Contenitori-distributori: ancora nove mesi per l’utilizzo e la commercializzazione

Lo ha stabilito il D.M. Interno 10 maggio 2018

Dalla pubblicazione del D.M. Interno 10 maggio 2018 (avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2018) per un periodo non superiore a nove mesi è consentita la commercializzazione dei contenitori-distributori:

  • di tipo approvato alle specifiche tecniche contenute nel D.M. Interno 19 marzo 1990;
  • di tipo approvato nel D.M. Interno del 12 settembre 2013.

Il D.M. Interno 19 marzo 1990 si occupa delle norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave a cantieri; mentre, il D.M. Interno del 12 settembre 2013 è il provvedimento che approva la regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione a uso privato, di capacità geometrica superiore a 9 metri cubi, in contenitori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati ad attività di autotrasporto.

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Di seguito il testo integrale del provvedimento

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 maggio 2018

Disposizioni  transitorie  in  materia  di  prevenzione  incendi  per
l'installazione e l'esercizio  di  contenitori-distributori,  ad  uso
privato, per l'erogazione  di  carburante  liquido  di  categoria  C.
(18A03383) 

(GU n.113 del 17-5-2018)

 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la  legge  1°  marzo  1968,  n.  186,  recante  «Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,  macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici»; 
  Visto il decreto  legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32  recante
«Razionalizzazione del sistema di  distribuzione  dei  carburanti,  a
norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59»e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9
luglio  2008,  n.  764/2008,  che   stabilisce   procedure   relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la
decisione n. 3052/95/CE; 
  Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9
marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n.  85  che  attua  la
direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni  degli
Stati  membri  relative  agli  apparecchi  e  sistemi  di  protezione
destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente  esplosiva,
che sostituisce la direttiva 94/9/CE; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  19  marzo  1990,
recante  «Norme  per  il  rifornimento  di  carburanti,  a  mezzo  di
contenitori-distributori mobili, per macchine in uso  presso  aziende
agricole, cave e cantieri», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
31 marzo 1990, n. 76; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12  settembre  2003,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione
ad uso privato, di capacita' geometrica non  superiore  a  9  m³,  in
contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di  automezzi
destinati all'attivita' di autotrasporto», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale del 23 settembre 2003, n. 221; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'internodel  22  novembre  2017,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro dello  sviluppo  economico  e  recante  «Approvazione
della regola tecnica di prevenzione  incendi  per  l'installazione  e
l'esercizio  di  contenitori-distributori,  ad   uso   privato,   per
l'erogazione di carburante liquido di categoria  C»,pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, n. 285; 
  Attesa l'esigenza di adottare una norma transitoria che consenta un
piu' graduale passaggio alla  nuova  regola  tecnica  di  prevenzione
incendi      per      l'installazione      e      l'esercizio      di
contenitori-distributori,  ad  uso  privato,  per   l'erogazione   di
carburante liquido di categoria C; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Norma transitoria 
 
  1.     La     commercializzazione     e     l'installazione     dei
contenitori-distributori di tipo approvato conformi  alle  specifiche
tecniche contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo
1990 recante «Norme per il rifornimento di  carburanti,  a  mezzo  di
contenitori-distributori mobili, per macchine in uso  presso  aziende
agricole, cave e cantieri» e nel decreto  del  Ministro  dell'interno
del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola  tecnica  di
prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi  di
gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita' geometrica  non
superiore a 9  m³,  in  contenitori-distributori  rimovibili  per  il
rifornimento di automezzi destinati all'attivita' di  autotrasporto»,
e' consentita per un periodo non superiore a nove mesi dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2.  La  disposizione  di   cui   al   comma   1   si   applica   ai
contenitori-distributori prodotti prima dell'entrata  in  vigore  del
decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2017. 
  3. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.

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