Comitato Ets: le regole per il funzionamento sono l'oggetto del decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 novembre 2024 (Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2025, n. 17).
Fissati, tra gli altri:
- i criteri per la decadenza, la revoca e la sostituzione dei membri del comitato;
- la regole per la convocazione, l'operatività e le deliberazioni.
Normata anche l'attività della segreteria.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 novembre 2024.
Decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 novembre 2024
Disciplina del funzionamento del Comitato ETS e della Segreteria tecnica. (25A00310)
(Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2025, n. 17)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 11,
del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n, 47 il funzionamento del
Comitato ETS (di seguito Comitato) e della Segreteria tecnica.
Art. 2
Costituzione del Comitato
1. Il Comitato si insedia con la nomina di tutti i suoi membri.
2. I membri del Comitato sono tenuti, in relazione ai rispettivi
ruoli, a:
a) svolgere i compiti affidati con diligenza professionale e nel
rispetto dei tempi assegnati;
b) collaborare con gli altri membri del Comitato e con la
Segreteria tecnica.
Art. 3
Il Presidente del Comitato
1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
a) indica le priorita' e gli indirizzi generali volti ad
assicurare efficienza, efficacia ed imparzialita' all'attivita' del
Comitato;
b) convoca le sedute, ne verifica il quorum costitutivo e
deliberativo e le presiede;
c) puo' sospendere e sciogliere le sedute del Comitato;
d) puo' chiedere chiarimenti ed approfondimenti istruttori alla
Segreteria tecnica;
e) adotta le deliberazioni di cui all'art. 7;
f) trasmette alla direzione generale competente, ai fini della
liquidazione spettante a ciascun membro del Comitato, una
dichiarazione attestante il numero delle sedute effettuate nell'arco
dell'anno di riferimento nonche' l'elenco dei partecipanti a ciascuna
seduta.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative
funzioni sono svolte dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro piu'
anziano del Comitato.
Art. 4
Decadenza, revoca e sostituzione dei membri del Comitato
1. I membri del Comitato decadono dalla carica nel caso previsto
dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 47/2020.
2. Costituiscono casi di revoca:
a) la violazione dei doveri derivanti dalla carica di membro del
Comitato, quali comportamenti illegittimi o ingiuriosi, dichiarazioni
false o mendaci;
b) l'inosservanza delle modalita' di svolgimento delle attivita'
di competenza;
c) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre
riunioni consecutive.
3. Il Presidente, autonomamente o su segnalazione di almeno due
componenti del Comitato, segnala tempestivamente la possibile
violazione o inosservanza dei casi di cui al comma 2 al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, che puo' avviare il
procedimento di revoca dall'incarico in accordo con l'amministrazione
designante, assicurando il contradditorio.
4. Nel caso in cui sia necessario procedere alla sostituzione di
uno o piu' membri, il Presidente del Comitato informa tempestivamente
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che provvede
tempestivamente o richiede la designazione all'Amministrazione o
all'ente che vi provvedono entro il termine di sette giorni dalla
richiesta.
Art. 5
Convocazione del Comitato
1. Il Comitato e' convocato dal Presidente almeno ogni trenta
giorni, ovvero di propria iniziativa ove ne ravvisi la necessita'.
E', altresi', convocato quando ne facciano richiesta almeno due
membri aventi diritto di voto.
2. L'avviso di convocazione e' trasmesso ai membri del Comitato e
al coordinatore della Segreteria tecnica almeno quattro giorni prima
della seduta, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di
posta elettronica certificata che ciascun membro e' tenuto a
comunicare all'atto della nomina, e contiene l'indicazione del luogo
e dell'ora, nonche' i punti posti all'ordine del giorno. Nel caso in
cui la seduta si svolga in videoconferenza, la convocazione deve
indicare le modalita' del collegamento.
3. Almeno sette giorni prima della convocazione della seduta del
Comitato, viene svolta una riunione tecnica di coordinamento tra il
Presidente e la Segreteria tecnica, i quali provvedono alla stesura
dell'ordine del giorno.
4. Il processo verbale redatto dalla Segreteria tecnica in esito
alla preliminare attivita' istruttoria di cui all'art. 4, comma 6,
del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47, e' consultabile dal
Comitato nell'apposita sezione dedicata del «Portale ETS», di cui
all'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo.
5. Per le attivita' di archiviazione e gestione degli atti, il
Comitato si avvale del sistema di protocollo dedicato istituito
presso la direzione generale competente per materia.
Art. 6
Operativita' e deliberazioni del Comitato
1. Il Presidente, tenuto conto dell'ordine del giorno e delle
materie ivi contemplate, ha facolta' di convocare il Comitato per
sezione competente, anche ai fini deliberativi. Esclusivamente nel
caso in cui il Presidente ravvisi nell'ordine del giorno punti di
competenza trasversali alle due sezioni, convoca il Comitato in
seduta plenaria, motivando le ragioni nel verbale di seduta.
2. Per la regolare costituzione del Comitato e' necessaria la
presenza del Presidente o del suo sostituto e della maggioranza dei
convocati con diritto di voto ed ogni decisione viene adottata con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto.
In caso di parita' di voti nella deliberazione prevale quello del
Presidente.
3. Le sedute del Comitato possono tenersi anche in videoconferenza,
a condizione che tutti i membri in carica possano essere identificati
e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
4. Il Presidente, nel caso di mancanza del numero legale, fissa una
nuova seduta entro quindici giorni. La stessa procedura si applica
anche qualora la seduta sia costituita regolarmente e nel corso del
suo svolgimento venga a mancare il numero legale per la sopravvenuta
assenza di uno o piu' componenti.
5. Ciascun membro del Comitato puo' chiedere la verifica del numero
legale anche nel corso della seduta e, in ogni caso, prima che si
proceda, se previsto, alla votazione.
6. Alle sedute del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il
coordinatore della Segreteria tecnica, che riferisce sulla
preliminare attivita' istruttoria. Il Comitato puo' in ogni caso
richiedere informazioni o spiegazioni agli altri componenti della
Segreteria tecnica in relazione a specifici casi istruiti oggetto di
deliberazione.
7. Il Presidente del Comitato, nel corso delle sedute, espone
preliminarmente i punti all'ordine del giorno e procede ad
illustrarli singolarmente.
8. All'illustrazione preliminare segue la eventuale discussione tra
i membri del Comitato. Al termine, il Presidente indice la votazione,
se prevista. Il voto e' palese.
9. Qualora nel corso delle sedute emergano ulteriori esigenze
istruttorie, il Comitato delibera a maggioranza la richiesta di
integrazioni o modifiche e le comunica, seduta stante, al
coordinatore della Segreteria tecnica che ne prende atto ai fini dei
successivi adempimenti.
10. Delle sedute del Comitato, e delle relative deliberazioni, e'
redatto apposito verbale da un segretario verbalizzante che viene
approvato e sottoscritto dal Presidente nonche' dai membri con
diritto di voto.
11. Le convocazioni, le deliberazioni e le informative di interesse
pubblico sono pubblicate sul «Portale ETS» di cui all'art. 4, comma
8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
12. I membri del Comitato aventi diritto di voto non possono farsi
sostituire nelle sedute da un delegato.
13. Per ciascuna seduta del Comitato il Presidente, ovvero il
segretario verbalizzante, redige una lista dei partecipanti in
presenza o in videoconferenza, la cui presenza, ai fini del quorum
costitutivo, dovra' essere accertata dal Presidente.
Art. 7
Deliberazioni e consultazioni attraverso procedura scritta
1. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente puo' ricorrere
alla approvazione delle deliberazioni o alla consultazione mediante
procedura scritta, con l'utilizzo della posta elettronica
certificata, prevedendo adeguati termini temporali entro i quali
ciascun componente del Comitato esprime il proprio voto. Decorso tale
termine, il componente che non ha espresso il proprio voto/parere si
considera astenuto.
2. Le istruttorie oggetto di tale procedura, se del caso, sono
preliminarmente vagliate dal Presidente insieme alla Segreteria
tecnica.
Art. 8
Audizione dei soggetti interessati
1. I soggetti interessati alle attivita' del Comitato possono
presentare motivata istanza di audizione tramite posta elettronica
certificata.
2. Il Presidente comunica al soggetto richiedente la data e l'ora
dell'audizione con un preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di comprovato grave impedimento dell'interessato questi
puo' chiedere il rinvio a data successiva.
4. Le audizioni si svolgono presso la sede del Comitato alla
presenza del coordinatore della Segreteria tecnica e dei componenti
di quest'ultima competente per materia. E' facolta' dei membri del
Comitato partecipare alle audizioni.
5. Dell'audizione e' redatto apposito verbale stilato da un
segretario verbalizzante individuato tra i componenti della
Segreteria tecnica. Il verbale e' sottoscritto dai presenti.
Art. 9
La Segreteria tecnica
1. La Segreteria tecnica e' istituita ai sensi dell'art. 4, comma
6, del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 e svolge la
preliminare attivita' istruttoria ai fini della predisposizione degli
atti deliberativi del Comitato. Le istruttorie riportano la
valutazione della Segreteria tecnica e sono accompagnate
dall'eventuale schema di delibera da sottoporre al Comitato.
2. I componenti della Segreteria tecnica si riuniscono ogni
quindici giorni, ovvero quando se ne ravvisi la necessita', al fine
di valutare e programmare le attivita' istruttorie.
3. Alle riunioni della Segreteria tecnica i membri, secondo le
relative competenze attribuite dalla norma, presentano l'elenco
aggiornato delle istruttorie con i relativi riferimenti telematici al
«Portale ETS», riferendo sulle attivita' istruttorie svolte al
coordinatore, il quale puo' chiedere motivate integrazioni, modifiche
e approfondimenti sugli esiti istruttori.
4. Della riunione si redige apposito verbale, corredato dagli
eventuali allegati, sottoscritto dai presenti. Il verbale e'
trasmesso dal coordinatore ai membri assenti che ne prendono atto.
Art. 10
Componenti della Segreteria tecnica
1. I componenti della Segreteria tecnica sono scelti fra soggetti
con elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei
settori interessati e non devono trovarsi in situazione di conflitto
di interessi rispetto alle attivita' attribuite, restando ferma
altresi' la disciplina in materia di inconferibilita' ed
incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
2. I componenti della Segreteria tecnica, compreso il coordinatore,
sono nominati per la durata di cinque anni decorrenti dalla nomina,
rinnovabile per una sola volta e comunque in linea con la durata del
mandato del Comitato.
3. Costituiscono casi di revoca:
a) la violazione dei doveri derivanti dalla carica di membro
della Segreteria tecnica, quali comportamenti illegittimi o
ingiuriosi, dichiarazioni false o mendaci;
b) l'inosservanza delle modalita' di svolgimento delle attivita'
di competenza;
c) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre
riunioni consecutive relative alla materia di competenza.
4. Il coordinatore, autonomamente o su segnalazione di almeno due
componenti della Segreteria tecnica, segnala tempestivamente la
possibile violazione o inosservanza dei casi di cui al comma 3 al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che puo'
avviare il procedimento di revoca dall'incarico in accordo con il
soggetto designante, assicurando il contradditorio.
5. In caso di cessazione dell'incarico, per qualsivoglia motivo, da
parte di un componente della Segreteria tecnica, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede tempestivamente a
richiedere la nuova designazione all'Ente o alla Societa' ovvero a
individuare un nuovo coordinatore.
6. I componenti della Segreteria tecnica sono tenuti a:
a) collaborare con i membri del Comitato;
b) svolgere le attivita' istruttorie con diligenza professionale
e nel rispetto delle tempistiche previste nonche' impartite dal
coordinatore;
c) provvedere all'esecuzione operativa di quanto deliberato dal
Comitato;
d) rispettare le attivita' e le tempistiche previste nelle
Convenzioni e negli Accordi di cooperazione di cui all'art. 4, comma
7, del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47.
Art. 11
Il coordinatore della Segreteria tecnica
1. Il coordinatore della Segreteria tecnica svolge le seguenti
funzioni:
a) convoca le riunioni della Segreteria tecnica in funzione delle
sedute del Comitato;
b) e' responsabile dell'organizzazione delle attivita'
istruttorie;
c) trasmette al Comitato le risultanze delle attivita'
istruttorie realizzate dalla Segreteria tecnica ai sensi dell'art. 5,
comma 4;
d) partecipa alle riunioni del Comitato ai sensi dell'art. 6,
comma 6;
e) trasmette alla Direzione generale competente, ai fini della
liquidazione spettante a ciascun componente della Segreteria tecnica,
una dichiarazione attestante il numero delle riunioni della
Segreteria tecnica effettuate nell'arco dell'anno di riferimento
nonche' l'elenco dei partecipanti a ciascuna seduta;
f) predispone e trasmette una reportistica periodica almeno
trimestrale alla Direzione generale competente per materia
relativamente allo stato di avanzamento degli accordi e convenzioni
in atto ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo del 9
giugno 2020, n. 47 e delle attivita' di supporto e avvalimento di cui
all'art. 33, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 12
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sostituisce integralmente il contenuto del
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 17
gennaio 2024.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a
decorrere dalla integrazione dei componenti del Comitato ETS tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 13, commi 3 e 4 decreto
legislativo 10 settembre 2024, n. 147 e dalla nomina dei componenti
della Segreteria tecnica.
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