Comunicazione degli infortuni: dal 12 ottobre nuovi obblighi per il datore di lavoro

Comunicazione degli infortuni
Un nuovo obbligo entra in vigore per il datore di lavoro. Dal 12 ottobre dovrà comunicare anche gli infortuni con assenza di almeno un giorno. È forse prevista una proroga?

Comunicazione degli infortuni. Il 12 ottobre entra in vigore l’obbligo, per i datori di lavoro, la comunicazione degli infortuni con assenza di almeno un giorno. Infatti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. n. 81/2008, ricade in capo al datore di lavoro la comunicazione degli infortuni all’Inali e all’Ipsema, e attraverso i due Istituti, al Sinp, entro le 48 dalla ricezione del certificato medico «a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento». Questa previsione si affianca all'obbligo già esistente, per lo stesso datore, di effettuare la comunicazione infortuni che comportino un’assenza superiore a tre giorni.

 

La disposizione

Articolo 18, comma, 1, lettera r), del D.Lgs. n. 81/2008

«r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome