Contributi alle imprese per l’energia

Il sostegno è previsto anche per le micro-imprese

(Contributi alle imprese per l'energia)

Con il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, è stata autorizzata - per il 2025 - la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale".

Contributi alle imprese per l'energiaIl decreto-legge è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2025.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

 

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2025, n. 19 

Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di
agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas
naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il
rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. (25G00030)

(Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-2-2025)
  Vigente al: 1 marzo 2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrita' e la
trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso;
Visto il regolamento (UE) n. 1106/2024 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica i regolamenti (UE) n.
1227/2011 e (UE) 2019/942 per quanto riguarda il miglioramento della
protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato
dell'energia all'ingrosso;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica»;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 251, recante
«Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
elettrica»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante
«Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE)
2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023,
che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo
e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema
dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto
serra»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante
«Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva
2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul
mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019
sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 2005/89/CE»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», e, in particolare, l'articolo 4, che ridenomina il
«Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica»;
Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante
«Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la
promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno
alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione
nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure
di sostegno in favore delle famiglie e delle imprese per l'acquisto
di energia elettrica e gas naturale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
introdurre misure finalizzate a favorire la trasparenza delle offerte
al dettaglio di energia elettrica e gas naturale e rafforzare i
poteri sanzionatori delle Autorita' di vigilanza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro
dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas
naturale

1. Per l'anno 2025, ai fini del riconoscimento di un contributo
straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia
elettrica dei clienti domestici con valori dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si
provvede con delibera dell'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a
garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio
della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
2. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, all'articolo
5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 4 e'
sostituito dal seguente: «4. Per la finalita' di cui al comma 1, e'
disposto il trasferimento al GSE delle risorse individuate nella
comunicazione di cui al comma 3. Entro il 10 marzo 2025 gli importi
incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli
eventuali interessi maturati. Le ulteriori risorse incassate dalla
vendita sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali
entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure
per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di
famiglie e operatori economici.».
3. Entro il 10 aprile 2025, le risorse gia' trasferite al Gestore
dei Servizi Energetici ai fini della salvaguardia del relativo
equilibrio economico-finanziario, ai sensi della deliberazione
113/2024/R/eel dell'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA) in attuazione dei decreti del Ministro della
Transizione ecologica del 22 giugno 2022, n. 253, e del 20 luglio
2022, n. 287, comprensive degli eventuali interessi maturati, sono
restituite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per
essere destinate alle finalita' di cui al comma 1.

 

Art. 2
Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti
vulnerabili

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
societa' Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e
modalita' stabiliti dall'ARERA, la funzione di approvvigionamento
centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva
cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilita', utilizzando
gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia
elettrica ovvero mediante la stipula di contratti bilaterali a
termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito
di procedure competitive gestite dalla societa' medesima.»;
b) al comma 2-bis:
1) all'alinea, le parole «entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione,» sono soppresse;
2) prima della lettera a), e' inserita la seguente:
«0a) la decorrenza del servizio da una data non anteriore
alla conclusione del servizio a tutele graduali di cui all'articolo
1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124;»;
c) dopo il comma 2-ter, e' inserito il seguente:
«2-quater. Nelle more dell'aggiudicazione del servizio di
vulnerabilita', la fornitura di energia elettrica ai clienti
vulnerabili di cui al comma 1 che non hanno scelto un fornitore
continua a essere assicurata dall'esercente il servizio di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007 e la
societa' Acquirente unico S.p.a. svolge la relativa funzione di
approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite, in via
d'urgenza, dall'ARERA entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con le modalita' di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
ovvero mediante la stipula, con operatori del mercato all'ingrosso
selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla societa'
medesima, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a
condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei
prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da
maggiore liquidita' per i prodotti a termine di analoga durata.».
2. Nell'ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il
clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 del 10 maggio 2023, nel
rispetto delle finalita' previste dal medesimo Regolamento, sono
previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e
microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50 per cento del
totale delle risorse disponibili, anche con modalita' flessibili e
diversificate in ragione dell'andamento dei prezzi dei prodotti
energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato
per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso
a servizi energetici essenziali.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i clienti
forniti nell'ambito del servizio a tutele graduali che dovessero
acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continuano a essere
serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di
assegnazione dello stesso, ferma restando la loro facolta' di
concludere in ogni momento un nuovo contratto nell'ambito del mercato
libero, ovvero con l'esercente la maggior tutela competente per area
territoriale.

 

Art. 3
Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese

1. E' autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro
per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote
di emissione di CO2 dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle
attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo
articolo 23. Tale quota e' versata all'entrata del bilancio dello
Stato e resta definitivamente acquisita all'erario.
3. In sede di riparto dei proventi dell'anno 2024 non si applica il
comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.
47, relativamente alla destinazione di risorse al Fondo per la
transizione energetica nel settore industriale.
4. All'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41, dopo le parole «individuati con le modalita' di cui
all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre
2015, n. 221,» sono inserite le seguenti: «di agevolazioni per la
fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa
tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW».
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, con la medesima
delibera di cui al predetto comma 1, e' data attuazione alle
disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un
semestre la parte della componente ASOS applicata all'energia
prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza
disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse
disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a
qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e
ambientali.
6. Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle
imprese sono trasferiti dal Registro Imprese al sistema informativo
integrato gestito da Acquirente unico i dati relativi ai codici ATECO
delle imprese. L'ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e
monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e
degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e
informa periodicamente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica degli esiti del monitoraggio.

 

Art. 4
Disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili

1. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura
di gas naturale ed energia elettrica dalle famiglie e microimprese
vulnerabili, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas
naturale sul costo finale di tali prodotti, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'Ambiente e della sicurezza energetica, con riguardo ai consumi
di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica
nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, sono
accertate le maggiori entrate relative all'imposta sul valore
aggiunto derivanti dal medesimo aumento del prezzo del gas naturale.
Per le predette finalita', con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, un ammontare di risorse pari alle
maggiori entrate accertate ai sensi del presente comma, al netto di
quanto afferente alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e Bolzano, e' iscritto su un apposito Fondo dello
stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza
energetica.
2. Il decreto di cui al primo periodo del comma 1 puo' essere
adottato se la media aritmetica del prezzo del gas naturale,
individuato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in relazione
alle contrattazioni avvenute nel Punto di Scambio Virtuale del gas
naturale nel bimestre solare precedente, risulta maggiore, per almeno
il venti per cento, del valore di riferimento del prezzo del gas
naturale, espresso in euro per megawattora, indicato nell'ultimo
documento di programmazione presentato alle Camere; il decreto tiene
conto dell'eventuale diminuzione del prezzo del gas, individuato dal
GME come media aritmetica del quadrimestre precedente all'adozione
del medesimo decreto, rispetto a quello indicato nel predetto
aggiornamento del documento di programmazione.
3. L'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con
proprie delibere, individua, in favore dei soggetti di cui al comma
1, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia
elettrica e di gas naturale nel limite delle risorse finanziarie
affluite al fondo di cui al comma 1.
4. Dall'adozione dei decreti previsti dal comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 5
Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilita' delle offerte
dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA) definisce, con proprio provvedimento, le misure occorrenti
per aumentare la trasparenza e la confrontabilita' delle offerte di
energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato
libero, in maniera da consentire una agevole leggibilita' delle
offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei
quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi
e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi
applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas,
con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la
definizione dei corrispettivi medesimi. Con il provvedimento di cui
al primo periodo, l'ARERA stabilisce altresi' termini e modalita' per
l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti gia' in
essere alla data di efficacia del provvedimento stesso.
2. In caso di inosservanza del provvedimento adottato ai sensi del
comma 1, l'ARERA esercita i poteri sanzionatori alla medesima
attribuiti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481.

 

Art. 6
Disposizioni per l'effettivita' della tutela nell'ambito dei
procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorita' di settore

1. All'articolo 45, comma 6-bis, del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93, dopo le parole «di misure cautelari», sono inserite le
seguenti: «che assicurino il piu' utile e tempestivo perseguimento
degli interessi tutelati» e, dopo le parole «anche prima dell'avvio
del procedimento sanzionatorio», sono inserite le seguenti
«avvalendosi, ove necessario, delle facolta' disciplinate
dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481».
2. All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In ogni caso il
mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie comminate
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del
presente comma per importi complessivamente non inferiori a 1 milione
di euro e sempreche' la sanzione non sia piu' contestabile in
giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato
dell'eventuale impugnazione comporta l'oscuramento del sito
internet.».

 

Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

(Credits photo)

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