Pubblicati i regolamenti di esecuzione (UE) 2024/2027 e 2024/2031, del 26 luglio 2024, sulla G.U.U.E. L del 29 luglio 2024
Combustibili puliti per la navigazione: disciplinate le verifiche con la pubblicazione di due regolamenti sulla G.U.U.E. L del 29 luglio 2024. In particolare, si tratta del:
- «regolamento di esecuzione (UE) 2024/2027 della Commissione, del 26 luglio 2024, relativo alle attività di verifica a norma del regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE»;
- «regolamento di esecuzione (UE) 2024/2031 della Commissione, del 26 luglio 2024, relativo al modello per i piani di monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE».
Con il primo [regolamento di esecuzione (Ue) 2024/2027] sono fissati:
- la valutazione dei piani di monitoraggio;
- le informazioni che devono essere fornite dalle società;
- le visite in sito;
- il trattamento delle difformità nel piano di monitoraggio;
- il riesame indipendente della valutazione del piano di monitoraggio;
- le conclusioni del verificatore sulla valutazione del piano di monitoraggio;
- la verifica delle relazioni FuelEU e delle relazioni parziali FuelEU;
- l'analisi strategica finalizzata a valutare la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica;
- l'analisi dei rischi a cura del verificatore;
- il piano di verifica;
- il controllo dei dati comunicati;
- la verifica dei metodi applicati per i dati mancanti;
- il trattamento delle inesattezze e delle difformità nella relazione FuelEU e nella relazione parziale FuelEU;
- le raccomandazioni di miglioramento.
Previste, infine, informazioni supplementari che devono essere comunicate dal verificatore, quali il calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità della nave e degli scali in porto non conformi.
Il secondo [regolamento di esecuzione (Ue) 2024/2031], invece, fissa il modello per il piano di monitoraggio, a sua volta suddiviso in:
- foglio di registrazione delle revisioni;
- dati di base;
- dati di attività;
- lacune nei dati;
- gestione.