Conti economici ambientali: modificata la disciplina con il regolamento delegato (Ue) della Commissione 19 novembre 2021, n. 2022/125 (in G.U.C.E. L del 31 gennaio 2022, n. 20), che è intervenuto sugli allegati da I a V al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 691/2011.
Gli allegati modificati riguardano:
- allegato I - i conti delle emissioni atmosferiche;
- allegato II - le imposte ambientali ripartite per attività economica;
- allegato III - i conti dei flussi di materia a livello di intera economia (Cfm-Ie) che comprendono tutti i materiali solidi, gassosi e liquidi, fatta eccezione per i flussi di aria e acqua, misurati in unità di massa per anno;
- allegato IV - i conti delle spese per la protezione dell'ambiente;
- allegato V - i conti del settore dei beni e dei servizi ambientali.
Di seguito il testo del regolamento delegato (Ue) della Commissione 19 novembre 2021, n. 2022/125; gli allegati sono disponibili in fondo alla pagina in pdf.
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Regolamento delegato (Ue) 2022/125 della commissione del 19 novembre 2021 recante modifica degli allegati da I a V del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei
(G.U.C.E. L del 31 gennaio 2022, n. 20)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei[1]GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1., in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Per svolgere i compiti ad essa attribuiti dai trattati, in particolare quelli relativi all’ambiente, alla sostenibilità e ai cambiamenti climatici, la Commissione ha bisogno di informazioni complete, aggiornate e affidabili. Il regolamento (UE) n. 691/2011 istituisce un quadro comune per i conti economici ambientali europei, che comprende elenchi di caratteristiche per le quali i dati devono essere compilati e trasmessi, e norme sulla frequenza e sui termini di trasmissione per la compilazione dei conti.
(2) Gli elenchi delle caratteristiche dei conti ambientali sono essenziali per garantire la comparabilità dei dati statistici tra gli Stati membri. È ora opportuno aggiornare tali elenchi in modo da allinearli agli aggiornamenti delle fonti dei dati per i conti e da garantirne la rilevanza per gli utenti.
(3) Per monitorare meglio i progressi compiuti verso la realizzazione di un’economia circolare verde, competitiva e resiliente[2]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare - Per un’Europa più pulita e più competitiva [COM(2020) 98 final]. e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile pertinenti per l’UE, sono necessari dati supplementari aggiornati sui collegamenti tra l’ambiente e l’economia.
(4) Gli elenchi delle caratteristiche dei conti ambientali sono essenziali per garantire la comparabilità dei dati statistici tra gli Stati membri.
(5) È opportuno aggiornare l’elenco degli inquinanti atmosferici di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 691/2011 per allinearlo all’elenco dei gas a effetto serra oggetto di comunicazione nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), rivista dopo il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, nonché alle linee guida per gli inventari delle emissioni nell’ambito della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (CLRTAP) e alle definizioni della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (direttiva sui limiti nazionali di emissione)[3]Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1)..
(6) Per una maggiore efficacia delle politiche climatiche, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fornire una ripartizione delle imposte registrate in relazione al gettito derivante dal sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS) e da altre imposte sul carbonio. Tali imposte dovrebbero pertanto essere inserite nell’elenco delle caratteristiche di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 691/2011.
(7) Le informazioni di cui alle tabelle C ed E dell’allegato III del regolamento (UE) n. 691/2011 non sono più necessarie per elaborare aggregati a livello dell’Unione, in quanto Eurostat ha sviluppato un nuovo metodo basato su altri dati prontamente disponibili. È pertanto opportuno sopprimere tali tabelle.
(8) Per una maggiore efficacia delle politiche ambientali tematiche del Green Deal europeo, i conti di spesa per la protezione dell’ambiente devono distinguere, per tutti i settori, gli scopi ambientali in materia di protezione dell’aria e del clima (Classificazione delle attività di protezione dell’ambiente (CEPA) 1), gestione delle acque reflue (CEPA 2), gestione dei rifiuti (CEPA 3), protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e delle acque di superficie (CEPA 4), abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CEPA 5), protezione della biodiversità e dei paesaggi (CEPA 6), protezione dalle radiazioni, ricerca e sviluppo e altre attività di protezione dell’ambiente (CEPA 7-9). È pertanto opportuno aggiornare l’allegato IV del regolamento (UE) n. 691/2011 per tener conto di tali modifiche.
(9) Le informazioni sulla quota di natura commerciale del settore dei beni e dei servizi ambientali non sono sufficienti ai fini delle politiche ambientali. È dunque opportuno aggiornare l’allegato V del regolamento (UE) n. 691/2011 per imporre agli Stati membri di fornire informazioni sulle dimensioni totali del settore.
(10) Per facilitare l’interpretazione dei dati da parte degli utenti e consentire agli Stati membri di garantire la qualità nel corso della compilazione dei dati, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni su tutte le componenti della spesa nazionale per la protezione dell’ambiente. Sono comprese le stime e le informazioni sui consumi intermedi di servizi di protezione dell’ambiente. L’esperienza di Eurostat nella convalida dei dati degli Stati membri dimostra che, basandosi sulle relazioni contabili tra altre categorie soggette a un obbligo di comunicazione, Eurostat non è in grado di ricavare i dati sui consumi intermedi di servizi di protezione dell’ambiente, quali i costi dei servizi di smaltimento dei rifiuti o di trattamento delle acque reflue sostenuti dalle imprese, con una qualità sufficiente per tutti gli Stati membri. È pertanto opportuno aggiornare l’allegato IV del regolamento (UE) n. 691/2011 affinché gli Stati membri compilino e comunichino i dati relativi a questa voce, adottando tutte le pertinenti misure di garanzia della qualità.
(11) Per misurare con precisione la spesa nazionale complessiva per la protezione dell’ambiente occorre individuare tutte le spese per i servizi di protezione dell’ambiente sostenute per la produzione di altri servizi di protezione dell’ambiente e che sono pertanto già state incluse nel valore dei prodotti finali in questione. È dunque essenziale che gli Stati membri comunichino tutti i consumi intermedi di servizi di protezione dell’ambiente per la produzione di servizi di protezione dell’ambiente, siano essi realizzati o no da produttori specializzati.
(12) I termini per la trasmissione dei conti economici ambientali europei dovrebbero essere ridotti per migliorare l’utilità dei conti ai fini dell’elaborazione delle politiche.
(13) Per ridurre l’onere di comunicazione che grava sugli Stati membri, il livello di dettaglio della classificazione NACE richiesto dovrebbe essere ridotto per i conti del settore dei beni e servizi ambientali e per i conti delle spese per la protezione dell’ambiente relativi alla categoria NACE «Attività manifatturiere». Si tratta di una misura efficace sotto il profilo dei costi che migliora anche la disponibilità dei dati per gli utenti, riducendo il numero di flag di riservatezza e restrizioni alla divulgazione dei dati. È pertanto opportuno aggiornare gli allegati IV e V del regolamento (UE) n. 691/2011.
(14) Per compensare l’onere aggiuntivo imposto da scadenze più brevi per la trasmissione dei conti e dall’aggiornamento degli elenchi di caratteristiche, è opportuno ridurre gli oneri introducendo una soglia dell’1 % per le disaggregazioni per attività economica nel conto delle spese per la protezione dell’ambiente.
(15) Dovrebbe essere stabilito il primo anno di riferimento per i dati aggiornati.
(16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 691/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati da I a V del regolamento (UE) n. 691/2011 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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Allegati
Note
1. | ↑ | GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1. |
2. | ↑ | Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare - Per un’Europa più pulita e più competitiva [COM(2020) 98 final]. |
3. | ↑ | Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1). |