Contributi per l'efficienza energetica: con il decreto 31 luglio 2023 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023 - il ministero dell'Economia ha reso note le indicazioni in materia anche di fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
I contributi per l'efficienza energetica possono essere erogati alle persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, e siano in possesso dei seguenti requisiti:
- che il richiedente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15 mila euro;
- che il richiedente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini,
sull'unita' immobiliare facente parte del condominio;
- che l'unità immobiliare di cui alla lettera b) sia adibita ad abitazione principale del richiedente.
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Ai fini dell'erogazione del contributo, le persone fisiche di cui all'art. 2 devono trasmettere entro il 31 ottobre 2023, in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti indicati all'art. 2. Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente.
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.
Ministero dell'Economia e delle finanze
Decreto 31 luglio 2023
Definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del
contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di
efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici. (23A04775)
(Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto l'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» (di seguito denominato «decreto-legge n.
34 del 2020»);
Visto l'art. 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante:
«Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza
pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio
2023, n. 6 (di seguito denominato «decreto-legge n. 176 del 2022») e,
in particolare, il comma 1, che ha modificato l'art. 119, commi 8-bis
e 8-bis.1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
Visto il comma 3 del medesimo art. 9 del citato decreto-legge n.
176 del 2022, con il quale e' stata prevista la corresponsione di un
contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni
reddituali di cui ai citati commi 8-bis e 8-bis.1 dell'art. 119 del
decreto-legge n. 34 del 2020, per gli interventi di cui al suddetto
comma 8-bis, primo e terzo periodo, entro un limite di spesa di 20
milioni di euro per l'anno 2023, ed e' stato stabilito che il
contributo e' erogato dall'Agenzia delle entrate secondo criteri e
modalita' determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze;
Visto l'art. 25, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2020,
recante: «Disposizioni per il recupero dei contributi non spettanti»;
Visto l'art. 9, comma 5, del predetto decreto-legge n. 176 del
2022, relativo alla copertura finanziaria del contributo di cui al
comma 3 dello stesso articolo;
Ritenuta, in considerazione dell'ammontare delle risorse stanziate
per l'erogazione del contributo, la necessita' di individuare
specifici criteri di selezione dei possibili beneficiari del
medesimo;
Ritenuto, al fine di consentire l'erogazione del contributo
nell'anno 2023, di limitare detta erogazione in relazione alle spese
sostenute fino al 31 ottobre 2023;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca i criteri e le modalita' per
l'erogazione del contributo previsto dall'art. 9, comma 3, del
decreto-legge n. 176 del 2022 (di seguito denominato «il
contributo»).
2. Il contributo di cui al presente decreto e' un contributo a
fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario.
3. Il contributo e' erogato entro il limite complessivo di spesa
autorizzato pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.
Art. 2
Beneficiari del contributo
1. Il contributo e' erogato alle persone fisiche che, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione,
sostengono spese per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-bis,
primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, e siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) che il richiedente abbia un reddito di riferimento,
determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge
n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro;
b) che il richiedente sia titolare di diritto di proprieta' o di
diritto reale di godimento sull'unita' immobiliare oggetto
dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini,
sull'unita' immobiliare facente parte del condominio;
c) che l'unita' immobiliare di cui alla lettera b) sia adibita ad
abitazione principale del richiedente.
Art. 3
Spese ammesse al contributo
1. Il contributo e' erogato in relazione alle spese agevolabili
sostenute per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-bis, primo
e terzo periodo, per le quali, ai sensi di tali disposizioni, spetta
la detrazione limitatamente al 90 per cento del loro ammontare.
2. Il contributo e' determinato in relazione alle spese agevolabili
sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi
condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa
di 96.000 euro, ancorche' la detrazione spettante sia stata oggetto
di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai
sensi dell'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n.
34 del 2020.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo rilevano soltanto le
spese sostenute per le quali i relativi bonifici, di cui all'art. 1,
comma 3, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, del 18 febbraio 1998, n. 41, e all'art.
6, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020,
recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per
la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus»,
risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il
31 ottobre 2023.
4. Il limite massimo di spesa di cui al comma 2 e' riferito
all'ammontare complessivo della spesa sostenuta a fronte degli
interventi individuati al comma 1. Nel caso in cui la spesa sia stata
sostenuta da piu' soggetti titolari di quote di diritto di proprieta'
o di diritto reale di godimento sulla stessa unita' immobiliare, il
limite massimo per ciascun richiedente e' ridotto applicando la
percentuale derivante dal rapporto tra l'importo della spesa
sostenuta dal richiedente e l'importo complessivo della spesa
sostenuta da tutti i soggetti titolari di quote di diritto di
proprieta' o di diritto reale di godimento sull'unita' immobiliare
stessa.
5. Il contributo spetta, in ogni caso, soltanto per le spese
sostenute in relazione all'abitazione principale del richiedente.
Art. 4
Richiesta del contributo
1. Ai fini dell'erogazione del contributo, le persone fisiche di
cui all'art. 2 trasmettono entro il 31 ottobre 2023, in via
telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate nella quale
attestano il possesso dei requisiti indicati all'art. 2. Non puo'
essere presentata piu' di una richiesta di contributo per ciascun
richiedente.
2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere presentata, per conto
del richiedente, anche da un intermediario di cui all'art. 3, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle
entrate.
3. Le modalita' di compilazione dell'istanza di cui al comma 1, il
suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario
all'erogazione del contributo sono definiti con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Art. 5
Modalita' di determinazione del contributo
1. Nell'istanza di cui all'art. 4, comma 1, il richiedente indica
l'importo del contributo richiesto che non puo' essere superiore al
10 per cento delle spese ammesse al contributo ai sensi dell'art. 3.
2. L'Agenzia delle entrate determina l'ammontare del contributo da
erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale
tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei
contributi richiesti con le istanze di cui all'art. 4. Detto
ammontare e' determinato come segue:
a) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse
stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti e'
superiore al 100 per cento, il contributo e' pari al 100 per cento
dell'importo richiesto;
b) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse
stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti e'
compreso fra il 10 e il 100 per cento, il contributo si determina
applicando all'importo richiesto la percentuale risultante;
c) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse
stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti e'
inferiore al 10 per cento, il contributo si determina applicando
all'importo richiesto la percentuale del 10 per cento.
3. Nel caso in cui il contributo e' determinato secondo quanto
previsto al comma 2, lettera c), il contributo stesso e' erogato,
fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell'ordine
cronologico delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti
nel periodo di cui all'art. 3, comma 3.
4. La percentuale di cui al comma 2 e' comunicata con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il termine
fissato nel provvedimento di cui all'art. 4, comma 3.
Art. 6
Erogazione del contributo
1. Il contributo e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato
dal richiedente nell'istanza di cui all'art. 4, comma 1, e intestato
o cointestato al richiedente.
Art. 7
Controlli
1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che il contributo sia
in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo
importo secondo le disposizioni di cui all'art. 25, comma 12, del
decreto-legge n. 34 del 2020.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. I fondi occorrenti per l'erogazione del contributo di cui al
presente decreto, nel limite dello stanziamento di bilancio iscritto
in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono accreditati alla contabilita'
speciale n. 1778 rubricata «Agenzia delle entrate - Fondi di
bilancio».
2. Alle attivita' previste dal presente decreto si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.