L’ampia tematica concernente la conformità delle macchine e delle attrezzature poste a disposizione dei lavoratori ai requisiti previsti dalla normativa nazionale – principalmente dal D.Lgs. n. 81/2008 (testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), anche in attuazione delle direttive europee – si rivela produttiva di notevoli conseguenze sotto il profilo dell’eventuale responsabilità delle società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
La questione, infatti, ha una particolare rilevanza ai fini della peculiare configurazione che il modello di organizzazione e gestione (mog) assume nella materia della sicurezza sul lavoro, ove eventuali violazioni della normativa di settore del D.Lgs. n. 81/2008 – da cui derivino eventi lesivi o, addirittura, mortali per il lavoratore – comportano la responsabilità dell’ente per l’illecito amministrativo da reato di cui all’articolo 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001.
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