(Concorso per piloti di elisoccorso dei VVf)
Con il decreto 6 febbraio 2024, 49, il ministero dell'Interno ha rese note le modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli di piloti e specialisti di aeromobile e di piloti di elisoccorso.
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Data di entrata in vigore del provvedimento: 1° maggio 2024.
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento, con tutte le informazioni di dettaglio.
Ministero dell'Interno
Decreto 6 febbraio 2024, n. 49
Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni interne
per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di
aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217. (24G00065)
(Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2024)
Vigente al: 1° maggio 2024
Capo I
Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e, in
particolare, gli articoli 32 e 35;
Visto il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Codice della
navigazione», e, in particolare, gli articoli 744 e 748, che
disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative
norme applicabili;
Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521, recante «Misure di
potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco», e, in particolare, l'articolo 13, comma 4, concernente i
requisiti e le modalita' di svolgimento dei corsi per le abilitazioni
sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e per le relative qualificazioni professionali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare»;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione
del 19 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n.
1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure
amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a
norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, concernente «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246», e, in particolare, gli articoli 583 e 586;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree
universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 155 del 6 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, recante: «Determinazione delle classi di laurea
magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 157 del 9 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle
lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui
all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012,
concernente «Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2012;
Vista la direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando
logistico dell'Aeronautica militare del 15 novembre 2012, recante
«Standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle
visite mediche periodiche del personale militare A.M. e del personale
dei Corpi dello Stato addetti ai servizi di aeronavigazione»;
Effettuata la concertazione con le organizzazioni sindacali, da
ultimo con l'incontro in data 29 novembre 2022, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento
dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e
non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19
luglio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1435 espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10
ottobre 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 918 in
data 26 gennaio 2024;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modalita' di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo
nazionale», avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna
per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il
rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.
2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n.
217 del 2005, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo
nazionale avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e
superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del
brevetto di pilota di aeromobile.
3. I bandi per le selezioni interne di cui ai commi 1 e 2 sono
adottati con uno o piu' decreti del Capo del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito
denominato Dipartimento, e pubblicati sul sito internet istituzionale
www.vigilfuoco.it.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle
procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via
telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in
uso presso il Dipartimento.
Art. 2
Commissioni esaminatrici
1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 1, la
commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo
nazionale ed e' composta da un dirigente e da un direttivo che
espletano funzioni operative. Con il medesimo decreto sono nominati,
per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente
effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si
applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 2, la
commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo
nazionale ed e' composta da un primo dirigente e da un direttivo che
espletano funzioni operative, e da due piloti di aeromobile
istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di
assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri
supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi
requisiti previsti per i componenti effettivi.
3. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo,
con decreto del Capo del Dipartimento, le commissioni di cui ai commi
1 e 2, unico restando il presidente, possono essere suddivise in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari
a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di
coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai
lavori delle stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni di
cui ai commi 1 e 2 sono svolte da personale con qualifica non
inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale
ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione
civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il
Dipartimento.
Art. 3
Requisiti di partecipazione
1. La selezione interna di cui all'articolo 1, comma 1, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto
legislativo n. 217 del 2005, e' riservata al personale del Corpo
nazionale in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 30 anni;
b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non
inferiore a diciotto mesi. In tale periodo e' compreso il corso di
formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.
217 del 2005;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai servizi di
navigazione aerea secondo i parametri individuati nel decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Le imperfezioni e
le infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di
navigazione aerea sono elencate nell'articolo 586 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e nel decreto del Ministro
della difesa da adottarsi ai sensi dell'articolo 583 del medesimo
regolamento;
d) livello minimo di conoscenza della lingua inglese, certificato
(QCER): B1.
2. La selezione interna di cui all'articolo 1, comma 2, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo n. 217 del 2005, e' riservata al personale del Corpo
nazionale in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 35 anni;
b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non
inferiore a diciotto mesi. In tale periodo e' compreso il corso di
formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.
217 del 2005;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai servizi di
navigazione aerea di classe I, senza limitazioni, secondo i parametri
tecnico-sanitari individuati nel regolamento di esecuzione (UE)
2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative
Acceptable means of compliance (AMC) - Annex 1;
3. Non e' ammesso alle selezioni di cui all'articolo 1, commi 1 e
2, il personale che:
a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3, del
decreto legislativo n. 217 del 2005;
b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto
indicato nell'articolo 9;
c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti
gia' un corso per il suo conseguimento.
4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle
domande di partecipazione alle selezioni. I requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale di cui, rispettivamente, ai commi 1 e
2, lettere c), sono accertati ai sensi dell'articolo 5.
Art. 4
Titoli
1. Per entrambe le selezioni di cui all'articolo 1, i titoli di
studio e i titoli aeronautici sono individuati, con i relativi
punteggi, nell'allegato A, rispettivamente, parti I e II, che
costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono
fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo
corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea
magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili
fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale
punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua
inglese.
3. Ai titoli aeronautici e' attribuito un solo punteggio per ogni
categoria di aeromobile e abilitazione, e, in caso di possesso di
piu' titoli aeronautici, e' computato soltanto quello a cui
corrisponde il punteggio piu' alto.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di
scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle
domande di partecipazione alle selezioni.
5. Per ciascuna selezione interna, la commissione esaminatrice di
cui all'articolo 2 redige, sulla base del punteggio dei titoli, una
graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i
candidati aventi i requisiti richiesti.
Art. 5
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale
1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in
relazione al numero dei candidati da ammettere ai corsi di
formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla
verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
per l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile, anche con
riferimento agli aspetti motivazionali.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-attitudinale e'
svolto dalle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 2,
integrate da un dirigente e da un direttivo medico degli uffici per
le attivita' sanitarie del Dipartimento. Le commissioni possono
avvalersi di centri di selezione dell'Aeronautica militare o di altri
enti competenti nonche' di personale esperto dell'Aeronautica
militare.
3. L'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica per lo
svolgimento dell'attivita' di volo e' effettuato presso l'Istituto di
medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare (IMAAM), ovvero
presso Centri aeromedici riconosciuti ai sensi della normativa emessa
dall'European aviation safety agency (EASA).
4. Le procedure di visita medica in ambito militare del personale
del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono
definite dal Servizio sanitario del Comando logistico
dell'Aeronautica militare, in conformita' a quanto previsto nella
direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico
dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
5. Le procedure per il rilascio dell'idoneita' medica per gli
equipaggi dell'aviazione civile sono stabilite nel Regolamento di
esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e
nelle relative Acceptable means of compliance (AMC) - Annex 1.
Art. 6
Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione
1. Per la selezione interna di cui all'articolo 1, comma 1, la
commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli,
e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di
formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di
aeromobile.
2. Per la selezione interna di cui all'articolo 1, comma 2, la
commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli,
e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di
formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di
aeromobile.
3. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui
all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
4. Le graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione di cui ai
commi 1 e 2 sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento e
sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
5. I bandi di cui all'articolo 1 definiscono il numero di candidati
che accede ai corsi di formazione in misura non superiore a due volte
i posti messi a selezione.
Art. 7
Corso di formazione basico e graduatoria finale
1. Il corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di
pilota di aeromobile ha durata non inferiore a quattro mesi e si
svolge presso le scuole del Ministero della difesa, oppure presso una
Approved training organization (ATO), ai sensi delle direttive
dell'European aviation safety agency (EASA). Le modalita' di
svolgimento del corso, le assenze ammesse, le verifiche intermedie e
l'esame finale sono individuate e disciplinate dalle predette
strutture di formazione.
2. Il superamento dell'esame finale, presso le strutture di cui al
comma 1, e' riconosciuto ai fini dell'accertamento delle capacita'
tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad assolvere le
specifiche funzioni del ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo
nazionale.
3. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame
finale, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il
Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di
parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui
all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e
dei titoli di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di
preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti
all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando
stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro
il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
4. La graduatoria finale di cui al comma 3 e' approvata con decreto
del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it.
5. Al personale del Corpo nazionale vincitore della procedura
selettiva e' rilasciato il brevetto di pilota di elicottero o il
brevetto di pilota di aereo, in relazione alla tipologia di corso di
formazione svolto.
6. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella
qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianita' ed e'
restituito al servizio di istituto.
Art. 8
Corso di formazione avanzato e graduatoria finale
1. Il corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di
pilota di aeromobile ha durata non inferiore a un mese, si svolge
presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non
di pertinenza del Corpo nazionale ed e' finalizzato all'acquisizione
dell'abilitazione sul tipo di aeromobili in dotazione al Corpo
nazionale e all'accertamento delle competenze teoriche sulle materie
aeronautiche inerenti al volo e agli aeromobili, della condotta in
volo degli stessi e delle tecniche di pilotaggio, nonche'
dell'attitudine degli allievi allo svolgimento della professione di
pilota di aeromobile del Corpo nazionale.
2. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche
intermedie, teoriche e pratiche.
3. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale.
L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di tutte
le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato in una prova
teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica si
svolge mediante la risoluzione di quesiti a risposta multipla o
sintetica. La prova pratica e' effettuata in volo o su simulatore di
volo (FFS) o su dispositivo di addestramento (FTD o FNPT). Le prove
dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze
tecnico-professionali afferenti alla specialita'.
4. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa
con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e
l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalita'
indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di
dettaglio.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2, comma 2,
attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica,
alla prova pratica e alla prova orale. Il voto finale risulta dalla
media dei punteggi delle tre prove. Per il superamento dell'esame,
l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30
(ventuno/trentesimi) in ogni prova.
6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame
di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione
interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto,
in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del
criterio di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n.
217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i
titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto
prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti
all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando
stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro
il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
7. La graduatoria finale di cui al comma 6 e' approvata con decreto
del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it.
8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile
nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il
brevetto di pilota di elicottero o il brevetto di pilota di aereo del
Corpo nazionale, in relazione alla tipologia di corso di formazione
svolto.
9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella
qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianita' ed e'
restituito al servizio di istituto.
Art. 9
Dimissioni ed espulsioni dai corsi
di formazione basico e avanzato
1. E' dimesso dal corso di formazione basico il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera le verifiche intermedie e l'esame finale, previsti
dall'articolo 7, comma 1;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso o
temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non
consecutivi, superiore a quanto previsto dalle strutture di
formazione di cui all'articolo 7, comma 1, salvi i casi dovuti a
infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di
servizio e i casi determinati da maternita'. Nell'ipotesi di assenza
o temporanea inidoneita' al volo dovuta a infermita' contratta
durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale
e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso
successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta
una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla
selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' al volo
determinate da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di
diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro
previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta
una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla
selezione.
2. E' dimesso dal corso di formazione avanzato il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 8,
comma 2;
c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 8, comma
3;
d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso o
temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non
consecutivi, superiore al 20 per cento dei giorni di durata del
corso, salvi i casi dovuti a infermita' contratta durante il corso
oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da
maternita'. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' al volo
dovute a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da
causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto
al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o
temporanea inidoneita' al volo determinate da maternita', le allieve
sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai
periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia
di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione alla selezione.
3. E' espulso dai corsi di formazione, basico e avanzato, il
personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari
pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239,
comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del
direttore centrale per la formazione.
5. Il personale ammesso a ripetere i corsi di formazione, basico e
avanzato, per infermita' contratta durante il corso oppure dipendente
da causa di servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa
decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del
corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa
graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse
portato a compimento il predetto corso.
Capo II
Accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile
Art. 10
Modalita' di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n.
217 del 2005, l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile del
Corpo nazionale avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna
per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il
rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.
2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n.
217 del 2005, l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile del
Corpo nazionale avviene, nel limite del 20 per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna
per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il
rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.
3. I bandi per le selezioni interne di cui ai commi 1 e 2 sono
adottati con uno o piu' decreti del Capo del Dipartimento e
pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle
procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via
telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo n.
82 del 2005, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso
presso il Dipartimento.
Art. 11
Commissioni esaminatrici
1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 10, comma 1, la
commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo
nazionale ed e' composta da un dirigente e da un direttivo che
espletano funzioni operative. Con il medesimo decreto sono nominati,
per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente
effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si
applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 10, comma 2, la
commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo
nazionale ed e' composta da un primo dirigente e da un direttivo che
espletano funzioni operative e da due specialisti di aeromobile
istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di
assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri
supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi
requisiti previsti per i componenti effettivi.
3. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo,
con decreto del Capo del Dipartimento, le commissioni di cui ai commi
1 e 2, unico restando il presidente, possono essere suddivise in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari
a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di
coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai
lavori delle stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni di
cui ai commi 1 e 2 sono svolte da personale con qualifica non
inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale
ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione
civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il
Dipartimento.
Art. 12
Requisiti di partecipazione
1. La selezione interna di cui all'articolo 10, comma 1, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, del decreto
legislativo n. 217 del 2005, e' riservata al personale del Corpo
nazionale in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 30 anni;
b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non
inferiore a 18 mesi. In tale periodo e' compreso il corso di
formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.
217 del 2005;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai servizi di
navigazione aerea secondo i parametri individuati nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. Le imperfezioni e le
infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione
aerea sono elencate nell'articolo 586 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 90 del 2010, e nel decreto del Ministro della
difesa da adottarsi ai sensi dell'articolo 583 del medesimo
regolamento;
d) livello minimo di conoscenza della lingua inglese, certificato
(QCER): A2.
2. La selezione interna di cui all'articolo 10, comma 2, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 6, del decreto
legislativo n. 217 del 2005, e' riservata al personale del Corpo
nazionale in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 35 anni;
b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non
inferiore a diciotto mesi. In tale periodo e' compreso il corso di
formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.
217 del 2005;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai servizi di
navigazione aerea di classe II, senza limitazioni, secondo i
parametri tecnico-sanitari individuati nel regolamento di esecuzione
(UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative
Acceptable means of compliance (AMC) - annex 1.
3. Non e' ammesso alle selezioni di cui all'articolo 10, commi 1 e
2, il personale che:
a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 32, comma 7, del
decreto legislativo n. 217 del 2005;
b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto
indicato nell'articolo 18;
c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti
gia' un corso per il suo conseguimento.
4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle
domande di partecipazione alle selezioni. I requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale di cui, rispettivamente, ai commi 1 e
2, lettere c), sono accertati ai sensi dell'articolo 14.
Art. 13
Titoli
1. Per entrambe le selezioni di cui all'articolo 10, i titoli di
studio e i titoli aeronautici sono individuati, con i relativi
punteggi, nell'allegato B, rispettivamente, parti I e II, che
costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono
fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo
corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea
magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili
fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale
punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua
inglese.
3. Ai titoli aeronautici e' attribuito un solo punteggio per ogni
categoria di aeromobile e abilitazione, e, in caso di possesso di
piu' titoli aeronautici, e' computato soltanto quello a cui
corrisponde il punteggio piu' alto.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di
scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle
domande di partecipazione alle selezioni.
5. Per ciascuna selezione interna, la commissione esaminatrice di
cui all'articolo 11 redige, sulla base del punteggio dei titoli, una
graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i
candidati aventi i requisiti richiesti.
Art. 14
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale
1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in
relazione al numero dei candidati da ammettere ai corsi di
formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla
verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
per l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile, anche con
riferimento agli aspetti motivazionali.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-attitudinale e'
svolto dalle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 11,
integrate da un dirigente e da un direttivo medico degli Uffici per
le attivita' sanitarie del Dipartimento. Le commissioni possono
avvalersi di centri di selezione dell'Aeronautica militare o di altri
enti competenti nonche' di personale esperto dell'Aeronautica
Militare.
3. L'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica per lo
svolgimento dell'attivita' di volo e' effettuato presso l'Istituto di
Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare (IMAAM), ovvero
presso Centri aeromedici riconosciuti ai sensi della normativa emessa
dall'European aviation safety agency (E.A.S.A.).
4. Le procedure di visita medica in ambito militare del personale
del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono
definite dal Servizio sanitario del Comando logistico
dell'Aeronautica militare, in conformita' a quanto previsto nella
direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico
dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
5. Le procedure per il rilascio dell'idoneita' medica per gli
equipaggi dell'aviazione civile sono stabilite nel Regolamento di
esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e
nelle relative Acceptable means of compliance (AMC) - Annex 1.
Art. 15
Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione
1. Per la selezione interna di cui all'articolo 10, comma 1, la
commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli
e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di
formazione basico per il rilascio del brevetto di specialista di
aeromobile.
2. Per la selezione interna di cui all'articolo 10, comma 2, la
commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli
e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di
formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di
aeromobile.
3. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui
all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
4. Le graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione di cui ai
commi 1 e 2 sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento e
sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
5. I bandi di cui all'articolo 10 definiscono il numero di
candidati che accede ai corsi di formazione in misura non superiore
il doppio dei posti messi a selezione.
Art. 16
Corso di formazione basico e graduatoria finale
1. Il corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di
specialista di aeromobile ha una durata non inferiore a quattro mesi
e si svolge presso le scuole del Ministero della difesa, oppure
presso una Maintenance training organization (MTO), ai sensi delle
direttive dell'European aviation safety agency (EASA). Le modalita'
di svolgimento del corso, le assenze ammesse, le verifiche intermedie
e l'esame finale sono individuate e disciplinate dalle predette
strutture di formazione.
2. Il superamento dell'esame finale, presso le strutture di cui al
comma 1, e' riconosciuto ai fini dell'accertamento delle capacita'
tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad assolvere le
specifiche funzioni del ruolo degli specialisti di aeromobile del
Corpo nazionale.
3. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame
finale, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il
Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di
parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui
all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e
dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza
la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando
della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo
la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di
regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato
dall'amministrazione stessa.
4. La graduatoria finale di cui al comma 3 e' approvata con decreto
del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it.
5. Al personale del Corpo nazionale vincitore della procedura
selettiva e' rilasciato il brevetto di specialista di elicottero o il
brevetto di specialista di aereo, in relazione alla tipologia di
corso di formazione svolto.
6. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella
qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianita' ed e'
restituito al servizio di istituto.
Art. 17
Corso di formazione avanzato e graduatoria finale
1. Il corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di
specialista di aeromobile ha durata non inferiore a un mese, si
svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso
strutture non di pertinenza del Corpo nazionale ed e' finalizzato
all'acquisizione dell'abilitazione sul tipo di aeromobili in
dotazione al Corpo nazionale e all'accertamento delle competenze
teoriche sulle materie aeronautiche inerenti agli aeromobili, della
gestione tecnica e della manutenzione degli stessi, nonche'
dell'attitudine degli allievi allo svolgimento della professione di
specialista di aeromobile del Corpo nazionale.
2. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche
intermedie, teoriche e pratiche.
3. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale.
L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di tutte
le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato in una prova
teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica si
svolge mediante la risoluzione di quesiti a risposta multipla o
sintetica. La prova pratica e' effettuata su un aeromobile,
componenti di aeromobile, apparecchiature, simulatori o altri
dispositivi di addestramento (STD). Le prove dell'esame finale sono
finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali
afferenti alla specialita'.
4. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa
con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e
l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalita'
indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di
dettaglio.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 11, comma 2,
attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica,
alla prova pratica e alla prova orale. Il voto finale risulta dalla
media dei punteggi delle tre prove. Per il superamento dell'esame,
l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30
(ventuno/trentesimi) in ogni prova.
6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame
di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione
interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto,
in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del
criterio di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.
217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i
titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto
prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti
all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando
stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro
il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
7. La graduatoria finale di cui al comma 5 e' approvata con decreto
del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it.
8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile
nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il
brevetto di specialista di elicottero o il brevetto di specialista di
aereo del Corpo nazionale, in relazione alla tipologia di corso di
formazione svolto.
9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella
qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianita' ed e'
restituito al servizio di istituto.
Art. 18
Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione
basico e avanzato
1. E' dimesso dal corso di formazione basico il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera le verifiche intermedie e l'esame finale, previsti
dall'articolo 16, comma 1;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso o
temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non
consecutivi, superiore a quanto previsto dalle strutture di
formazione di cui all'articolo 16, comma 1, salvi i casi dovuti a
infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di
servizio e i casi determinati da maternita'. Nell'ipotesi di assenza
dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da
causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto
al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o
temporanea inidoneita' al volo determinate da maternita', le allieve
sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai
periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia
di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione alla selezione.
2. E' dimesso dal corso di formazione avanzato il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 17,
comma 2;
c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 17, comma
3;
d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso o
temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non
consecutivi, superiore al 20 per cento dei giorni di durata del
corso, salvi i casi dovuti a infermita' contratta durante il corso
oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da
maternita'. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' al volo
dovute a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da
causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto
al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o
temporanea inidoneita' al volo determinate da maternita', le allieve
sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai
periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia
di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione alla selezione.
3. E' espulso dai corsi di formazione, basico e avanzato, il
personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari
pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239,
comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del
direttore centrale per la formazione.
5. Il personale ammesso a ripetere i corsi di formazione, basico e
avanzato, per infermita' contratta durante il corso oppure dipendente
da causa di servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa
decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del
corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa
graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse
portato a compimento il predetto corso.
Capo III
Accesso al ruolo degli elisoccorritori
Art. 19
Modalita' di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n.
217 del 2005, l'accesso al ruolo degli elisoccorritori del Corpo
nazionale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un
corso di formazione professionale per l'acquisizione
dell'abilitazione di elisoccorritore.
2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 e' adottato
con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle
procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via
telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo n.
82 del 2005, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso
presso il Dipartimento.
Art. 20
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo
nazionale ed e' composta da un primo dirigente e da un direttivo che
espletano funzioni operative e da due elisoccorritori istruttori. Con
il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o
impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per
l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti
per i componenti effettivi.
2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo,
con decreto del Capo del Dipartimento, la commissioni di cui ai commi
1, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari
a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di
coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai
lavori delle stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni di
cui ai commi 1 e 2 sono svolte da personale con qualifica non
inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale
ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione
civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il
Dipartimento.
Art. 21
Requisiti di partecipazione
1. La selezione interna di cui all'articolo 19, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n.
217 del 2005, e' riservata al personale del Corpo nazionale in
possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 35 anni;
b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non
inferiore a 4 anni;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai servizi di
navigazione aerea secondo i parametri individuati nel decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Le imperfezioni e
le infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di
navigazione aerea sono elencate nell'articolo 586 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e nel decreto del
Ministro della difesa da adottarsi ai sensi dell'articolo 583 del
medesimo regolamento governativo.
2. Non e' ammesso alla selezione di cui all'articolo 19 il
personale che:
a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 35, comma 2, del
decreto legislativo n. 217 del 2005;
b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto
indicato nell'articolo 26;
c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti
gia' un corso per il suo conseguimento.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione. I requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera c), sono
accertati ai sensi dell'articolo 23.
Art. 22
Titoli
1. I titoli di studio e le qualificazioni professionali sono
individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C,
rispettivamente, parti I e II, che costituisce parte integrante del
presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono
fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo
corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea
magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili
fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale
punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua
inglese.
3. Ai fini della valutazione delle qualificazioni professionali, i
punteggi sono fra loro cumulabili fino al raggiungimento di un
punteggio massimo pari a 5 punti.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli di studio e le
qualificazioni professionali posseduti alla data di scadenza del
termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 20 redige, sulla
base del punteggio dei titoli di cui ai commi 1 e 2, una graduatoria
provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i
requisiti richiesti.
Art. 23
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale
1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in
relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di
formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla
verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
per l'accesso al ruolo degli elisoccorritori.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica per
lo svolgimento dell'attivita' di elisoccorritore e' svolto presso
l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare
(IMAAM).
3. Le procedure di visita medica in ambito militare del personale
del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono
definite dal Servizio sanitario del Comando logistico
dell'Aeronautica militare, in conformita' a quanto previsto nella
direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico
dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis di cui al
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
4. L'accertamento dei requisiti attitudinali avviene mediante una
prova pratica tecnica, di verifica delle abilita' necessarie per lo
svolgimento dell'attivita' specialistica di elisoccorritore,
effettuata dalla commissione esaminatrice che si avvale del personale
istruttore incaricato dalla Direzione centrale per la formazione.
Art. 24
Graduatoria per l'ammissione
al corso di formazione professionale
1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei
titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione
al corso di formazione professionale per l'acquisizione
dell'abilitazione di elisoccorritore.
2. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui
all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione e'
approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed e' pubblicata sul
sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
4. Il bando di cui all'articolo 19 definisce il numero di candidati
che accede al corso di formazione in misura non superiore il doppio
dei posti messi a selezione.
Art. 25
Corso di formazione professionale e graduatoria finale
1. Il corso di formazione professionale per l'acquisizione
dell'abilitazione di elisoccorritore ha durata non inferiore a
quattro mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale. Il
programma didattico comprende insegnamenti di carattere aeronautico e
di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze
e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di
soccorso tecnico in contesti emergenziali, anche senza l'utilizzo dei
mezzi aerei, in ambienti impervi speleo, alpino, fluviali e su
superfici d'acqua aperte.
2. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa
con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e
l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalita'
indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di
dettaglio.
3. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche
intermedie, teoriche e pratiche.
4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale.
L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di tutte
le verifiche intermedie. L'esame finale, articolato in prove
teoriche, in prove pratiche e in una prova orale, e' finalizzato
all'accertamento delle capacita' tecnico-professionali acquisite e
dell'idoneita' ad assolvere alle specifiche funzioni del ruolo degli
elisoccorritori.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 20 attribuisce
un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale
risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento
dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30
(ventuno/trentesimi) in ogni prova.
6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame
di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione
interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto,
in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del
criterio di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n.
217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i
titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto
prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti
all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando
stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro
il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
7. La graduatoria finale di cui al comma 6 e' approvata con decreto
del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it.
8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile
nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia
l'abilitazione di elisoccorritore del Corpo nazionale.
9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella
qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianita' ed e'
restituito al servizio di istituto.
Art. 26
Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 25 il
personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 25,
comma 3;
c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 25, comma
4;
d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso o
temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non
consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del
corso, salvi i casi dovuti a infermita' contratta durante il corso
oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da
maternita'. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' al volo
dovute a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da
causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto
al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o
temporanea inidoneita' al volo determinate da maternita', le allieve
sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai
periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia
di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione al concorso.
2. E' espulso dal corso di formazione il personale responsabile di
infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della
sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto
legislativo n. 217 del 2005.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del
direttore centrale per la formazione.
4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per
infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di
servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza,
ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale
e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che
gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto
corso.
Capo IV
Disposizioni transitorie e comuni
Art. 27
Disposizioni transitorie
1. In prima applicazione, per i primi due anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'eta' anagrafica per
l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli
specialisti di aeromobile di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e
12, commi 1, lettere a), e' elevata a 33 anni.
2. In prima applicazione, per i primi due anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'eta' anagrafica per
l'accesso al ruolo degli elisoccorritori di cui all'articolo 21,
comma 1, lettera a), e' elevata a 40 anni.
Art. 28
Scelta Sede
1. Le graduatorie finali di cui agli articoli 8, 16 e 25
determinano l'ordine di scelta delle sedi di assegnazione.
Art. 29
Disposizione di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 1994.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.