Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016, n. 13, è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», il cosiddetto "collegato ambientale" alla legge di stabilità 2014.
Per effetto, entrano in vigore dal 2 febbraio 2016 una nutrita serie di misure in materia di:
- valutazione di impatto ambientale e sanitario;
- emissioni di gas a effetto serra e impianti per la produzione di energia;
- gestione dei rifiuti;
- risarcimento del danno ambientale e ripristino ambientale nei SIN;
- difesa del suolo;
- gestione delle risorse idriche;
- impianti radioelettrici;
- scarichi e riutilizzo beni usati;
- inquinamento acustico;
- dragaggio;
- green economy (certificazioni volontarie, green public procurement, impronta ambientale);
- incentivi per prodotti derivanti da materiali post consumo o da recupero scarti;
- rifiuti di imprese agricole.
Al collegato sarà dedicato uno Speciale sul prossimo numero di Ambiente&Sicurezza. Di seguito il testo integrale della legge n. 221/2015, disponibile in pdf alla fine della pagina.
Legge 28 dicembre 2015, n. 221
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
in Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016, n. 13
Capo I
Disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi
inquinanti trasportati via mare
1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n.
979, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con
riferimento all'utilizzazione di una nave inadeguata alla qualita' e
alla quantita' del carico trasportato. Ai predetti fini il
proprietario del carico si munisce di idonea polizza assicurativa a
copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia
al comandante della nave che e' tenuto ad esibirla tra i documenti di
bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall'autorita'
marittima».
Art. 2
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e disposizioni in materia di operazioni in mare nel settore
degli idrocarburi
1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, all'ultimo periodo, le parole da:
«del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «,
rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo
svolgimento delle attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza
anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi
compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in
ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle
Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi
dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto
dell'inquinamento marino».
Art. 3
Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile
1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, le parole: «Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto il Governo,» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Governo,» e dopo la parola: «provvede»
sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno triennale,».
2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma
1, l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile, integrata con un apposito capitolo che considera gli
aspetti inerenti alla «crescita blu» del contesto marino, e'
effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 4
Modifica dell'articolo 37 della legge
23 luglio 2009, n. 99
1. L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 37 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA). -
1. E' istituita, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo
economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
2. L'ENEA e' un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e
all'innovazione tecnologica, nonche' alla prestazione di servizi
avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini
nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico
sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per
l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115, e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla
legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, al quale
fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresi' nella
partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali,
europei ed internazionali.
3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali assegnate dal presente articolo e dagli atti
indicati al comma 7, nel limite delle risorse finanziarie,
strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3
settembre 2003, n. 257.
4. Sono organi dell'ENEA:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
5. Il presidente e' il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e
ne e' responsabile.
6. Il consiglio di amministrazione, formato da tre componenti,
incluso il presidente, e' nominato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una
sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e
documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei
settori di competenza dell'ENEA.
7. Entro sei mesi dalla nomina il consiglio di amministrazione
propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', lo schema di
statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita' e
del personale, che sono adottati dal Ministro dello sviluppo
economico sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Con lo statuto sono altresi' disciplinate le
modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del
collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, di cui
uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma
7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di
legittimita' e di merito sui predetti atti in conformita' ai principi
e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la
presente legge, sentiti, per le parti di competenza, il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro quarantacinque giorni dalla nomina del presidente dell'ENEA, e'
determinata la dotazione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali necessarie al funzionamento dell'ENEA, attenendosi al
principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.
10. Alle risorse umane dell'ENEA si applica il contratto di lavoro
dei dipendenti degli enti di ricerca.
11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della
ricerca, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA, le risorse umane e
strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attivita'.
12. A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli
atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3
settembre 2003, n. 257.
13. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
Art. 5
Disposizioni per incentivare la mobilita' sostenibile
1. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di
risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e' destinata prioritariamente, nel limite di 35
milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilita'
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2 del presente
articolo, per il finanziamento di progetti, predisposti da uno o piu'
enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione
superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di
mobilita' sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di
car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, la
realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche
collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di
laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di
educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico,
dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimita'
degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di
contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Tali programmi
possono comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni
mobilita'» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili.
Nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e' predisposta una sezione denominata
«Mobilita' sostenibile», nella quale sono inseriti e tracciati i
finanziamenti erogati per il programma di mobilita' sostenibile, ai
fini della trasparenza e della maggiore fruibilita' dei progetti.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti il
programma sperimentale nazionale di mobilita' sostenibile casa-scuola
e casa-lavoro nonche' le modalita' e i criteri per la presentazione
dei progetti di cui al comma 1 mediante procedure di evidenza
pubblica. Entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari. Gli schemi dei
decreti di cui al primo e al secondo periodo, da predisporre sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ai fini
dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia. I pareri di cui al presente comma sono
espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i
decreti sono comunque adottati.
3. Al fine di incentivare la mobilita' sostenibile tra i centri
abitati dislocati lungo l'asse ferroviario Bologna-Verona, promuovere
i trasferimenti casa-lavoro nonche' favorire il ciclo-turismo verso
le citta' d'arte della Pianura padana attraverso il completamento del
corridoio europeo EUROVELO 7, e' assegnato alla regione
Emilia-Romagna, promotrice a tal fine di un apposito accordo di
programma con gli enti interessati, un contributo pari a euro 5
milioni per l'anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso
ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso, la cui
area di sedime e' gia' nella disponibilita' dei suddetti enti.
All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a 4
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto ad 1
milione di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritte nel
capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
4. All'articolo 2, terzo comma, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il
terzo periodo e' inserito il seguente: «L'uso del velocipede, come
definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi
riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».
5. All'articolo 210, quinto comma, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo
il terzo periodo e' inserito il seguente: «L'uso del velocipede, come
definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi
riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».
6. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento
atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici,
l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione
stradale, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile
privata e il contenimento del traffico, nel rispetto della normativa
vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la liberta' di scelta
dei docenti, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentiti per i profili di competenza i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, specifiche linee guida per favorire
l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, nell'ambito della loro autonomia amministrativa ed
organizzativa, della figura del mobility manager scolastico, scelto
su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in
coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento
scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il
mobility manager scolastico ha il compito di organizzare e coordinare
gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli
alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le
aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici
presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni, con il supporto
delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma
e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli
stessi; garantire l'intermodalita' e l'interscambio; favorire
l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli
elettrici o a basso impatto ambientale; segnalare all'ufficio
scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei
disabili. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6
Disposizioni in materia di aree marine protette
1. Per la piu' rapida istituzione delle aree marine protette,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di 800.000 euro per l'anno
2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle
aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e'
incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 800.000 euro per l'anno
2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennnale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
3. Al fine di valorizzare la peculiare specificita' naturalistica
di straordinari ecosistemi marini sommersi, all'articolo 36, comma 1,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-sexies) e'
aggiunta la seguente:
«ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel
Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella
giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente».
Art. 7
Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle
aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992
1. E' vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio
nazionale, ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle
aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Alla
violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista
dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
2. E' vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di
quello finalizzato alle attivita' di controllo. Alla violazione di
tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma
1, lettera l), della citata legge n. 157 del 1992.
3. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani
faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di
propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla
presenza o alla contiguita' con aree naturali protette o con zone
caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole
particolarmente vulnerabili, e' fatto divieto di allevare e immettere
la specie cinghiale (Sus scrofa).
4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo
9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle
autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris) ai
sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione
delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono
l'esercizio dell'attivita' di prelievo qualora esso sia praticato in
prossimita' di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia
finalizzato alla tutela della specificita' delle coltivazioni
regionali».
5. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai
ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In
ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo
precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7
febbraio 2015, la gestione e' finalizzata all'eradicazione o comunque
al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o
eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19»;
b) all'articolo 2, il comma 2-bis e' abrogato;
c) all'articolo 5, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3
costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del
sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali
all'attivita', che possono permanere fino a scadenza
dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma
delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello
stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno
o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con
strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando
interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano
facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza
dell'autorizzazione.
3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti
nel rispetto del comma 3-bis».
Capo II
Disposizioni relative alle procedure di Valutazione di impatto ambientale e sanitario
Art. 8
Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto
ambientale incidenti su attivita' di scarico a mare di acque e di
materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, al medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 104, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto
ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di
cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e
rilasciate dalla stessa autorita' competente per il provvedimento che
conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto
ambientale»;
b) all'articolo 109:
1) il secondo periodo del comma 5 e' soppresso;
2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto
ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di
cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorita'
competente per il provvedimento che conclude motivatamente il
procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di
condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione
dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri
Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale,
l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate,
nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse
reti».
2. Al punto 4-bis) dell'allegato II alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «ed elettrodotti in
cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza
superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale» sono soppresse. La disciplina risultante
dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma si
applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 9
Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le
centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza
termica superiore a 300 MW, nonche' impianti di raffinazione,
gassificazione e liquefazione
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1)
dell'allegato II alla presente parte e i progetti riguardanti le
centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica
superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, e'
prevista la predisposizione da parte del proponente di una
valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformita' alle linee
guida predisposte dall'Istituto superiore di sanita', da svolgere
nell'ambito del procedimento di VIA. Per le attivita' di controllo e
di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma
l'autorita' competente si avvale dell'Istituto superiore di sanita',
che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica».
2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data
di entrata in vigore della presente legge.
Capo III
Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la produzione di energia
Art. 10
Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30
1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 6, dopo la lettera i) e' aggiunta la
seguente:
«i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle
linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea
(C(2012) 3230 final), con priorita' di assegnazione alle imprese
accreditate della certificazione ISO 50001»;
b) all'articolo 41, comma 2, dopo le parole: «all'articolo 23,
comma 1,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 28, comma 1,».
Art. 11
Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti
pubblici e da imprese private
1. In coerenza con i contenuti dell'Agenda digitale italiana, di
cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni, i dati ambientali raccolti ed elaborati
dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private sono
rilasciati agli enti locali, su loro richiesta, in formato aperto per
il loro riuso finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle
risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della green
economy.
Art. 12
Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: «, con potenza
nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo
stesso sito,» sono soppresse;
b) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «nella
titolarita' del medesimo soggetto giuridico» sono sostituite dalle
seguenti: «nella titolarita' di societa' riconducibili al medesimo
gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»;
c) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo
ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore
prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione spettano
i titoli di efficienza energetica di cui ai decreti attuativi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, alle condizioni, con le modalita' e nella misura
definite in una specifica scheda adottata dal Ministro dello sviluppo
economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione».
Art. 13
Sottoprodotti utilizzabili negli impianti
a biomasse e biogas
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto
ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di
anidride carbonica e di realizzare processi di produzione in
un'ottica di implementazione di un'economia circolare, i
sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite
fermentazione, nonche' i sottoprodotti della produzione e della
trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, e i
sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono
inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a
biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di
incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a
fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012.
2. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei
gestori degli impianti esistenti della volonta' di impiego anche dei
sottoprodotti di cui al comma 1, la regione competente adegua
l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, ed
il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa adegua la qualifica di
impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere.
Art. 14
Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete
elettrica di trasmissione nazionale
1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,
dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-bis.1. I soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali,
aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere
e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie,
funicolari, teleferiche e impianti similari, linee di
telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e gasdotti,
che siano interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di
trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le modalita' di
attraversamento degli impianti autorizzati. A tal fine il soggetto
richiedente l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete
di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di
autorizzazione, propone le modalita' di attraversamento ai soggetti
sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i
successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, in assenza di
diversa determinazione, le modalita' proposte dal soggetto
richiedente si intendono assentite definitivamente. Alle linee
elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica
nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente
le disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici
21 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, recante approvazione delle norme
tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee
aeree esterne, e successive modificazioni».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 15
Disposizione di interpretazione autentica
1. La disposizione di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo
3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si interpreta
nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito
temporale ivi indicato, ovvero l'entrata in esercizio entro il 31
dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in
esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche l'entrata in
esercizio commerciale dell'energia termica. A tal fine, per la
transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione
ricadente nella tipologia di cui all'articolo 24, comma 5, lettera
c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire
la redditivita' degli investimenti effettuati, il conseguente residuo
periodo di diritto si calcola sottraendo ai quindici anni di durata
degli incentivi il tempo gia' trascorso dalla data di entrata in
esercizio commerciale dell'energia sia elettrica che termica.
Capo IV
Disposizioni relative al Green public procurement
Art. 16
Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi
1. All'articolo 75, comma 7, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei contratti
relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei
contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 20 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per
gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi
che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e
servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita'
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento
(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del
15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario
di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067»;
b) al secondo periodo, le parole: «Per fruire di tale beneficio»
sono sostituite dalle seguenti: «Per fruire dei benefici di cui al
presente comma» e le parole: «del requisito» sono sostituite dalle
seguenti: «dei relativi requisiti».
2. All'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) il possesso di un marchio di qualita' ecologica dell'Unione
europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del
contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore
delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso»;
2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse
naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi
quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti
climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o
servizio, con l'obiettivo strategico di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione»;
3) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra
associate alle attivita' dell'azienda calcolate secondo i metodi
stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della
Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie
comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso
del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni»;
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al
comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli
offerenti e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza
per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di
smaltimento e di recupero, sulla base di tali dati. Il metodo di
valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni:
a) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non
discriminatori;
b) e' accessibile a tutti i concorrenti;
c) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori
economici con un ragionevole sforzo».
Art. 17
Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel
UE
1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti
in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie
costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e
private interessate; il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001
emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 luglio 2008; il possesso per un proprio prodotto o servizio del
marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai
sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO
50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia,
emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del
citato regolamento (CE) n. 765/2008.
Art. 18
Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per
le forniture e negli affidamenti di servizi
1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' inserito il seguente:
«Art. 68-bis (Applicazione di criteri ambientali minimi negli
appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi). -
1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per la
sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto in
attuazione dei commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, prevede l'adozione dei criteri ambientali
minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11 aprile 2008, e'
fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le
centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi
obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas
che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse
indicati nella comunicazione della Commissione europea "Tabella di
marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" [COM
(2011) 571 definitivo], attraverso l'inserimento, nella
documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e
delle clausole contrattuali contenute nei sottoindicati decreti,
relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:
a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensita', di
alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione
pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione
pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di
illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali
personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e
fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
c) servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e
forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici:
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 7 marzo 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57
alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012, e successivi
aggiornamenti.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica per almeno il 50 per
cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto la soglia
di rilievo comunitario previste per le seguenti categorie di
forniture e affidamenti oggetto dei decreti recanti criteri
ambientali minimi sottoindicati:
a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani:
allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;
b) forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro,
affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce
toner e a getto di inchiostro: allegato 2 al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e
successivi aggiornamenti;
c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per
acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di
irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, e
successivi aggiornamenti;
e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti;
f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di
prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, e successivi
aggiornamenti;
g) prodotti tessili: allegato 1 al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio
2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;
h) arredi per ufficio: allegato 2 al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio
2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con proprio decreto, prevede un incremento progressivo della
percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di
cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, nell'arco di cinque
anni, e aggiorna l'allegato medesimo, con la possibilita' di
prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale,
opportunamente regolamentate.
4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle forniture
di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori
decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali
minimi.
5. Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo e' tenuto a pubblicare nel proprio sito
internet istituzionale i bandi e i documenti di gara con le relative
clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi,
nonche' l'indicazione dei soggetti aggiudicatari dell'appalto e i
relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri
ambientali minimi».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attivita' ivi previste
sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali gia' previste a legislazione vigente.
Art. 19
Applicazione di criteri ambientali minimi
negli appalti pubblici
1. All'articolo 7, comma 4, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
«l-bis) provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali
minimi di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008,
e successive modificazioni, e il raggiungimento degli obiettivi
prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al
medesimo decreto, e successive modificazioni».
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. All'articolo 64, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: «I bandi-tipo contengono indicazioni
per l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi di cui ai
decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai
sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni».
4. All'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti: «, del
servizio»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con
riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai criteri
ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per
la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008,
e successive modificazioni».
Art. 20
Consumo energetico delle lanterne semaforiche
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad
incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere
sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le
lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare
nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco
normalizzato E27 e assicurare l'accensione istantanea. La loro
sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica
della lanterna semaforica gia' esistente, ove cio' sia tecnicamente
possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con
tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente,
devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformita'
del segnale luminoso durante il loro funzionamento».
Art. 21
Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione
dell'impronta ambientale
1. Al fine di promuovere la competitivita' del sistema produttivo
italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata
qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali, e'
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo
schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione
dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in
Italy». Tale schema adotta la metodologia per la determinazione
dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF), come definita nella
raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalita' di
funzionamento dello schema.
2. Nella definizione delle azioni di cui al comma 1 si tiene conto
delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione
europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego
delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), e in particolare di quelle
concernenti la strategia in materia di consumo e produzione
sostenibili.
3. Lo schema nazionale volontario ed il relativo regolamento di cui
al comma 1 sono finalizzati a:
a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati,
l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in
grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e,
in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti
hanno durante il loro ciclo di vita, anche in relazione alle
prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di cui
all'articolo 68-bis del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, introdotto dall'articolo 18 della presente legge;
b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che
distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualita'
ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilita'
sociale;
c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli,
attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di
produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualita'
del paesaggio;
d) garantire l'informazione, in tutto il territorio nazionale,
riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti,
e in particolare nel progetto relativo allo schema di qualificazione
ambientale dei prodotti che caratterizzano i cluster (sistemi
produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il
protocollo d'intesa firmato il 14 luglio 2011 tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero
dello sviluppo economico e le regioni Lombardia, Liguria,
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Sardegna,
Marche e Molise.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e' emanato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
Piano d'azione nazionale in materia di consumo e produzione
sostenibili, che integra le azioni previste al comma 1, avendo
riguardo agli interventi e alle azioni nei settori del consumo, della
grande distribuzione e del turismo.
5. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione prioritaria
nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.
Art. 22
Modifica all'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui
libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in
materia di diritti edificatori
1. All'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri
fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e
successive modificazioni, dopo le parole: «le servitu',» sono
inserite le seguenti: «i diritti edificatori di cui all'articolo
2643, numero 2-bis), del codice civile,».
Capo V
Disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
Art. 23
Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti
derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e
dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono inseriti i seguenti:
«Art. 206-ter (Accordi e contratti di programma per incentivare
l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal
recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio
dei prodotti complessi). - 1. Al fine di incentivare il risparmio e
il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di
prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero
degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei
prodotti complessi, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, puo' stipulare appositi accordi e contratti di programma:
a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali post
consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali
rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorita'
per i beni provenienti dai rifiuti;
b) con enti pubblici;
c) con soggetti pubblici o privati;
d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni
di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e
riciclaggio;
e) con associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale
nonche' con imprese artigiane e imprese individuali;
f) con i soggetti incaricati di svolgere le attivita' connesse
all'applicazione del principio di responsabilita' estesa del
produttore.
2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno
ad oggetto:
a) l'erogazione di incentivi in favore di attivita' imprenditoriali
di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati o
dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal
disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorita' per i beni
provenienti dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti
obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e
della normativa dell'Unione europea, e l'erogazione di incentivi in
favore di attivita' imprenditoriali di produzione e di preparazione
dei materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e
dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
per il loro riutilizzo e di attivita' imprenditoriali di produzione e
di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano stati
concepiti;
b) l'erogazione di incentivi in favore di attivita' imprenditoriali
di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti
secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN 12620:2013, nonche' di
prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e da pneumatici fuori uso ovvero realizzati con i
materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a
fine vita, cosi' come definiti dalla norma UNI 10667-13:2013, dal
post consumo o dal recupero degli scarti di produzione;
c) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei
soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di
cui alle lettere a) e b).
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto
le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da
destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di
finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai
commi 1 e 2 e fissa le modalita' di stipulazione dei medesimi accordi
e contratti secondo criteri che privilegino prioritariamente le
attivita' per il riutilizzo, la produzione o l'acquisto di beni
riciclati utilizzati per la stessa finalita' originaria e sistemi
produttivi con il minor impatto ambientale rispetto ai metodi
tradizionali.
Art. 206-quater (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali
post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti
dal disassemblaggio dei prodotti complessi). - 1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il
livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali
minime di materiale post consumo o derivante dal recupero degli
scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti
complessi che devono essere presenti nei manufatti per i quali
possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter, in
considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio
energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero
ciclo di vita dei prodotti. La presenza delle percentuali di
materiale riciclato e riciclato post consumo o derivante dal recupero
degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei
prodotti complessi puo' essere dimostrata tramite certificazioni di
enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e le
misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di
prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento
del ciclo di vita dei prodotti.
2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati
in materiali polimerici misti riciclati, l'incentivo erogato varia a
seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle
percentuali stabiliti dall'allegato L-bis alla presente parte.
3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti
che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo
o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal
disassemblaggio dei prodotti complessi in misura almeno pari alle
percentuali indicate dall'allegato L-bis alla presente parte. Il
contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti
di cui al presente comma deve essere garantito da idonea
certificazione, sulla base della normativa vigente.
4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti
nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore
concessi dagli Stati membri dell'Unione europea in favore di talune
imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013.
Art. 206-quinquies (Incentivi per l'acquisto e la
commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo
o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal
disassemblaggio dei prodotti complessi). - 1. Il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che
stabilisce i criteri e il livello di incentivo, anche di natura
fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post
consumo riciclati o derivanti dal recupero degli scarti e dei
materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, ivi
inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti
diversi dal materiale polimerico.
Art. 206-sexies (Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che
impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli
scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti
complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le
pavimentazioni stradali e le barriere acustiche). - 1. Le
amministrazioni pubbliche, nelle more dell'adozione da parte delle
regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva
degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la
piena fruibilita' dal punto di vista acustico, prevedono, nelle gare
d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica delle scuole e
comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l'impiego di
materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori
indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010 e
dalla norma UNI 11532:2014. Nei bandi di gara sono previsti criteri
di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1,
lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i
prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero
degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei
prodotti complessi nelle percentuali fissate con il decreto di cui al
comma 3 del presente articolo.
2. Nelle gare d'appalto per la realizzazione di pavimentazioni
stradali e barriere acustiche, anche ai fini dell'esecuzione degli
interventi di risanamento acustico realizzati ai sensi del decreto
del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, le amministrazioni
pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture prevedono criteri
di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1,
lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i
prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero
degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei
prodotti complessi nelle percentuali fissate con i decreti di cui al
comma 3 del presente articolo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con uno o piu' decreti, anche attraverso i decreti di
attuazione del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8
maggio 2008, definisce:
a) l'entita' dei punteggi premianti e le caratteristiche dei
materiali che ne beneficeranno, quali quelli indicati all'articolo
206-ter, comma 2, lettera a), e quelli derivanti dall'utilizzo di
polverino da pneumatici fuori uso;
b) i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi di
gara e i relativi valori di riferimento;
c) le percentuali minime di residui di produzione e di materiali
post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali
rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono
essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i
punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata
sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali,
tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti;
d) i materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e
dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento
finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento
ambientale o danno alla salute umana».
2. Negli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato L e' aggiunto l'allegato L-bis
di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
3. In sede di prima applicazione di quanto previsto dagli articoli
206-quater e 206-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, introdotti dal comma 1 del presente articolo, le regioni
utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 32 della presente legge. Il decreto di cui al
comma 1 del predetto articolo 206-quater del decreto legislativo n.
152 del 2006 individua le modalita' di finanziamento degli incentivi
da esso disciplinati.
Capo VI
Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti
Art. 24
Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di
energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato 1, tabella 1.A, punto 4, dopo le parole:
«produzione di mobili e relativi componenti» sono aggiunte le
seguenti: «limitatamente al legno non trattato»;
b) all'allegato 2:
1) al punto 6.2 e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con
il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli
identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal
sistema incentivante per la produzione di energia da fonti
rinnovabili previsto dal presente decreto»;
2) alla tabella 6.A sono soppresse le voci: «17 02 01 - Legno»
e «19 12 07 - Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06».
Art. 25
Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75,
in materia di fertilizzanti
1. All'allegato 2, punto 2, numero 5, terza colonna, al decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, dopo
le parole: «proveniente da raccolta differenziata» sono inserite le
seguenti: «, ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile
certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, compresi i prodotti
sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo
idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».
Art. 26
Fertilizzanti correttivi
1. L'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ed in particolare del gesso di
defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, come definiti
all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2010,
qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali
biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei
limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al codice di buona
pratica agricola, adottato con decreto del Ministro per le politiche
agricole 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999, in attuazione
dell'articolo 4 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12
dicembre 1991, e dell'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge
22 febbraio 1994, n. 146. I correttivi di cui al primo periodo devono
riportare in etichetta il titolo di azoto.
Art. 27
Pulizia dei fondali marini
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie
di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179,
puo' individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali
avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti
durante le attivita' di gestione delle aree marine protette, le
attivita' di pesca o altre attivita' di turismo subacqueo svolte da
associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi
accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, con le associazioni citate, con
gli enti gestori delle aree marine protette, con le imprese ittiche e
con la capitaneria di porto, l'autorita' portuale, se costituita, e
il comune territorialmente competenti.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei risultati
dell'attivita' di cui al comma 1, sono disciplinate le procedure, le
modalita' e le condizioni per l'estensione delle medesime attivita'
ad altri porti.
3. All'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e successive modificazioni, le
parole: «A tale fine, la regione cura altresi'» sono sostituite dalle
seguenti: «Il comune cura».
Art. 28
Modifiche alle norme in materia di utilizzazione
delle terre e rocce da scavo
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 10 agosto 2012, n. 161, le parole: «; residui di lavorazione
di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non
connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze
pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o
poliacrilamide)» sono soppresse.
Art. 29
Attivita' di vigilanza sulla gestione dei rifiuti
1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Vigilanza e controllo
in materia di gestione dei rifiuti»;
b) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «e' istituito, presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato
Osservatorio. L'Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) elabora i parametri per l'individuazione dei costi
standard, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216,
e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato
sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga"
e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di
investimento;
g-ter) elabora uno o piu' schemi tipo di contratto di servizio di
cui all'articolo 203;
g-quater) verifica il rispetto dei termini di cui all'articolo 204,
segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri;
g-quinquies) verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti
dall'Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della
responsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degli
importatori di beni»;
c) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in
materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le
risorse di cui al comma 6»;
e) al comma 6, al primo periodo, le parole: «dalla costituzione e
dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della
Segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio
delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo».
2. Tutti i richiami all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e
all'Autorita' di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9,
dall'articolo 222, comma 2, dall'articolo 223, commi 4, 5 e 6,
dall'articolo 224, commi 3, lettera m), e 6, dall'articolo 225, commi
3, 4 e 5, dall'articolo 233, comma 9, e dall'articolo 234, comma 7,
del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre
disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il
personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure
concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli
1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, in posizione di distacco o di comando
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga
all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, puo' richiedere, entro il 31 dicembre 2016,
di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti
nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici unita' e a
condizione che il transito non comporti un aumento del trattamento
economico, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei
servizi e degli uffici in cui il predetto personale opera.
L'inquadramento e' disposto nell'area funzionale del personale
individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di
apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'attuazione
del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 luglio 2014, n. 142, e comunque non oltre la data del 31
dicembre 2017, i limiti percentuali per il conferimento degli
incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fissati nel
15 e nel 10 per cento della dotazione organica di dirigenti
appartenenti alla prima e alla seconda fascia dal comma 5-bis del
medesimo articolo 19, sono elevati rispettivamente al 30 e al 20 per
cento.
4. Il comma 12 dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
«12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso
propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web
di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei
piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.
12-bis. L'attivita' di vigilanza sulla gestione dei rifiuti e'
garantita almeno dalla fruibilita' delle seguenti informazioni:
a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani
suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per
ogni comune;
b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di
rifiuti effettivamente riciclati;
c) ubicazione, proprieta', capacita' nominale autorizzata e
capacita' tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali
raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del
multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico,
degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto
destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e
degli inceneritori e coinceneritori;
d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni
ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi
urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c),
quantita' di rifiuti in ingresso e quantita' di prodotti in uscita,
suddivisi per codice CER;
e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto
alla lettera c), quantita' di rifiuti in ingresso, suddivisi per
codice CER;
f) per le discariche, ubicazione, proprieta', autorizzazioni,
capacita' volumetrica autorizzata, capacita' volumetrica residua
disponibile e quantita' di materiale ricevuto suddiviso per codice
CER, nonche' quantita' di percolato prodotto».
5. Al comma 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono premesse le
seguenti parole: «Oltre a quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014,».
6. All'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile
possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di
identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia
messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera bb); con apposito decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentite le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, possono
essere previste ulteriori modalita' semplificate per la tenuta e
compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui
l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la
cooperativa agricola di cui e' socio».
Art. 30
Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame
e di metalli ferrosi e non ferrosi
1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di
rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente
al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese
autorizzate alle attivita' di trasporto e raccolta di rifiuti o di
bonifica dei siti o alle attivita' di commercio o di intermediazione
senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o
privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita'
all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei
rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta
del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di
rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina
di cui all'articolo 266, comma 5».
Art. 31
Introduzione dell'articolo 306-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in materia di risarcimento del danno e ripristino
ambientale dei siti di interesse nazionale
1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 306-bis (Determinazione delle misure per il risarcimento del
danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse
nazionale). - 1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto
conto del quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 alla
presente parte sesta, il soggetto nei cui confronti il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le
procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti
inquinati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, nonche' ai sensi del titolo V della parte
quarta e della parte sesta del presente decreto, ovvero ha intrapreso
la relativa azione giudiziaria, puo' formulare una proposta
transattiva.
2. La proposta di transazione di cui al comma 1:
a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare
e compensativa;
b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto
del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione
primaria o della riparazione primaria e complementare;
c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano
applicabili per la determinazione delle misure complementari e
compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una
valutazione economica;
d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora
all'impossibilita' della riparazione primaria corrisponda un
inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per
l'ambiente;
e) tiene conto degli interventi di bonifica gia' approvati e
realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del presente
decreto;
f) in caso di concorso di piu' soggetti nell'aver causato il danno
e negli obblighi di bonifica, puo' essere formulata anche da alcuni
soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il
regresso nei confronti degli altri concorrenti;
g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di
transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2,
ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.
4. Nel caso in cui dichiari ricevibile la proposta di transazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
convoca, entro trenta giorni, una conferenza di servizi alla quale
partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti,
che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanita'.
In ogni caso il parere tiene conto della necessita' che gli
interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino
dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalita' dei
servizi e delle risorse tutelate e colpite dall'evento lesivo. Della
conferenza di servizi e' data adeguata pubblicita' al fine di
consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.
5. La conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla
convocazione, approva, respinge o modifica la proposta di
transazione. La deliberazione finale e' comunicata al proponente per
l'accettazione, che deve intervenire nei successivi sessanta giorni.
Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a
tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di
competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta
conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.
6. Sulla base della deliberazione della conferenza accettata
dall'interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul quale
e' acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che lo
valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove
possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da
instaurare.
7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione,
sottoscritto per accettazione dal proponente, e' adottato con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
sottoposto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
8. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti
privati, delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di
transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere
nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie
finanziarie prestate, puo' dichiarare risolto il contratto di
transazione. In tal caso, le somme eventualmente gia' corrisposte dai
contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori
importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1».
2. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13,
e' abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia
gia' avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni,
province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato
decreto-legge n. 208 del 2008.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 32
Misure per incrementare la raccolta differenziata
e il riciclaggio
1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «ambito territoriale
ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni
comune»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se
costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi
minimi previsti dal presente articolo, e' applicata un'addizionale
del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica
a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste
dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata
raggiunte nei singoli comuni»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti
urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3,
comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' modulata in base
alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta
differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma
29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la
tabella seguente:
=================================================
| Superamento del livello | |
| di RD rispetto alla | Riduzione del |
| normativa statale | tributo |
+=========================+=====================+
| da 0,01 per cento fino | |
| alla percentuale | |
|inferiore al 10 per cento| 30 per cento |
+-------------------------+---------------------+
| | 40 per cento 50 per |
|10 per cento 15 per cento|cento 60 per cento 70|
|20 per cento 25 per cento| per cento |
+-------------------------+---------------------+
3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento
il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di
efficienza della RD e' calcolato annualmente sulla base dei dati
relativi a ciascun comune.
3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico
del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo
pubblico che gia' svolge tale attivita', definisce, con apposita
deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le
percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in
ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalita' di
rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a
comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD
raggiunta, nonche' le modalita' di eventuale compensazione o di
conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da
applicare.
3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater e'
effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema
informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei
rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati
determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione
del tributo di cui al comma 3-bis.
3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede
alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla
regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a
ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini
dell'applicazione del tributo.
3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni
che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno
conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di
rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei
rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media
dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito
dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di
rifiuti.
3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 e' dovuta alle regioni e
affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli
interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai
piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto
di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e
206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attivita' di
informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta
differenziata»;
d) al comma 6, le parole: «Le regioni» sono sostituite dalle
seguenti: «Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181, comma
1, lettera a), la cui realizzazione e' valutata secondo la
metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della
Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni».
2. L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento
delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla
vigente normativa, avviene nel termine massimo di ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 33
Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi
di raccolta e di smaltimento dei rifiuti
1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e
di smaltimento dei rifiuti nonche' gli interventi di recupero e
salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3-bis
dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e'
sostituito dal seguente:
«3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i
comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire,
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, in
alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di
euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola
minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o
vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a
fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti
verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e
nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati,
destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole
minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle
medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso, unitamente al prezzo
del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei
soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con
diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della
dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e
dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite
dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari
modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si
applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento
del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e
successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da
158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Il contributo di
sbarco non e' dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai
lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei
nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta
municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai
residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalita'
applicative del contributo nonche' eventuali esenzioni e riduzioni
per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
possono altresi' prevedere un aumento del contributo fino ad un
massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I
comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di
euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni attivi di
origine vulcanica; in tal caso il contributo puo' essere riscosso
dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri
soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito
avviso pubblico. Il gettito del contributo e' destinato a finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi
di recupero e salvaguardia ambientale nonche' interventi in materia
di turismo, cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori».
Art. 34
Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per
il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti
1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, dopo le parole: «il deposito in discarica» sono inserite le
seguenti: «e in impianti di incenerimento senza recupero energetico».
2. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
le parole: «; una quota del 10 per cento di esso spetta alle
province» sono soppresse e le parole: «Il 20 per cento del gettito
derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota
spettante alle province,» sono sostituite dalle seguenti: «Il gettito
derivante dall'applicazione del tributo».
Art. 35
Modifica dell'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, in materia di incenerimento dei rifiuti
1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 40
e' sostituito dal seguente:
«40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza
recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come
impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a
terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per
gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica,
riciclaggio e compostaggio, nonche' per i fanghi anche palabili si
applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo e' dovuto
nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del
comma 29».
Art. 36
Disposizioni per favorire le politiche
di prevenzione nella produzione di rifiuti
1. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti,
commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non
prodotti».
Art. 37
Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico
1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
«19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio
aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non
pericolose prodotti nell'ambito delle attivita' agricole e
vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio
aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci
e potature da giardino e' applicata una riduzione della tariffa
dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 214 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
«7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le
disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea,
gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili
derivanti da attivita' agricole e vivaistiche o da cucine, mense,
mercati, giardini o parchi, che hanno una capacita' di trattamento
non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al
trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti
sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione
di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il
parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)
previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto
che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito
comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia
di inizio di attivita' ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree
agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica,
delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e
igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica
nonche' delle disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 38
Disposizioni per favorire la diffusione
del compostaggio dei rifiuti organici
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i
seguenti:
«1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e
gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le
regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze,
incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici
effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e
il compostaggio di comunita', anche attraverso gli strumenti di
pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni
possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1,
comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che
effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente
comma.
1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure
autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita' di
rifiuti organici. Le attivita' di compostaggio di comunita' che, alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma,
risultano gia' autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del
presente decreto, possono continuare ad operare sulla base
dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa».
2. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), dopo la parola: «domestiche» sono inserite le
seguenti: «e non domestiche»;
b) dopo la lettera qq) e' aggiunta la seguente:
«qq-bis) "compostaggio di comunita'": compostaggio effettuato
collettivamente da piu' utenze domestiche e non domestiche della
frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine
dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti».
Art. 39
Sistema di restituzione di specifiche tipologie
di imballaggi destinati all'uso alimentare
1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 219-bis (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di
imballaggi destinati all'uso alimentare). - 1. Al fine di prevenire
la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo
degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione e' introdotto, in via sperimentale
e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a
rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua
minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di
villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici
mesi.
3. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio
pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della
stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.
4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
disciplinate le modalita' della sperimentazione di cui al presente
articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di
incentivazione e le loro modalita' di applicazione nonche' i valori
cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al
presente articolo. Al termine della fase sperimentale si valutera',
sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le
categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del
vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonche' ad altre tipologie
di consumo».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 40
Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti
di piccolissime dimensioni
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 232 sono inseriti i seguenti:
«Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo). - 1. I comuni
provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta
aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei
mozziconi dei prodotti da fumo.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive
per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da
fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di
informazione.
3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul
suolo, nelle acque e negli scarichi.
Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime
dimensioni). - 1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri
abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla
dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime
dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da
masticare, e' vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle
acque, nelle caditoie e negli scarichi»;
b) all'articolo 255, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a
euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da
fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e'
aumentata fino al doppio»;
c) all'articolo 263, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo
255, comma 1-bis, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e destinato alle attivita' di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi
e' destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le
relative violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma 1
dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte
degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle
conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei
mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime
dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonche' alla pulizia del
sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita'
attuative del presente comma».
Art. 41
Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici
1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Limitatamente
ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso
domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro
fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9
e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un
sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione
delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi
energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre
2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o
Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine
vita' in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento
delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)"».
Art. 42
Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati
1. Al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole da: «Con regolamento» fino a: «su proposta» sono
sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione al principio
"chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con decreto».
Art. 43
Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione
europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti
di pile e accumulatori
1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «rifiuti elettrici ed
elettronici,» sono inserite le seguenti: «rifiuti di pile e
accumulatori,»;
b) al comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e
relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188».
2. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 41, comma
5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente
riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la
quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti
dalle rispettive attivita' di cui al comma 4 del medesimo articolo
41.
3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma
5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente
riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la
quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri
derivanti dalle rispettive attivita' di cui al comma 4 del medesimo
articolo 27.
4. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento,
di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure
EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualita'
sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento
ed il monitoraggio interno all'azienda»;
b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle
certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema
equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit e che
comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno
all'azienda»;
c) all'articolo 18, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nelle more dell'emanazione del decreto, continuano ad
applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5,
lettera g),nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi»;
d) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «essere autorizzate ai
sensi dell'articolo 208» sono inserite le seguenti: «o dell'articolo
213»;
e) all'articolo 33, comma 5, lettera f), le parole: «di cui alla
lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e)»;
f) all'articolo 38, comma 1, le parole: «un'AEE» sono sostituite
dalle seguenti: «un RAEE» e le parole: «per ciascuna apparecchiatura
non ritirata o ritirata a titolo oneroso» sono sostituite dalle
seguenti: «per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo
oneroso»;
g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: «In caso di mancata
registrazione» sono inserite le seguenti: «ovvero qualora il Centro
di coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per
l'iscrizione»;
h) all'allegato VIII, al punto 1.5.1, primo periodo, le parole:
«nel rispetto dei requisiti indicati al» sono sostituite dalle
seguenti: «fatti salvi i requisiti di cui al».
Art. 44
Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e
urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti
1. All'articolo 191, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,dopo le parole: «anche in deroga
alle disposizioni vigenti» sono inserite le seguenti: «, nel
rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive
dell'Unione europea».
2. All'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: «un congruo termine» sono sostituite dalle
seguenti: «sessanta giorni».
Art. 45
Misure per incrementare la raccolta differenziata
e ridurre la quantita' dei rifiuti non riciclati
1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da
corrispondere con modalita' automatiche e progressive, per i comuni
che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in
applicazione dei principi e delle misure previsti dal programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo
180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, e dai rispettivi programmi regionali ovvero
riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di
selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli
incentivi di cui al presente comma si applicano tramite modulazione
della tariffa del servizio di igiene urbana.
2. Le regioni, sulla base delle misure previste dal programma
nazionale di cui al comma 1, adottano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, propri programmi regionali di
prevenzione della produzione dei rifiuti o verificano la coerenza dei
programmi gia' approvati.
3. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le
associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni, quelle
di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione
ambientale nonche' nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono
promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione,
al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la
riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti
urbani, la regione puo' affidare ad universita' e ad istituti
scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di
supporto all'attivita' degli enti locali.
Art. 46
Disposizione in materia di rifiuti
non ammessi in discarica
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, la lettera p) e' abrogata.
Art. 47
Aggiornamento degli obiettivi di riduzione
dei rifiuti in discarica
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in
discarica). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un
apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da
collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere a livello di ambito
territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a
livello provinciale, i seguenti obiettivi:
a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori
a 173 kg/anno per abitante;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori
a 115 kg/anno per abitante;
c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere
inferiori a 81 kg/anno per abitante.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la
prevenzione dei rifiuti e, in subordine, il trattamento dei medesimi
conformemente alla gerarchia fissata dalla normativa europea.
3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli
abitanti superiori al 10 per cento devono calcolare la popolazione
cui riferire gli obiettivi del programma di cui al comma 1 sulla base
delle effettive presenze all'interno del territorio al momento del
maggiore afflusso.
4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono
trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, che provvede a darne comunicazione alla Commissione
europea».
Art. 48
Rifiuti ammessi in discarica
1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire
quando il trattamento non e' necessario ai predetti fini».
Art. 49
Miscelazione dei rifiuti
1. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo
non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti
o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non
possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od
ulteriori rispetto a quelle previste per legge».
Art. 50
Utilizzo dei solfati di calcio nell'attivita'
di recupero ambientale
1. All'articolo 298-bis di cui alla parte quinta-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 sono aggiunti i
seguenti:
«6-bis. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorita'
competente, in sede di valutazione di compatibilita' ambientale, puo'
non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione,
indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte
quarta del presente decreto, agli analiti presenti nei solfati di
calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o
gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati
nell'attivita' di recupero ambientale, qualora sia dimostrata,
secondo le metodiche previste dal citato decreto ministeriale,
l'assenza di cedibilita' dei suddetti analiti.
6-ter. Fatto salvo l'obbligo di sottoporre i solfati di calcio
destinati all'attivita' di recupero ambientale a test di cessione
secondo le metodiche e i limiti di cui all'allegato 3 del decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,
l'autorita' competente, nell'autorizzare l'utilizzo dei solfati di
calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o
gassose generati da lavorazioni industriali, nell'attivita' di
recupero ambientale, puo' derogare, sulla base delle caratteristiche
del sito, alle concentrazioni limite di cloruri di cui al citato
allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la
salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente».
2. Alla rubrica dell'articolo 298-bis di cui alla parte quinta-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, nonche' alla rubrica del titolo I
della citata parte quinta-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e solfati di calcio».
Capo VII
Disposizioni in materia di difesa del suolo
Art. 51
Norme in materia di Autorita' di bacino
1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:
«z-bis) Autorita' di bacino distrettuale o Autorita' di bacino:
l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.
49;
z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano
di distretto».
2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 63 (Autorita' di bacino distrettuale). - 1. In ciascun
distretto idrografico di cui all'articolo 64 e' istituita l'Autorita'
di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorita' di bacino",
ente pubblico non economico che opera in conformita' agli obiettivi
della presente sezione e uniforma la propria attivita' a criteri di
efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'.
2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza nonche' di efficienza e riduzione della spesa, nei
distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio
regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai
principi del presente decreto, istituiscono l'Autorita' di bacino
distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel
presente articolo; alla medesima Autorita' di bacino distrettuale
sono altresi' attribuite le competenze delle regioni di cui alla
presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le
funzioni di indirizzo dell'Autorita' di bacino distrettuale e di
coordinamento con le altre Autorita' di bacino distrettuali.
3. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la conferenza
istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza
operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori
dei conti, quest'ultimo in conformita' alle previsioni della
normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi
dell'Autorita' di bacino si provvede con le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei principi di
differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per
l'espletamento delle stesse e di sussidiarieta'. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorita' di
bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle
risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle
Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,
salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali,
previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei
contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti
attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire
un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle Autorita' di bacino
di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo
precedente puo' prevederne un'articolazione territoriale a livello
regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorita' di
bacino regionali e interregionali.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 3, con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le
province autonome il cui territorio e' interessato dal distretto
idrografico, sono individuate le unita' di personale trasferite alle
Autorita' di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle
medesime Autorita'. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'ente incorporante, e' attribuito, per la
differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto
di cui al primo periodo sono, altresi', individuate e trasferite le
inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle
Autorita' di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di
conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta
delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che
vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale
permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province
autonome il cui territorio e' interessato dal distretto idrografico o
gli assessori dai medesimi delegati, nonche' il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato
dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui
siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato
dagli stessi delegati. Possono essere invitati, in funzione
consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante
dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del
suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla
conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o
rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente
e' validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i
quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le
delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di
bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente.
6. La conferenza istituzionale permanente:
a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino
in conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
b) individua tempi e modalita' per l'adozione del Piano di bacino,
che puo' articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o
sub-distretti;
c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono
interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono
interessi comuni a piu' regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque
l'elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base
delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione
degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione
di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel
programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il
termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente
tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare
l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della
regione interessata che, a tal fine, puo' avvalersi degli organi
decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle
funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle
funzioni stesse e di sussidiarieta', lo statuto dell'Autorita' di
bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze
rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonche' i bilanci
preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il
regolamento di amministrazione e contabilita', la pianta organica, il
piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali,
trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle
finanze. Lo statuto e' approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il segretario generale e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento
dell'Autorita' di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza
istituzionale permanente, cui formula proposte;
c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali,
regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive
attivita';
d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale
permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e
attuati nonche' alle risorse stanziate per le finalita' del Piano di
bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e
comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto,
qualora abbiano attinenza con le finalita' del Piano medesimo,
rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet
dell'Autorita'.
9. La conferenza operativa e' composta dai rappresentanti delle
amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente;
e' convocata dal segretario generale che la presiede. Possono essere
invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale
consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i
problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque
irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi
emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque
denominati. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre
quinti dei presenti e puo' essere integrata, per le attivita'
istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e societa'
pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza
della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui
al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora
pertinenti, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 10,
lettera b).
10. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente:
a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi
stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico,
previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive
modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni,
previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' i programmi di
intervento;
b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di
bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali,
regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla
desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle
risorse idriche.
11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi
dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorita' di bacino
coordinano e sovrintendono le attivita' e le funzioni di titolarita'
dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, nonche' del Consorzio del Ticino - Ente
autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente
autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice
del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla
realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento
delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla
rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione».
3. Per assicurare continuita' alla sperimentazione, di cui
all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, avviata con
decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° luglio 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1989, considerate le
particolari condizioni di dissesto idrogeologico caratterizzanti il
bacino idrografico del fiume Serchio, e' mantenuta la sede operativa
esistente al fine di garantire il necessario presidio e la
pianificazione del territorio.
4. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del
presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse
le Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In
fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della
presente legge le funzioni di Autorita' di bacino distrettuale sono
esercitate dalle Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che
a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e
delle risorse strumentali delle Autorita' di bacino regionali e
interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del
decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorita' di
bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche
dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite
comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7
dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 64 (Distretti idrografici). - 1. L'intero territorio
nazionale, ivi comprese le isole minori, e' ripartito nei seguenti
distretti idrografici:
a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i
seguenti bacini idrografici:
1) Adige, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;
2) Alto Adriatico, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;
3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, gia' bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) Lemene, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;
b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti
bacini idrografici:
1) Po, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n. 183;
2) Reno, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;
3) Fissero Tartaro Canalbianco, gia' bacini interregionali ai sensi
della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) Conca Marecchia, gia' bacino interregionale ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183;
5) Lamone, gia' bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;
6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, gia' bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, gia' bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale,
comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Arno, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n. 183;
2) Serchio, gia' bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n. 183;
3) Magra, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;
4) bacini della Liguria, gia' bacini regionali ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183;
5) bacini della Toscana, gia' bacini regionali ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183;
d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i
seguenti bacini idrografici:
1) Tevere, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;
2) Tronto, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;
3) Sangro, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;
4) bacini dell'Abruzzo, gia' bacini regionali ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183;
5) bacini del Lazio, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;
6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini
minori delle Marche, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;
7) Fiora, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;
8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri
bacini minori, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;
e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente
i seguenti bacini idrografici:
1) Liri-Garigliano, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;
2) Volturno, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;
3) Sele, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;
4) Sinni e Noce, gia' bacini interregionali ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;
5) Bradano, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;
6) Saccione, Fortore e Biferno, gia' bacini interregionali ai sensi
della legge 18 maggio 1989, n. 183;
7) Ofanto, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;
8) Lao, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;
9) Trigno, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;
10) bacini della Campania, gia' bacini regionali ai sensi della
legge 18 maggio 1989, n. 183;
11) bacini della Puglia, gia' bacini regionali ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183;
12) bacini della Basilicata, gia' bacini regionali ai sensi della
legge 18 maggio 1989, n. 183;
13) bacini della Calabria, gia' bacini regionali ai sensi della
legge 18 maggio 1989, n. 183;
14) bacini del Molise, gia' bacini regionali ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183;
f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini
della Sardegna, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;
g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della
Sicilia, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n. 183».
6. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione
del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le regioni attuano
appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le
caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto
antropico esercitato sul medesimo, nonche' alla raccolta dei dati
necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo
quanto previsto dall'allegato 10 alla presente parte terza. Le
risultanze delle attivita' di cui al primo periodo sono trasmesse al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
alle competenti Autorita' di bacino e al Dipartimento tutela delle
acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale».
7. All'articolo 119 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154,
comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di
programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, possono determinare, stabilendone l'ammontare,
la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni
del demanio idrico nonche' le maggiori entrate derivanti
dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma 1
del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi
ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al
finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'articolo
116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e
tecnico-organizzative attribuite alle Autorita' di bacino ai sensi
dell'articolo 71 del presente decreto».
8. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2016».
9. All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2,» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3» e
all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
13, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare».
10. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter e' inserito il
seguente:
«2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di
alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell'ambito del
Piano di gestione, le Autorita' di bacino, in concorso con gli altri
enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti
a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo,
gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto
morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente
comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle
direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, e concorrono all'attuazione dell'articolo 7,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che individua
come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del
dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino
contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al
recupero degli ecosistemi e della biodiversita'. Il programma di
gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di migliorare lo stato
morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di
alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto
plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto
e sulle modalita' di gestione delle opere idrauliche e di altre
infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che
interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico.
Il programma di gestione dei sedimenti e' costituito dalle tre
componenti seguenti:
a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e
temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei
corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche
e quantita' di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere
presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla
definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);
b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla
lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi
fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e
di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito e' prioritario,
ovunque possibile, ridurre l'alterazione dell'equilibrio
geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure
inondabili, evitando un'ulteriore artificializzazione dei corridoi
fluviali;
c) identificazione degli eventuali interventi necessari al
raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera b), al loro
monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo; la
scelta delle misure piu' appropriate tra le diverse alternative
possibili, incluso il non intervento, deve avvenire sulla base di
un'adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in
relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte
temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da
valutare deve essere data priorita' alle misure, anche gestionali,
per il ripristino della continuita' idromorfologica longitudinale,
laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto
solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti
incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al
ripristino di piu' ampi spazi di mobilita' laterale, nonche' alle
misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale
asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri
interventi di artificializzazione del corso d'acqua devono essere
giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria
evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che
negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di
intervento; all'asportazione dal corso d'acqua e' da preferire
comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale
litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente
individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli
obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale».
Art. 52
Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree
soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero
esposti a rischio idrogeologico
1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo
l'articolo 72 e' aggiunto il seguente:
«Art. 72-bis (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di
rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree
soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero
esposti a rischio idrogeologico). - 1. Nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e' istituito un capitolo per il finanziamento di
interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di
opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico
elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene
comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in
totale difformita' del permesso di costruire.
2. Ai fini del comma 1 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per l'anno finanziario 2016. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione
dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma
1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei
destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione
non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative
spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro
trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme
di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
affinche' le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo
di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono
ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili
nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi
su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti
definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini
stabiliti, con priorita' per gli interventi in aree classificate a
rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su
base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e adottato ogni dodici mesi dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.
5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni
presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione
contenente il progetto delle attivita' di rimozione o di demolizione,
l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli
immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati
adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non
eseguiti e la documentazione attestante l'inottemperanza a tali
provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per
la presentazione della domanda di concessione.
6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente
articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite
ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalita' di
finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di
rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre
disposizioni.
7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione
o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni
dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi
devono essere restituiti, con le modalita' di cui al secondo periodo
del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del presente
articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli
interventi realizzati».
2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le
parole da: «e che non siano diretti a» fino alla fine della lettera
sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelli che siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi
in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei
turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico,
edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformita' alle
normative regionali di settore».
3. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, dopo le parole: «I commissari esercitano comunque i poteri di
cui ai commi» e' inserita la seguente: «2-ter,».
Art. 53
Materiali litoidi
1. I materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come
sottoprodotto dell'attivita' di estrazione effettuata in base a
concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa
sulle attivita' estrattive.
Art. 54
Modifiche alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso, a
fini di tutela dell'assetto idrogeologico
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «Restano ferme le
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,» sono
inserite le seguenti: «la normativa di tutela dell'assetto
idrogeologico»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. (L) Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico
punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le
vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e
l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque
coinvolte. Acquisisce altresi' presso le amministrazioni competenti,
anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque
denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico,
dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita'. Resta comunque ferma la competenza dello
sportello unico per le attivita' produttive definita dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle domande
per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia, ivi
compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti approvati
dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38
e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a),
anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente
i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato
del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili informazioni
utili disponibili;
c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema
di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia
interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di
agibilita', nonche' delle certificazioni attestanti le prescrizioni
normative e le determinazioni provvedimentali a carattere
urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il
privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con
particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione
della parte II del presente testo unico»;
c) all'articolo 6, comma 1, alinea, dopo le parole: «di quelle
relative all'efficienza energetica» sono inserite le seguenti: «, di
tutela dal rischio idrogeologico,»;
d) all'articolo 17, comma 3, lettera e), dopo le parole: «di
tutela» sono inserite le seguenti: «dell'assetto idrogeologico,»;
e) all'articolo 20, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. (L) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di
permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti
salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto
idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 9.
9. (L) Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a
vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o
culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso, il procedimento e' concluso con l'adozione
di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto
dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente
acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione
del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di
costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento
trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di
assenso entro cinque giorni dalla data in cui e' acquisito agli atti,
con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Per gli immobili sottoposti a vincolo
paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma
9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni»;
f) all'articolo 22, comma 6, le parole: «tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «tutela
storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto
idrogeologico»;
g) all'articolo 23, comma 1-bis, dopo le parole: «con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli» sono inserite le
seguenti: «relativi all'assetto idrogeologico,»;
h) all'articolo 31, comma 5, le parole: «urbanistici o ambientali»
sono sostituite dalle seguenti: «urbanistici, ambientali o di
rispetto dell'assetto idrogeologico»;
i) all'articolo 32, comma 3, le parole: «ed ambientale» sono
sostituite dalle seguenti: «, ambientale e idrogeologico»;
l) all'articolo 123, comma 1, le parole: «e ambientale» sono
sostituite dalle seguenti: «, ambientale e dell'assetto
idrogeologico».
2. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dopo le parole: «non si applicano agli atti
e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,
l'ambiente,» sono inserite le seguenti: «la tutela dal rischio
idrogeologico,».
Art. 55
Fondo per la progettazione degli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico
1. Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano
nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie
attivita' progettuali, e' istituito, presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per
la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico
cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalita' dal
CIPE con delibera n. 32/2015 del 20 febbraio 2015, nonche' le risorse
imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei
progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata
finanziata a valere sulle risorse affluite al Fondo. Il funzionamento
del Fondo e' disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 56
Disposizioni in materia di interventi
di bonifica da amianto
1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14
marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della
salute e dell'ambiente anche attraverso l'adozione di misure
straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e
delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito
d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica
dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio
dello Stato e' attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito
d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i
predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo
unitario inferiore a 20.000 euro.
3. Il credito d'imposta e' ripartito nonche' utilizzato in tre
quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta
successivi nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre alla
formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il
credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, e non e' soggetto al limite di cui al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La
prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del
periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati
gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito
d'imposta, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per
la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del
presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
il successivo trasferimento sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia
delle entrate-Fondi di bilancio».
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo, al fine di individuare tra
l'altro modalita' e termini per la concessione del credito d'imposta
a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le
disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa
complessivo di cui al comma 1, nonche' i casi di revoca e decadenza
dal beneficio e le modalita' per il recupero di quanto indebitamente
percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle
risorse stanziate, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante
a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via
telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito
spettante a ciascuno di essi, nonche' le eventuali revoche, anche
parziali.
5. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e l'Agenzia delle entrate effettuano
controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalita'
individuate dal decreto di cui al comma 4.
6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse nei
limiti e alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis».
7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica
di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e
dell'ambiente, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione
preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni
contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536
milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il funzionamento del Fondo e'
disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, che individua anche i
criteri di priorita' per la selezione dei progetti ammessi a
finanziamento.
8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5,536 milioni di euro per
l'anno 2016 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 57
Semplificazione delle procedure in materia
di siti di importanza comunitaria
1. Al fine di semplificare le procedure relative ai siti di
importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1,
lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,
fatta salva la facolta' delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza
esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a
20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le
valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte
inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte
esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze
e volumi tecnici. L'autorita' competente al rilascio
dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente
comma provvede entro il termine di sessanta giorni.
2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani.
Capo VIII
Disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua
Art. 58
Fondo di garanzia delle opere idriche
1. A decorrere dall'anno 2016 e' istituito presso la Cassa
conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi
finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi
comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio
nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e
dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e
contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo e' alimentato
tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico
integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla
copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
nel rispetto della normativa vigente.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le
modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 del presente
articolo, con priorita' di utilizzo delle relative risorse per
interventi gia' pianificati e immediatamente cantierabili, nonche'
gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei
principi e dei criteri contenuti nel decreto. I criteri di cui al
primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore
individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessita' di
tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a
promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le
regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione
efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
disciplina, con proprio provvedimento, le modalita' di gestione del
Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri
definiti dal decreto di cui al comma 2.
4. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accessibilita' alle
informazioni concernenti le modalita' di gestione del Fondo,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
pubblica nel proprio sito istituzionale il provvedimento di cui al
comma 3, nonche' lo stato di avanzamento degli interventi realizzati.
Art. 59
Contratti di fiume
1. Al capo II del titolo II della parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 68 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 68-bis (Contratti di fiume). - 1. I contratti di fiume
concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di
pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino
idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e
negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle
risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali,
unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo
sviluppo locale di tali aree».
Art. 60
Tariffa sociale del servizio idrico integrato
1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli
utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni
economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla
fornitura della quantita' di acqua necessaria per il soddisfacimento
dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme
rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal
comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria
per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalita'
per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1.
3. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti
dalle attivita' di manutenzione delle reti relative al servizio
idrico integrato e degli impianti a queste connessi possono essere
tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o
altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorita' di
controllo e vigilanza».
Art. 61
Disposizioni in materia di morosita'
nel servizio idrico integrato
1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995,
n. 481, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta direttive per
il contenimento della morosita' degli utenti del servizio idrico
integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata,
tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la
copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e
garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al
soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti
morosi.
2. Ai fini del comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico definisce le procedure per la gestione della
morosita' e per la sospensione della fornitura, assicurando la
copertura tariffaria dei relativi costi.
Art. 62
Disposizioni in materia di sovracanone
di bacino imbrifero montano
1. Il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e
alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si intende dovuto per gli
impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW, nella misura
prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica.
2. Per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a
decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di pagamento dei sovracanoni
decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e non oltre
il termine di ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa.
3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il
comma 137 e' inserito il seguente:
«137-bis. Per gli impianti realizzati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, i sovracanoni
idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 1953, n. 959, di cui al comma 137 del presente articolo,
sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli
interventi infrastrutturali».
4. All'articolo 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e'
sostituito dai seguenti: «Sono fatte salve: a) le gestioni del
servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti gia' istituite ai sensi del comma 5
dell'articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma
autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le
seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti
qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o
aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni
paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo
efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della
salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b),
l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede
all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti».
Art. 63
Clausola di salvaguardia per la regione autonoma
Valle d'Aosta
1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico
della regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle
finalita' del presente capo, per il proprio territorio, ai sensi
dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
Capo IX
Disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e in materia di scambio di beni usati
Art. 64
Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259
1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per
l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici
ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto e' tenuto al
versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del
parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
purche' questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87,
comma 4.
1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di
inizio attivita' di cui all'articolo 87-bis del presente decreto e'
tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo
da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purche' questo
sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87-bis, al
versamento di un contributo per le spese.
1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le attivita'
che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal
modello A di cui all'allegato n. 13, e il contributo previsto al
comma 1-ter sono calcolati in base a un tariffario nazionale di
riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio
del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione
tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie
ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 1-bis
e 1-ter sono pari a 250 euro.
1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater non si
applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22
febbraio 2001, n. 36».
Capo X
Disposizioni in materia di disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali
Art. 65
Acque reflue dei frantoi oleari
1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Sono altresi' assimilate alle acque reflue domestiche, ai
fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di
vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del
corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi
delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in
pubblica fognatura e' ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il
gestore d'ambito non ravvisino criticita' nel sistema di depurazione,
per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal
territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in
aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite
fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili,
previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme
tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite
adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle
caratteristiche e all'effettiva capacita' di trattamento
dell'impianto di depurazione».
Art. 66
Modifica all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in materia di scambio di beni usati
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono individuare
anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo
183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata
allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente
idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresi' essere
individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla
raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e
alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono
anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della
produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di
beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di
intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali
dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene
urbana».
Capo XI
Disposizioni varie in materia ambientale
Art. 67
Comitato per il capitale naturale
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare il Comitato per il capitale
naturale. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e ne fanno parte i Ministri
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e
delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle
politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e
le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, o loro rappresentanti delegati, un rappresentante della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, il Governatore della
Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica,
il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e il
Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile, o loro rappresentanti delegati.
Il Comitato e' integrato con esperti della materia provenienti da
universita' ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici
in possesso di specifica qualificazione, nominati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali,
economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione
finanziaria e di bilancio di cui agli articoli 7, 10 e 10-bis della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il
Comitato di cui al comma 1 del presente articolo trasmette, entro il
28 febbraio di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato del
capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati
ambientali espressi in unita' fisiche e monetarie, seguendo le
metodologie definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e
dall'Unione europea, nonche' di valutazioni ex ante ed ex post degli
effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi
ecosistemici.
3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 e' svolta a
titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di
spese a qualsiasi titolo richiesti.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Comitato di cui al comma 1 del
presente articolo promuove anche l'adozione, da parte degli enti
locali, di sistemi di contabilita' ambientale e la predisposizione,
da parte dei medesimi enti, di appositi bilanci ambientali,
finalizzati al monitoraggio e alla rendicontazione dell'attuazione,
dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche e delle azioni
svolte dall'ente per la tutela dell'ambiente, nonche' dello stato
dell'ambiente e del capitale naturale. In particolare il Comitato
definisce uno schema di riferimento sulla base delle sperimentazioni
gia' effettuate dagli enti locali in tale ambito, anche avvalendosi
di cofinanziamenti europei.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche
ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 68
Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi
e dei sussidi ambientalmente favorevoli
1. A sostegno dell'attuazione degli impegni derivanti dalla
comunicazione della Commissione europea «Europa 2020 - Una strategia
per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva» [COM (2010)
2020 definitivo], dalle raccomandazioni del Consiglio n.
2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n. 2013/C217/11, del 9 luglio
2013, e dal regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2011, in accordo con le raccomandazioni
contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali
dell'Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro
dal 20 al 22 giugno 2012, e' istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Catalogo
dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente
favorevoli, gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la redazione del Catalogo
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilita' propria
e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
delle informazioni rese disponibili dall'Istituto nazionale di
statistica, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle regioni e
dagli enti locali, dalle universita' e dagli altri centri di ricerca,
che forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema
predisposto dal medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. I sussidi sono intesi nella loro definizione
piu' ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le
agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi
direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.
2. Il Catalogo di cui al comma 1 e' aggiornato entro il 30 giugno
di ogni anno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare invia alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente
gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 69
Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali
per talune attivita' economiche
1. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e' sostituito dal seguente:
«8. In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti
speciali per talune attivita' economiche a ridotto impatto
ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice
civile, nonche' i soggetti esercenti attivita' ricadenti nell'ambito
dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti
pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad
aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in
conto proprio, per una quantita' massima fino a 30 chilogrammi al
giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di
smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e
scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei
rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti,
anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di
trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n.
152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e
conservati con le modalita' previste dal medesimo articolo 193. La
conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le
attivita' di cui al presente comma o tramite le associazioni
imprenditoriali interessate o societa' di servizi di diretta
emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia
dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti
attivita' ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalita'
semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi
in materia di controllo della tracciabilita' dei rifiuti».
Art. 70
Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei
servizi ecosistemici e ambientali
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi per
l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e
ambientali (PSEA).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale
remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo
meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi
ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della
transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la
salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;
b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare,
in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione
di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere
intatte o incrementare le sue funzioni;
c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano
specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il
loro valore, nonche' i relativi obblighi contrattuali e le modalita'
di pagamento;
d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi:
fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno
di proprieta' demaniale, collettiva e privata; regimazione delle
acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversita' delle
prestazioni ecosistemiche e delle qualita' paesaggistiche;
utilizzazione di proprieta' demaniali e collettive per produzioni
energetiche;
e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi
di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;
f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura
e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi
ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui
il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di
remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o
forniscono i servizi medesimi;
g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e
istituto gia' esistente in materia;
h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i
comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino
montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni
comuni, comunque denominate;
i) introdurre forme di premialita' a beneficio dei comuni che
utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilita' ambientale e
urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione
amministrativa;
l) ritenere precluse le attivita' di stoccaggio di gas naturale in
acquiferi profondi.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione
tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi,
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data
di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e
per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei
pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni
che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1,
quest'ultimo e' prorogato di tre mesi.
Art. 71
Oil free zone
1. Al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la
progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e
di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilita'
ambientale, sono istituite e promosse le «Oil free zone».
2. Si intende per «Oil free zone» un'area territoriale nella quale,
entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di
indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si
prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati
con energie prodotte da fonti rinnovabili.
3. La costituzione di Oil free zone e' promossa dai comuni
interessati, anche tramite le unioni o le convenzioni fra comuni di
riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per le
aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, la costituzione di Oil free
zone e' promossa dagli enti locali d'intesa con gli enti parco.
4. Nelle Oil free zone sono avviate sperimentazioni, concernenti la
realizzazione di prototipi e l'applicazione sul piano industriale di
nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a
quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di
valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio.
5. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalita'
di organizzazione delle Oil free zone, con particolare riguardo agli
aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla
produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla
ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi
sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali la
produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.
6. Ai fini di cui al comma 5, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono assicurare specifiche linee di sostegno
finanziario alle attivita' di ricerca, sperimentazione e applicazione
delle attivita' produttive connesse con l'indipendenza dai cicli
produttivi del petrolio e dei suoi derivati, con particolare
attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del
territorio di riferimento.
Art. 72
Strategia nazionale delle Green community
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari regionali, le autonomie e lo sport, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonche' la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, promuove la predisposizione della strategia
nazionale delle Green community.
2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei
territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo
equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo
luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto
sussidiario e di scambio con le comunita' urbane e metropolitane, in
modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di
sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico,
ambientale ed economico nei seguenti campi:
a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale,
anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura
dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversita' e la
certificazione della filiera del legno;
b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i
microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la
cogenerazione e il biometano;
d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le
produzioni locali;
e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e
delle infrastrutture di una montagna moderna;
f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti
e delle reti;
g) sviluppo sostenibile delle attivita' produttive (zero waste
production);
h) integrazione dei servizi di mobilita';
i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia
anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso
di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei
trasporti.
3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono individuare le modalita', i tempi e le risorse
finanziarie sulla base dei quali le unioni di comuni e le unioni di
comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di
cui al presente articolo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 73
Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da gas
combustibili
1. Le disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi
degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell'allegato IX
alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, non si applicano agli impianti alimentati
da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma
UNI 11528, fatta eccezione per quelle di cui al numero 5, «Apparecchi
indicatori».
Art. 74
Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di
pubblica utilita' e tutela degli usi civici
1. Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del
territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilita' nonche'
della corretta gestione e tutela degli usi civici, all'articolo 4 (L)
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n.327, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati
o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di
destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o
di pubblica utilita' sia compatibile con l'esercizio dell'uso
civico».
Art. 75
Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul commercio
internazionale di specie minacciate di estinzione - CITES
1. La misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in
attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle
specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), di cui
all'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e'
rivalutata con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, per il
miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attivita' di cui al
medesimo articolo 8-quinquies, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e
3-quinquies, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, in materia di protezione delle specie
di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio.
Art. 76
Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di
inquinamento acustico
1. All'articolo 19, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161,
le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«entro ventiquattro mesi».
Art. 77
Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile
1. All'articolo 514 del codice di procedura civile, in materia di
cose mobili assolutamente impignorabili, dopo il numero 6) sono
aggiunti i seguenti:
«6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la
casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini
produttivi, alimentari o commerciali;
6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza
del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli».
Art. 78
Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in
materia di dragaggio
1. All'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
e successive modificazioni, le lettere c) e d) sono sostituite dalle
seguenti:
«c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di
trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli
inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla
immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e
stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno
di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture
di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione
delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di
progettazione formulati da accreditati standard tecnici
internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione europea e con
caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei
limiti fissati dalle direttive europee, l'assenza di rischi per la
salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non
peggiorare lo stato di qualita' delle matrici ambientali, suolo,
sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di
transizione, ne' pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di
qualita' delle stesse;
d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli
inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti
in conformita' ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, l'area o le aree interessate
vengono escluse dal perimetro del sito di interesse nazionale previo
parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo
242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Art. 79
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Allegato 1
(articolo 23, comma 2)
«Allegato L-bis
(articolo 206-quater, comma 2)
Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici
all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-quater, comma 2
=====================================================================
| | Percentuale minima| |
| | in peso di | |
| | materiale | |
| | polimerico | Incentivo in |
| |riciclato sul peso | percentuale sul |
| | complessivo del | prezzo di vendita |
| | componente | del prodotto al |
| Categoria di prodotto | sostituito | consumatore |
+===========================+===================+===================+
|Cicli e veicoli a motore | >10% | 10% |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Elettrodomestici | >20% | 10% |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Contenitori per uso di | | |
|igiene ambientale | >50% | 5% |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Arredo per interni | >50% | 5% |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Arredo urbano | >70% | 15% |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Computer | >10% | 10% |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Prodotti per la casa e per | | |
|l'ufficio | >10% | 10% |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Pannelli fonoassorbenti, | | |
|barriere e segnaletica | | |
|stradale | >30% | 10% |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
».