Con circolare 12 ottobre 2017, n. 42, l'Istituto nazionale per l'assicurazione con gli infortuni sul lavoro pubblica le prime istruzioni operative per la comunicazione degli infortuni, con assenza di almeno un giorno, a fini statistici e informativi. Al fine di adempiere a questo nuovo obbligo, in vigore dal 12 ottobre 2017, l'Istituto ha messo a disposizione dei datori di lavoro assicurati allo stesso Istituto e ai datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, il nuovo servizio telematico "Comunicazione di infortunio". Inoltre, con la circolare 12 ottobre 2017, n. 43, l'istituto offre indicazioni su registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, registro di esposizione ad agenti biologici e modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento.
Circolare Inail 12 ottobre 2017, n. 42
Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18
commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative.
Quadro Normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:
“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 53, 54, 56, 139, 238,
251. - Decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità 10 ottobre
1985: “Regolamentazione della gestione per conto dello Stato
dell’assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’Inail”. - Circolare Inail 1° aprile 1987, n. 20: “D.m. 10 ottobre 1985.
Regolamentazione della gestione per conto dello stato della assicurazione
contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’Inail”. - Circolare Inail 2 aprile 1998, n. 22: “Articolo 53 del Testo unico: sanzione
amministrativa di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 561/1963.
Chiarimenti interpretativi e applicativi”. - Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a
norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”
Articoli 10 e 25. - Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 29 maggio
2001: “Modalità operativa per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico
dei datori di lavoro agricoli”. - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: “Codice dell’amministrazione
digitale”, e successive modificazioni. - Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2005: “Modifica
dell’art. 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”. - Circolare Inail 11 ottobre 2005, n. 44: “Denuncia di infortunio per via
telematica: modalità di acquisizione del certificato medico. Modifica
dell’articolo 53 del Testo unico approvata con decreto interministeriale del 15
luglio 2005”. - Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni:
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Articoli 8 commi 1 –
18 commi 1 lettera r e 1 bis. - Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica”. Articolo 38, comma 5. - Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio 2010:
“Approvazione della delibera n. 42 del Presidente-Commissario straordinario
dell’Inail del 14 aprile 2010, concernente la modifica dell’art. 53 del Testo
unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e sulle malattie professionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011:
“Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale,
di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”. - Circolare Inail 10 gennaio 2012, n. 1: “Utilizzo esclusivo dei servizi
telematici dell’Inail. Prima attuazione. Dichiarazione annuale delle
retribuzioni; comunicazione per il pagamento in quattro rate del premio;
domanda di ammissione alla riduzione artigiani, comunicazione motivata di
riduzione delle retribuzioni presunte; elenco trimestrale dei soci lavoratori
facchini”. - Circolare Inail 14 settembre 2012, n. 43: “Utilizzo esclusivo dei servizi
telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese – Programma di
informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2,
comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011”. - Circolare Inail 31 ottobre 2012, n. 59: “Utilizzo esclusivo dei servizi
telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese – programma di
informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2,
comma 3 del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Nuovi servizi per i quali è stata
prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche: istanza di esonero
della denuncia di nuovo lavoro temporaneo – Denuncia di iscrizione polizza
speciali facchini”. - Circolare Inail 9 novembre 2012, n. 61: “Legge 24 dicembre 2007, n.
247 – articolo 1, comma 60, applicazione della riduzione contributiva per
l’assicurazione dei lavoratori agricoli. Nuovo servizio telematico in via
esclusiva”. - Circolare Inail 21 dicembre 2012, n. 68: “Utilizzo esclusivo dei servizi
telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese – programma di
informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2,
comma 3 del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione
esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 2 gennaio 2013”. - Circolare Inail 11 aprile 2013, n. 19: “Utilizzo esclusivo dei servizi
telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese – programma di
informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2,
comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista
l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 30 aprile
2013. - Circolare Inail 27 giugno 2013, n. 34: “Utilizzo esclusivo dei servizi
telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese – programma di
informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2,
comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista
l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1° luglio
2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri
servizi indicati nel programma di informatizzazione”. - Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “Semplificazioni in
materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali”. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e) ed f), e
commi 2, 3 e 4. - Circolare Inail 23 dicembre 2015, n. 92: “Abolizione registro infortuni.
Rilascio “cruscotto infortuni”. Definizione delle modalità telematiche di
fruizione del servizio”. - Circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10: “Decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d). e), f), 2 e 3. Modifiche
agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965”. - Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro
della salute di concerto con il Ministro della semplificazione e la
pubblica amministrazione 25 maggio 2016, n. 183: “Regolamento
recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP,
nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Articolo 3, comma, 3 lettera c. - Circolare Inail 2 settembre 2016, n. 31: “Abolizione Registro infortuni.
Rilascio “Cruscotto infortuni”. Fruizione del servizio da parte dei datori di
lavoro e soggetti delegati”. - Circolare Inail 30 novembre 2016, n. 45: “Abolizione Registro infortuni.
Accesso ai dati contenuti nel “Cruscotto infortuni” da parte dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali). - Legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione con modificazioni, del
decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di
termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. Allegato
recante “Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 30
dicembre 2016, n. 244”. Articolo 3 comma 3-bis.
PREMESSA
L’art. 3, comma 3-bis[1]Art. 3-bis: “All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole:
«termine di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «termine di dodici mesi»”., del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244[2]Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale - del 30 dicembre 2016, n. 304, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 (in questo stesso Supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Proroga e definizione di termini.».(17A01678) (Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 2017, n. 49, Supplemento ordinario n. 14). convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ha modificato l’articolo 18,
comma 1–bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni[3]“L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del «termine di dodici mesi» dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4”. Il decreto attuativo 25 maggio 2016, n. 183, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 settembre 2016, n. 226, ed è in vigore dal 12 ottobre 2016..
A seguito della nuova formulazione, tutti i datori di lavoro[4]Art. 2, comma 1 lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni., compresi i datori di
lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private,
nonché i soggetti abilitati a intermediazione, a decorrere dal 12 ottobre 2017
avranno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, (…) nonché per loro
tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro[5]Decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183. di cui all’articolo 8[6]Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni., entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico[7]Art. 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151., a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento
(…)[8]Art. 18 comma 1 lettera r), e comma 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, esuccessive modificazioni..
Resta inteso che per gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro
superiore a tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi
dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, apportate, da ultimo con decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 151, secondo le indicazioni fornite con le circolari Inail
rilasciate al riguardo[9]Da ultimo, si veda la circolare Inail 21 settembre 2016, n. 10, nonché quelle citate nel quadro normativo della predetta circolare..
L’obbligo della comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportano
un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per
mezzo della denuncia di cui al richiamato articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La comunicazione d’infortunio e il nuovo servizio telematico
Al fine di adempiere al nuovo obbligo di legge, a decorrere dal citato 12 ottobre
2017, l’Inail rende disponibile ai datori di lavoro assicurati all’Istituto e ai datori
di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private,
nonché ai loro intermediari, il nuovo servizio telematico “Comunicazione di
infortunio” quale esclusivo strumento volto a inviare, per fini statistici e
informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti nonché ai
soggetti a essi equiparati, secondo le informazioni e le relative istruzioni fornite
nel manuale utente pubblicato nel Portale dell’Inail nella sezione “Supporto -
Guide e manuali operativi”.
Il servizio on line, differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di
lavoro anche in base alle modalità di gestione dell’assicurazione[10]Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124., riguarda le
seguenti gestioni:
- gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari
di posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa;
- gestione per conto dello Stato;
- settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione
(Pan);
- gestione agricoltura;
- datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze
private.
Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile
l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere
inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), utilizzando il
modello scaricabile sul portale dell’Inail[11]ATTI E DOCUMENTI > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione d’infortunio. - alla casella di posta elettronica
certificata della competente Sede locale dell’Inail, individuata rispetto al
domicilio dell’infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita
dal sistema e ostativa all’adempimento in argomento.
Si precisa, inoltre, che i datori di lavoro con soggetti assicurati all’Inail (gestioni
Iaspa, conto Stato, settore navigazione) o i loro intermediari, nel caso in cui la
prognosi oggetto di “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni,
hanno l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la “Denuncia/comunicazione
d’infortunio”, ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124.
Per semplificare tale adempimento, sarà possibile accedere nel menù
dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” e, accedendo alla funzione
“Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la
funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della comunicazione da
integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/comunicazione
d’infortunio”.
Campo di applicazione ed esclusioni
Le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, e nello specifico l’obbligo di legge riguardante la comunicazione di
infortunio si applicano, ai sensi dell’art. 3, comma 4, a tutti i lavoratori e a tutte
le lavoratrici, subordinati e autonomi (artigiani, parasubordinati, ecc.), nonché
ai soggetti a essi equiparati, fermo restando quanto diversamente previsto dagli
ulteriori commi dell’articolo succitato.
Ai sensi delle disposizioni suindicate risultano esclusi dall’obbligo d’inoltro della
“Comunicazione di infortunio” di cui alla presente circolare:
- il Ministero della difesa per le Forze armate, compresa l’Arma dei
Carabinieri (nella quale è stato inglobato anche il Corpo forestale dello
Stato);
- il Ministero dell’’interno, per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco;
- il Ministero dell’economia e delle finanze, per la Guardia di Finanza;
- il Ministero della giustizia per la Polizia penitenziaria.
Per i predetti Ministeri l’inoltro all’Inail dei dati relativi agli infortuni anche di
un solo giorno occorsi al personale appartenente ai rispettivi ruoli organici
sarà effettuato annualmente e in forma aggregata[12]Decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183..
Sanzioni
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio
di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all’art. 18 comma 1, lettera
r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni,
determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a
1972,80 euro di cui all’articolo 55, comma 5, lettera h) del medesimo decreto
legislativo.
Con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, il suindicato articolo 55
prevede, altresì, al comma 5, lettera g), l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro[13]Articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni..
Il comma 6 del richiamato art. 55, per evitare possibili duplicazioni di sanzioni,
prevede, infine, che l’applicazione della sanzione di cui al citato comma 5, lettera
g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione
delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione
d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all’art. 18 comma
1, lettera r), o di omesso invio della stessa, competenti all’accertamento e alla
irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli
Organi di vigilanza di cui all’art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.
A tal fine, e come appresso meglio specificato, verrà a breve implementato
l’applicativo “Cruscotto infortuni”, nel quale confluiranno tutte le nuove
comunicazioni di infortunio di un solo giorno, con l’evidenza per ciascun caso
della data di ricezione del certificato medico e della data di inoltro all’Inail della
comunicazione d’infortunio stessa.
Istruzioni per la profilazione
I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche
amministrazioni titolari di Pat (Iaspa), i datori di lavoro di amministrazioni in
gestione per conto dello Stato, i datori di lavoro del settore navigazione, titolari
di Pan, e loro delegati, potranno accedere con le credenziali già in loro possesso,
secondo le consuete modalità previste per l’invio della Denuncia/Comunicazione
di Infortunio.
In particolare il nuovo servizio “Comunicazione di infortunio” sarà collocato sul
portale Inail all’interno della macrosezione “Denuncia di infortunio e malattia
professionale”:
Gli intermediari del datore di lavoro di tutte le gestioni interessate al nuovo
adempimento che già accedono con le credenziali in loro possesso al servizio
della “Denuncia di infortunio e malattia professionale” troveranno, all’interno di
tale macrosezione, il nuovo servizio “Comunicazione di infortunio”.
Il datore di lavoro agricolo e il datore di lavoro privato di lavoratori assicurati
presso altri enti o con polizze private dovranno, invece, utilizzare il ruolo strong
di “Utente con credenziali dispositive”, attualmente in uso per l’accesso ad altri
servizi a disposizione sul portale istituzionale.
Le credenziali dispositive si ottengono attraverso una delle modalità sotto
riportate:
- accesso con credenziali Spid
- accesso tramite federazione Inps
- accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi (Cns)
- credenziali Inail (rilasciate mediante l’inoltro dell'apposito modulo attraverso i
servizi online presenti sul portale istituzionale www.inail.it oppure con accesso
fisico presso le Sedi territoriali Inail)[14]Il modulo di richiesta è disponibile sul portale Inail al percorso di navigazione “ATTI E DOCUMENTI” > Moduli e modelli > Altri moduli > Abilitazione ai servizi online..
L’utente con credenziali dispositive, effettuato l’accesso al sito Inail, troverà tra i
servizi telematici a disposizione il suddetto l’applicativo “Comunicazione di
infortunio”.
Tutti gli utenti coinvolti - per le indicazioni sull’accesso e le modalità di
acquisizione dei profili digitali - potranno, comunque, far riferimento alle
indicazioni contenute nella sezione del portale “ACCEDI AI SERVIZI ON LINE”,
sotto la voce “Registrazione”.
Istruzioni per gli Intermediari
Gli Intermediari in possesso di delega conferita dal datore di lavoro accedendo
al servizio “Comunicazione di infortunio” hanno la possibilità di operare anche
per un datore di lavoro del settore agricoltura e per un datore di lavoro non
assicurato Inail.
Nella pagina “ELENCO DITTE IN DELEGA” (già prevista per la gestione Iaspa e
settore navigazione) sono presenti due nuove opzioni che consentono agli
Intermediari di effettuare l’adempimento per conto di un datore di lavoro
agricolo, effettuando la “Ricerca azienda agricola”, o per un datore di lavoro di
soggetto non assicurato Inail.
Gli Intermediari hanno, altresì, la possibilità di accedere al servizio “Gestione DL
Agricolo”, con il quale possono procedere all’inserimento di un nuovo datore di
lavoro agricolo nel caso in cui questi non sia censito negli archivi dell’Istituto.
A inserimento avvenuto, il sistema consente all’utente la prosecuzione della
compilazione della “Comunicazione di infortunio”, alla quale sarà obbligatorio
allegare, in formato pdf, il mandato del datore di lavoro. L’invio definitivo della
comunicazione può, infatti, essere effettuato soltanto se è presente tale
allegato.
Istruzioni per i datori di lavoro agricoli. Applicativo “Gestione DL agricolo”
Accedendo con il ruolo di “Utente con credenziali dispositive”, i datori di lavoro
agricoli troveranno tra i servizi a loro disposizione, oltre alla “Comunicazione di
infortunio”, l’applicativo “Gestione DL Agricolo” con il quale potranno procedere
all’inserimento di un nuovo datore di “lavoro agricolo”, nel caso in cui l’utente
non sia censito negli archivi dell’Istituto.
A inserimento avvenuto, il sistema consente all’utente la prosecuzione della
compilazione della “Comunicazione d’infortunio” secondo le modalità previste
dall’applicativo.
Istruzioni per i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti
o con polizze private
In caso di invio da parte di un “delegato del datore di lavoro”, alla
“Comunicazione di infortunio” sarà obbligatorio allegare la delega del datore di
lavoro, in formato pdf, nella quale dovrà anche essere specificato che l’utente
“redattore” della denuncia è un dipendente/subordinato dell’azienda, ossia è
appartenente all’organizzazione aziendale (in caso contrario si tratterebbe di un
mandatario e non di un delegato). L’invio definitivo della “Comunicazione
d’infortunio” potrà infatti essere effettuato solo se risulti presente tale allegato.
Istruzioni per i lavoratori
Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti
del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i
giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di
lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.
Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del
certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma
cartacea[15]Confronta circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10, relativa anche alle nuove modalità di
assolvimento dell’obbligo previsto a carico del lavoratore ai sensi dell’art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124..
Ricerca certificato medico
Si rammenta, inoltre, che dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono
esonerati dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio o
di malattia professionale[16]Confronta circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10..
La certificazione medica, infatti, è acquisita telematicamente dall’Istituto
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa
disponibile a tutti i datori di lavoro, e loro delegati e intermediari, attraverso il
servizio online “Ricerca certificati medici” oppure tramite l’omonima funzione
presente nella “Comunicazione di infortunio” online.
I datori di lavoro e i loro intermediari possono ricercare la certificazione medica
trasmessa all’Inail tramite i seguenti dati obbligatori:
- codice fiscale del lavoratore;
- numero identificativo del certificato medico;
- data di rilascio del certificato medico.
L’applicativo, se il certificato è presente, rende disponibile il documento in
formato pdf che può essere acquisito dall’utente.
Resta fermo per il datore di lavoro l’obbligo di trasmettere la “Comunicazione di
infortunio” entro i termini previsti dalla norma.
Se il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all’Inail
via Pec, questo potrebbe essere non immediatamente disponibile
nell’applicativo di consultazione dei certificati.
In questo caso il datore di lavoro deve comunque trasmettere la
“Comunicazione di infortunio” indicando negli appositi campi il numero
identificativo e la data di rilascio del certificato medico.
In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero
identificativo del certificato medico (per esempio, perché non presente nel
certificato trasmesso dal medico via Pec all’Inail), nella “Comunicazione di
infortunio” deve essere indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri
alfanumerici.
Cruscotto infortuni
Le informazioni relative alla “Comunicazione di infortunio” saranno inoltre
funzionali all’aggiornamento di prossimo rilascio dell’applicativo informatico
“Cruscotto infortuni”, quale strumento utile a orientare l’azione ispettiva a
seguito dell’abolizione dell’obbligo del datore di lavoro alla tenuta del registro
infortuni ai sensi dell’art. 24, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 151.
Assistenza agli utenti
Per informazioni generali e assistenza sulla procedura di acquisizione delle
credenziali o sull’utilizzo degli applicativi è possibile contattare il Contact Center
Inail al numero 803.164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164, a
pagamento da rete mobile in base al piano tariffario del proprio gestore
telefonico.
È inoltre disponibile, sotto la sezione “Contatti” (SUPPORTO) del portale, il
servizio “Inail Risponde” che permette di inviare una e-mail strutturata con
eventuali allegati.
Circolare Inail 12 ottobre 2017, n. 43
“Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di
esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e
aggiornamento.
Quadro Normativo
- Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro.”
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
- Decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155 “Regolamento
attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti
cancerogeni.
- Legge 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di
termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.”
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro della salute e il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione 25 maggio 2016, n. 183 recante le regole tecniche per il
funzionamento del SINP.
PREMESSA
La normativa degli anni novanta in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in
primis il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) ha previsto flussi
informativi riguardanti la protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con finalità
di prevenzione e ricerca. In particolare, per gli aspetti qui di interesse, sono stati
istituiti i Registri in oggetto nei quali il datore di lavoro, per quei lavoratori
sottoposti a sorveglianza sanitaria poiché la valutazione del rischio ha evidenziato
l’esposizione ad agenti cancerogeni mutageni e biologici appartenenti al gruppo 3
o 4, deve riportare i dati riguardanti gli agenti utilizzati, i dati dei lavoratori
esposti, l’attività svolta dal dipendente e il valore dell’esposizione in termini di
intensità, frequenza e durata. Il decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007,
n. 155 ha definito i modelli da utilizzare per il Registro di esposizione ad agenti
cancerogeni e mutageni.
Con l’approvazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione 25 maggio 2016, n. 183, emanato in attuazione
dell’art. 8, comma 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni (di seguito T.U. salute e sicurezza) recante le regole tecniche per il
funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro (SINP) e in vigore dal 12 ottobre 2016, si prevede l’acquisizione telematica
dei dati contenuti nei Registri di esposizione ex artt. 243, 260 e 280 del T.U.
salute e sicurezza, la cui decorrenza è stata differita al 12 ottobre 2017 dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, in coerenza con l’obbligo di trasmissione
espressamente previsto e sanzionato dal legislatore nell’ambito delle disposizioni
specifiche di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti
cancerogeni e mutageni e da agenti biologici (rispettivamente artt. 243 e 262,
artt. 280 e 282 T.U. salute e sicurezza).
RILASCIO REGISTRO DI ESPOSIZIONE E MODALITÀ DI INVIO TELEMATICO
In relazione a quanto precede, l’Inail ha realizzato un servizio online per la
trasmissione del “Registro di esposizione”, che sarà disponibile a partire dal 12
ottobre 2017 e utilizzabile in una prima fase da parte dei datori di lavoro titolari
di Posizione assicurativa territoriale (Pat), mentre gli altri datori di lavoro pubblici
e privati, comunque assoggettati al medesimo obbligo ove ne ricorrano i sopra
richiamati presupposti, provvederanno all’inoltro dei dati afferenti al Registro di
esposizione tramite Pec, utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale
dell’Inail, nella sezione “Moduli e modelli – Ricerca e Tecnologia”.
L’introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una
semplificazione importante in quanto consente, con un unico inserimento
telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti
di Inail e dell’organo di vigilanza. Il Registro online, infatti, sarà immediatamente
accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali
tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso nell’area dei servizi online
del portale Inail www.inail.it.
Analogamente, nel caso di trasmissione via Pec del Registro da parte dei soggetti
non titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), il datore di lavoro
interessato potrà procedere a un unico invio contestuale tramite posta certificata
all’Istituto, all’indirizzo dmil@postacert.inail.it e all’indirizzo di posta certificata
della Asl territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva.
I dati contenuti nei Registri di esposizione cartacei trasmessi entro l’11 ottobre
2017, così come i dati dei Registri di esposizione ricevuti tramite Pec dopo la
predetta data, saranno inseriti all’interno del precedente archivio informatico e
resi disponibili nel Registro online entro il mese di marzo 2018.
FRUIZIONE PER I TITOLARI DI POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE
Il servizio sarà disponibile dal 12 ottobre p.v. per i datori di lavoro assicurati Inail
titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nonché ai soggetti da esso
abilitati, nell’area dei servizi online del portale www.inail.it tramite l’inserimento
delle credenziali in possesso dei soggetti stessi.
Il datore di lavoro e i suoi delegati possono inserire, modificare, visualizzare i dati
e trasmettere il Registro.
Il Medico Competente, in adesione al ruolo attribuito dalla normativa, se abilitato
dal datore di lavoro all’utilizzo del nuovo servizio online può inserire, modificare e
visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione del Registro che rimane in
carico al datore di lavoro e i suoi delegati.
Il servizio è stato integrato con il sistema di anagrafica unica dell’Istituto,
consentendo di preimpostare i dati anagrafici delle aziende e delle unità
produttive, al fine di agevolare i datori di lavoro nel processo di compilazione e
trasmissione del Registro. Inoltre, sono state inserite funzioni di facilitazione nella
selezione per il settore economico (Ateco) e per la scelta e inserimento della
professione e mansione del lavoratore esposto.
È stata, altresì, prevista una funzione specifica per consentire di aggiungere le
annotazioni individuali per singolo lavoratore esposto, prestante servizio per
l’unità produttiva selezionata.
ASSISTENZA AGLI UTENTI E RILASCIO DEL SERVIZIO
Il contact center multicanale fornirà informazioni di carattere generale e
assistenza nell’utilizzo del servizio agli utenti attraverso il numero verde gratuito
da rete fissa 803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164.164 da rete
mobile.
Si ricorda, altresì, che è a disposizione dell’utenza il servizio “Inail risponde”,
nell’area contatti del portale www.inail.it, per richiedere informazioni sull’utilizzo
dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali.
Il manuale operativo è disponibile sul portale nella apposita sezione “Supporto”.
Note
1. | ↑ | Art. 3-bis: “All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «termine di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «termine di dodici mesi»”. |
2. | ↑ | Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale - del 30 dicembre 2016, n. 304, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 (in questo stesso Supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Proroga e definizione di termini.».(17A01678) (Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 2017, n. 49, Supplemento ordinario n. 14). |
3. | ↑ | “L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del «termine di dodici mesi» dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4”. Il decreto attuativo 25 maggio 2016, n. 183, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 settembre 2016, n. 226, ed è in vigore dal 12 ottobre 2016. |
4. | ↑ | Art. 2, comma 1 lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. |
5, 12. | ↑ | Decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183. |
6. | ↑ | Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. |
7. | ↑ | Art. 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. |
8. | ↑ | Art. 18 comma 1 lettera r), e comma 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, esuccessive modificazioni. |
9. | ↑ | Da ultimo, si veda la circolare Inail 21 settembre 2016, n. 10, nonché quelle citate nel quadro normativo della predetta circolare. |
10. | ↑ | Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. |
11. | ↑ | ATTI E DOCUMENTI > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione d’infortunio. |
13. | ↑ | Articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. |
14. | ↑ | Il modulo di richiesta è disponibile sul portale Inail al percorso di navigazione “ATTI E DOCUMENTI” > Moduli e modelli > Altri moduli > Abilitazione ai servizi online. |
15. | ↑ | Confronta circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10, relativa anche alle nuove modalità di assolvimento dell’obbligo previsto a carico del lavoratore ai sensi dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. |
16. | ↑ | Confronta circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10. |