Consumo acque: al via il bonus idrico con la pubblicazione del decreto del ministero della Transizione ecologica 27 settembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2021, n. 254).
Si tratta di un fondo da far valere su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.
Il provvedimento definisce anche:
- i soggetti beneficiari;
- le spese ammissibili;
- le procedure per l'attribuzione;
- i soggetti attuatori;
- il monitoraggio del programma;
- i controlli e le sanzioni.
A seguire il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 27 settembre 2021.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 27 settembre 2021
Erogazione del bonus idrico. (21A06314)
(in Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2021, n. 254)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed, in
particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile
2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del
Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17
luglio 2015, n. 126;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 2021,
con il quale e' stato tra l'altro nominato il prof. Roberto
Cingolani, Ministro della transizione ecologica;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto, in particolare, l'art. 12 del menzionato decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche
amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attivita',
utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia,
economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e
partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non
discriminazione; l'art. 15, il quale prevede che le pubbliche
amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i
procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la
modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze
da parte dei cittadini e delle imprese; gli articoli 68 e 69 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finalizzati a favorire il
riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto l' art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale dispone che «al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza
dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi
istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione
dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento
delle infra-strutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e
interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza con le strategie
del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
puo' avvalersi della societa' di cui all'art. 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici
strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e
funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e progetti da
realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari
degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti
mediante apposite convenzioni.»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, n.
19 del 18 gennaio 2021, recante «Atto di indirizzo sulle priorita'
politiche per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023»;
Visto l'art. 1, comma 61, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020,
il quale prevede che, al fine di perseguire il risparmio di risorse
idriche, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero
della transizione ecologica, un fondo denominato «Fondo per il
risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2021;
Visto l'art. 1, comma 62, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020,
il quale riconosce, nel limite di spesa di cui al sopracitato comma e
fino ad esaurimento delle risorse, alle persone fisiche residenti in
Italia, un bonus idrico pari ad euro 1.000,00 per ciascun
beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi
di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a
scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni
doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione
di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o
singole unita' immobiliari;
Visto l'art. 1, comma 63, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020,
che elenca nel dettaglio le spese sostenute dal beneficiario ammesse
al rimborso tramite il bonus idrico;
Considerato che esistono gia' applicazioni sviluppate da altre
amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID e che presentano
analogie con il servizio per l'erogazione del «bonus idrico», quindi
tali da poter essere adattate, nel rispetto della normativa vigente
in materia di riuso di programmi informatici o di parti di essi, per
le finalita' di cui al presente decreto;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, del
14 agosto 2020 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale
- n. 221 del 5 settembre 2020, relativo al Programma sperimentale
buono mobilita' - anno 2020;
Ritenuto pertanto necessario, ai fini di un risparmio di risorse
pubbliche, procedere ad un utilizzo parziale della Piattaforma
utilizzata per il bonus mobilita' 2020;
Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprieta'
delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle
finalita' di economicita', efficienza, tutela degli investimenti e
neutralita' tecnologica;
Ritenuto pertanto necessario, ai fini di un risparmio di risorse
pubbliche, procedere ad un utilizzo parziale della Piattaforma
utilizzata per il bonus mobilita' 2020, di cui al decreto del
Ministero dell'ambiente 14 agosto 2020, le cui misure tecniche ed
organizzative e modalita' di attuazione sono adottate e rispettate
anche nell'ambito del presente decreto;
Ritenuto di avvalersi, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' a
capitale interamente pubblico, per le attivita' operative di cui al
presente decreto;
Considerata la necessita' di provvedere all'individuazione delle
procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui ai
commi da 61 al 65 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre
2020;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e'
espresso nella seduta del 16 settembre 2021;
Decreta:
Art. 1
Oggetto, finalita' e dotazione finanziaria
1. Il presente decreto, ai fini dell'erogazione del bonus idrico,
di cui ai commi da 61 al 65 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30
dicembre 2020, individua i soggetti beneficiari e definisce i criteri
per l'ammissione a detto beneficio.
2. Il bonus idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle
risorse idriche, e' riconosciuto, nel limite massimo di euro 1.000,00
per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per interventi di
efficientamento idrico di cui all'art. 3, comma 2, del presente
decreto.
3. Il bonus idrico e' finanziato a valere sulle risorse iscritte
sul capitolo 3076 «Fondo per il risparmio di risorse idriche» con una
dotazione pari ad euro 20 milioni per l'anno 2021 dello stato di
previsione del Ministero della transizione ecologica, comprensivo
degli oneri per le attivita' di cui all'art. 5 del presente decreto.
Art. 2
Beneficiari del bonus idrico
1. Possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche
maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprieta' o
di altro diritto reale, nonche' di diritti personali di godimento
gia' registrati alla data di presentazione dell'istanza, su edifici
esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unita'
immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in
ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di
apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne
doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso
d'acqua.
2. In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale
di godimento, e' possibile richiedere il bonus solo previa
dichiarazione di avvenuta comunicazione al
proprietario/comproprietario dell'immobile della volonta' di fruirne,
da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma. La domanda
puo' essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da
un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di
godimento.
Art. 3
Spese ammissibili
1. Ai sensi dell'art. 1, commi da 61 al 64, della legge n. 178 del
30 dicembre 2020, a ciascun beneficiario e' riconosciuto un bonus
idrico al rimborso delle spese sostenute di cui al successivo comma
2.
2. Sono ammissibili spese per:
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica
con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi
sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate
e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per
bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di
acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di
soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua
uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere
idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei
sistemi preesistenti.
Art. 4
Procedura di attribuzione del bonus idrico
1. Il bonus puo' essere riconosciuto a ciascun richiedente per un
solo immobile e per una sola volta ed e' erogato nelle forme e con le
modalita' di cui ai successivi commi.
2. I bonus idrici sono emessi secondo l'ordine temporale di
presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse di cui
all'art. 1, comma 3, del presente decreto.
3. Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del
beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente.
4. Il bonus idrico di cui al presente articolo e' alternativo e non
cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre
agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera
e installazione dei medesimi beni.
5. Al fine di ottenere il rimborso di cui all'art. 3, i beneficiari
presentano istanza registrandosi su una applicazione web, denominata
«Piattaforma bonus idrico», di seguito «Piattaforma», accessibile,
previa autenticazione, dal sito del Ministero della transizione
ecologica.
6. L'identita' dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del
cognome e del codice fiscale, e' accertata attraverso SPID, ovvero
tramite carta d'identita' elettronica. A tal fine, gli interessati,
qualora non ne siano gia' in possesso, richiedono l'attribuzione
dell'identita' digitale ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014.
7. All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le
necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione,
rilasciate ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in conformita' al modello di
istanza presente in Piattaforma, con riguardo alle seguenti
informazioni:
a. nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
b. importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il
rimborso;
c. quantita' del bene e specifiche della posa in opera o
installazione ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera a) e b);
d. specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a
limitazione di flusso d'acqua, oltre alla specifica della portata
massima d'acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
e. identificativo catastale dell'immobile (comune, sezione,
sezione urbana, foglio, particella, subalterno) per cui e' stata
presentata istanza di rimborso;
f. dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni
fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi
beni;
g. coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del
beneficiario su cui accreditare il rimborso;
h. indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il
bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
i. attestazione del richiedente ove non proprietario o
comproprietario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
l. attestazione, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, di avvenuta comunicazione al
cointestatario/proprietario, identificato altresi' con nome, cognome
e codice fiscale, della volonta' di fruire del predetto bonus;
8. All'istanza di rimborso e' allegata copia della fattura
elettronica o del documento commerciale di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2016 in cui e'
riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per
i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera
valida anche l'emissione di una fattura o di un documento
commerciale, attestante l'acquisto del bene di cui all'art. 3, comma
2, del presente decreto, copia del versamento bancario o postale
ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, accompagnata da
documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo
specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla
«Piattaforma».
9. Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate
dalla necessaria documentazione di cui al presente articolo, sono
ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di
cui all'art. 1 comma 3 del presente decreto.
10. Il rimborso e' escluso ove la richiesta risulti incompleta di
informazioni e/o degli allegati di cui al presente articolo.
Art. 5
Soggetti attuatori
1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente
decreto e' il Ministero della transizione ecologica che si avvale di:
a) SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. per lo sviluppo
e la gestione della Piattaforma di cui all'art. 4, per le verifiche
di cui al comma 4 del presente articolo e per le attivita' di
controllo di cui all'art. 7;
b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.
per la gestione delle attivita' di liquidazione di cui all'art. 4 del
presente decreto, in esito alla comunicazione delle positive
verifiche effettuate dalla societa' SOGEI.
2. Le attivita' necessarie ai fini del monitoraggio di cui all'art.
6 possono essere realizzate attraverso il ricorso alle societa' in
house del Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art.
19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e qualora
comportino il trattamento dei dati personali devono tener conto dei
principi di minimizzazione, limitazione della conservazione,
integrita' e riservatezza di cui all'art. 5 del regolamento (UE)
2016/679.
3. Per le attivita' di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della
transizione ecologica si avvale delle risorse disponibili sul
capitolo di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, nel limite
massimo del 2%, previa stipula di apposite convenzioni con le
societa' interessate.
4. Per le verifiche dei dati riportati nell'istanza di rimborso di
cui all'art. 4, comma 7, lettera a) e) ed i) da effettuarsi per il
tramite di SOGEI S.p.a., il Ministero della transizione ecologica si
avvale dei dati messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per
le verifiche di congruita' delle caratteristiche tecniche di cui ai
restanti punti dell'art. 4 comma 7, da effettuarsi per il tramite di
SOGEI S.p.a., il Ministero della transizione ecologica si avvale dei
dati inseriti e caricati sulla piattaforma dai beneficiari. A tal
fine, le predette amministrazioni integrano gli accordi di
cooperazione informatica e per la consultazione delle banche dati
catastali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, da attuarsi nel rispetto dei principi di
minimizzazione, limitazione della conservazione, integrita' e
riservatezza di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679.
5. Il Ministero della transizione ecologica realizza ogni altra
iniziativa finalizzata a garantire la fruibilita' semplificata del
bonus idrico con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 6
Monitoraggio
1. Il Ministero della transizione ecologica effettua il
monitoraggio del programma di erogazione del bonus idrico tenendo
conto dei principi di minimizzazione, limitazione della
conservazione, integrita' e riservatezza di cui all'art. 5 del
regolamento (UE) 2016/679.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della
transizione ecologica puo' avvalersi dei soggetti attuatori di cui
all'art. 5, comma 2, i quali, tra l'altro, su richiesta del
Ministero, elaborano un rapporto dettagliato sulla tipologia di
prodotti sostituiti anche sulla ripartizione territoriale.
Art. 7
Controlli e sanzioni
1. Il Ministero della transizione ecologica vigila, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul
corretto funzionamento dell'erogazione del bonus e interviene, anche
su segnalazione da parte di SOGEI, in caso di eventuali usi difformi
o di violazioni delle norme del presente decreto, per la revoca e il
recupero del beneficio erogato, fatte salve le ulteriori sanzioni
previste dalla normativa vigente. A tal fine il Ministero della
transizione ecologica puo' stipulare convenzioni non onerose con
altre pubbliche amministrazioni aventi compiti ispettivi e di
controllo.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero della transizione ecologica assicura il trattamento
dei dati personali ai sensi della normativa vigente, anche
avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e
limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti
all'attribuzione del bonus idrico istituito dall'art. 1, ai commi da
61 al 64 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020. Il Ministero della
transizione ecologica assicura che il trattamento dei dati personali
avvenga nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in
particolare, alle misure che devono essere adottate per assicurare il
rispetto dei principio di liceita', correttezza e trasparenza nei
confronti degli interessati, di minimizzazione e integrita' e
riservatezza di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679,
limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti
all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla
relativa erogazione.
2. SOGEI, CONSAP e gli enti in house di cui all'art. 5, commi 1 e
2, sono responsabili del trattamento dei dati personali relativi alle
attivita' di rispettiva pertinenza che il Ministero della transizione
ecologica, in qualita' di titolare del trattamento, richiede ai fini
dell'erogazione del beneficio. A tal fine, nelle convenzioni di cui
all'art. 5, in conformita' all'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679,
sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad
assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi
derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla
divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o
illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento
(UE) 2016/679, nonche' le modalita' e tempi di conservazioni dei
dati.
3. In ogni caso, i dati trattati per l'erogazione del bonus ai
sensi del presente decreto, sono conservati dal Ministero per il
tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attivita'
connesse all'attuazione del presente decreto e fino alla definizione
di eventuali contenziosi.
Art. 9
Norme finanziarie
1. Il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto
avviene nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui
all'art. 1 comma 3, del presente decreto.
2. L'erogazione dei bonus idrici e' in ogni caso subordinata alla
effettiva disponibilita' delle risorse finanziarie sul pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica.
3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1,
anche tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 5, SOGEI provvede
al monitoraggio degli oneri derivanti dal programma di erogazione del
bonus idrico e trasmette al Ministero della transizione ecologica e a
CONSAP, entro il giorno quindici di ciascun mese, la rendicontazione
riferita alla mensilita' precedente, dei rimborsi erogati ai sensi
dell'art. 4 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle
risorse disponibili il Ministero della transizione ecologica, su
segnalazione da parte di SOGEI, ne da' immediata comunicazione
attraverso la Piattaforma di cui all'art. 4 e non procede a ulteriori
attribuzioni del beneficio di cui all'art. 3.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana nonche' sul sito istituzionale del Ministero della
transizione ecologica con le relative indicazioni operative.