(Contributo al Mase dai consorzi rifiuti)
Con il decreto 19 dicembre 2024, il ministero dell'Ambiente ha determinato l'ammontare complessivo del contributo dovuto per l'anno 2021 e la sua ripartizione tra i soggetti obbligati.
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La ripartizione dell'onere contributivo è determinata in base al criterio di proporzionalità in relazione al valore della produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del carico gestionale e amministrativo che i soggetti di maggior consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e controllo del ministero dell'Ambiente.
I soggetti obbligati sono riportati nell'allegato riportato qui in coda. Il testo integrale del decreto è invece pubblicato di seguito. All'art. 3 l'ammontare i e criteri di calcolo.
Decreto 19 dicembre 2024 del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Determinazione e ripartizione dell'ammontare complessivo del
contributo, per l'anno 2021, da versare al MASE da parte dei consorzi
e dei sistemi autonomi che gestiscono rifiuti, determinato ai sensi
dell'articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. (25A01087)
(Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2025)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visti gli articoli 9 e 41 della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' nominato Ministro
della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022
con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' stato nominato Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», e, in particolare, la Parte quarta rubricata
«Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati», che disciplina le modalita' del servizio di gestione
integrata dei rifiuti;
Visto l'art. 177, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
a mente del quale «La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di
pubblico interesse»;
Visto, in particolare, l'art. 206-bis (Vigilanza e controllo in
materia di gestione dei rifiuti) del decreto legislativo n. 152 del
2006, che, al comma 1, attribuisce al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica specifiche funzioni per la corretta attuazione
delle norme di cui alla Parte quarta del medesimo decreto, con
particolare riferimento alla prevenzione della produzione della
quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia,
all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla tutela della
salute pubblica e dell'ambiente;
Visto, in particolare, il comma 6 del richiamato art. 206-bis, a
mente del quale «All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di
vigilanza e controllo di cui al comma 4 dell'art. 178-ter e al
presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente
al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari
importo complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui
all'art. 224, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e
c) e i consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonche' quelli
istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, e i sistemi di cui agli
articoli 178-bis e 178-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e
successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entita'
del predetto onere da porre in capo ai consorzi e soggetti predetti.
Dette somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi e dagli
altri soggetti e consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 123, recante «Riparto del
contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'art. 206-bis, comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio
2018;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 27 maggio 2020, n. 109, recante «Riparto del
contributo dovuto per l'anno 2017, previsto dall'art. 206-bis, comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio
2020;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 27 maggio
2021, n 210, recante «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2018,
previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 165 del 12 luglio 2021;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 19
ottobre 2022, n. 456, recante «Riparto del contributo dovuto per
l'anno 2019, previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 23 ottobre 2023, n. 347, recante «Riparto del contributo
dovuto per l'anno 2020, previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2023;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, ai sensi del comma 4, del richiamato art. 206-bis, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, «Per l'espletamento delle
funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale
dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6»;
Considerato che la gestione dei rifiuti costituisce attivita' di
interesse generale per la collettivita' e che le relative funzioni
attribuite al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
garantiscono la corretta attuazione della normativa nazionale e
comunitaria di settore, il controllo sulla operativita' dei consorzi
e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate,
la gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli
obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il
rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza;
Ritenuto necessario procedere alla determinazione del riparto del
contributo annuale di euro 2.000.000,00 (due milioni), aggiornato al
tasso di inflazione per l'anno 2021, cosi' come previsto dal citato
art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Considerata la necessita' di assicurare un'equa ripartizione del
predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati;
Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale indicatore, ai fini
del riparto, il valore della produzione, che consente di commisurare
l'onere economico alla dimensione aziendale degli stessi;
Considerato necessario utilizzare, sulla base del criterio
adottato, quale dato di riferimento per l'anno 2021 l'ultimo bilancio
utile dei soggetti obbligati;
Ritenuto, per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti
da imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio
sistema autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, di dover
assumere, ai medesimi fini, quale parametro di riferimento, il valore
della produzione afferente al sistema autonomo, come attestato da una
primaria societa' di revisione contabile iscritta al registro dei
revisori legali;
Acquisita la documentazione necessaria ai fini della determinazione
del contributo ai sensi dell'art. 206-bis del decreto legislativo n.
152 del 2006;
Visto il registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento
dei sistemi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
Visto il registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento
dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, di cui
all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
Considerato che la riscossione del suddetto contributo e' destinata
a finanziare le funzioni di vigilanza in capo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, condotte secondo una
procedura volta a verificare la qualita' dell'azione dei sistemi
collettivi sotto il profilo ambientale;
Decreta:
Art. 1
Principi generali
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
2. Il presente decreto determina l'ammontare complessivo del
contributo dovuto per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 206-bis, comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la ripartizione
dello stesso tra i soggetti obbligati.
3. La ripartizione dell'onere contributivo e' determinata in base
al criterio di proporzionalita' in relazione al valore della
produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del
carico gestionale ed amministrativo che i soggetti di maggior
consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e controllo del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 2
Soggetti obbligati
1. Sono obbligati al pagamento del contributo ai sensi dell'art.
206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i
soggetti indicati nella tabella allegata al presente decreto.
Art. 3
Riparto del contributo
1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2, e'
determinato, per l'anno 2021, in euro 2.080.000,00
(duemilioniottantamila/00) aggiornato al tasso di inflazione previsto
per il medesimo anno.
2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati
ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152
del 2006, per l'anno 2021, e' individuato nella tabella allegata al
presente decreto e si compone di una quota fissa, pari allo 0,2% del
contributo complessivo, e di una quota variabile commisurata al
valore della produzione attestato nel bilancio d'esercizio chiuso al
31 dicembre 2020.
3. Per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da
imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio sistema
autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, la quota
variabile dell'onere contributivo e' determinata, secondo il medesimo
criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base al valore
della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio
2020 che risulti attestato da una primaria societa' di revisione
contabile iscritta al registro dei revisori legali.
Art. 4
Modalita' di pagamento
1. I soggetti individuati ai sensi del presente decreto sono tenuti
ad effettuare pagamento delle somme dovute mediante versamento al
Capo di entrata 32° - capitolo n. 2592 - articolo 30 del Ministero
dell'economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato.
2. Nella causale del versamento e' indicato:
a) il riferimento all'art. 206-bis, comma 6, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ed all'annualita' 2021;
b) il nominativo del soggetto obbligato.
3. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il
novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
decreto.
4. La ricevuta di versamento e' trasmessa alla Direzione generale
economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei
competenti organi di controllo, nonche' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
2. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale, da presentarsi entro sessanta giorni dalla
pubblicazione dell'atto stesso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, o, in via alternativa, ricorso al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione.
Roma, 19 dicembre 2024