Compatibilità elettromagnetica verso il mercato unico europeo

Il D.Lgs. n. 80/2016 si applica anche ai prodotti aeronautici e relative parti e pertinenze e alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori

Spinta del legislatore verso la messa a punto di un mercato unico europeo sul tema della compatibilità elettromagnetica.

Con il decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80, sono state infatti apportate «Modifiche  al  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  194,  di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente  l'armonizzazione  delle legislazioni  degli  Stati  membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)».

Il provvedimento, pubblicato nel S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2016, n. 121, si applica, tra i tanti, a:

- prodotti aeronautici e relative parti e pertinenze;

- apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;

- kit  di  valutazione  su  misura  per  professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di  ricerca e sviluppo.

 

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

 

Decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80 

Modifiche  al  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  194,  di
attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni  degli  Stati  membri   relative   alla   compatibilita'
elettromagnetica (rifusione). (16G00097)

in S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2016, n. 121
                    Vigente al: 26-5-2016
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  direttiva  2014/30/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 febbraio  2014  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni  degli  Stati  membri   relative   alla   compatibilita'
elettromagnetica (rifusione);
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare gli articoli 31 e 32;
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  ed  in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 17);
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione
della direttiva  2004/108/CE  concernente  il  riavvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri   relative   alla   compatibilita'
elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2016;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2016;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e  con
il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
       Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194
  1. Al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) il titolo del decreto legislativo e' sostituito dal  seguente:
«Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla  compatibilita'
elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio  2014,
concernente l'armonizzazione delle legislazioni  degli  Stati  membri
relative alla  compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  che  ne
dispone l'abrogazione.»;
    b)  all'articolo  1,  comma  2,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b) ai  prodotti  aeronautici,  parti  e  pertinenze  di  cui  al
regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  20  febbraio   2008,   recante   regole   comuni   nel   settore
dell'aviazione civile e che  istituisce  un'Agenzia  europea  per  la
sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del  Consiglio,
il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE;»;
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
    «c) alle apparecchiature radio  utilizzate  da  radioamatori,  ai
sensi delle disposizioni relative  alle  radiocomunicazioni  adottate
nel  quadro  della  costituzione  dell'Unione  internazionale   delle
telecomunicazioni  e  della  convenzione  dell'Unione  internazionale
delle telecomunicazioni, a meno che tali apparecchiature siano  messe
a disposizione sul mercato; a tale fine i kit di componenti destinati
a essere assemblati da radioamatori  e  le  apparecchiature  messe  a
disposizione  sul  mercato  nonche'  modificate   e   utilizzate   da
radioamatori   non   sono   considerati   apparecchiature   messe   a
disposizione sul mercato;»;
      3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
    «c-bis) ai  kit  di  valutazione  su  misura  per  professionisti
destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di  ricerca  e
sviluppo a tali fini;»;
    c)  all'articolo  1,  comma  3,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
      1)  alla  lettera  a)  le   parole:   «non   generano   o   non
contribuiscono» sono sostituite dalle  seguenti:  «sono  incapaci  di
generare o contribuire»;
      2) alla lettera b) le parole: «inaccettabile alterazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «deterioramento inaccettabile»;
    d) all'articolo 1, comma 4 e comma 5, la parola: «comunitarie»  e
la   parola:   «comunitaria»   sono   sostituite,   dalle   seguenti:
«dell'Unione europea»;
    e) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 2 (Vigilanza del  mercato,  controllo  degli  apparecchi  che
entrano nel mercato dell'Unione  ed  individuazione  delle  autorita'
competenti).  -  1.  Agli  apparecchi  si  applicano  l'articolo  15,
paragrafo 3, e gli articoli da  16  a  29  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza
del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico ed, in
particolare, dagli uffici dirigenziali generali  competenti,  secondo
il  regolamento  di  organizzazione  del   medesimo   Ministero,   ed
attualmente rispettivamente:
    a) dalla Direzione generale per Pianificazione e  Gestione  dello
spettro  radioelettrico,  per  tutte  le   apparecchiature   di   cui
all'articolo 3, limitatamente alla protezione delle comunicazioni dai
disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle stesse;
    b) dalla Direzione generale per il mercato,  la  concorrenza,  il
consumatore,  la  vigilanza  e   la   normativa   tecnica,   per   le
apparecchiature di cui all'articolo 3,  con  esclusione  dei  profili
relativi   alla   protezione   delle   comunicazioni   dai   disturbi
eventualmente causati dall'utilizzo delle apparecchiature stesse.
  3. Le funzioni di controllo  alle  frontiere  esterne  sono  svolte
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli  articoli
da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
  4. Qualora gli organi di  vigilanza  competenti,  nell'espletamento
delle loro  funzioni  ispettive  e  di  controllo,  rilevano  che  un
apparecchio e' in tutto o in parte  non  rispondente  a  uno  o  piu'
requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero  dello
sviluppo economico.»;
    f)  all'articolo  3,  comma  1,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
      1) alla lettera b), nell'alinea e  al  numero  1),  le  parole:
«commercializzato»,  «utente»  e:  «sottoinsieme»  sono   sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «messo a disposizione del  mercato»,
«utilizzatore» e «sottounita'»;
      2)  alla  lettera  f)  le  parole:  «senza  alterazioni»   sono
sostituite dalle seguenti: «normalmente senza deterioramento»;
      3) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:
    «h-bis) messa a disposizione sul  mercato:  la  fornitura  di  un
apparecchio per la distribuzione, il  consumo  o  l'uso  nel  mercato
dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o
gratuito;
    h-ter) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione  sul
mercato dell'Unione di un apparecchio;
    h-quater)  fabbricante:  una  persona  fisica  o  giuridica   che
fabbrica un apparecchio, o che  lo  fa  progettare  o  fabbricare,  e
commercializza  tale  apparecchio  con  il  proprio  nome  o  marchio
commerciale;
    h-quinquies) rappresentante autorizzato:  una  persona  fisica  o
giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante  un
mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in  relazione  a
determinati compiti;
    h-sexies) importatore: la persona fisica  o  giuridica  stabilita
nell'Unione  che  immette  sul  mercato  dell'Unione  un  apparecchio
originario di un paese terzo;
    h-septies) distributore: la persona fisica o  giuridica  presente
nella   catena   di   fornitura,   diversa    dal    fabbricante    e
dall'importatore,  che  mette  a  disposizione  un  apparecchio   sul
mercato;
    h-octies) operatori economici: il fabbricante, il  rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore;
    h-nonies)  specifica  tecnica:  un  documento  che  prescrive   i
requisiti tecnici che l'apparecchiatura deve soddisfare;»;
      4) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
    «i) norma armonizzata: la norma armonizzata di  cui  all'articolo
2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;»;
      5) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
    «i-bis)    accreditamento:    accreditamento    quale    definito
all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
    i-ter) organismo nazionale di accreditamento: organismo nazionale
di accreditamento di cui all'articolo 2, punto  11,  del  regolamento
(CE) n. 765/2008;
    i-quater) valutazione  della  conformita':  il  processo  atto  a
dimostrare  il  rispetto  dei  requisiti  essenziali  della  presente
direttiva relativi a un apparecchio;
    i-quinquies)  organismo  di  valutazione  della  conformita':  un
organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita',  fra
cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
    i-sexies)  richiamo:  qualsiasi  misura  volta  a   ottenere   la
restituzione  di   un   apparecchio   gia'   messo   a   disposizione
dell'utilizzatore finale;
    i-septies) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la  messa  a
disposizione sul mercato di un apparecchio presente nella  catena  di
fornitura;
    i-octies) normativa di armonizzazione dell'Unione:  la  normativa
dell'Unione che armonizza le condizioni  per  la  commercializzazione
dei prodotti;
    i-nonies) marcatura  CE:  una  marcatura  mediante  la  quale  il
fabbricante  indica  che  l'apparecchio  e'  conforme  ai   requisiti
applicabili stabiliti nella normativa di  armonizzazione  dell'Unione
che ne prevede l'apposizione.»;
      6) le lettere l) ed m) sono abrogate;
    g) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Messa   a
disposizione sul mercato o messa in servizio»;
      2) al comma 1 le parole: «immesse nel mercato» sono  sostituite
dalle seguenti: «messe a disposizione sul mercato»;
    h) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 5 (Impianti fissi). - 1. Gli apparecchi che sono stati  messi
a disposizione sul mercato e che possono essere integrati in impianti
fissi sono soggetti a tutte le pertinenti disposizioni relative  agli
apparecchi previste  dal  presente  decreto.  Le  prescrizioni  degli
articoli da 7 a 7-septies e da 9 a 11 non  hanno  tuttavia  carattere
obbligatorio nel caso degli apparecchi destinati ad essere  integrati
in  un  particolare  impianto  fisso  e  non   altrimenti   messi   a
disposizione  sul  mercato.  In  tali  casi  la   documentazione   di
accompagnamento   identifica   l'impianto   fisso   e   le   relative
caratteristiche  di  compatibilita'  elettromagnetica  e  indica   le
precauzioni   da   prendere   per   l'integrazione   dell'apparecchio
nell'impianto fisso  al  fine  di  non  pregiudicare  la  conformita'
dell'impianto in questione. La documentazione  comprende  inoltre  le
informazioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6,  e  all'articolo
7-quater, comma 3. Le buone prassi di ingegneria industriale  di  cui
all'allegato I, punto 2, sono documentate e la persona o  le  persone
responsabili tengono la documentazione a disposizione delle autorita'
nazionali competenti a fini di controllo  fintantoche'  gli  impianti
fissi sono in funzione.
  2. Quando vi e' motivo di supporre la non conformita' dell'impianto
fisso,  in   particolare   quando   vi   sono   reclami   riguardanti
perturbazioni prodotte dall'impianto, le autorita' competenti possono
chiedere la prova della conformita' dell'impianto fisso in  questione
e, se necessario, avviare una valutazione. Laddove sia  accertata  la
non  conformita',  le  autorita'  competenti  impongono   le   misure
necessarie per rendere  gli  impianti  fissi  conformi  ai  requisiti
essenziali di cui all'allegato I.
  3. Le autorita' competenti adottano le disposizioni necessarie  per
identificare la persona o le  persone  responsabili  della  messa  in
conformita'  di   un   impianto   fisso   ai   pertinenti   requisiti
essenziali.»;
    i) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 6  (Libera  circolazione  delle  apparecchiature).  -  1.  Le
autorita' competenti di cui all'articolo 2 non ostacolano, per motivi
relativi   alla   compatibilita'   elettromagnetica,   la   messa   a
disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature
conformi al presente decreto. Le disposizioni  del  presente  decreto
non ostano all'applicazione, su iniziativa delle autorita' competenti
di cui all'articolo 2, delle seguenti misure speciali riguardanti  la
messa in servizio o l'uso di un'apparecchiatura:
    a)  misure  atte  a  superare  un  problema   di   compatibilita'
elettromagnetica esistente o prevedibile in uno specifico luogo;
    b) misure adottate per motivi di sicurezza per proteggere le reti
pubbliche di telecomunicazione o le stazioni  riceventi  o  emittenti
quando sono utilizzate per scopi di sicurezza in situazioni  relative
allo spettro chiaramente definite.
  2. Fatta salva la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del  9  settembre  2015,  che  prevede  una  procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole relative  ai  servizi  della  societa'  dell'informazione,  le
misure speciali di cui al comma 1  sono  notificate  dalle  autorita'
competenti alla Commissione e agli altri Stati membri.
  3.  Le  misure  speciali  che  sono  state  accettate  sono  quelle
pubblicate dalla Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea.
  4. Nelle fiere campionarie, nelle mostre o manifestazioni simili e'
ammessa la presentazione o la dimostrazione  di  apparecchiature  non
conformi  al  presente  decreto,   a   condizione   che   un'evidente
indicazione grafica indichi chiaramente che tali apparecchiature  non
possono essere messe a disposizione sul mercato o messe  in  servizio
fintanto che non siano messe in conformita' con il presente  decreto.
La dimostrazione del funzionamento puo' avvenire  solo  a  condizione
che siano state adottate misure adeguate  per  evitare  perturbazioni
elettromagnetiche.»;
    l) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 7 (Requisiti essenziali). -  1.  Le  apparecchiature  di  cui
all'articolo 3 devono essere conformi ai requisiti essenziali di  cui
all'allegato I.»;
    m) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
  «Art.   7-bis   (Obblighi   dei   fabbricanti).   -   1.   All'atto
dell'immissione  dei  loro  apparecchi  sul  mercato,  i  fabbricanti
assicurano che siano stati progettati e fabbricati  conformemente  ai
requisiti essenziali di cui all'allegato I.
  2.  I  fabbricanti  preparano  la  documentazione  tecnica  di  cui
all'allegato II o all'allegato III ed eseguono o  fanno  eseguire  la
procedura di valutazione della conformita'  di  cui  all'articolo  9.
Qualora la conformita' di un apparecchio ai requisiti applicabili sia
stata dimostrata  da  tale  procedura,  i  fabbricanti  redigono  una
dichiarazione di conformita' UE e appongono la marcatura CE.
  3.  I  fabbricanti  conservano  la  documentazione  tecnica  e   la
dichiarazione di conformita' UE per dieci  anni  dalla  data  in  cui
l'apparecchio e' stato immesso sul mercato.
  4. I fabbricanti garantiscono che siano  predisposte  le  procedure
necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere
conforme alla presente direttiva. Si tiene  debitamente  conto  delle
modifiche della progettazione o delle caratteristiche  del  prodotto,
nonche'  delle  modifiche  delle  norme  armonizzate  o  delle  altre
specifiche tecniche con  riferimento  alle  quali  e'  dichiarata  la
conformita' dell'apparecchio.
  5. I fabbricanti garantiscono che sugli apparecchi da essi  immessi
sul mercato sia apposto un numero di  tipo,  di  lotto  o  di  serie,
oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione,
oppure, qualora le dimensioni o la  natura  dell'apparecchio  non  lo
consentano,   che   le   informazioni   richieste    siano    fornite
sull'imballaggio   o   in    un    documento    di    accompagnamento
dell'apparecchio.
  6. I fabbricanti indicano sull'apparecchio il loro  nome,  la  loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e
l'indirizzo postale al quale possono essere  contattati  oppure,  ove
cio' non  sia  possibile,  sull'imballaggio  o  in  un  documento  di
accompagnamento dell'apparecchio. L'indirizzo indica un  unico  punto
in  cui  il  fabbricante  puo'  essere  contattato.  Le  informazioni
relative al contatto sono redatte in lingua italiana.
  7. I fabbricanti garantiscono che  l'apparecchio  sia  accompagnato
dalle istruzioni e dalle  informazioni  di  cui  all'articolo  11  in
lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni, al pari di qualunque
etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
  8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di  ritenere  che  un
apparecchio da  essi  immesso  sul  mercato  non  sia  conforme  alla
presente  direttiva  prendono  immediatamente  le  misure  correttive
necessarie per rendere conforme tale  apparecchio,  per  ritirarlo  o
richiamarlo, a  seconda  dei  casi.  Inoltre,  qualora  l'apparecchio
presenti un rischio, i fabbricanti  ne  informano  immediatamente  le
autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno  messo
a disposizione sul mercato l'apparecchio, indicando in particolare  i
dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura  correttiva
presa.
  9.  I  fabbricanti,  a  seguito  di  una  richiesta   motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie  per  dimostrare  la  conformita'  dell'apparecchio   alla
presente direttiva, in una lingua che puo' essere facilmente compresa
da tale autorita' e,  per  gli  apparecchi  immessi  sul  mercato  in
Italia, in lingua italiana. Cooperano  con  tale  autorita',  su  sua
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dagli apparecchi da essi immessi sul mercato.
  Art. 7-ter (Rappresentanti autorizzati). - 1. Il  fabbricante  puo'
nominare, mediante mandato scritto,  un  rappresentante  autorizzato.
Gli obblighi di cui all'articolo  7-bis,  comma  1,  e  l'obbligo  di
redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo  7-bis,  comma
2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
  2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti  specificati  nel
mandato  ricevuto   dal   fabbricante.   Il   mandato   consente   al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
    a)  mantenere  la  dichiarazione   di   conformita'   UE   e   la
documentazione tecnica a disposizione delle  autorita'  nazionali  di
vigilanza del mercato per dieci anni dalla data in cui  l'apparecchio
e' stato immesso sul mercato;
    b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorita'  nazionale
competente, fornire a tale  autorita'  tutte  le  informazioni  e  la
documentazione   necessarie    per    dimostrare    la    conformita'
dell'apparecchio;
    c) cooperare con  le  autorita'  nazionali  competenti,  su  loro
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati   dall'apparecchio   che   rientra   nel    mandato    del
rappresentante autorizzato.
  Art. 7-quater (Obblighi degli importatori). -  1.  Gli  importatori
immettono sul mercato solo apparecchi conformi.
  2. Prima di immettere un apparecchio sul  mercato  gli  importatori
assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata  procedura
di  valutazione  della  conformita'  di  cui  all'articolo  9.   Essi
assicurano che  il  fabbricante  abbia  preparato  la  documentazione
tecnica, che  la  marcatura  CE  sia  apposta  sull'apparecchio,  che
quest'ultimo sia accompagnato dai  documenti  prescritti,  e  che  il
fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di  cui  all'articolo  o
7-bis, commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere
che un apparecchio non  sia  conforme  all'allegato  I,  non  immette
l'apparecchio sul mercato fino a quando non sia stato reso  conforme.
Inoltre, quando l'apparecchio presenta un rischio,  l'importatore  ne
informa il fabbricante e le autorita' di vigilanza del mercato.
  3. Gli importatori indicano sull'apparecchio il loro nome, la  loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e
l'indirizzo postale al quale possono essere  contattati  oppure,  ove
cio' non  sia  possibile,  sull'imballaggio  o  in  un  documento  di
accompagnamento  dell'apparecchio.  Le   informazioni   relative   al
contatto sono in lingua italiana.
  4. Gli importatori garantiscono che l'apparecchio sia  accompagnato
dalle istruzioni e dalle informazioni  di  cui  all'articolo  11,  in
lingua italiana.
  5. Gli importatori garantiscono che, quando un apparecchio e' sotto
la loro responsabilita',  le  condizioni  di  immagazzinamento  o  di
trasporto non mettano a  rischio  la  sua  conformita'  ai  requisiti
essenziali di cui all'allegato I.
  6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che  un
apparecchio da  essi  immesso  sul  mercato  non  sia  conforme  alla
presente  direttiva  prendono  immediatamente  le  misure  correttive
necessarie per rendere conforme tale  apparecchio,  per  ritirarlo  o
richiamarlo, a  seconda  dei  casi.  Inoltre,  qualora  l'apparecchio
presenti un rischio, gli importatori ne informano  immediatamente  le
autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno  messo
a disposizione sul mercato l'apparecchio, indicando in particolare  i
dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura  correttiva
presa.
  7. Per dieci anni dalla data in cui l'apparecchio e' stato  immesso
sul  mercato  gli  importatori   mantengono   la   dichiarazione   di
conformita' UE  a  disposizione  delle  autorita'  di  vigilanza  del
mercato; garantiscono inoltre che, su  richiesta,  la  documentazione
tecnica sara' messa a disposizione di tali autorita'.
  8.  Gli  importatori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare  la  conformita'  dell'apparecchio  in  una
lingua facilmente compresa da tale autorita' e,  per  gli  apparecchi
immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale
autorita', su  sua  richiesta,  a  qualsiasi  azione  intrapresa  per
eliminare i rischi presentati dagli apparecchi da  essi  immessi  sul
mercato.
  Art. 7-quinquies (Obblighi dei distributori). - 1.  Quando  mettono
un  apparecchio  a  disposizione  sul  mercato,  i  distributori   si
comportano applicando con la dovuta  diligenza  le  prescrizioni  del
presente decreto.
  2. Prima di mettere un apparecchio a  disposizione  sul  mercato  i
distributori  verificano  che  esso  rechi  la  marcatura   CE,   sia
accompagnato dalla documentazione necessaria nonche' dalle istruzioni
e dalle informazioni di cui all'articolo 11, in una lingua  che  puo'
essere facilmente compresa  dagli  utilizzatori  finali  nello  Stato
membro in cui l'apparecchio deve  essere  messo  a  disposizione  sul
mercato o in servizio e, per il mercato italiano, in lingua italiana,
e che  il  fabbricante  e  l'importatore  si  siano  conformati  alle
prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 7-bis, commi  5  e
6, e all'articolo 7-quater, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha
motivo  di  ritenere  che  un  apparecchio  non  sia  conforme   alle
prescrizioni  di  cui  all'allegato  I,  non  mette  l'apparecchio  a
disposizione sul mercato fino  a  quando  esso  non  sia  stato  reso
conforme.  Inoltre,  se  l'apparecchio  presenta   un   rischio,   il
distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorita'
di vigilanza del mercato.
  3. I distributori garantiscono che, quando l'apparecchio  e'  sotto
la loro responsabilita',  le  condizioni  di  immagazzinamento  o  di
trasporto non mettano a  rischio  la  sua  conformita'  ai  requisiti
essenziali di cui all'allegato I.
  4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere  che  un
apparecchio da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme
alla presente direttiva si  assicurano  che  siano  prese  le  misure
correttive necessarie per  rendere  conforme  tale  apparecchio,  per
ritirarlo  o  richiamarlo,  a  seconda  dei  casi.  Inoltre,  qualora
l'apparecchio  presenti  un  rischio,  i  distributori  ne  informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri
in  cui  hanno  messo  a  disposizione  sul  mercato   l'apparecchio,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non  conformita'  e
qualsiasi misura correttiva presa.
  5.  I  distributori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' dell'apparecchio.  Cooperano
con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa
per eliminare i rischi presentati dall'apparecchio da  essi  messo  a
disposizione sul mercato.
  Art.  7-sexies  (Casi  in  cui  gli  obblighi  dei  fabbricanti  si
applicano agli importatori e ai distributori). - 1. Un importatore  o
distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente  decreto
ed e' soggetto agli obblighi  del  fabbricante  di  cui  all'articolo
7-bis quando immette sul mercato un apparecchio con il proprio nome o
marchio commerciale  o  modifica  un  apparecchio  gia'  immesso  sul
mercato in modo  tale  da  poterne  condizionare  la  conformita'  al
presente decreto.
  Art. 7- septies (Identificazione degli operatori economici).  -  1.
Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza  che  ne
fanno richiesta:
    a)  qualsiasi   operatore   economico   che   ha   fornito   loro
un apparecchio;
    b)  qualsiasi  operatore   economico   cui   hanno   fornito   un
apparecchio.
  2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare  le
informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono
stati loro forniti apparecchi e per dieci anni  dal  momento  in  cui
essi hanno fornito apparecchi.»;
    n) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 8. (Presunzione di conformita' delle apparecchiature).  -  1.
Le apparecchiature che sono conformi alle norme armonizzate o a parti
di esse i  cui  riferimenti  sono  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai  requisiti
essenziali di cui all'allegato I disciplinati da tali norme  o  parti
di esse.»;
    o) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 9 (Procedure di  valutazione  della  conformita').  -  1.  La
conformita'  di  un  apparecchio  ai  requisiti  essenziali  di   cui
all'allegato I e' dimostrata mediante una delle seguenti procedure di
valutazione della conformita':
    a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II;
    b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al  tipo  basata
sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III.
  2. Il fabbricante puo' scegliere di limitare  l'applicazione  della
procedura di cui al comma  1,  lettera  b),  ad  alcuni  aspetti  dei
requisiti  essenziali,  a  condizione  che  agli  altri  aspetti  dei
requisiti essenziali sia applicata la procedura di cui  al  comma  1,
lettera a).»;
    p) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
  «Art.  9-bis  (Dichiarazione  di   conformita'   UE).   -   1.   La
dichiarazione di conformita' UE attesta  il  rispetto  dei  requisiti
essenziali di cui all'allegato I.
  2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo  di  cui
all'allegato IV, contiene gli  elementi  specificati  nei  pertinenti
moduli di cui agli allegati II e III ed e' continuamente  aggiornata.
Essa e' tradotta in lingua italiana.
  3. Se  all'apparecchio  si  applicano  piu'  atti  dell'Unione  che
prescrivono  una  dichiarazione  di  conformita'  UE,  e'   compilata
un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a  tutti  questi
atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli  estremi  degli  atti
dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
  4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si  assume
la responsabilita' della conformita'  dell'apparecchio  ai  requisiti
stabiliti dal presente decreto.»;
    q) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  10  (Principi  generali  della  marcatura  CE  e  regole   e
condizioni per l'apposizione della stessa). - 1. La marcatura  CE  e'
soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento
(CE) n. 765/2008.
  2. La marcatura  CE  e'  apposta  in  modo  visibile,  leggibile  e
indelebile sull'apparecchio o sulla sua targhetta. Nei  casi  in  cui
cio' non e' possibile o la natura dell'apparecchio non  lo  consente,
essa   sono   apposta   sull'imballaggio   e   sui    documenti    di
accompagnamento.
  3. La marcatura CE e'  apposta  sull'apparecchio  prima  della  sua
immissione sul mercato.»;
    r) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
  «Art.   11   (Informazioni   sull'uso   dell'apparecchio).   -   1.
L'apparecchio e' accompagnato  da  informazioni,  redatte  in  lingua
italiana, sulle  precauzioni  specifiche  eventualmente  da  adottare
nell'assemblaggio,   l'installazione,   la   manutenzione   o   l'uso
dell'apparecchio affinche', quando sia messo in  servizio,  esso  sia
conforme ai requisiti essenziali di cui al punto 1 dell'allegato I.
  2. Qualora la conformita' di un apparecchio ai requisiti essenziali
di cui al punto 1 dell'allegato  I  non  sia  assicurata  nelle  zone
residenziali, la relativa restrizione d'uso e' chiaramente  indicata,
se del caso, anche sull'imballaggio.
  3. Le informazioni richieste per consentire l'impiego  conforme  ai
fini cui l'apparecchio e' destinato figurano nelle istruzioni accluse
all'apparecchio.»;
    s) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente  «Funzioni  delle
autorita'  competenti  e  procedura  a  livello  nazionale  per   gli
apparecchi che presentano rischi»;
      2) i commi da 8 a 11 sono sostituiti dai seguenti:
  «8. Nel caso in cui le autorita' di vigilanza del  mercato  di  cui
all'articolo  2  hanno  motivi  sufficienti  per  ritenere   che   un
apparecchio disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per
gli aspetti  della  protezione  del  pubblico  interesse  di  cui  al
presente  decreto   effettuano   una   valutazione   dell'apparecchio
interessato che investe tutte le prescrizioni pertinenti  di  cui  al
presente decreto. A tal fine,  gli  operatori  economici  interessati
cooperano ove necessario con le autorita' di vigilanza del mercato.
  9. Se nel corso della valutazione di cui al comma  8  il  Ministero
dello sviluppo economico conclude che l'apparecchio non  rispetta  le
prescrizioni   di   cui   al   presente   decreto,   ferma   restando
l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  all'articolo   15,   chiede
tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte
le misure correttive  del  caso  al  fine  di  rendere  l'apparecchio
conforme  alle  suddette  prescrizioni  oppure  di  ritirarlo  o   di
richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e  proporzionato
alla natura del rischio, a seconda dei casi.
  10. Le autorita' di vigilanza  del  mercato  informano  l'organismo
notificato competente delle valutazioni  di  cui  ai  commi  8  e  9.
L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure
di cui al comma 8 e 9.
  11. Nel caso in cui ritiene che l'inadempienza non e' ristretta  al
territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo  economico  informa
la Commissione europea e gli altri Stati membri  dell'Unione  europea
dei risultati della valutazione e dei provvedimenti  che  ha  chiesto
all'operatore economico di  prendere.  L'operatore  economico  prende
tutte le opportune misure  correttive  nei  confronti  di  tutti  gli
apparecchi  interessati  che  ha  messo  a  disposizione  sull'intero
mercato dell'Unione.»;
    t) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 13 (Procedura di salvaguardia dell'Unione). - 1. Nel caso  in
cui l'operatore economico interessato non prende le misure correttive
adeguate entro il periodo di cui al  all'articolo  12,  comma  9,  le
autorita' di vigilanza del mercato fatta salva  l'applicazione  delle
sanzioni di cui all'articolo 15, adottano tutte le  opportune  misure
provvisorie per proibire o limitare la  messa  a  disposizione  degli
apparecchi sul mercato nazionale, per ritirarli da tale mercato o per
richiamarli, nel rispetto delle garanzie partecipative previste dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed a cura  e
spese del  soggetto  destinatario  del  provvedimento.  Nel  caso  di
impianto fisso le autorita'  competenti  provvedono  ad  adottare  le
opportune misure cautelari ed il fermo amministrativo  dell'impianto.
Il Ministero  dello  sviluppo  economico  informa  immediatamente  la
Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
  2. Le informazioni di cui all'ultimo periodo del comma 1, includono
tutti  i  particolari  disponibili,  soprattutto  i  dati   necessari
all'identificazione dell'apparecchio non conforme, la sua origine, la
natura della presunta non  conformita'  e  dei  rischi  connessi,  la
natura e la durata  delle  misure  nazionali  adottate,  nonche'  gli
argomenti   espressi   dall'operatore   economico   interessato.   In
particolare, le  autorita'  di  vigilanza  del  mercato  indicano  se
l'inadempienza sia dovuta:
    a)  alla  non  conformita'  dell'apparecchio  alle   prescrizioni
relative  agli  aspetti  di   protezione   del   pubblico   interesse
contemplati dalla presente direttiva; oppure
    b) alle carenze nelle norme armonizzate di  cui  all'articolo  8,
che conferiscono la presunzione di conformita'.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico,  quando  la  procedura  a
norma dell'articolo 38 della direttiva 2014/30/UE, e'  stata  avviata
dall'autorita' di un altro Stato membro,  informa  immediatamente  la
Commissione e  gli  altri  Stati  membri  di  tutti  i  provvedimenti
adottati, di tutte le altre informazioni a  loro  disposizione  sulla
non conformita' dell'apparecchio interessato e, in caso di disaccordo
con la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni.
  4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  tiene  conto   nello
svolgimento della  propria  attivita',  sia  per  le  proprie  misure
provvisorie che per  quelle  assunte  da  autorita'  di  altri  Stati
membri, che nel caso in cui, entro tre  mesi  dal  ricevimento  delle
informazioni di cui al comma 1, uno Stato membro o la Commissione non
sollevano obiezioni contro la misura provvisoria presa da  uno  Stato
membro, tale misura e' ritenuta giustificata.
  5. Il Ministero dello sviluppo economico adotta  immediatamente  le
opportune  misure  restrittive  in   relazione   all'apparecchio   in
questione, come il suo ritiro dal  mercato.  Gli  oneri  relativi  al
ritiro dal  mercato  dell'apparecchio  interessato  ovvero  ad  altra
prescrizione o limitazione o misura correttiva adottata ai sensi  del
presente  articolo  sono  a  carico  del  fabbricante   o   del   suo
rappresentante autorizzato o dell'importatore o  del  distributore  o
dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento.
  6. Il Ministero dello sviluppo  economico  cura  la  partecipazione
nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando,
in esito alla procedura  di  salvaguardia  di  cui  all'articolo  38,
paragrafi 3  e  4,  della  direttiva  2014/30/UE,  vengono  sollevate
obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o nel caso in
cui la Commissione ritiene che una misura nazionale e' contraria alla
legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico  cura
l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione.
  7. Qualora la  misura  nazionale  relativa  ad  un  apparecchio  e'
ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i
provvedimenti necessari per garantire che l'apparecchio non  conforme
sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione. Se la
misura  adottata  dall'Italia  e'  considerata   ingiustificata,   il
Ministero dello sviluppo economico la revoca.
  8.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  cura  le  iniziative
necessarie  alla  partecipazione  nazionale  alla  procedura  di  cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando  la  misura
nazionale e' considerata giustificata e  la  non  conformita'  di  un
apparecchio e' attribuita a una carenza delle  norme  armonizzate  di
cui comma 2, lettera b), del presente decreto.»;
    u) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
  «Art. 13-bis (Non conformita' formale). - 1. Fatto salvo l'articolo
12, se il Ministero dello  sviluppo  economico  giunge  a  una  delle
seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico  interessato  di
porre fine allo stato di non conformita' in questione:
    a) la marcatura CE e' stata apposta in  violazione  dell'articolo
30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 10  del  presente
decreto;
    b) la marcatura CE non e' stata apposta;
    c) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;
    e) non e'  stata  compilata  correttamente  la  dichiarazione  di
conformita' UE;
    f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
    g)  le  informazioni  di  cui  all'articolo  7-bis,  comma  6,  o
all'articolo 7-quater, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
    h) non e' rispettata qualsiasi altra prescrizione  amministrativa
di cui all'articolo 7-bis o all'articolo 7-quater.
  2. Qualora la non  conformita'  di  cui  al  comma  1  permane,  il
Ministero dello sviluppo economico  adotta  le  adeguate  misure  per
limitare  o  proibire   la   messa   a   disposizione   sul   mercato
dell'apparecchio o per garantire che sia richiamato  o  ritirato  dal
mercato.»;
    v) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 14 (Organismi di valutazione della conformita',  notifica  ed
autorita' di notifica). - 1. Ai fini della notifica alla  Commissione
e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in
qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita'  a  norma
del presente  decreto,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'
individuato  e  designato  quale  autorita'  di  notifica   nazionale
responsabile   dell'istituzione   ed   esecuzione   delle   procedure
necessarie per la  valutazione  e  la  notifica  degli  organismi  di
valutazione della conformita' e  per  il  controllo  sugli  organismi
notificati,   anche   per   quanto   riguarda   l'ottemperanza   alle
disposizioni dell'articolo 14-ter.
  2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di  valutazione
della conformita'  ai  fini  dell'autorizzazione  e  della  notifica,
nonche' il controllo degli organismi  notificati,  sono  eseguiti  ai
sensi  e  in   conformita'   del   regolamento   (CE)   n.   765/2008
dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.  99.  L'autorizzazione
degli  organismi  di   cui   al   comma   1   ha   come   presupposto
l'accreditamento ed e' rilasciata con  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico entro trenta giorni dalla  domanda  dell'organismo
corredata del relativo certificato di accreditamento.
  3. Le modalita' di  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  primo
periodo del comma 2 ed i  connessi  rapporti  fra  l'organismo  unico
nazionale di accreditamento e il Ministero dello  sviluppo  economico
sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli
stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per
quanto applicabili le prescrizioni  di  cui  al  comma  5  ed  adotta
soluzioni idonee a coprire la responsabilita'  civile  connessa  alle
proprie attivita'.
  4.   Il   Ministero   dello   sviluppo   economico   assume   piena
responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui  al  comma
3. Relativamente  ai  compiti  attribuiti  dal  presente  articolo  e
dall'articolo 14-quater al  Ministero  dello  sviluppo  economico  le
competenze  e  responsabilita'  degli  uffici  dirigenziali  generali
competenti, sono ripartite secondo il regolamento  di  organizzazione
del  medesimo  Ministero  ed   attualmente,   rispettivamente,   alla
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la
vigilanza e la normativa tecnica,  relativamente  alle  attivita'  di
notifica ed a quelle connesse, ed  alla  Direzione  generale  per  la
pianificazione  e   la   gestione   dello   spettro   radioelettrico,
relativamente  all'autorizzazione,  di  concerto  con  la   precitata
Direzione generale, ed alle attivita' connesse.
  5. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale  autorita'  di
notifica  e  ai  fini  dell'attivita'  di   autorizzazione,   nonche'
l'organismo nazionale di accreditamento, ai  fini  dell'attivita'  di
valutazione  e  controllo,  organizzano  e  gestiscono  le   relative
attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    a)  in  modo  che  non  sorgano  conflitti  d'interesse  con  gli
organismi di valutazione della conformita';
    b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita'
delle attivita';
    c) in modo che  ogni  decisione  relativa  alla  notifica  di  un
organismo di valutazione  della  conformita'  sia  presa  da  persone
competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
    d) evitando di offrire ed  effettuare  attivita'  eseguite  dagli
organismi di valutazione della conformita' o  servizi  di  consulenza
commerciali o su base concorrenziale;
    e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
    f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti
sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
  6. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
europea delle procedure adottate per la  valutazione  e  la  notifica
degli organismi di valutazione della conformita' e per  il  controllo
degli organismi notificati, i nonche'  di  qualsiasi  modifica  delle
stesse.»;
    z) dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
  «Art.14-bis (Prescrizioni  relative  agli  organismi  notificati  e
presunzione di conformita'). - 1. Ai fini della notifica, l'organismo
di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di  cui  ai
commi da 2 a 11.
  2. L'organismo di valutazione della conformita' e'  disciplinato  a
norma della legge nazionale di uno Stato  membro  e  ha  personalita'
giuridica.
  3. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  un  organismo
terzo indipendente dall'organizzazione o dall'apparecchio oggetto  di
valutazione. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese  o
a una federazione professionale  che  rappresenta  imprese  coinvolte
nella   progettazione,   nella   fabbricazione,   nella    fornitura,
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione  di  apparecchi
sottoposti alla sua valutazione puo' essere ritenuto un organismo del
genere, a condizione che  siano  dimostrate  la  sua  indipendenza  e
l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
  4. L'organismo  di  valutazione  della  conformita',  i  suoi  alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione  della  conformita'
non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante,  ne'  il  fornitore,
ne'  l'installatore,  ne'  l'acquirente,  ne'  il  proprietario,  ne'
l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli  apparecchi
sottoposti alla sua valutazione, ne'  il  rappresentante  di  uno  di
questi soggetti. Cio' non preclude l'uso  degli  apparecchi  valutati
che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione
della conformita' o l'uso  di  tali  apparecchi  per  scopi  privati.
L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e
il  personale  addetto  alla  valutazione   della   conformita'   non
intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione  o
nella  costruzione,  nella  commercializzazione,  nell'installazione,
nell'utilizzo   o   nella   manutenzione   degli   apparecchi,    ne'
rappresentano  i  soggetti   impegnati   in   tali   attivita'.   Non
intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto  con  la
loro indipendenza  di  giudizio  o  la  loro  integrita'  per  quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per  cui  sono
notificati. Cio' vale in particolare per  i  servizi  di  consulenza.
L'organismo  di  valutazione  della  conformita'  garantisce  che  le
attivita' delle sue  affiliate  o  dei  suoi  subappaltatori  non  si
ripercuotano     sulla     riservatezza,     sull'obiettivita'      o
sull'imparzialita'  delle  sue   attivita'   di   valutazione   della
conformita'.
  5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo  personale
eseguono le  operazioni  di  valutazione  della  conformita'  con  il
massimo dell'integrita' professionale e della  competenza  tecnica  e
sono liberi da qualsivoglia pressione  o  incentivo,  soprattutto  di
ordine finanziario, che  possa  influenzare  il  loro  giudizio  o  i
risultati delle loro attivita'  di  valutazione,  in  particolare  da
persone  o  gruppi  di  persone  interessati  ai  risultati  di  tali
attivita'.
  6. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  in  grado  di
eseguire  tutti  i   compiti   di   valutazione   della   conformita'
assegnatigli in base all'allegato III e per cui e' stato  notificato,
indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo  stesso
o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento,  per
ogni procedura di valutazione della conformita' e  per  ogni  tipo  o
categoria di apparecchi per i quali e' stato notificato,  l'organismo
di valutazione della conformita' ha a sua disposizione:
    a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente  e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita';
    b) le necessarie descrizioni delle procedure in base  alle  quali
avviene la valutazione della conformita', garantendo la trasparenza e
la capacita' di  riproduzione  di  tali  procedure;  una  politica  e
procedure  appropriate  che  distinguano  i  compiti  che  svolge  in
qualita' di organismo notificato dalle altre attivita';
    c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua  struttura,  del   grado   di   complessita'   della   tecnologia
dell'apparecchio in questione e della natura di massa o  seriale  del
processo produttivo.
  7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone  dei  mezzi
necessari per eseguire  in  modo  appropriato  i  compiti  tecnici  e
amministrativi  connessi  alle   attivita'   di   valutazione   della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di  valutazione
della conformita' dispone di quanto segue:
    a) una formazione tecnica  e  professionale  solida  che  include
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle
quali  l'organismo  di  valutazione  della   conformita'   e'   stato
notificato;
    b) soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative  alle
valutazioni che esegue e  un'adeguata  autorita'  per  eseguire  tali
valutazioni;
    c) una conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti
essenziali di cui all'allegato I, delle norme armonizzate applicabili
e delle disposizioni pertinenti  della  normativa  di  armonizzazione
dell'Unione europea nonche' delle normative nazionali;
    d) la capacita' di elaborare  certificati,  registri  e  rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
  8. E' garantita  l'imparzialita'  degli  organismi  di  valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e  del  personale  addetto
allo svolgimento di compiti  di  valutazione  della  conformita'.  La
remunerazione degli alti  dirigenti  e  del  personale  addetto  allo
svolgimento di compiti di valutazione della conformita'  non  dipende
dal  numero  di  valutazioni  eseguite  o  dai  risultati   di   tali
valutazioni.
  9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono  un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo  le
caratteristiche  minime  fissate  con  decreto  del  Ministro   dello
sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto il massimale di
tale polizza e' non inferiore a euro 1.500.000,00 e si applicano, per
quanto  compatibili,  le  indicazioni  al  riguardo  previste   nella
direttiva del Ministro delle attivita'  produttive  del  19  dicembre
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 77 del 2 aprile 2003. Detta polizza non e' necessaria nel caso  in
cui l'organismo di valutazione della  conformita'  sia  un  organismo
pubblico.
  10. Il personale di un organismo di valutazione  della  conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto  cio'  di  cui  viene  a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni  a  norma  dell'allegato
III o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno,  tranne
che nei confronti delle  autorita'  competenti  dello  Stato  in  cui
esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'.
  11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita'  del  gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma  della
pertinente  normativa  di  armonizzazione  dell'Unione   europea,   o
garantiscono che il loro personale  addetto  alla  valutazione  della
conformita' ne sia informato, e  applicano  come  guida  generale  le
decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
  12. Qualora dimostri la propria conformita'  ai  criteri  stabiliti
nelle  pertinenti  norme  armonizzate  o  in  parti  di  esse  i  cui
riferimenti  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'
considerato conforme alle prescrizioni di cui  al  presente  articolo
nella misura in cui le norme  applicabili  armonizzate  coprano  tali
prescrizioni.
  Art.   14-ter   (Affiliate   e   subappaltatori   degli   organismi
notificati). - 1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti
specifici connessi alla valutazione della conformita' oppure  ricorra
a  un'affiliata,  garantisce  che  il  subappaltatore  o  l'affiliata
rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 14-bis e ne informa di
conseguenza il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'organismo
nazionale di accreditamento.
  2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti.
  3.  Le  attivita'  possono  essere  subappaltate  o   eseguite   da
un'affiliata solo con il consenso del cliente.
  4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero
dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento
i documenti pertinenti riguardanti la  valutazione  delle  qualifiche
del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito  da  questi
ultimi a norma dell'allegato III.
  Art. 14-quater (Domanda e procedura di  notifica,  modifiche  delle
notifiche  e   contestazione   delle   competenze   degli   organismi
notificati).  -  1.  L'organismo  di  valutazione  della  conformita'
stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione
e di notifica al Ministero dello sviluppo economico.
  2. La domanda di autorizzazione e di notifica  e'  accompagnata  da
una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del
modulo  o   dei   moduli   di   valutazione   della   conformita'   e
dell'apparecchio per  i  quali  tale  organismo  dichiara  di  essere
competente, nonche' da un certificato  di  accreditamento  rilasciato
dall'organismo  nazionale   di   accreditamento   che   attesta   che
l'organismo  di  valutazione  della  conformita'  e'  conforme   alle
prescrizioni di cui all'articolo 14-bis.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica  solo
gli organismi di valutazione  della  conformita'  che  soddisfano  le
prescrizioni di cui all'articolo 14-bis  e  notifica  tali  organismi
alla Commissione europea e agli altri  Stati  membri  utilizzando  lo
strumento  elettronico  di  notifica  elaborato   e   gestito   dalla
Commissione. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  pubblica  sul
proprio sito internet i provvedimenti  di  autorizzazione  rilasciati
agli organismi di valutazione della conformita'.
  4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di
valutazione della conformita', il modulo o i  moduli  di  valutazione
della conformita' e l'apparecchio interessato,  nonche'  la  relativa
attestazione di competenza.
  5.  L'organismo  interessato  puo'  eseguire  le  attivita'  di  un
organismo notificato solo se non sono sollevate  obiezioni  da  parte
della Commissione o degli altri  Stati  membri  entro  due  settimane
dalla notifica. Solo  tale  organismo  e'  considerato  un  organismo
notificato ai fini del presente decreto.
  6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la  Commissione  e
gli altri Stati membri di eventuali modifiche  di  rilievo  apportate
successivamente alla notifica.
  7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro  del  relativo
certificato di accreditamento o in altro modo  e'  accertato  che  un
organismo notificato non e' piu' conforme alle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 14-bis o non adempie  ai  suoi  obblighi,  il  Ministero
dello sviluppo economico limita, sospende o  ritira  la  notifica,  a
seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto  di
tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e ne  informa
immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
  8. Nei casi di limitazione, sospensione o  ritiro  della  notifica,
oppure di cessazione  dell'attivita'  dell'organismo  notificato,  il
Ministero dello sviluppo economico, sulla base  dei  provvedimenti  a
tal fine assunti dall'organismo nazionale di  accreditamento,  prende
le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo
notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe
a disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato
responsabili, su loro richiesta.
  9. In relazione alla competenza della Commissione  ad  indagare  su
tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione
dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza
di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e'
sottoposto, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  fornisce  alla
Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative  alla  base
della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo  in
questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo notificato
non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica,
il Ministero dello sviluppo economico  adotta  le  misure  correttive
necessarie relativamente al  conseguente  atto  di  esecuzione  della
Commissione e, all'occorrenza, ritira la notifica.
  Art. 14-quinquies (Obblighi operativi degli organismi notificati  e
ricorsi contro le loro decisioni).  -  1.  Gli  organismi  notificati
eseguono  le  valutazioni  della   conformita'   conformemente   alle
procedure di valutazione della conformita' di cui all'allegato III.
  2.  Le  valutazioni  della  conformita'  sono  eseguite   in   modo
proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori  economici.
Gli organismi di  valutazione  della  conformita'  svolgono  le  loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni  di  un'impresa,
del  settore  in  cui  opera,  della  sua  struttura,  del  grado  di
complessita' della tecnologia dell'apparecchio in questione  e  della
natura seriale o di massa del processo di produzione.  Nel  far  cio'
rispettano tuttavia il grado di rigore e  il  livello  di  protezione
necessari per la conformita' dell'apparecchio al presente decreto.
  3. Qualora  un  organismo  notificato  riscontri  che  i  requisiti
essenziali di cui all'allegato I, le norme armonizzate corrispondenti
o  altre  specifiche  tecniche  non  sono  stati  rispettati  da   un
fabbricante,  chiede  a  tale  fabbricante  di  prendere  le   misure
correttive appropriate e non rilascia il certificato.
  4. Un organismo notificato che nel  corso  del  monitoraggio  della
conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontra che un
apparecchio non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le
misure correttive opportune e all'occorrenza  sospende  o  ritira  il
certificato.
  5. Qualora non siano prese misure correttive  o  non  producano  il
risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira
i certificati, a seconda dei casi.
  6. Contro le  decisioni  degli  organismi  notificati  puo'  essere
espletata l'apposita  procedura  di  ricorso  a  tal  fine  istituita
dall'organismo nazionale di accreditamento.
  Art. 14-sexies (Obbligo di informazione a  carico  degli  organismi
notificati). - 1. Gli organismi  notificati  informano  il  Ministero
dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento:
    a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di  un
certificato;
    b) di qualunque circostanza  che  possa  influire  sull'ambito  o
sulle condizioni della notifica;
    c) di eventuali richieste di informazioni  che  abbiano  ricevuto
dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle  attivita'
di valutazione della conformita';
    d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'
eseguite  nell'ambito  della  loro  notifica  e  di  qualsiasi  altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
  2.  Gli  organismi  notificati  forniscono  agli  altri   organismi
notificati a norma della direttiva attuata con il  presente  decreto,
le cui attivita' di  valutazione  della  conformita'  sono  simili  o
coprono  gli  stessi  apparecchi,   informazioni   pertinenti   sulle
questioni relative ai risultati negativi e,  su  richiesta,  positivi
delle valutazioni della conformita'.
  3. Gli organismi notificati partecipano,  direttamente  o  mediante
rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e  coordinamento
tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a  norma
della direttiva attuata con il presente  decreto  ed  ai  lavori  del
relativo gruppo settoriale di organismi notificati.»;
    aa) all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tariffe  per
l'attivita' di cui all'articolo 14, comma 1, ad esclusione di  quelle
relative alle attivita'  svolte  dall'organismo  unico  nazionale  di
accreditamento, nonche' i termini e le modalita' di versamento  delle
medesime tariffe.»;
    bb) l'articolo 17 e' abrogato;
    cc) l'articolo 18 e' abrogato, ferma restando  l'abrogazione  del
decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, ivi contenuta;
    dd) all'articolo 19 i commi da 2 a 6 sono abrogati e il comma  1,
e' sostituito dal seguente:  «1.  Le  apparecchiature  oggetto  della
direttiva 2004/108/CE immesse sul mercato prima del  20  aprile  2016
conformemente alla medesima direttiva 2004/108/CE  ed  alle  relative
disposizioni  nazionali  di  attuazione  possono   essere   messi   a
disposizione del mercato o messe in servizio anche successivamente.»;
    ee) gli allegati I, II, III e IV, sono sostituiti dagli  allegati
I, II, III e IV di cui all'allegato A al presente decreto;
    ff) gli allegati V, VI, VII, VIII e IX sono abrogati.

                               Art. 2
                         Disposizioni finali
  1. Il decreto di cui  al  comma  2  dell'articolo  16  del  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 194,  come  modificato  dal  presente
decreto, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione
europea il testo delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto  e
delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel
settore disciplinato dal decreto medesimo.
  3. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed  amministrative
in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva  2004/108/CE,  abrogata
dalla  direttiva  2014/30/UE,  si  intendono  fatti  a   quest'ultima
direttiva e sono letti  secondo  la  tavola  di  concordanza  di  cui
all'allegato VI alla direttiva stessa.

                               Art. 3
                  Clausola di invarianza finanziaria
 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.

                               Art. 4
                          Entrata in vigore
  1. Ferme restando le decorrenze  disposte  dall'articolo  44  della
direttiva 2014/30/UE relativamente alle disposizioni della  medesima,
il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

                                                           Allegato A
                                       (Art. 1, comma 1, lettera cc))

                                                          «Allegato I
                                                    (Art. 7, comma 1)

                        REQUISITI ESSENZIALI

1. Requisiti generali
    Le apparecchiature sono progettate e fabbricate tenendo conto del
progresso tecnologico, in modo tale che:
      a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non superino  il
livello  al  di  sopra  del  quale  le  apparecchiature  radio  e  di
telecomunicazione o  altre  apparecchiature  non  possono  funzionare
normalmente;
      b)  presentino  un  livello  di  immunita'  alle  perturbazioni
elettromagnetiche prevedibili in base all'uso al quale sono destinate
che  ne  consenta  il  normale  funzionamento  senza   deterioramenti
inaccettabili.
1. Requisiti specifici per gli impianti fissi
    Installazione dei componenti e uso al quale sono destinati.
    Gli impianti fissi sono installati secondo  le  buone  prassi  di
ingegneria industriale e nel rispetto delle indicazioni  sull'uso  al
quale i loro componenti sono  destinati,  al  fine  di  soddisfare  i
requisiti essenziali di cui al punto 1.

                                ----

                                                          Allegato II
                                        (Art. 9, comma 1, lettera a))

                     MODULO A: CONTROLLO INTERNO
                          DELLA PRODUZIONE

1. Il  controllo  interno  della  produzione  e'  la   procedura   di
  valutazione della conformita' in cui il fabbricante ottempera  agli
  obblighi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del  presente  allegato  e  si
  accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli
  apparecchi in questione soddisfano i requisiti del presente decreto
  ad essi applicabili.
2. Valutazione della compatibilita' elettromagnetica
    Il fabbricante  effettua  una  valutazione  della  compatibilita'
elettromagnetica  degli  apparecchi,  sulla   base   dei   pertinenti
fenomeni, al fine di soddisfare i  requisiti  essenziali  di  cui  al
punto 1 dell'allegato I.
    La valutazione della compatibilita' elettromagnetica tiene  conto
di tutte le normali condizioni di funzionamento  cui  gli  apparecchi
sono  destinati.   Se   gli   apparecchi   possono   assumere   varie
configurazioni, la valutazione della compatibilita'  elettromagnetica
accerta che gli apparecchi soddisfino i requisiti essenziali  di  cui
al punto 1 dell'allegato I,  in  tutte  le  configurazioni  possibili
identificate dal fabbricante come rappresentative dell'uso  al  quale
gli apparecchi sono destinati.
3. Documentazione tecnica
    Il   fabbricante   compila   la   documentazione   tecnica.    La
documentazione permette di valutare la  conformita'  dell'apparecchio
ai requisiti pertinenti e  comprende  un'analisi  e  una  valutazione
adeguate dei rischi.
    La documentazione tecnica precisa le prescrizioni  applicabili  e
include, se necessario ai fini della  valutazione,  il  progetto,  la
fabbricazione e il funzionamento dell'apparecchio. La  documentazione
tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
    a) una descrizione generale dell'apparecchio;
    b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' gli  schemi
di componenti, sottounita', circuiti ecc.;
    c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie  alla  comprensione
di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'apparecchio;
    d) un elenco delle norme armonizzate, applicate  completamente  o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali del presente decreto,  compreso  un
elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In  caso
di applicazione parziale delle norme  armonizzate  la  documentazione
tecnica specifica le parti che sono state applicate;
    e) i risultati dei calcoli  di  progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati ecc.;
    f) le relazioni sulle prove effettuate.
4. Produzione
    Il fabbricante prende tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' degli apparecchi prodotti alla documentazione tecnica  di
cui al punto 3 del presente allegato e ai requisiti essenziali di cui
al punto 1 dell'allegato I.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE
    5.1. Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  a  ogni  singolo
apparecchio conforme alle prescrizioni del presente decreto  ad  esso
applicabili.
    5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita'  UE  per  un  modello  dell'apparecchio  e  la  tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali, insieme  alla  documentazione
tecnica, per dieci anni dalla data  in  cui  l'apparecchio  e'  stato
immesso sul mercato. La dichiarazione di  conformita'  UE  identifica
l'apparecchio per cui e' stata compilata.
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Rappresentante autorizzato
    Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 5  possono  essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del  fabbricante
e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel
mandato.

                                ----

                                                         Allegato III
                                        (Art. 9, comma 1, lettera b))

                               Parte A
                     MODULO B: ESAME UE DEL TIPO

    1.  L'esame  UE  del  tipo  e'  la  parte  di  una  procedura  di
valutazione della conformita' con cui un organismo notificato esamina
il progetto tecnico di un apparecchio, nonche' verifica  e  certifica
che il progetto tecnico di  tale  apparecchio  rispetta  i  requisiti
essenziali di cui al punto 1 dell'allegato I.
    2. L'esame UE del tipo e'  effettuato  mediante  una  valutazione
dell'adeguatezza del  progetto  tecnico  dell'apparecchio  effettuata
esaminando la documentazione tecnica di cui al punto 3,  senza  esame
di un campione (tipo di progetto). Puo'  essere  limitato  ad  alcuni
aspetti dei requisiti essenziali quali precisati  dal  fabbricante  o
dal suo rappresentante autorizzato.
    3. Il fabbricante presenta una domanda di esame UE del tipo a  un
unico organismo notificato di sua scelta.
    La  domanda  deve  specificare  nel  dettaglio  gli  aspetti  dei
requisiti essenziali per i quali e' richiesto un esame e contenere:
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui  la
domanda sia presentata dal  rappresentante  autorizzato,  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo;
      b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
      c) la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la
conformita'  dell'apparecchio  alle  prescrizioni   applicabili   del
presente decreto e comprende un'analisi e  una  valutazione  adeguate
dei  rischi.  La  documentazione  tecnica  precisa  le   prescrizioni
applicabili e include, se necessario ai fini  della  valutazione,  il
progetto,  la  fabbricazione  e  il  funzionamento  dell'apparecchio.
Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
      i) una descrizione generale dell'apparecchio;
      ii) i disegni di  progettazione  e  fabbricazione  nonche'  gli
schemi di componenti, sottounita', circuiti ecc.;
      iii)  le  descrizioni  e   le   spiegazioni   necessarie   alla
comprensione  di  tali  disegni  e   schemi   e   del   funzionamento
dell'apparecchio;
      iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate  completamente
o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali del presente decreto,  compreso  un
elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In  caso
di applicazione parziale delle norme  armonizzate  la  documentazione
tecnica specifica le parti che sono state applicate;
      v) i risultati dei calcoli di progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati ecc.;
      vi) le relazioni sulle prove effettuate.
    4. L'organismo notificato esamina la documentazione  tecnica  per
valutare  l'adeguatezza  del  progetto  tecnico  dell'apparecchio  in
relazione agli aspetti  dei  requisiti  essenziali  per  i  quali  e'
richiesto un esame.
    5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che
elenca le iniziative  intraprese  in  conformita'  al  punto  4  e  i
relativi risultati. Senza pregiudicare i propri  obblighi  di  fronte
alle autorita' di notifica,  l'organismo  notificato  rende  pubblico
l'intero contenuto  della  relazione,  o  parte  di  esso,  solo  con
l'accordo del fabbricante.
    6. Se il tipo risulta conforme  alle  prescrizioni  del  presente
decreto  applicabili  all'apparecchio   in   questione,   l'organismo
notificato rilascia al fabbricante un certificato  di  esame  UE  del
tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante,
le conclusioni  dell'esame,  gli  aspetti  dei  requisiti  essenziali
oggetto di esame, le eventuali  condizioni  di  validita'  e  i  dati
necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di
esame UE del tipo puo' comprendere uno o piu' allegati.
    Il certificato di esame UE del tipo  e  i  suoi  allegati  devono
contenere  ogni  utile  informazione  che  permetta  di  valutare  la
conformita'  degli  apparecchi  fabbricati  al   tipo   esaminato   e
consentire il controllo del prodotto in funzione.
    Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto ad  esso
applicabili,  l'organismo  notificato  rifiuta   di   rilasciare   un
certificato di esame UE del tipo  e  informa  di  tale  decisione  il
richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
    7.  L'organismo  notificato  segue  l'evoluzione  del   progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il  tipo  approvato
non e' piu'  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini  e
in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.
    Il fabbricante informa  l'organismo  notificato  che  detiene  la
documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE  del  tipo
di tutte le modifiche al tipo  approvato,  qualora  possano  influire
sulla  conformita'  dell'apparecchio  ai  requisiti  essenziali   del
presente decreto o sulle condizioni di validita' di tale certificato.
Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto  forma  di  un
supplemento al certificato di esame UE del tipo.
    8. Ogni organismo notificato  informa  la  propria  autorita'  di
notifica in merito ai certificati di  esame  UE  del  tipo  e/o  agli
eventuali  supplementi  che  esso  ha  rilasciato   o   revocato   e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di
notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi
respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
    Ogni organismo notificato informa gli altri organismi  notificati
dei certificati di esame UE del tipo  e/o  dei  supplementi  da  esso
respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,
su richiesta,  di  tali  certificati  e/o  dei  supplementi  da  esso
rilasciati.
    La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati
possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del
tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati  membri
possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica  e
dei  risultati  degli  esami  effettuati  dall'organismo  notificato.
L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE
del tipo, degli allegati e  dei  supplementi,  nonche'  il  fascicolo
tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino
alla scadenza della validita' di tale certificato.
    9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita'  nazionali
una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e  dei
supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni  dalla
data in cui l'apparecchio e' stato immesso sul mercato.
    10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare
la domanda di cui al punto 3 ed adempiere agli  obblighi  di  cui  ai
punti 7 e 9, purche' siano specificati nel mandato.

                               Parte B
                MODULO C: CONFORMITA' AL TIPO BASATA
               SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE

1. La  conformita'  al  tipo  basata  sul  controllo  interno   della
  produzione e' la  parte  di  una  procedura  di  valutazione  della
  conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi  di  cui
  ai punti  2  e  3  e  garantisce  e  dichiara  che  gli  apparecchi
  interessati sono conformi al  tipo  descritto  nel  certificato  di
  esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto  ad
  essi applicabili.
2. Produzione
      Il fabbricante prende tutte le misure necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' degli apparecchi prodotti al tipo approvato  oggetto  del
certificato di esame UE  e  ai  requisiti  applicabili  del  presente
decreto.
3. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE
    3.1. Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  a  ogni  singolo
apparecchio conforme al tipo descritto nel certificato  di  esame  UE
del  tipo  e  alle  prescrizioni  del  presente   decreto   ad   esso
applicabili.
    3.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE  per  ogni  modello  dell'apparecchio  e  la  tiene  a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui l'apparecchio e' stato immesso sul mercato. La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica l'apparecchio per cui e' stata compilata.
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
4. Rappresentante autorizzato
    Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 3  possono  essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del  fabbricante
e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel
mandato.

                                ----

                                                          Allegato IV
                                                (Art. 9-bis, comma 2)

                   DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
                           (N. XXXX) (1 )

    1. Modello di apparecchio/Prodotto  (numero  di  prodotto,  tipo,
lotto o serie).
    2. Nome e indirizzo del  fabbricante  o  del  suo  rappresentante
autorizzato.
    3. La presente dichiarazione di conformita' e'  rilasciata  sotto
la responsabilita' esclusiva del fabbricante.
    4. Oggetto della dichiarazione (identificazione  dell'apparecchio
che ne consenta la rintracciabilita'; puo' comprendere un'immagine  a
colori   di   chiarezza   sufficiente    laddove    necessario    per
l'identificazione dell'apparecchio).
    5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra  e'  conforme  alla
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.
    6. Riferimento  alle  pertinenti  norme  armonizzate  utilizzate,
compresa la data delle norme, o  riferimenti  alle  altre  specifiche
tecniche in  relazione  alle  quali  e'  dichiarata  la  conformita',
compresa la data delle specifiche.
    7.  Se  del  caso,  l'organismo  notificato  ...  (denominazione,
numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e  rilasciato
il certificato:
    8. Informazioni supplementari:
      firmato a nome e per conto di:
      (luogo e data del rilascio):
      (nome, funzione) (firma):
____
  (1 )  L'assegnazione di un numero, da parte del  fabbricante,  alla
dichiarazione di conformita' e' opzionale.»

Allegati

D.Lgs. n. 80/2016

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