Definite le informazioni minime che deve contenere la comunicazione del giudizio d'idoneità alla mansione del lavoratore da parte del medico competente. Articolo tratto da A&S n. 18/2012
Ai sensi dell'art. 40, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 106/2009, era prevista l'emanazione di un decreto ministeriale che ridefinisse i contenuti degli Allegati 3A e 3B al D.Lgs. n. 81/2008 e delle modalità con le quali trasmettere le informazioni contenute nell'Allegato 3B. Il Ministero della Salute, con decreto 9 luglio 2012, ha definito queste disposizioni e ha anche definito le informazioni minime che deve contenere la comunicazione del giudizio d'idoneità alla mansione del lavoratore da parte del medico competente.