento del software
gestionale con possibilita' (ancorche' occasionalmente) di accesso
remoto ai dati del cliente (es. tramite strumenti di help-desk remoto
VPN, ecc.);
c) attivita' di acquisizione di data base del cliente o
esportazione e copia di dati personali del cliente per verificare
problematiche di carattere tecnico e svolgere attivita' di assistenza
e manutenzione.
4.3. Nei contesti on premise e in cloud, fermo il rispetto delle
misure di cui al precedente art. 3 e all'allegato A, il produttore
del software, quale responsabile o Sub-responsabile del trattamento,
si impegna ad osservare le misure di sicurezza di cui all'allegato B
del presente codice di condotta.
4.4. Resta fermo che, nei contesti on premise:
i) al personale incaricato dal produttore del software, che
svolge in via continuativa attivita' di assistenza e manutenzione che
comporta l'accesso ad infrastrutture e sistemi del cliente su cui e'
installato il medesimo Software, sono attribuite le funzioni di
amministratore di sistema, nel rispetto del provvedimento del Garante
recante misure e accorgimenti in materia di amministratori di
sistema, fermo quanto previsto al successivo art. 11.4;
ii) le attivita' e gli obblighi del produttore quale
responsabile del trattamento non si estendono alle attivita' di
gestione e manutenzione dell'infrastruttura su cui e' installato il
software gestionale, la cui responsabilita' resta a carico del
cliente. In particolare, restano escluse, nei contesti on premise,
dalla responsabilita' del produttore del software, le attivita' di
salvataggio e ripristino dei dati personali cosi' come tutte le
attivita' necessarie alla protezione della sicurezza fisica e logica
dell'infrastruttura su cui il Software e' installato.
Art. 5.
Ruolo della SWH quale responsabile del trattamento: garanzie,
obblighi e responsabilita'
5.1. Attraverso l'adesione al presente codice e l'adozione delle
misure di cui all'allegato A e all'allegato B, il produttore del
software assicura l'adeguatezza delle garanzie prestate quale
responsabile o Sub-responsabile del trattamento, ai sensi dell'art.
28, par. 1, del regolamento, ferma restando la possibilita' di
integrare eventualmente tali garanzie anche tramite l'adesione ad
ulteriori codici di condotta, ove applicabili, oppure certificazioni
o l'adesione a best practice di settore (quali, ad es., le norme
ISO).
5.2. Non rientra tra gli obblighi a carico del produttore del
software la determinazione dei presupposti di liceita' delle
attivita' di trattamento dei dati svolte per conto del cliente. Resta
ferma la possibilita' per il produttore del software di rifiutarsi di
eseguire attivita' di trattamento dei dati che risultino palesemente
in contrasto con la vigente normativa in materia di protezione dei
dati personali, dandone evidenza al cliente.
Art. 6.
Accordo sul trattamento dei dati personali con il cliente
6.1. Nei casi previsti ai precedenti articoli 4 e 5, il
produttore del software stipula con il cliente, anche in forma
elettronica, un Accordo sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell'art. 28 del regolamento e in osservanza delle Linee guida del
Comitato Europeo per la Protezione dei Dati («EDPB») attualmente
applicabili a tale riguardo (cfr. Linee Guida n. 7/2020). L'allegato
C al presente codice riporta uno schema meramente esemplificativo e
non vincolante dei principali contenuti dell'Accordo sul trattamento
dei dati personali, elaborato sulla base delle linee guida dell'EDPB,
al fine di agevolare i produttori del software aderenti al presente
codice, soprattutto ove si tratti di PMI, nell'adempimento di tali
obblighi. Le disposizioni dell'Accordo sul trattamento dei dati
personali ex art. 28 del regolamento non possono in alcun modo
derogare a quanto previsto nel presente codice.
6.2. Laddove i servizi siano erogati ad un elevato numero di
clienti, il produttore del software puo' proporre un proprio schema
di Accordo ex art. 28, contenente tutti gli elementi di cui all'art.
28.3 e avente condizioni contrattuali uniformi e indicazione delle
misure tecniche e organizzative garantite, che permetta un'omogenea
ed efficace gestione degli obblighi assunti.
6.3. I precedenti commi si applicano anche nel caso in cui il
cliente dichiari di agire quale responsabile del trattamento ai sensi
del precedente art. 4 e di avvalersi del produttore del software
quale ulteriore responsabile del trattamento.
Art. 7.
Ricorso della SWH a sub-responsabili del trattamento
7.1. Ai fini del presente articolo, si configura quale
«Sub-responsabile» del trattamento il soggetto esterno (persona
fisica o giuridica), a cui sono affidati dalla SWH servizi che
comportano un trattamento di dati personali effettuato dal medesimo
produttore quale responsabile o Sub-responsabile per conto del
cliente e che abbiano un rapporto di diretta dipendenza funzionale
rispetto ai servizi o attivita' oggetto del contratto in essere tra
il produttore del software ed il medesimo cliente, quale titolare del
trattamento.
7.2. In caso di rilascio da parte del cliente, all'interno
dell'Accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del
regolamento, di un'autorizzazione scritta generale alla nomina di
«sub-responsabili», questa deve essere riferita a categorie di
sub-responsabili, individuate anche per tipologia di servizio reso, e
rinviate ad un elenco nominativo (da fornire su richiesta del
titolare e da rendere disponibile a quest'ultimo attraverso modalita'
che ne permettano l'agevole consultazione). Il produttore del
software puo' modificare o integrare l'elenco dei sub-responsabili
dandone comunicazione al cliente, ove possibile con congruo
preavviso, attraverso le modalita' anche semplificate concordate con
il cliente, quali, ad esempio, un'area riservata o utilizzando i
canali di comunicazione previsti contrattualmente. Il produttore del
software non puo' ricorrere ad ulteriori responsabili senza la
preventiva autorizzazione del cliente.
7.3. Coerentemente con quanto concordato nell'Accordo per la
protezione dei dati personali, il produttore del software deve
prevedere che il cliente possa opporsi alla individuazione di uno o
piu' sub-responsabili entro trenta (30) giorni dal ricevimento della
comunicazione, esprimendo le motivazioni poste a corredo della
propria opposizione. Laddove non sia possibile addivenire ad una
soluzione condivisa, il cliente puo' recedere dal contratto relativo
al software gestionale utilizzato, nei termini dallo stesso previsti.
7.4. Il produttore del software si impegna a mantenere un elenco
aggiornato dei sub-responsabili coinvolti nel trattamento dei dati
del cliente, nel quale siano indicati nominativo o denominazione
legale, sintetica descrizione del trattamento affidato e luogo del
trattamento, ove svolto al di fuori del territorio nazionale od
europeo, e si impegna a renderlo disponibile, su richiesta del
cliente. Per la fornitura della lista degli ulteriori
sub-responsabili coinvolti, il produttore del software puo'
richiedere la sottoscrizione di idonei impegni di riservatezza.
7.5. Il produttore del software si impegna a sottoscrivere con
ogni Sub-responsabile un accordo sul trattamento dei dati personali,
il cui contenuto minimo assicurera' l'imposizione di obblighi
coerenti e compatibili con quelli previsti dall'Accordo sul
trattamento dei dati personali stipulato con il cliente e l'adozione
di un medesimo livello di misure tecniche e organizzative. Il
produttore del software rimarra' pienamente responsabile nei
confronti del cliente in relazione all'adempimento da parte del
Sub-responsabile degli obblighi dallo stesso assunti ai sensi
dell'art. 28, par. 4, del regolamento.
7.6. Al fine di fornire i servizi, il produttore del software
puo' avvalersi di sub-responsabili (quali, ad esempio, service
providers multinazionali di servizi di hosting/data center), che
forniscono i loro servizi sulla base di condizioni e termini
contrattuali dagli stessi fissati e non negoziabili, anche per quanto
concerne il trattamento dei dati (di seguito indicati come le
«Condizioni di servizio del Sub-responsabile»). In tali circostanze,
il produttore del software: i) da indicazione al cliente del
Sub-responsabile di cui si avvale e delle relative Condizioni di
servizio del Sub-responsabile; ii) presta ogni ragionevole sforzo al
fine di assistere il cliente nella verifica delle Condizioni di
servizio del Sub-responsabile. Il cliente puo' opporsi alla decisione
della SWH di avvalersi del Sub-responsabile, laddove sussistano
ragioni tecniche connesse alla sicurezza e alle garanzie offerte dal
Sub-responsabile, secondo quanto previsto all'art. 7.3.
7.7. Ove il produttore del software svolga la sua attivita' in
favore di un elevato numero di clienti, le comunicazioni di cui
all'art. 7.2 possono essere effettuate anche tramite la pubblicazione
nell'area riservata agli Utenti indicati dal cliente o altro mezzo
ritenuto idoneo dal responsabile che assicuri le esigenze di tutela
del segreto industriale del produttore del software.
Art. 8.
Trattamenti per i quali la SWH agisce in qualita' di titolare del
trattamento
8.1. Il produttore del software agisce in qualita' di titolare
del trattamento dei dati personali riferiti al cliente, ove si tratti
di persona fisica, e/o alle persone fisiche che sono i
rappresentanti, esponenti, referenti, dipendenti e collaboratori del
cliente (ove si tratti di persona giuridica, ente o associazione),
acquisiti per lo svolgimento delle proprie attivita' amministrative,
contabili, organizzative e tecniche correlate o strumentali alla
gestione del rapporto contrattuale con il medesimo cliente (ad es.,
per la definizione e sottoscrizione del contratto, fatturazione dei
servizi, gestione di accessi ed uso del software gestionale, gestione
e manutenzione dei relativi sistemi e piattaforme, assistenza ed
attivita' di help-desk a supporto degli Utenti del cliente, ecc.).
Per le attivita' di trattamento dei dati personali svolte in qualita'
di titolare del trattamento, il produttore del software e' tenuto al
rispetto dei conseguenti obblighi previsti dal regolamento (1) , ad
integrazione degli obblighi allo stesso direttamente spettanti quale
responsabile o Sub-responsabile del trattamento in base al
regolamento e al codice di condotta.
8.2. Il produttore del software, quale titolare del trattamento,
puo' trattare i dati personali riferiti al cliente e ai relativi
Utenti di cui al precedente art. 8.1 (raccolti attraverso l'accesso e
l'uso del software gestionale e delle relative funzionalita')
esclusivamente in forma aggregata, mediante il calcolo di opportune
metriche e indicatori, per il perseguimento di legittimi interessi
correlati a finalita' statistiche, di analisi, studio e ricerca volte
a migliorare la sicurezza, le prestazioni e le funzionalita' dei
medesimi Software e dei connessi servizi, a beneficio anche degli
stessi clienti che ne fruiscono. Per tali finalita', l'elaborazione
dei predetti dati personali e' effettuata dal produttore del software
previa adozione di tecniche di pseudonimizzazione o cifratura dei
dati in modo tale da limitare la diretta riconducibilita' delle
informazioni agli Interessati, nonche' sulla base della preventiva
informativa fornita agli interessati circa le suddette finalita' del
trattamento e i legittimi interessi perseguiti.
8.3. Per le finalita' sopra indicate l'informativa agli
interessati puo' essere fornita dal produttore del software al
cliente e ai relativi Utenti in fase di sottoscrizione del contratto,
anche in forma elettronica, attraverso la comunicazione di
informazioni essenziali e sintetiche previamente all'accesso od
utilizzo del Software e delle relative funzionalita', che possono
rinviare ad un'informativa piu' estesa consultabile sul sito internet
del produttore secondo gli schemi esemplificativi di informative
sintetica ed estesa predisposti dalla medesima Associazione e
pubblicati nel sito internet dedicato al codice di condotta, gestito
dal Comitato Indipendente di Vigilanza di cui al successivo art.
19.2.
Art. 9.
Registri dei trattamenti della SWH quale responsabile del trattamento
9.1. Il produttore del software che agisce quale responsabile del
trattamento e' tenuto a mantenere un registro delle attivita' di
trattamento ai sensi dell'art. 30, par. 2, del regolamento, a
prescindere dal numero dei dipendenti dell'azienda o della natura dei
dati trattati, in ragione del carattere non occasionale dei
trattamenti svolti.
9.2. Considerato, tuttavia, che i produttori del software possono
prestare la propria attivita' di responsabili del trattamento in
favore di un elevato numero di clienti quali Titolari, nella tenuta e
conservazione dei Registro delle attivita' di trattamento possono
essere adottate le seguenti modalita':
a) indicazione dei clienti Titolari del trattamento per conto
dei quali sono effettuati i trattamenti, tramite il rinvio o il
collegamento a schede o banche dati anagrafiche dei medesimi clienti,
con i relativi prodotti e/o servizi acquistati;
b) per quanto concerne gli altri elementi richiesti dall'art.
30, par. 2, la descrizione delle categorie dei trattamenti svolti
puo' essere effettuata mediante rinvio a schede di servizio o a
documentazione tecnica del prodotto o servizio.
9.3. Nelle ipotesi in cui il produttore del software agisce quale
Sub-responsabile del trattamento in favore di un cliente che a sua
volta opera quale responsabile per conto di un terzo quale titolare,
nel Registro dei trattamenti della SWH, con specifico riferimento
all'indicazione di cui al punto a) del precedente art. 9.2, puo'
essere riportato solo il nominativo del cliente quale responsabile
con cui intercorre il contratto di servizi e l'Accordo sul
trattamento dei dati personali di cui all'art. 28 del regolamento,
considerato che in tali circostanze il produttore del software non
intrattiene alcuna relazione contrattuale con il terzo titolare e che
l'identificazione dello stesso risulterebbe eccessivamente
difficoltosa per il produttore del software.
9.4. Resta fermo, nelle ipotesi di cui al precedente art. 8,
l'adempimento da parte del produttore del software dell'obbligo di
tenuta ed aggiornamento di un registro delle attivita' di trattamento
svolte quale titolare ai sensi dell'art. 30, par. 1, del regolamento.
Art. 10.
Analisi dei rischi e valutazione d'impatto
sulla protezione dati
10.1. Il produttore del software, per quanto di relativa
competenza, avuto conto della natura dei dati, del tipo di
trattamento effettuato nonche' delle informazioni in suo possesso,
coopera con il cliente per permettergli di adempiere ai propri
obblighi di legge in tema di analisi dei rischi e valutazione
d'impatto sulla protezione dati, fornendogli le informazioni
concernenti le caratteristiche ed il funzionamento del software
gestionale a livello tecnico, nonche' le correlate funzionalita' e
misure di sicurezza. A tal fine, oltre alle informazioni gia'
contenute nel contratto di servizio e nell'Accordo sul trattamento
dei dati personali, il produttore del software potra' procedere alla
fornitura di certificazioni, attestazioni e documentazioni tecniche e
di sicurezza basate su standard di riferimento del settore, nonche'
dell'eventuale, ulteriore documentazione tecnica e di sicurezza
predisposta dal medesimo produttore a tal fine.
10.2. L'adozione, da parte del produttore del software, delle
misure di cui agli allegati A e B, e' altresi' volta a facilitare i
clienti nelle valutazioni condotte ex articoli 24, 25, 32 e 35 del
regolamento. Il riferimento contenuto negli allegati A e B alle
disposizioni applicabili del regolamento e alle norme internazionali
tecniche di rilievo, permette al cliente di condurre autonomamente le
verifiche di conformita' del software gestionale rispetto alle
medesime misure.
10.3. Resta fermo, nelle ipotesi di cui al precedente art. 8,
l'adempimento da parte del produttore del software, quale titolare
del trattamento, degli obblighi in tema di analisi dei rischi e
adozione delle adeguate misure tecniche ed organizzative, nonche' di
valutazione d'impatto sulla protezione dati previsti dagli articoli
24, 25, 35 e 36 del regolamento.
Art. 11.
Misure adottate per la sicurezza del trattamento dei dati personali
11.1. Il produttore di Software, ferma l'osservanza delle misure
previste dall'allegato A, si impegna a mettere in atto le misure
previste dall'allegato B nello svolgimento dei servizi. Qualora il
software gestionale sia utilizzato in modalita' on premise, resta
esclusa dalla responsabilita' del produttore del software l'adozione
delle misure idonee a proteggere le infrastrutture, i sistemi e i
dispositivi utilizzati dal cliente per accedere al Software (tra cui,
ad esempio, le attivita' di salvataggio e backup dei dati personali e
protezione dell'infrastruttura da malware).
11.2. Gli eventuali aggiornamenti e modifiche del software
gestionale apportati via via nel tempo dal produttore del software,
anche in rapporto all'evoluzione tecnologica non potranno comportare
una riduzione del livello di sicurezza complessivo dei servizi
erogati e delle attivita' prestate.
11.3. Il produttore del software si impegna a mettere a
disposizione in modo trasparente una descrizione delle misure di
sicurezza applicate allo scopo di consentire al cliente di valutare
la rispondenza del software gestionale acquistato rispetto alle
proprie esigenze e requisiti di sicurezza.
11.4. Nel caso in cui il produttore del software svolga attivita'
tecniche riconducibili alle funzioni di amministratore di sistema,
fermo quanto previsto al precedente art. 4.4, lo stesso produttore
provvede, nei termini individuati nell'Accordo sul trattamento dei
dati personali con il cliente, all'attuazione di misure organizzative
e tecniche adeguate nel rispetto del Provvedimento del Garante
recante misure e accorgimenti in materia di amministratori di
sistema.
11.5. Resta fermo, nelle ipotesi di cui al precedente art. 8,
l'adempimento da parte del produttore del software, quale titolare
del trattamento, degli obblighi previsti dall'art. 32 del
regolamento.
Art. 12.
Gestione degli incidenti di sicurezza
12.1. Il produttore del software assicura l'adozione di una
procedura documentata che regolamenti la gestione degli incidenti di
sicurezza che possano configurare una violazione dei dati personali
(c.d. «Data Breach») ai sensi dell'art. 4, par. 1, numero 12) del
regolamento. La procedura deve definire nello specifico le azioni che
il produttore del software, quale responsabile del trattamento, deve
porre in essere, nonche' le informazioni che deve necessariamente
fornire ai clienti per consentire l'adempimento dei relativi obblighi
ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento.
12.2 La procedura deve garantire l'adeguato e tempestivo
coinvolgimento del responsabile della Protezione dei Dati e delle
funzioni interne (es. assistenza, IT, ricerca e sviluppo) interessate
dall'incidente, nonche' la tempestiva adozione di misure atte a
limitare o mitigare l'impatto del medesimo sui trattamenti.
12.3. Qualora, in base alle verifiche interne condotte, risulti
confermata con ragionevole grado di certezza l'esistenza della
violazione, il produttore del software ne dara' comunicazione al
cliente senza ingiustificato ritardo, e comunque, ove possibile,
entro 48 ore, fermo restando che e' esclusivo onere del cliente, ove
titolare del trattamento, stabilire se l'incidente e' classificabile
come Data Breach e se il rischio per gli interessati e' tale da
richiedere la notifica all'Autorita' di controllo e la comunicazione
agli interessati coinvolti ai sensi dei richiamati articoli 33 e 34
del regolamento. Sara' altresi' onere del cliente, qualora operi
quale responsabile del trattamento per conto di un titolare del
trattamento, informarlo tempestivamente non appena ricevuta la
comunicazione della potenziale violazione da parte della SWH quale
Sub-responsabile di tale trattamento.
12.4. I produttori del software devono assicurare il rispetto
degli obblighi del presente articolo anche da parte dei
sub-responsabili di cui si avvalgono ai fini dell'erogazione dei
servizi al cliente, vincolandoli a comunicare alla Software House in
modo tempestivo e senza ingiustificato ritardo eventuali incidenti di
sicurezza, non appena ne siano venuti a conoscenza, con le modalita'
e entro il termine di cui al precedente art. 12.3.
12.5. Resta fermo, nelle ipotesi di cui al precedente art. 8,
l'adempimento da parte del produttore del software, quale titolare
del trattamento, degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del
regolamento.
Art. 13.
Persone autorizzate operanti sotto il controllo della Software House
13.1 Il produttore di Software assicura che il personale
autorizzato al trattamento dei dati personali sia tenuto al rispetto
di obblighi di riservatezza, anche relativi al periodo successivo
alla conclusione del rapporto di lavoro, abbia accesso ai soli dati
necessari per l'espletamento delle proprie attivita' lavorative e
abbia ricevuto idonee istruzioni riguardo alle attivita' di
trattamento allo stesso affidate, alle procedure adottate nonche' in
relazione ai diritti riconosciuti dal regolamento. Il produttore
manterra' adeguata documentazione in ordine all'individuazione delle
persone autorizzate al trattamento ed alle istruzioni alle stesse
impartite, nonche' in merito alla formazione impartita ai sensi
dell'art. 13.2.
13.2. Il produttore del software eroga formazione del personale
autorizzato in materia di protezione e sicurezza dei dati personali,
erogata in diverse modalita' presenza, e-learning e fad e
periodicamente ripetuta in considerazione di fattori quali
l'evoluzione tecnologica, normativa o a cambiamenti organizzativi.
Art. 14.
Assistenza al cliente nella gestione delle richieste per l'esercizio
dei diritti degli interessati
14.1 In relazione alle misure organizzative e tecniche da
adottarsi al fine di prestare assistenza al cliente, quale titolare
del trattamento, nel riscontro delle richieste di esercizio dei
diritti degli interessati di cui al capo III del regolamento, il
produttore di Software si impegna, ove tecnicamente possibile in base
alle caratteristiche del software gestionale, a mettere a
disposizione del cliente funzionalita' che gli consentono di
effettuare le operazioni volte a rettificare, cancellare, accedere,
estrapolare o esportare (ove necessario, in un formato strutturato,
comunemente usato e leggibile da una macchina) i dati personali
trattati per il tramite del medesimo Software, nonche' a limitarne il
trattamento, fornendo idonee informazioni esplicative al riguardo
anche nell'ambito della documentazione tecnica resa disponibile al
cliente medesimo in ambito contrattuale. Laddove non sia possibile
fornire, anche tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di
attuazione, funzionalita' di prodotto che consentano al cliente di
compiere le operazioni di trattamento cui sopra, il produttore di
Software si impegna a fornire al cliente l'assistenza ragionevolmente
necessaria per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti
degli Interessati.
14.2. Laddove riceva direttamente richieste da parte di un
interessato concernenti il trattamento di dati personali effettuato
per conto del cliente tramite i servizi relativi al software
gestionale, il produttore di Software, quale responsabile di tale
trattamento, puo' invitare l'interessato a rivolgersi al cliente
quale titolare o comunicare tempestivamente a quest'ultimo la istanza
ricevuta dall'interessato, entro un termine ragionevole non superiore
a dieci giorni lavorativi dalla loro ricezione. ln relazione alle
suddette richieste, anche ove ricevute direttamente dal cliente, il
produttore si impegna comunque a collaborare con il cliente, per
quanto di relativa competenza, nella fornitura delle informazioni in
suo possesso che possano risultare utili alla gestione della
richiesta dell'interessato.
14.3. Resta fermo, nelle ipotesi di cui al precedente art. 8,
l'adempimento da parte del produttore del software, quale titolare
del trattamento, degli obblighi previsti dagli articoli 15 - 22 del
regolamento.
Art. 15.
Trasferimento dei dati in Paesi terzi al di fuori della UE
15.1. Ai fini dello svolgimento dei servizi oggetto del presente
codice, il produttore del software si impegna di regola a svolgere il
trattamento dei dati personali mediante infrastrutture e piattaforme
situate in Paesi della UE/SEE. Ove, per lo svolgimento di tali
servizi, si renda necessario per la SWH avvalersi, per ragioni
organizzative e/o tecniche, anche di infrastrutture collocate in
Paesi terzi al di fuori della UE/SEE o comunque di sub-responsabili,
le cui attivita' possano comportare un trasferimento di dati
personali al di fuori della UE/SEE, quest'ultima si impegna a:
a) svolgere il trattamento dei dati personali mediante
infrastrutture e piattaforme situate in Paesi terzi per i quali:
(i) la Commissione europea abbia comunque riconosciuto
l'adeguatezza del livello di protezione dei dati personali garantito
da tali Paesi, ai sensi dell'art. 45 del regolamento;
(ii) siano applicabili le garanzie appropriate o le ulteriori
condizioni previste dai successivi articoli 46 e ss. del regolamento;
b) avvalersi di sub-responsabili che svolgono il trattamento di
dati personali nell'ambito del territorio dei suddetti Paesi, senza
effettuare attivita', servizi od operazioni, anche a livello tecnico,
che comportino un trasferimento dei dati personali, trattati per
conto del cliente, al di fuori della UE/SEE, se non in accordo con il
cliente ed in presenza di misure di salvaguardia adeguate o garanzie
supplementari, ove richieste.
15.2. Il produttore del software informa preventivamente il
cliente riguardo ad eventuali attivita' e servizi che possano
comportare un trasferimento di dati personali in Paesi terzi al di
fuori della UE/SEE, fornendo indicazioni specifiche sul Paese di
destinazione e sulla sussistenza di adeguate garanzie ai sensi degli
articoli 44 - 49 del regolamento, al fine di permettere al cliente
quale titolare del trattamento di impartire le necessarie istruzioni
mantenendo la documentazione atta a dimostrare le misure adottate in
proposito.
15.3. Resta fermo, nelle ipotesi di cui al precedente art. 8,
l'adempimento da parte del produttore del software, quale titolare
del trattamento, degli obblighi previsti dagli articoli 44 - 49 del
regolamento.
Art. 16.
Tempi di conservazione dei dati: cancellazione o restituzione dei
dati al cliente
16.1. Il produttore del software conserva i dati personali
trattati per conto del cliente in qualita' di responsabile del
trattamento per tutta la durata dei servizi e comunque per un tempo
non superiore a quello necessario per la loro erogazione o a quello
contrattualmente pattuito, sulla base delle istruzioni impartite dal
cliente e dell'Accordo sul trattamento dei dati personali con questo
sottoscritto.
16.2. Alla cessazione del servizio, per qualunque causa
intervenuta, o in applicazione degli accordi intercorsi con il
cliente, il produttore del software e' tenuto alla cancellazione dei
dati personali dai propri sistemi o da quelli su cui lo stesso abbia
controllo entro il termine previsto nel Contratto. Prima di procedere
alla cancellazione, il produttore del software mantiene a
disposizione del cliente i dati personali per un periodo non
inferiore a 30 (trenta) giorni successivi alla cessazione del
Contratto, affinche' lo stesso possa estrarne o chiederne copia
secondo le modalita' convenute con il produttore del software.
16.3. Il produttore del software ha la facolta' di conservare,
anche in deroga ai termini indicati dal presente articolo, i dati
personali che risultino necessari al fine di assolvere ad obblighi
posti a proprio carico da una disposizione normativa italiana o
europea in relazione ai servizi svolti, ovvero quando la
conservazione di tali dati sia consentita sulla base di una
necessita' esplicita, legittima e trasparente del medesimo produttore
(es. finalita' di difesa e tutela giudiziaria del responsabile o di
attuazione e dimostrazione di misure di sicurezza implementate in
relazione ai servizi erogati).
Art. 17.
Richieste di informazioni e controlli del cliente
17.1. Il cliente deve essere in grado di valutare se le attivita'
di trattamento del produttore di Software sono conformi agli obblighi
previsti dal presente codice di condotta e dal regolamento. A tal
fine, il produttore del software si impegna a riscontrare
tempestivamente, nei termini e secondo le modalita' di cui
all'Accordo sul trattamento dei dati personali di cui al precedente
art. 6, le richieste del cliente volte ad ottenere le informazioni
necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi assunti dal
medesimo produttore quale responsabile del trattamento e a mettere a
disposizione del cliente tutte le informazioni necessarie per
dimostrare la conformita' alle disposizioni del regolamento. Il
produttore di Software si impegna altresi' a consentire lo
svolgimento di verifiche da parte del cliente sul trattamento dei
dati effettuato dal medesimo produttore ai fini dell'erogazione dei
servizi, in osservanza di quanto previsto a. 28, paragrafo 3, lett.
h), del regolamento.
17.2. Il produttore del software puo' decidere di affidare a
auditor indipendenti la verifica di adeguatezza delle misure di
sicurezza e protezione dei dati adottate con riguardo ai servizi
erogati. In questo caso, il diritto di verifica del cliente puo'
essere soddisfatto anche attraverso la messa a disposizione di tali
report di verifica indipendente, che costituiscono informazioni
riservate del produttore del software, a condizione che tali
verifiche:
a) siano eseguite in conformita' ad uno standard di sicurezza
riconosciuto (incluso, per esempio, le norme ISO/IEC 27001 27701,
27017, 27018, linee guida OWASP), da professionisti della sicurezza
indipendenti e qualificati per eseguire tali audit (sulla base di una
certificazione o esperienza riconosciuta);
b) siano documentate internamente attraverso un rapporto di
audit, di cui al cliente verra' fornito un documento di sintesi, che
tenga conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza e segreto
industriale del produttore del software, al fine di permettergli di
verificare il rispetto da parte del produttore del software degli
obblighi di sicurezza e protezione dei dati, nell'ambito del
servizio, sullo stesso gravanti. Il rapporto di audit, sara'
mantenuto internamente agli atti del produttore per un periodo non
inferiore ai dodici (12) mesi precedenti la richiesta di verifica e
sara' reso disponibile all'Organismo di monitoraggio.
Art. 18.
Cooperazione con le Autorita' di controllo, con l'Autorita'
giudiziaria e di polizia giudiziaria e tributaria
18.1. Il produttore del software, in qualita' di responsabile o
Sub-responsabile del trattamento, informa il cliente in ordine alla
ricezione di richieste di informazioni e documenti o comunque di
accertamenti e controlli da parte del Garante, qualora abbiano ad
oggetto il trattamento dei dati personali connesso all'erogazione dei
servizi al medesimo cliente e, se del caso, puo' prestare ragionevole
assistenza nel fornire le informazioni di cui e' a conoscenza per i
servizi ed attivita' di relativa competenza.
a) 18.2. In caso di indagini, richieste di informazioni o
verifiche ispettive avviate o svolte dalla Autorita' giudiziaria o di
polizia giudiziaria e tributaria, che comportino la comunicazione di
dati personali trattati per conto del medesimo cliente, il produttore
del software si astiene dal darne informazione al cliente, ove
obbligato in base alla legge o al provvedimento dell'Autorita'
giudiziaria a garantire il segreto degli atti relativi alle suddette
indagini.
Art. 19.
Verifiche sul rispetto del codice di condotta ed Organismo di
monitoraggio
19.1. Fatti salvi i compiti e i poteri del Garante di cui agli
articoli da 56 a 58 del regolamento, per quanto attiene
esclusivamente alle operazioni di trattamento di dati personali, il
rispetto del presente codice di condotta da parte dei produttori del
software e' garantito da un apposito Organismo di monitoraggio (di
seguito «OdM»), accreditato dal Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell'articolo 41 del regolamento ed operante
secondo quanto previsto dall'allegato D del presente codice di
condotta.
Art. 20.
Modalita' di adesione al codice di condotta
20.1. I produttori del software, anche se non associati ad
Assosoftware, possono presentare domanda di adesione al presente
codice di condotta per uno o piu' software gestionale dagli stessi
prodotti, laddove ritengano che tali SW soddisfino i requisiti del
medesimo codice. A tal fine, inviano la domanda all'OdM, con le
modalita', modulistiche e documentazione indicate nell'allegato E del
presente codice di condotta. L'OdM procede alla verifica: (i) della
regolarita' e completezza della domanda e della documentazione
presentate dal produttore e (ii) della sussistenza dei requisiti di
conformita' del SW gestionale per cui si intende aderire (sulla base
del questionario di autovalutazione compilato dal produttore) e della
dichiarazione relativa al rispetto degli impegni previsti dal codice
di condotta, nonche' (iii) dell'assenza di condizioni ostative
all'adesione da parte del produttore richiedente. Ove necessario,
l'Organismo puo' richiedere al produttore di fornire gli ulteriori
documenti ed informazioni necessari per regolarizzare e/o completare
la domanda.
20.2. Entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta di
adesione, ove le suddette attivita' di verifica abbiano esito
positivo, l'OdM procede ad inviare al produttore richiedente la
comunicazione della conferma della adesione al codice di condotta in
riferimento al o ai SW per cui e' stata richiesta e, contestualmente,
a comunicare la nuova adesione al Garante, affinche' possa aggiornare
il registro di cui all'art. 40, paragrafo 6, del regolamento. Per il
primo anno decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento
del Garante di approvazione del codice di condotta e di
accreditamento dell'OdM, tale termine e' fissato a centoventi (120)
giorni dalla data di ricezione della domanda di adesione, in
considerazione delle esigenze correlate alla prima fase di
organizzazione e avvio delle attivita' dell'Organismo, chiamato a
dotarsi di risorse adeguate al fine di esaminare un rilevante numero
di domande di adesione.
20.3. L'eventuale mancata accettazione della domanda di adesione
al codice di condotta presentata da parte di un produttore di
software dovra' essere motivata da parte dell'OdM, fermo restando che
tale diniego non preclude il successivo rinnovo della domanda di
adesione che potra' essere presentata non prima di un anno dopo,
unitamente ad una breve nota che illustri le misure adottate per
superare le ragioni che avevano condotto al precedente diniego.
20.4 L'elenco dei Produttori Aderenti al codice di condotta viene
reso pubblico sul sito internet a cio' dedicato, gestito dall'OdM.
Art. 21.
Riesame del codice di condotta
a) 21.1 L'Associazione dei produttori del software
(ASSOSOFTWARE), anche sulla base delle indicazioni e suggerimenti
forniti dall'OdM, puo' in ogni momento promuovere il riesame del
presente codice di condotta e dei relativi allegati, anche alla luce
di novita' normative, delle prassi applicative del regolamento, del
progresso tecnologico o dell'esperienza acquisita nella sua
applicazione, sottoponendo le proposte di modifica all'approvazione
del Garante ai sensi dell'art. 40 del regolamento.
Art. 22.
Entrata in vigore del codice di condotta
22.1 Il presente codice di condotta, inserito nei registri di cui
all'art. 40, paragrafi 6 e 11, del regolamento, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed acquista efficacia il
giorno successivo a quello della pubblicazione.
(1) Ulteriori indicazioni e linee di indirizzo al riguardo potranno
essere fornite nell'ambito del c.d. vademecum informativo reso
disponibile da AssoSW agli operatori del settore in parallelo al
CoC
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato D
Organismo si monitoraggio
1. L'OdM e' un soggetto esterno all'organizzazione di
Assosoftware che abbia ottenuto l'accreditamento da parte del Garante
per la protezione dei dati personali (di seguito, il «Garante» o
anche l'«Autorita'») ai sensi dell'art. 41 del regolamento (UE)
2016/679. L'OdM e e' composto da un numero di tre componenti,
designati, rispettivamente, uno dal consiglio generale di
Assosoftware, quale soggetto promotore del codice di condotta sulla
base delle candidature proposte dai produttori del software
associati, uno dagli organismi rappresentativi delle categorie dei
clienti utilizzatori dei SW Gestionali e uno dal CNCU insieme alle
associazioni maggiormente rappresentative degli interessati a livello
nazionale, sulla base di candidature relative a persone provenienti
da ambienti accademici, tecnici o legali con comprovata esperienza in
materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle
informazioni con riguardo anche al settore relativo al Software
Gestionale, a condizione che si tratti di persone esterne
all'associazione, che non abbiano partecipato ai lavori di stesura
del presente codice di condotta e che rispettino i requisiti di
onorabilita', indipendenza, imparzialita', conflitto di interessi e
competenza sotto indicati per i componenti degli OdM. L'OdM sara'
comunque presieduto dal componente designato da Assosoftware, quale
persona di riconosciuta esperienza in materia di protezione e
sicurezza dei dati personali, con particolare riguardo al settore dei
software gestionali, che svolgera' funzioni di supervisione e cura
del coordinamento e dell'organizzazione delle attivita'
dell'Organismo medesimo.
L'incarico dei componenti dell'OdM, avra' la durata di cinque (5)
anni, non rinnovabile. Prima della scadenza del mandato dell'OdM,
Assosoftware provvedera' a richiedere l'accreditamento dell'organismo
nella nuova composizione. Per le relative attivita' amministrative e
di segreteria, l'OdM puo' avvalersi del supporto di personale
reclutato tramite agenzie esterne di lavoro e/o messo a disposizione
da Assosoftware, purche' esclusivamente dedicato alle attivita'
dell'Organismo e operante sotto il diretto controllo di quest'ultimo
(senza alcuna ingerenza da parte della stessa associazione). Laddove
l'OdM, ai fini di un efficiente svolgimento dei propri compiti,
avesse necessita' di personale di supporto, il relativo incarico
potra' essere affidato anche a consulenti o collaboratori esterni in
possesso di adeguate competenze nella materia oggetto del presente
codice di condotta e in relazione allo specifico settore delle
attivita' di sviluppo dei software gestionali e/o dei servizi
concernenti l'impiego di tali SW, come definiti all'art. 2.2.,
lettere c) e d), del codice medesimo.
2. I componenti dell'OdM devono garantire e mantenere per
l'intera durata dell'incarico i seguenti requisiti:
a) Onorabilita': non possono (i) trovarsi in una delle
condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'art. 2382 del
codice civile; (ii) essere stati radiati da albi professionali per
motivi disciplinari o per altri motivi; (iii) aver riportato
condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli
effetti della riabilitazione, per uno dei delitti previsti dal R.D.
16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), o per uno dei delitti
previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile, o per un
delitto non colposo, per un tempo non inferiore ad un anno, per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l'economia pubblica; (iv) aver riportato
una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti
dal decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i.; (v) fermo quanto sopra
disposto e salvi gli effetti della riabilitazione, essere stati
sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita`
giudiziaria, ovvero condannati con sentenza irrevocabile per un
qualsiasi reato.
b) Indipendenza e imparzialita': Al fine di garantire la piena
indipendenza e imparzialita' dei componenti dell'OdM, evitando
qualsiasi forma di interferenza, condizionamento o conflitto di
interessi, e' previsto che, sia l'Organismo nel proprio complesso,
che i singoli componenti, non debbano subire alcuna ingerenza
nell'esercizio delle proprie attivita' da parte di Assosoftware e dei
produttori del software aderenti al presente codice di condotta.
Nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo, inoltre, l'OdM
non sara' soggetto, in via diretta o indiretta, ad alcuna forma di
controllo, direzione o vigilanza da parte di Assosoftware, dei
produttori aderenti o eventualmente riconducibili al settore dei
software gestionali. L'OdM adottera' le proprie decisioni senza che
alcuno degli organi di Assosoftware possa sindacarle.
c) Conflitto d'interessi: ciascun componente dell'OdM deve
costantemente garantire la massima imparzialita' ed indipendenza
anche evitando ogni situazione di conflitto di interessi, reale o
anche solo potenziale, sia per se' stesso che in riferimento a propri
parenti, affini entro il terzo grado, coniugi o conviventi. A tal
fine, ogni componente dovra' inderogabilmente dichiarare senza alcun
ingiustificato ritardo, in qualunque momento nel corso
dell'esecuzione dei propri compiti di cui al presente codice di
condotta, qualsiasi circostanza in grado di configurare o comunque
determinare un conflitto di interessi, conseguentemente astenendosi
dal prendere parte a qualsiasi processo decisionale e dal compiere
qualsivoglia attivita' in seno all'OdM per cui rilevi il conflitto di
interessi che lo vede coinvolto.
d) Competenza: Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento
dei propri compiti, e' essenziale che ciascun componente dell'OdM
garantisca un adeguato livello di competenza, da intendersi come
l'insieme delle conoscenze, delle esperienze e degli strumenti
necessari ad un efficiente svolgimento delle funzioni assegnate. Per
tale ragione, i componenti dovranno avere, anche nel loro insieme
come Organismo: (a) un'approfondita conoscenza ed esperienza (di tipo
giuridico e informatico) in materia di protezione dei dati personali;
(b) un'approfondita conoscenza ed esperienza nelle attivita' di
sviluppo dei software gestionali e/o nello svolgimento dei Servizi
concernenti l'impiego di tali SW, nonche' nelle specifiche attivita'
di trattamento dei dati a cui si applica il codice di condotta; (c)
un'approfondita conoscenza ed esperienza nello svolgimento di compiti
di vigilanza e controllo. La competenza tecnica puo' essere
dimostrata, in particolare, dal possesso di una comprovata (minimo di
tre (3) anni) esperienza nelle attivita' di sviluppo dei software
gestionali e/o nello svolgimento dei Servizi concernenti l'impiego di
tali SW, nonche' nel campo della sicurezza dei dati personali e della
sicurezza delle informazioni, (incluso, per esempio, le norme ISO/IEC
27001 27701, 27017, 27018, linee guida OWASP); o di un'adeguata e
documentata formazione nel campo della sicurezza delle informazioni,
piu' un minimo di due (2) anni di esperienza nella sicurezza delle
informazioni. La competenza legale puo' essere dimostrata, in
particolare, da comprovata esperienza professionale (di almeno tre
(3) anni) nel campo della protezione dei dati personali ed
dall'eventuale possesso di idonee certificazioni, attestazioni o
altre, idonee documentazioni di tale esperienza (acquisite presso gli
enti o aziende ove siano state svolte le attivita' lavorative o
professionali), oppure da adeguata formazione giuridica sulla
protezione dei dati, accompagnata da relative attestazioni,
certificazioni od altre idonee documentazioni (relative alla
partecipazione ad attivita' formative specialistiche, quali, ad
esempio, master, corsi di studio e professionali, specie se risulta
documentato il livello di acquisizione delle conoscenze).
3. Le attivita' dell'OdM, debitamente rendicontate, saranno
finanziate, secondo criteri di economicita' ed efficienza, da parte
di ciascuno dei produttori del Software aderenti al presente codice
di condotta secondo le quote, da pagare annualmente, stabilite sulla
base del fatturato annuale (voce A1 dell'ultimo bilancio chiuso e
depositato in Camera di Commercio - laddove ne sussista l'obbligo -
comprensivo di tutte le linee business senza tener conto
dell'eventuale consolidamento a livello di gruppo; per imprese che
non hanno l'obbligo di deposito del bilancio, si fa riferimento al
fatturato dichiarato a livello fiscale con la relativa dichiarazione
dei redditi) di ciascun aderente, i cui valori sono deliberati
annualmente dal Consiglio Generale di Assosoftware con fasce
proporzionali a tale fatturato e secondo procedure che non
pregiudichino l'indipendenza dell'OdM, il quale si dotera' di un
tariffario contenente la specificazione di tali quote in linea con
quanto previsto nel regolamento dell'Organismo di cui al successivo
punto 6, ultima parte, e di un manuale contenente specifiche
istruzioni operative, definito d'intesa con Assosoftware, nel quale
saranno dettagliate l'organizzazione e la gestione operativa ed
economica dell'Organismo medesimo.
Monitoraggio del rispetto del codice di condotta
4. Il monitoraggio del rispetto delle disposizioni del codice di
condotta da parte di ciascun produttore del software Gestionale per
cui si e' aderito al presente codice di condotta e' effettuato
dall'OdM secondo una programmazione delle attivita' definita in base
alla tipologia e alle caratteristiche dei SW Gestionali per cui si e'
aderito e a quanto rilevato dal medesimo Organismo nell'ambito della
verifica della documentazione, del questionario di autovalutazione e
della dichiarazione presentati con la domanda di adesione ai sensi
dell'allegato E del codice di Condotta. Il monitoraggio e' svolto
dall'Organismo, focalizzando le attivita' principalmente sulla
verifica del rispetto da parte del Produttore del SW delle misure
tecniche, organizzative e di sicurezza di cui all'allegato A e
all'allegato B del codice di condotta e dell'osservanza degli altri
principi, requisiti e regole previsti dal presente codice di
condotta. Per quanto concerne gli aspetti tecnici, la verifica della
conformita' al codice di condotta puo' essere svolta sulla base anche
dei criteri previsti da norme tecniche o di standard industriali
riconosciuti equivalenti, ove adottati dal produttore del software,
che dimostrano un'adeguata attuazione dei contenuti del presente
codice di condotta.
5. Ai fini del controllo del rispetto del presente codice di
condotta da parte di tutti i produttori ad esso aderenti, l'OdM
potra' in ogni momento, anche senza necessita' di preavviso, svolgere
tutte le verifiche ritenute opportune, ivi incluse ispezioni, sia in
remoto che presso la sede dei produttori, i quali saranno tenuti a
prestare la massima collaborazione ai fini del proficuo svolgimento
di tali attivita'. Tali verifiche possono essere delegate
dall'Organismo a collaboratori, consulenti o fornitori esterni di
servizi che siano in possesso delle specifiche conoscenze e
competenze in materia di protezione dei dati personali e in relazione
al settore delle attivita' di sviluppo dei software gestionali e/o
dei Servizi concernenti l'impiego di tali SW. A seguito di ciascuna
verifica, l'OdM redige un verbale delle attivita' svolte e una
relazione riepilogativa delle risultanze in merito alla conformita'
del produttore del software alle disposizioni del presente codice di
condotta e trasmette il verbale e la relazione al produttore del
software oggetto di verifica.
6. Le procedure, modalita' ed i tempi di svolgimento
dell'attivita' di monitoraggio dell'OdM e del procedimento di
verifica del rispetto delle disposizioni del presente codice di
condotta da parte dei produttori del Software aderenti al medesimo
codice saranno definite con apposito regolamento adottato dall'OdM,
sulla base dello schema predisposto da Assosoftware, ed allegato alla
domanda di accreditamento presentata al Garante.
Trattazione dei reclami degli interessati
7. L'OdM sara' altresi' chiamato a gestire i reclami provenienti
da qualsiasi interessato in ordine a presunte violazioni del presente
codice di condotta.
8. Fatta salva la possibilita', al ricorrere dei necessari
presupposti, di presentare un reclamo al Garante e/o di avviare
azioni di tutela dei propri diritti in sede giudiziaria, ogni
interessato che ritenga che i propri diritti siano stati lesi da uno
o piu' trattamenti svolti da un produttore del software aderente al
presente codice di condotta, puo' proporre reclamo all'OdM, inviando
al medesimo Organismo apposita istanza che dovra' contenere una breve
descrizione dei fatti e del pregiudizio lamentato.
9. La presentazione di un reclamo al Garante o l'avvio di un
procedimento in sede giudiziaria ordinaria o amministrativa preclude
l'avvio, o determina l'improcedibilita', qualsiasi sia lo stato di
svolgimento, di una procedura avente il medesimo oggetto o comunque
attinente alle medesime questioni dinanzi all'OdM.
10. Entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento del
reclamo l'OdM dovra' darne notizia al produttore del software
coinvolto, affinche' quest'ultimo possa, entro i successivi trenta
(30) giorni lavorativi, presentare le informazioni e documentazioni
necessarie o comunque utili per l'esame e valutazione del reclamo.
Garantendo la pienezza del contraddittorio in ogni fase della
procedura, qualora gli elementi acquisiti gia' consentano all'OdM di
definire la procedura sul reclamo, quest'ultimo dovra' adottare la
propria decisione entro quarantacinque (45) giorni lavorativi dalla
data di deposito delle informazioni e documentazioni da parte del
produttore del software. Diversamente, l'OdM potra' richiedere ad
entrambe le parti ulteriori precisazioni, cosi' come l'acquisizione
di documenti o lo svolgimento di audizioni, raccogliendo in ogni caso
tutti gli elementi necessari alla definizione del reclamo, che non
potra' avvenire oltre novanta (90) giorni lavorativi successivi alla
data di presentazione dello stesso. La procedura, le modalita' ed i
tempi di trattazione dei reclami da parte dell'OdM saranno definite
piu' in dettaglio mediante il regolamento di cui al precedente punto
6, ultima parte.
Decisioni e relazioni dell'OdM
11. In conseguenza delle verifiche effettuate in esecuzione dei
propri compiti di monitoraggio o di trattazione di reclami, l'OdM
potra' decidere, fornendo adeguata motivazione, di applicare al
produttore del software, in dipendenza della gravita', del numero e
della reiterazione delle violazioni del codice eventualmente
riscontrate, una delle seguenti misure, secondo un criterio di
gradualita' e con le modalita' e forme previste dal regolamento di
cui al precedente punto 9:
a. un invito al produttore del software a modificare la
condotta, in considerazione di una maggiore aderenza alle previsioni
del codice;
b. un richiamo formale indirizzato esclusivamente al produttore
del software;
c. in caso di in caso di reiterazione della condotta rilevante
di cui alle precedenti lettere a) e b), la sospensione temporanea
dall'adesione al presente codice di condotta;
d. in caso di grave e persistente inosservanza delle misure di
cui alle precedenti lettere, la revoca dall'adesione al presente
codice di condotta.
12. Le decisioni mediante cui vengano applicate, a seguito di
attivita' di verifica o della definizione di procedure di reclamo,
misure di sospensione temporanea o di revoca dell'adesione della SW
aderente al codice di condotta, devono essere trasmesse al Garante,
da parte dell'OdM, entro tre (3) giorni dalla loro adozione.
13. Qualora dalla decisione adottata dall'OdM, all'esito
dell'attivita' di verifica o della definizione di una procedura di
reclamo, sia derivata l'applicazione nei confronti di un produttore
del software di misure di sospensione temporanea o di revoca
dell'adesione al codice di condotta, l'OdM, previo oscuramento dei
dati personali eventualmente presenti, provvede alla loro
pubblicazione, anche in forma sintetica, in un'apposita sezione del
sito web dell'OdM medesimo.
14. Alla scadenza di ciascun semestre, eccezion fatta per la
revoca e la sospensione temporanea dell'adesione che dovranno essere
tempestivamente comunicate al Garante, l'OdM dovra' fornire al
Garante un resoconto riassuntivo dei controlli e delle verifiche
effettuate, delle procedure di reclamo definite e delle misure
eventualmente adottate ai sensi del comma che precede. Tale resoconto
verra' inviato per opportuna informazione anche ad Assosoftware.
15. Per ogni aspetto riguardante il funzionamento e i compiti
dell'OdM che non sia specificamente disciplinato dal presente codice
di condotta, si applica il regolamento dell'OdM medesimo.
Allegato E
Modalita' di adesione al codice di sicurezza
I Produttori di Software, anche se non associati ad Assosoftware,
possono presentare domanda di adesione al presente Codice di condotta
per uno o piu' software gestionali dagli stessi prodotti, laddove
ritengano che tali SW soddisfino i requisiti del medesimo Codice.
A tal fine, inviano la domanda all'ufficio di segreteria dell'OdM
presso Assosoftware, secondo le modalita' qui di seguito descritte.
In particolare, il produttore presenta all'OdM la domanda di
adesione redatta secondo la modulistica ed istruzioni rese
disponibili sul Sito web dell'OdM, nella quale andranno indicati il o
i SW gestionale/i per cui intende aderire, secondo la apposita scheda
sintetica pubblicata sul medesimo sito web.
Alla domanda va allegata la documentazione indicata nella
predetta modulistica (2) e un questionario compilato dal produttore,
sulla base del modello reso disponibile dall'OdM, per la
autovalutazione della conformita' del SW gestionale per cui si
intende aderire ai requisiti previsti dal Codice di condotta e, in
particolare, alle misure previste dai relativi allegati A e B,
nonche' una dichiarazione con cui il Produttore si impegna al
rispetto delle regole stabilite dal medesimo Codice di condotta
secondo il modello pubblicato sul predetto Sito web.
Entro i termini indicati dall'art. 20.2 del Codice di condotta,
l'OdM verifica la completezza della documentazione, le informazioni
riportate nel suddetto questionario di autovalutazione, la
dichiarazione di impegno e l'assenza di circostanze ostative alla
candidatura all'adesione al Codice di condotta da parte del
produttore richiedente. Ove necessario, puo' richiedere al produttore
di fornire gli ulteriori documenti ed informazioni necessarie per
completare la domanda. Accertate la regolarita' della domanda di
adesione, la completezza delle documentazioni presentate da parte del
richiedente e la sussistenza dei requisiti, l'OdM invia al produttore
richiedente apposita comunicazione, volta a dare conferma della
suddetta adesione al Codice di condotta in riferimento al o ai SW per
cui e' stata approvata l'adesione medesima.
A seguito della ricezione di tale conferma, i dati del produttore
aderente e dei relativi SW sono inseriti nell'elenco dei produttori
del software aderenti pubblicato sul sito web dell'OdM, dandone
informazione anche al Garante, affinche' possa aggiornare il registro
di cui all'art. 40, paragrafo 6, del regolamento.
L'eventuale mancata conferma della adesione al Codice di condotta
presentata da parte di un produttore del software deve essere
motivata da parte dell'OdM, fermo restando che tale diniego non
preclude la possibilita' per il produttore di successiva
presentazione della domanda di adesione che puo' avvenire non prima
di un anno unitamente ad una breve nota che illustri le misure
adottate per superare le ragioni che avevano condotto al precedente
diniego.
Qualora si verificassero modifiche o variazioni rilevanti
rispetto alle informazioni e documentazioni fornite dalla SWH e
valutate dall'OdM in relazione al software gestionale per il quale si
e' ottenuta l'adesione al Codice di condotta, il produttore deve,
tempestivamente, darne comunicazione all'OdM e collaborare con l'OdM
per fornire le integrazioni ed aggiornamenti necessari per effettuare
le relative, ulteriori valutazioni al fine di poter confermare la
permanenza delle condizioni relative alla suddetta adesione al Codice
da parte del produttore in riferimento al o ai SW per i quali e'
stata ottenuta.
(2) Quale, ad es., visura camerale aggiornata, ultimo bilancio
approvato, certificazioni di settore e/o attestazioni di terzi
indipendenti.