Consorzi ambientali.
Con il decreto 27 maggio 2021 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021 - il ministero della transizione ecologica ha definito il riparto dei contributi relativi al 2018 da parte dei consorzi ambientali per il recupero e il riciclo dei rifiuti.
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Consorzi ambientali: gli ambiti
I soggetti chiamati a versare il contributo operano nei seguenti ambiti:
- imballaggi;
- oli e grassi vegetali e animali esausti;
- oli minerali usati
- pneumatici;
- Raee;
- pile e batterie.
Consorzi ambientali: chi è interessato
Gli interessati - il cui elenco è compreso nell'allegato riportato anche in coda al provvedimento, qui di seguito - vanno, per fare alcuni esempi, da Conai a Cobat, da Ecopneus e Remedia, Da Coiba a Sinab.
Consorzi ambientali: i criteri di ripartizione
La ripartizione dell'onere contributivo e' determinata in base al criterio di proporzionalità in relazione al valore della produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del carico gestionale e amministrativo che i soggetti di maggior consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e controllo del ministero della Transizione ecologica.
Consorzi ambientali: il "quantum"
Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2, è determinato per l'anno 2018 in euro 2.021.740,00 aggiornato al tasso di inflazione previsto per il medesimo anno.
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento comprensivo dell'allegato.
(Consorzi ambientali)
Decreto del ministero della Transizione ecologica 27 maggio 2021
Riparto del contributo dovuto per l'anno 2018, previsto dall'articolo
206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(21A04113)
(Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021)
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in
particolare la Parte quarta recante «Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», che disciplina le
modalita' del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
Visto l'art. 177, comma 2, del citato decreto, che afferma il
pubblico interesse sull'attivita' di gestione dei rifiuti;
Visto l'art. 178 del citato decreto, che detta i principi generali
e i criteri in materia di gestione dei rifiuti;
Visto l'art. 179 del citato decreto, che detta i criteri di
priorita' nella gestione di rifiuti;
Visto l'art. 206-bis del citato decreto legislativo n. 152 del
2006, che attribuisce al Ministero della transizione ecologica
specifiche funzioni per la corretta attuazione delle norme di cui
alla Parte quarta del citato decreto legislativo, con particolare
riferimento alla prevenzione dei rifiuti, all'efficacia,
all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alla tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, e in particolare il comma 6 che prevede che
«All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e
controllo di cui al comma 4 dell'art. 178-ter e al presente articolo,
pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di
inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo
complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 224, i
soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi
di cui agli artt. 233, 234, 235, 236, nonche' quelli istituiti ai
sensi degli artt. 227 e 228» e che il Ministro della transizione
ecologica «con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31
gennaio di ogni anno, determina l'entita' del predetto onere da porre
in capo ai Consorzi e soggetti predetti»;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e l'attuazione della direttiva (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare
l'art. 2, comma 2, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 123 del 28 marzo 2018 «Riparto del
contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'art. 206-bis, comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2018;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 109 del 27 maggio 2020 «Riparto del
contributo dovuto per l'anno 2017, previsto dall'art. 206-bis, comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;
Considerato che il Ministero della transizione ecologica si avvale
del supporto tecnico dell'ISPRA, ai sensi del comma 4 del sopra
citato art. 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,
utilizzando le risorse di cui allo stesso comma 6 per l'espletamento
delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti;
Considerato che la gestione dei rifiuti costituisce attivita' di
interesse generale per la collettivita' e che le relative funzioni
attribuite al Ministero della transizione ecologica garantiscono la
corretta attuazione della normativa nazionale e comunitaria di
settore, il controllo sulla operativita' dei consorzi e degli altri
soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate, la gestione
delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da
conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il rispetto del
funzionamento del mercato e della concorrenza;
Ritenuto necessario procedere alla determinazione del riparto del
contributo annuale di euro 2.000.000,00 (due milioni), aggiornato al
tasso di inflazione per l'anno 2018, cosi' come previsto dal citato
art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Considerata la necessita' di assicurare un'equa ripartizione del
predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati;
Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale indicatore ai fini del
riparto il valore della produzione, che consente di commisurare
l'onere economico alla dimensione aziendale degli stessi;
Considerato necessario utilizzare, sulla base del criterio
adottato, quale dato di riferimento per l'anno 2018 l'ultimo bilancio
utile dei soggetti obbligati ovvero, per coloro che hanno iniziato ad
operare in quella annualita', il primo bilancio utile a tali fini;
Ritenuto, per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti
da imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio
sistema autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, di dover
assumere, ai medesimi fini, quale parametro di riferimento, il valore
della produzione afferente al sistema autonomo, come attestato da una
primaria societa' di revisione contabile iscritta al registro dei
revisori legali;
Acquisita la documentazione necessaria ai fini della determinazione
del contributo ai sensi dell'art. 206-bis del decreto legislativo n.
152 del 2006;
Visto il registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento
dei sistemi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
Visto il registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento
dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, di cui
all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
Considerato che la riscossione del suddetto contributo e' destinata
a finanziare le funzioni di vigilanza in capo al Ministero della
transizione ecologica, condotte secondo una procedura volta a
verificare la qualita' dell'azione dei sistemi collettivi sotto il
profilo ambientale;
Decreta:
Art. 1
Principi generali
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
2. Il presente decreto determina l'ammontare complessivo del
contributo dovuto per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 206-bis, comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la ripartizione
dello stesso tra i soggetti obbligati.
3. La ripartizione dell'onere contributivo e' determinata in base
al criterio di proporzionalita' in relazione al valore della
produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del
carico gestionale ed amministrativo che i soggetti di maggior
consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e controllo del
Ministero della transizione ecologica.
Art. 2
Soggetti obbligati
1. Sono obbligati al pagamento del contributo i soggetti indicati
in allegato.
Art. 3
Riparto del contributo
1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2, e'
determinato per l'anno 2018 in euro 2.021.740,00
(duemilioniventunomilasettecentoquaranta/00) aggiornato al tasso di
inflazione previsto per il medesimo anno.
2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati
ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152
del 2006, per l'anno 2018, e' individuato nell'allegato e si compone
di una quota fissa pari allo 0,2% del contributo complessivo e di una
quota variabile commisurata al valore della produzione attestato nel
bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ovvero, se
costituitisi nel 2018, nel primo bilancio d'esercizio utile rispetto
a tale annualita'.
3. Per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da
imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio sistema
autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, la quota
variabile dell'onere contributivo e' determinata, secondo il medesimo
criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base al valore
della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio
2017 che risulti attestato da una primaria societa' di revisione
contabile iscritta al Registro dei revisori legali.
Art. 4
Modalita' di pagamento
1. I soggetti individuati ai sensi del presente decreto sono tenuti
ad effettuare il pagamento delle somme dovute mediante versamento al
Capo di entrata 32° - capitolo n. 2592 - art. 30 del Ministero
dell'economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato.
2. Nella causale del versamento e' indicato:
a) il riferimento all'art. 206-bis, comma 6, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ed all'annualita' 2018;
b) il nominativo del soggetto obbligato.
3. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il
novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
decreto.
4. La ricevuta di versamento e' trasmessa alla Direzione generale
per l'economia circolare del Ministero della transizione ecologica.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei
competenti organi di controllo, nonche' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
2. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale da presentarsi entro sessanta giorni dalla
pubblicazione dell'atto stesso sulla Gazzetta Ufficiale o, in via
alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni dalla pubblicazione.
(Consorzi ambientali)