Con il termine compostaggio di comunità si identifica l'attività dedicata a utenze di fascia media quali gruppi di famiglie, mense o alberghi. Definito anche un sistema di controlli
Criteri operativi e semplificazioni in arrivo per il compostaggio di comunità, termine che identifica questo tipo di attività dedicata a utenze di fascia media quali gruppi di famiglie, mense o alberghi. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 mette a punto:
- le procedure semplificate per l'inizio attività;
- le norme per la gestione;
- le condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura;
- le caratteristiche e utilizzo del compost prodotto;
- la figura del conduttore dell'apparecchiatura;
- il contributo del compostaggio di comunità agli obiettivi di gestione del rifiuto ai fini della riduzione della relativa tassa;
- i controlli;
- le regole per le attività di compostaggio di quantità di rifiuti inferiori a 1 tonnellata/anno.
In riferimento ai temi elencati sopra, negli allegati sono riportati:
- il modulo per la segnalazione di messa in esercizio dell’apparecchiatura di compostaggio di comunità (allegato 1);
- il modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell’apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità minore di 1 tonnellata annua (allegato 1B);
- i contenuti minimi del regolamento dell’attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all’articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (allegato 2);
- l'elenco dei rifiuti e dei materiali ammissibili nell’apparecchiature di compostaggio di comunità (allegato 3);
- le modalità operative dell’attività di compostaggio di comunità e del processo di compostaggio (allegato 4);
- i requisiti delle apparecchiature (allegato 5);
- le caratteristiche del compost prodotto (allegato 6).
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
29 dicembre 2016, n. 266
Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative
semplificate per il compostaggio di comunita' di rifiuti organici ai
sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, cosi' come introdotto dall'articolo 38 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221. (17G00029)
in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2017, n. 45
Vigente al: 10-3-2017
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
(omissis)
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita', ambito di applicazione ed esclusioni
1. Il presente decreto stabilisce i criteri operativi e le
procedure autorizzative semplificate per l'attivita' di compostaggio
di comunita' di quantita' non superiori a 130 tonnellate annue, di
cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della tutela
dell'ambiente e della salute umana.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 10, il presente decreto si
applica alle attivita' di compostaggio di comunita' intraprese da un
organismo collettivo al fine dell'utilizzo del compost prodotto da
parte delle utenze conferenti.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle
attivita' di compostaggio di comunita' con capacita' di trattamento
complessiva superiore a 130 tonnellate annue, per le quali si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 208 e 214 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli
impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cui
all'articolo 214, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nonche' le seguenti:
a) apparecchiatura: struttura idonea all'attivita' di
compostaggio di comunita' di cui all'articolo 183, comma 1, lettera
qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzata
alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica in cui
l'aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica) o indotto
(compostiera elettromeccanica). L'apparecchiatura e' classificata in
funzione della capacita' di trattamento in taglie piccola (T1), media
(T2) e grande (T3) secondo la tabella di cui all'allegato 5;
b) compostaggio: processo aerobico di degradazione,
stabilizzazione e umificazione della sostanza organica per la
produzione di compost;
c) compost: miscela di sostanze umificate derivanti dalla
degradazione biologica aerobica di rifiuti organici non destinata
alla vendita e che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6;
d) utenza: soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti di cui
all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
e) organismo collettivo: due o piu' utenze domestiche o non
domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o
societa', ovvero in altre forme associative di diritto privato che
intendono intraprendere un'attivita' di compostaggio;
f) utenze conferenti: utenze domestiche e non domestiche,
associate ad un unico organismo collettivo, e ammesse al conferimento
dei propri rifiuti organici prodotti nell'apparecchiatura e
all'utilizzo del compost prodotto;
g) conduttore: soggetto incaricato della conduzione
dell'apparecchiatura;
h) responsabile: legale rappresentante dell'organismo collettivo;
i) strutturante: materiale ligneo-cellulosico di granulometria
adeguata alle caratteristiche dell'apparecchiatura, impiegato con la
funzione di ottimizzare il processo di compostaggio;
l) piano di utilizzo: documento, approvato dall'organismo
collettivo, recante le modalita' di utilizzo del compost ottenuto
dall'attivita' di compostaggio di comunita'.
Art. 3
Procedura semplificata
1. L'attivita' di compostaggio di comunita' e' intrapresa
dall'organismo collettivo previo invio di una segnalazione
certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241 al comune territorialmente competente, che ne
da' comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione
dei rifiuti urbani.
2. La segnalazione di cui al comma 1, firmata dal responsabile, e'
inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
una delle modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. Detta segnalazione e' redatta nel formato di cui
all'allegato 1 e alla stessa deve essere allegata la documentazione
ivi elencata.
3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene il regolamento
sull'organizzazione dell'attivita' di compostaggio, adottato
dall'organismo collettivo, vincolante per le utenze conferenti. I
contenuti minimi del suddetto regolamento sono indicati nell'allegato
2.
4. Le eventuali variazioni in corso di esercizio dell'attivita' di
compostaggio di comunita' sono trasmesse al soggetto di cui al comma
1 con le modalita' di cui al comma 2.
Art. 4
Gestione dell'attività di compostaggio di comunità
1. I materiali e i rifiuti ammissibili nelle apparecchiature sono
elencati nell'allegato 3.
2. L'attivita' di compostaggio di comunita' e' esercitata secondo
le modalita' operative indicate nell'allegato 4, parte A, e rispetta
i parametri di cui all'allegato 4, parte B.
Art. 5
Condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura
1. L'organismo collettivo utilizza, nel rispetto dei limiti di
capacita' di cui all'articolo 1, comma 1, una o piu' apparecchiature
nella propria disponibilita' giuridica.
2. L'apparecchiatura e' ubicata in aree nella disponibilita'
giuridica dell'organismo collettivo.
3. L'apparecchiatura e' ubicata nelle immediate vicinanze delle
utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle
stesse e il conferimento del rifiuto organico all'attivita' di
compostaggio di comunita' deve essere effettuato autonomamente dalle
utenze conferenti.
4. Le apparecchiature di tipo elettromeccanico sono idonee alla
produzione di ammendante compostato misto e ammendante compostato
verde, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in
materia di fertilizzanti.
5. Le apparecchiature di taglia grande (T3) sono dotate di sonde
per la misurazione della temperatura poste all'interno della massa in
lavorazione. I dati rilevati dalle medesime sono raccolti con
frequenza almeno giornaliera e resi disponibili per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, nelle modalita' da essi indicate.
6. Alla cessazione dell'attivita' di compostaggio di comunita',
l'apparecchiatura e' disinstallata e smaltita nel rispetto delle
disposizioni di legge.
Art. 6
Caratteristiche e utilizzo del compost prodotto
1. Il compost in uscita dal processo di compostaggio rispetta i
parametri dell'allegato 6.
2. Qualora utilizzato su suoli agricoli destinati alla produzione e
vendita di prodotti per uso umano o animale, il compost prodotto e'
conforme alle caratteristiche dell'ammendante compostato misto e
dell'ammendante compostato verde, ai sensi del decreto legislativo 29
aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti.
3. Il compost prodotto e' impiegato, secondo il piano di utilizzo,
in terreni a disposizione delle utenze conferenti anche se non
localizzati in prossimita' dell'ubicazione dell'apparecchiatura,
nonche' per la concimazione di piante e fiori delle medesime utenze.
4. Il compost che non rispetta le caratteristiche di cui
all'allegato 6 e non e' impiegato secondo quanto stabilito nel piano
di utilizzo e' da considerarsi rifiuto urbano e non e' computabile
per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 1.
Art. 7
Conduttore dell'apparecchiatura
1. Il conduttore e' individuato dall'organismo collettivo. In caso
di dimissioni o impedimenti le funzioni del conduttore sono svolte
dal responsabile per un periodo non superiore a un mese. Entro lo
stesso termine l'organismo collettivo individua un altro conduttore.
2. La nomina del conduttore e l'accettazione dell'incarico
risultano da atto scritto comunicato al soggetto di cui all'articolo
3 e con le modalita' ivi specificate.
3. Il conduttore di apparecchiature di taglia media (T2) e grande
(T3), prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti,
partecipa ad un corso di formazione della durata di almeno 8 ore, i
cui contenuti minimi sono i seguenti:
a) definizioni e tipologie dei rifiuti organici;
b) tecniche e tecnologie del compostaggio;
c) uso e funzionamento delle compostiere di tipo statico ed
elettromeccanico;
d) uso in agricoltura e florovivaistica del compost.
4. Il corso puo' essere erogato dall'impresa che fornisce
l'apparecchiatura ovvero da enti o istituti competenti nel settore.
Al termine del corso e' rilasciato apposito attestato.
5. Il conduttore assicura il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura secondo le disposizioni di cui agli articoli 4,
5 e 6 e garantisce il corretto esercizio dell'attivita' di
compostaggio nel rispetto del regolamento di cui all'allegato 2.
6. Il conduttore, per le apparecchiature di taglia media (T2) e
grande (T3), conserva in un apposito registro, anche elettronico, i
dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti
nell'apparecchiatura, del compost e degli scarti prodotti e del
compost che non rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6,
comma 1, per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 1.
Art. 8
Contributo agli obiettivi di gestione del rifiuto
1. Ai fini della riduzione della tassa rifiuti di cui all'articolo
180, comma 1-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e dell'eventuale computo del compostaggio di comunita' nella
percentuale di raccolta differenziata da parte dei comuni, il
responsabile dell'apparecchiatura comunica entro il 31 gennaio di
ogni anno, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al comune territorialmente
competente, nelle modalita' definite dal medesimo, le quantita' in
peso, relative all'anno solare precedente:
a) dei rifiuti conferiti;
b) del compost prodotto;
c) degli scarti;
d) del compost che non rispetta le caratteristiche di cui
all'articolo 6.
2. Per le apparecchiature di taglia piccola (T1) e per le attivita'
di compostaggio di comunita' con quantita' complessiva di rifiuti
annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione di cui
al comma 1 e' effettuata sulla base di una stima ottenuta
moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la
quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano.
3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, in assenza di
dati puntuali delle amministrazioni locali relativi alla produzione
pro-capite di frazione organica, il valore di frazione organica e'
considerato pari a 120 kg/abitante anno.
4. I comuni calcolano i dati aggregati relativi alle informazioni
di cui al comma 1 e li comunicano all'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) entro il 30 aprile di ogni
anno, nelle modalita' definite dal medesimo, ai fini del calcolo
delle percentuali di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui
all'articolo 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
5. I comuni mettono a disposizione i dati di cui al comma 1 al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su
richiesta del medesimo.
6. Il comune invia alla regione o alla provincia autonoma
territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, il
numero complessivo di apparecchiature in esercizio e la capacita'
complessiva di trattamento ai fini delle valutazioni utili alla
predisposizione della pianificazione di settore.
7. Il responsabile dell'apparecchiatura comunica, entro il 31
dicembre di ogni anno, la cessazione dell'attivita' di compostaggio
di comunita' al soggetto di cui all'articolo 3 con le modalita' ivi
specificate.
Art. 9
Controlli
1. Le attivita' di controllo di compostaggio di comunita' sono
esercitate ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e dai comuni nell'ambito del regolamento di
gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del
medesimo decreto e del regolamento della tassa sui rifiuti ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
L'esito dei controlli svolti ai sensi dell'articolo 197 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' comunicato al comune.
2. Se dalle ispezioni di cui al comma 1 risulta accertata la
violazione delle disposizioni di cui al presente decreto il comune
impartisce le opportune prescrizioni.
3. Il responsabile, anche su segnalazione del conduttore, puo'
diffidare l'utente che non rispetta il regolamento di cui
all'allegato 2. Qualora l'utente non si adegui, il responsabile
comunica al comune lo stralcio dell'utenza dall'elenco delle utenze
conferenti di cui all'allegato 1 e 1B.
4. Il comune trasmette entro il 31 maggio di ogni anno gli esiti
delle ispezioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
Art. 10
Attività di compostaggio di quantità
di rifiuti inferiori a 1 tonnellata
1. Le utenze che intraprendono le attività di compostaggio di
comunita' con quantita' complessiva di rifiuti annui conferiti
inferiori a una tonnellata utilizzano per l'invio della segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, il
modulo di cui all'allegato 1B.
2. Il compost prodotto dall'attivita' di cui al comma 1 non e'
utilizzato su terreni agricoli destinati alla produzione e vendita di
prodotti per uso umano o animale.
3. Alle attivita' di compostaggio di comunita' di cui al comma 1
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
4. Per le attivita' di compostaggio di comunita' di cui al comma 1
le dichiarazioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 7, sono effettuate
dalle singole utenze conferenti in modo congiunto secondo le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 1B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Parte di provvedimento in formato grafico


