Contabilità economica ambientale: introdotti nuovi moduli con la pubblicazione del regolamento del regolamento (UE) 2024/3024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, pubblicato sulla G.U.C.E. L del 6 dicembre 2024.
Il provvedimento modifica il regolamento (Ue) n. 691/2011 del 6 luglio 2011 relativo ai conti economici ambientali europei.
Tra le altre modifiche, inseriti due nuovi articoli (8-bis e 9-bis) e un allegato (VII).
Di seguito il testo del regolamento (UE) 2024/3024; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.
Regolamento (UE) 2024/3024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. L del 6 dicembre 2024)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
(omissis)
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 691/2011 è così modificato:
1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei, ai fini della creazione di conti economici ambientali quali conti satelliti del sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010) stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), fornendo metodologia, norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni destinate a essere utilizzate in sede di compilazione dei conti economici ambientali.
Il presente regolamento contribuisce inoltre a fornire informazioni affidabili sulle tendenze, le pressioni e i fattori principali che influenzano i cambiamenti ambientali e sostiene in tal modo il monitoraggio e la valutazione dei progressi compiuti dall'Unione nel conseguimento dei suoi obiettivi ambientali stabiliti dal diritto dell'Unione e dagli impegni internazionali in materia ambientale.
(*1) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).»;"
2) all'articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:
«7) “conti delle foreste”, i conti patrimoniali delle attività per le foreste, che comprendono terre boscate e il legname ivi presente, e i conti delle attività economiche per le attività di silvicoltura e utilizzo di aree forestali;
8) “contributi ambientali e trasferimenti analoghi”, i trasferimenti correnti e in conto capitale, ai sensi del SEC 2010, intesi a sostenere attività di protezione dell'ambiente e salvaguardia delle risorse naturali e relativi prodotti;
9) “conti degli ecosistemi”, un insieme di conti progettati per fornire informazioni coerenti sull'estensione e sulla condizione degli ecosistemi e sui flussi di servizi da tali ecosistemi al sistema socioeconomico.»;
3) l'articolo 3 è così modificato:
a) al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:
«g) un modulo per i conti delle foreste, come specificato nell'allegato VII;
h) un modulo per i conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi, come specificato nell'allegato VIII;
i) un modulo per i conti degli ecosistemi, come specificato nell'allegato IX.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ove necessario per tener conto degli sviluppi ambientali, economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, allo scopo di:
a) integrare il presente regolamento fornendo orientamenti metodologici;
b) modificare gli allegati da I a VI per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e);
c) modificare gli allegati VII, VIII e IX per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e), purché:
i) l'elenco delle caratteristiche di cui al paragrafo 2, lettera c), sia modificato riguardo a un massimo di quattro caratteristiche per ciascun allegato ogni 3 anni; e
ii) le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera d), siano modificate solo per stabilire il primo anno di riferimento, la frequenza e i termini di trasmissione di eventuali caratteristiche aggiunte.
Nell'esercitare il potere conferito a norma del presente paragrafo, la Commissione assicura che i suoi atti delegati non impongano un onere aggiuntivo significativo sugli Stati membri o sui rispondenti. La Commissione giustifica debitamente i propri atti delegati.»;
4) l'articolo 4 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Studi pilota e di fattibilità»;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione elabora un programma di studi pilota e di fattibilità da realizzare a opera degli Stati membri su base volontaria al fine di sviluppare la trasmissione e migliorare la qualità dei dati, di creare serie temporali storiche lunghe e di sviluppare la metodologia. Il programma include studi pilota per verificare i nuovi moduli di contabilità ambientale. Nell'elaborare il programma, la Commissione presta particolare attenzione ai moduli che producono dati sui sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili, e assicura che nessun onere amministrativo o finanziario aggiuntivo gravi sugli Stati membri e sui rispondenti.»;
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Oltre al programma di studi pilota e di fattibilità, entro il 27 giugno 2026 la Commissione (Eurostat), in cooperazione con gli Stati membri, effettua una valutazione delle possibilità metodologiche e della fattibilità della valutazione monetaria, degli eventuali valori da trasmettere laddove tali valori siano mancanti e dei possibili metodi alternativi di misurazione per i conti dei servizi ecosistemici, tenendo conto delle norme internazionali del sistema di conti economici ambientali — conti degli ecosistemi (SEEA EA). Sulla base dei risultati di tale valutazione e di tali studi, la Commissione può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa di modifica del presente regolamento al fine di includere i conti monetari degli ecosistemi.»;
5) all'articolo 5, il paragrafo 2 è così modificato:
a) è aggiunta la lettera seguente:
«d) ogni altra fonte od ogni altro metodo o approccio innovativo pertinente, nella misura in cui consenta la produzione di conti economici ambientali comparabili e ottemperanti agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità.»;
b) è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri che decidono di utilizzare le fonti, i metodi o gli approcci innovativi di cui alla lettera d) informano la Commissione (Eurostat) al più presto prima della fine dell'anno che precede l'applicazione del metodo e forniscono informazioni dettagliate in merito alla qualità dei dati ottenuti.»;
6) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Deroghe
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che concedono deroghe agli Stati membri nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti. Possono essere concesse deroghe agli allegati durante il periodo transitorio ivi indicato. Possono essere concesse deroghe anche alle misure di esecuzione e agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. Le deroghe possono essere concesse per una durata massima di 2 anni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle variazioni derivanti dalle modifiche delle classificazioni e delle nomenclature né alle variazioni dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013.
2. Ai fini dell'ottenimento di una deroga agli allegati VII, VIII e IX a norma del paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 27 dicembre 2026. Ai fini dell'ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1 alle misure di esecuzione o agli atti delegati adottati in conformità del presente regolamento che entrano in vigore dopo il 26 dicembre 2024, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della misura o dell'atto in questione.»;
7) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 8 bis
Finanziamento
1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, l'Unione fornisce un sostegno finanziario a titolo del programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 per:
a) sviluppare metodologie per le statistiche nell'ambito del presente regolamento, compresa la partecipazione degli Stati membri agli studi pilota e di fattibilità rappresentativi di cui all'articolo 4;
b) migliorare la qualità statistica dei conti, in particolare per lo sviluppo o il miglioramento dei processi, comprese soluzioni digitali volte a produrre statistiche di migliore qualità;
c) migliorare la tempestività dei conti e ridurre gli oneri amministrativi e di rendicontazione.
2. L'importo del contributo finanziario dell'Unione a norma del presente articolo è stabilito conformemente alle disposizioni del programma per il mercato unico nell'ambito della procedura annuale di bilancio, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. L'autorità di bilancio stabilisce lo stanziamento disponibile ogni anno.
3. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, un contributo finanziario può inoltre essere messo a disposizione degli istituti nazionali di statistica e delle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 a titolo di altri programmi finanziari applicabili dell'Unione conformemente alle norme di tali programmi.
(*2) Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).»;"
8) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 o 4, o dell'articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
9) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 9 bis
Portale dei dati statistici dei conti economici ambientali (“quadro operativo”)
1. La Commissione (Eurostat) istituisce un portale dei dati statistici dei conti economici ambientali (“quadro operativo”), che sintetizza gli indicatori chiave dei conti economici ambientali in modo interattivo e di facile utilizzo.
Il portale dei dati visualizza i dati forniti dagli Stati membri in ciascuno dei moduli che figurano nel presente regolamento e relativi agli investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 10, quarto comma.
2. Il portale dei dati è operativo entro il 31 dicembre 2024 ed è aggiornato dalla Commissione (Eurostat) una volta all'anno. Il portale dei dati è messo a disposizione del pubblico sul sito web di Eurostat.»;
10) l'articolo 10 è così modificato:
a) al secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:
«— introdurre nuovi moduli di contabilità economica ambientale, quali conti (quantitativi e qualitativi) delle acque, conti della spesa per la gestione delle risorse naturali, sussidi o misure di sostegno potenzialmente dannose per l'ambiente e conti dei rifiuti;»;
b) sono aggiunti i commi seguenti:
«Entro il 31 dicembre 2024 e successivamente almeno ogni 2 anni, la Commissione (Eurostat) elabora una pubblicazione in formato digitale contenente dati e statistiche sulla mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli investimenti, elaborati sulla scorta dei dati pertinenti disponibili nei moduli di contabilità economica ambientale e, se del caso, provenienti da altre fonti di dati.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 9 per modificare, secondo i casi, l'allegato V, sezione 3, al fine di includere caratteristiche relative ad altri investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici. I dati inclusi nella pubblicazione digitale di cui al terzo comma del presente articolo forniscono una ripartizione di tali dati per Stato membro, anche per quanto riguarda gli investimenti, e riguardano tutti i settori dell'economia e tutti i settori di attività.
Entro il 27 dicembre 2026 la Commissione valuta la qualità dei dati disponibili in materia di sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili, adattamento ai cambiamenti climatici e acque e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per introdurre nuovi moduli di contabilità economica ambientale per i sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili; per l'adattamento ai cambiamenti climatici, comprese le relative spese, e per i conti delle acque.»;
11) nell'allegato IV, sezione 3, primo comma, l'ottavo trattino è soppresso;
12) nel testo e negli allegati, tutti i riferimenti all'«UE a 287» e a «SEC 95» sono sostituiti rispettivamente da «UE a 27» e «SEC 2010»;
13) gli allegati VII, VIII e IX sono aggiunti conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
A decorrere dal 1o gennaio 2025 i dati sui trasferimenti destinati alla protezione dell'ambiente ricevuti o pagati precedentemente trasmessi a titolo dell'allegato IV sono trasmessi a titolo dell'allegato VIII.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punto 11, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
[fonte foto: https://tinyurl.com/2s3sktaj]