Conversione decreto rilancio: ambiente, sicurezza ed energia tra conferme e novità

Tra le novità interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, antincendio e incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi

Conversione decreto rilancio: ambiente, sicurezza ed energia tra conferme e novità. In particolare, la legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del D.L. n. 104/2020, ha confermato alcune misure già presenti nel testo del decreto, quali:

  • l'incremento delle risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali (art. 46);
  • l'incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse  emissioni di CO2 g/km - Automotive (art. 74).

Introdotti, invece, nuove misure su:

  • gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni (art. 48-ter);
  • il differimento del termine per adeguamenti antincendio in materia condominiale (art. 63-bis);
  • gli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi (art. 74-bis).

Modificato, infine, l'art. 51 «Piccole opere e interventi contro l'inquinamento».

Di seguito il testo degli articoli richiamati sopra. Le parti modificate sono riportate in grassetto corsivo.

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Testo coordinato del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

Testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020) , coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia».

(in S.O. n. 37 alla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020, n. 253)

(omissis)

                               Art. 46
Incremento risorse per messa in sicurezza  di  edifici  e  territorio
                          degli enti locali

1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, la parola «2026,» e' sostituita dalle  seguenti:

«2026 e» la parola «2031» e' sostituita dalla seguente: «2030.» e  le

parole «, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e

2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.» sono soppresse;

b) dopo il comma 139 e' inserito il seguente:

«139-bis. Le risorse assegnate ai comuni  ai  sensi  del  comma

139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750

milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al  primo  periodo

sono finalizzate  allo  scorrimento  della  graduatoria  delle  opere

ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero  dell'interno,  nel

rispetto dei criteri  di  cui  ai  commi  da  141  a  145.  Gli  enti

beneficiari  del  contributo  sono  individuati  con  comunicato  del

Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il  31  gennaio  2021.  I

comuni  beneficiari  confermano   l'interesse   al   contributo   con

comunicazione  da  inviare  entro  dieci   giorni   dalla   data   di

pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e  il  Ministero

dell'interno provvede a formalizzare  le  relative  assegnazioni  con

proprio decreto da emanare  entro  il  28  febbraio  2021.  Gli  enti

beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi  di

cui al comma 143  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nella

Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.»;

c) al comma 140, secondo periodo, dopo le  parole  «La  richiesta

deve contenere» sono  inserite  le  seguenti:  «il  quadro  economico

dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche'»;

d) al comma 147 le parole «al comma 139»  sono  sostituite  dalle

seguenti «ai commi 139 e 139-bis»;

e) il comma 148 e' sostituito dal seguente: «148. Le attivita' di

supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo  delle

risorse per investimenti stanziate  nello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'interno sono disciplinate secondo  modalita'  previste

con decreto del Ministero dell'interno,  con  oneri  posti  a  carico

delle risorse di cui al  comma  139,  nel  limite  massimo  annuo  di

500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di vigilanza,

il Ministero  dell'interno,  all'atto  dell'erogazione  all'ente  del

contributo o successivamente, effettua controlli  per  verificare  le

dichiarazioni e le informazioni rese in sede di  presentazione  della

domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla  regolarita'

della  documentazione  amministrativa  relativa  all'utilizzo   delle

risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformita' al  progetto.

Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste  per  le

attivita' di cui al primo periodo,  con  specifiche  convenzioni  ove

sono indicate anche le modalita' di  rimborso  delle  relative  spese

sostenute, puo' richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni

competenti ovvero della Guardia di finanza.»;

f) dopo il comma 148-bis e' aggiunto  il  seguente:  «148-ter.  I

termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre

2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019

e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto  attiene  ai

contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di tre mesi».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  b),

pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750  milioni  di  euro

per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

(omissis)

                               Art. 48 ter

Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di

  incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni

1. La misura degli incentivi per gli interventi  di  produzione  di

energia termica da fonti rinnovabili e di incremento  dell'efficienza

energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28  del  decreto

legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  realizzati  su  edifici  pubblici

adibiti a uso scolastico e su edifici di  strutture  ospedaliere  del

Servizio sanitario nazionale e' determinata nella misura del 100  per

cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti  per  unita'

di potenza e  unita'  di  superficie  gia'  previsti  e  ai  predetti

interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.

                                Art. 51

          Piccole opere e interventi contro l'inquinamento

1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,   all'articolo   30   del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) il comma 14-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «14-bis.  Per

stabilizzare  i  contributi  a  favore  dei  comuni  allo  scopo   di

potenziare gli investimenti per la  messa  in  sicurezza  di  scuole,

strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e  per  l'abbattimento

delle  barriere  architettoniche  a  beneficio  della  collettivita',

nonche' per gli interventi di efficientamento energetico  e  sviluppo

territoriale sostenibile di cui al comma  3,  a  decorrere  dall'anno

2021  e'  autorizzato,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero

dell'interno,  l'avvio   di   un   programma   pluriennale   per   la

realizzazione degli interventi di  cui  all'articolo  1,  comma  107,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine,  con  decreto  del

Ministro dell'interno, da emanare entro  il  15  gennaio  di  ciascun

anno, e' assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000

abitanti un contributo di pari importo, nel  limite  massimo  di  160

milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni  di  euro  per  ciascuno

degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  140

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033  e  160  milioni  di

euro  a  decorrere  dall'anno  2034.  Il  comune   beneficiario   del

contributo  di  cui  al  presente  comma  e'   tenuto   ad   iniziare

l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel  caso

di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei  lavori

di cui al presente comma o di parziale utilizzo  del  contributo,  il

medesimo contributo e' revocato, in tutto o in  parte,  entro  il  15

giugno di ciascun anno, con decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le

somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto  periodo

sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai  comuni  che

hanno iniziato l'esecuzione  dei  lavori  in  data  antecedente  alla

scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data

di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di

recupero. I comuni  beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  quinto

periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori  entro  il  15

ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110,  112,  113  e  114

dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»;

b) il  comma  14-ter  e'  sostituito  dal  seguente:  «14-ter.  A

decorrere dall'anno 2021, nello stato  di  previsione  del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'  istituito

un fondo dell'importo di 41 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  43

milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno  2023,

83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro  per  ciascuno

degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro  per  ciascuno  degli

anni dal 2031 al 2033, 80 milioni  di  euro  per  l'anno  2034  e  40

milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle  finalita'

di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d),  della  legge  7  luglio

2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'

definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate  e  sono

stabilite le misure a cui esse  sono  destinate,  tenendo  conto  del

perdurare del superamento dei valori  limite  relativi  alle  polveri

sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione  n.  2014/2147  e

dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2),  di  cui  alla

procedura di  infrazione  n.  2015/2043,  e  della  complessita'  dei

processi di conseguimento degli obiettivi  indicati  dalla  direttiva

2008/50/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  maggio

2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi  del  decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  e  gli  stessi  devono  essere

identificati dal codice unico di progetto (CUP).»

c) il comma 14-quater e'  sostituito  dal  seguente:  «14-quater.

All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter  si

fa fronte con tutte le risorse per  contributi  dall'anno  2020,  non

ancora  impegnate  alla  data  del  1°   giugno   2019,   nell'ambito

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della

legge 27 dicembre 2017, n. 205, che  si  intende  corrispondentemente

ridotta di pari importo, nonche' con le risorse di  cui  all'articolo

24,  comma  5-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8.

Sono  nulli  gli  eventuali  atti  adottati  in  contrasto   con   le

disposizioni del presente comma. Il Ministro  dell'economia  e  delle

finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le

occorrenti variazioni di bilancio.».

1-bis. Per l'anno 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma  32,

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'  prorogato  al  15  novembre

2020; conseguentemente, il termine di cui al comma  34  dello  stesso

articolo 1 e' prorogato, per l'anno 2020, al 15 dicembre 2020.

  1-ter.  Al  fine  di  contenere  l'inquinamento   e   il   dissesto

idrogeologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota  dell'imposta  di

registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di

terreni agricoli, di cui all'articolo 1, comma  1,  terzo  capoverso,

della  tariffa,  parte  prima,  allegata   al   testo   unico   delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta  all'1

per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento.

  1-quater. Nei casi di cui al comma  1-ter,  l'imposta  puo'  essere

inferiore a 1.000 euro.

  1-quinquies. Ai fini  dell'applicazione  dell'aliquota  di  cui  al

comma  1-ter,  la   dichiarazione   di   destinazione   del   terreno

all'imboschimento  deve  essere  resa  dall'acquirente  nell'atto  di

acquisto. L'acquirente deve altresi' dichiarare l'impegno a mantenere

tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a trenta anni  e

a procedere alla piantumazione entro dodici mesi  dall'acquisto,  con

una densita' non inferiore a  250  alberi  per  ettaro.  In  caso  di

mancato rispetto delle predette condizioni, sono  dovute  le  imposte

nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per  cento

delle stesse imposte.

  1-sexies. In caso di successivo  trasferimento  a  titolo  gratuito

della proprieta' dei terreni di cui ai commi da 1-ter a  1-quinquies,

il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma  1-quinquies  decade

dopo trenta anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per

il quale e' stata applicata l'aliquota ridotta di cui al comma 1-ter.

  1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da  1-ter

a 1-sexies, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

114, comma 4, del presente decreto.

2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento  della

qualita' dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti,  della

mobilita',  delle   sorgenti   stazionarie   e   dell'uso   razionale

dell'energia, nonche' interventi per  la  riduzione  delle  emissioni

nell'atmosfera, tenendo  conto  del  perdurare  del  superamento  dei

valori limite relativi alle  polveri  sottili  (PM10),  di  cui  alla

procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al

biossido di azoto (NO2), di  cui  alla  procedura  di  infrazione  n.

2015/2043, e della complessita' dei processi di  conseguimento  degli

obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del  21  maggio  2008,  e  delle  finalita'  di  cui

all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio  2009,  n.

88, che individua la pianura padana quale  area  geografica  con  una

particolare situazione di  inquinamento  dell'aria,  le  risorse  per

l'anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell'articolo 30

del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla  data

di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  trasferite  in

apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3.  Al  comma  4,  primo   periodo,   dell'articolo   112-bis   del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole  «trasferite»  sono

aggiunte le seguenti: «o assegnate» e dopo  le  parole  «l'emergenza»

sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai  sensi  di  norme  di  legge

dello Stato per contributi agli investimenti».

3-bis. Al comma 4 dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo

13  gennaio  2003,  n.  36,  le   parole:   "eluato   conforme   alle

concentrazioni fissate in tabella 5a dell'Allegato 4" sono sostituite

dalle seguenti:  "eluato  conforme  alle  concentrazioni  fissate  in

tabella 5 dell'Allegato 4".

  3-ter. Alla tabella 3, alla tabella  5-bis  e  alla  tabella  6-bis

dell'allegato 4 al decreto legislativo 13 gennaio  2003,  n.  36,  le

parole: "I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza  di

cui alla tabella 1 dell'Allegato P" sono sostituite  dalle  seguenti:

"I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla

tabella 1B dell'Allegato 3".

  3-quater. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

  «1-bis. Ai  fini  del  presente  articolo,  per  'accesso  autonomo

dall'esterno' si intende un accesso indipendente, non comune ad altre

unita' immobiliari, chiuso  da  cancello  o  portone  d'ingresso  che

consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino  anche  di

proprieta' non esclusiva».

  3-quinquies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente:

  «13-ter. Al  fine  di  semplificare  la  presentazione  dei  titoli

abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano

degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le  asseverazioni

dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo  degli  immobili

plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e  i

relativi accertamenti  dello  sportello  unico  per  l'edilizia  sono

riferiti esclusivamente alle parti comuni degli  edifici  interessati

dai medesimi interventi».

  3-sexies. In via sperimentale, per il periodo dal 1°  gennaio  2021

al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui

all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro per la sanita'

21 marzo 1973, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta

Ufficiale n. 104 del  20  aprile  1973,  non  trova  applicazione  la

percentuale minima  di  polietilentereftalato  vergine  prevista  dal

comma 2 del medesimo articolo 13-ter. Restano ferme, per le  predette

bottiglie, le altre condizioni e  prescrizioni  previste  dal  citato

articolo 13-ter.

  3-septies. Il Ministero della salute provvede a  modificare,  entro

trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, il citato decreto  21  marzo  1973,

adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 3-sexies.

  3-octies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 3,6  milioni  di  euro  per

l'anno 2022.

  3-novies. Ai maggiori oneri di cui al presente  articolo,  valutati

in 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,6 milioni di  euro  per

l'anno 2023 e pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato

dall'articolo 114, comma 4, per gli  anni  2021  e  2023  e  mediante

utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 per  l'anno

2022.

  3-decies. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010,

n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

  «4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di  cui  al  comma  1  sono

assoggettate  alla  procedura  abilitativa   semplificata   stabilita

dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,

limitatamente al caso in cui il  prelievo  e  la  restituzione  delle

acque  sotterranee  restino   confinati   nell'ambito   della   falda

superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento  di  cui

all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,

fermi  restando  gli  oneri  per  l'utilizzo  delle  acque  pubbliche

stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili»;

  b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

  «7-bis.  L'applicazione  del  comma  7  e'  estesa   alle   piccole

utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis».

  3-undecies.   Fermo   restando   il    rispetto    del    principio

dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili  a

legislazione vigente e al fine di intervenire sulla  contrazione  del

ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da  COVID-19  stimolando

l'economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021  gli  enti  di

gestione delle aree protette possono adottare misure di  contenimento

della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cui

all'articolo 1, commi da 590 a 593, della legge 27 dicembre 2019,  n.

160, purche' sia assicurato il conseguimento  dei  medesimi  risparmi

previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori  dei  conti

verifica preventivamente  che  le  misure  previste  siano  idonee  a

garantire comunque i medesimi effetti  di  contenimento  della  spesa

stabiliti a legislazione vigente  ed  attesta  il  rispetto  di  tale

adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in  ogni  caso

precluso l'utilizzo degli  stanziamenti  preordinati  alle  spese  in

conto  capitale  per  finanziare  spese  di  parte   corrente.   Alla

compensazione in termini di indebitamento  e  fabbisogno,  pari  a  8

milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  si  provvede

mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione

degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente

conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

(omissis)

                                    Art. 63-bis

Disposizioni  urgenti  in  materia  condominiale.  Differimento   del

                 termine per adeguamenti antincendio

  1. Il termine di cui al numero 10) dell'articolo  1130  del  codice

civile e' sospeso fino alla cessazione dello stato  di  emergenza  da

COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri  del  29

luglio 2020.

  2. E' rinviato di sei mesi dal termine  dello  stato  di  emergenza

deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli  adempimenti

e adeguamenti antincendio previsti per  il  6  maggio  2020,  di  cui

all'articolo  3,  comma  1,  lettera  b,  del  decreto  del  Ministro

dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.

30 del 5 febbraio 2019.

(omissis)

                               Art. 74

Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse  emissioni

                      di Co2 g/km - Automotive

1. All'articolo  44  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera  a),  e'  sostituita

dalla seguente:

 

                =====================================

                |  Co2 g/Km   |  Contributo (euro)  |

                +=============+=====================+

                |0-20         |2.000                |

                +-------------+---------------------+

                |21-60        |2.000                |

                +-------------+---------------------+

                |61-90        |1.750                |

                +-------------+---------------------+

                |91-110       |1.500                |

                +-------------+---------------------+


b) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera  b),  e'  sostituita

dalla seguente:

 

                =====================================

                |  Co2 g/Km   |  Contributo (euro)  |

                +=============+=====================+

                |0-20         |1.000                |

                +-------------+---------------------+

                |21-60        |1.000                |

                +-------------+---------------------+

                |61-90        |1.000                |

                +-------------+---------------------+

                |91-110       |750                  |

                +-------------+---------------------+


c) al comma 1-sexies sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:

«Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   sono

individuate le modalita' attuative  del  presente  comma  nel  limite

complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.»;

d) al comma 1-septies, le parole «hanno diritto  a  un  ulteriore

incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro  gia'  attribuiti  al

primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di

imposta entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici,

biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,

servizi di mobilita' elettrica in condivisione  o  sostenibile»  sono

sostituite dalle seguenti: «hanno diritto, nei limiti  delle  risorse

disponibili, a un credito di imposta  del  valore  di  750  euro,  da

utilizzare  entro  tre  annualita'  per  l'acquisto  di   monopattini

elettrici,  biciclette  elettriche  o   muscolari,   abbonamenti   al

trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione  o

sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per

l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze

sono individuate le modalita' attuative del presente comma  anche  ai

fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»;

e) Al comma  1-octies  le  parole:  «quale  limite  di  spesa  da

destinare  esclusivamente  all'attuazione  dei  commi  da   1-bis   a

1-septies  del  presente   articolo.   Con   decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello

sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

sono individuate le modalita' per assicurare il rispetto  del  limite

di spesa di cui al presente comma» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del

comma 1-bis del presente articolo.».

2. Il fondo di cui all'articolo  1,  comma  1041,  della  legge  30

dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 400  milioni  di  euro  per

l'anno 2020, di cui 300 milioni di euro  quale  limite  di  spesa  da

destinare  esclusivamente  all'attuazione  delle  previsioni  di  cui

all'articolo 44, comma 1-bis, lettere a) e b), del  decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020,  n.  77,  come  modificate  dal  comma  1  del  presente

articolo, secondo la seguente ripartizione:

a)  euro  50  milioni  riservati  per  i  contributi   aggiuntivi

all'acquisto di autoveicoli compresi nelle  fasce  0-20  g/km  Co2  e

21-60 g/km  Co2  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1-bis

dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) euro 150 milioni riservati per i  contributi  all'acquisto  di

autoveicoli compresi  nella  fascia  61-90  g/km  Co2,  acquistati  a

decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;

c) euro 100 milioni riservati per i  contributi  all'acquisto  di

autoveicoli compresi nella  fascia  91-110  g/km  Co2,  acquistati  a

decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico

e' istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni  di  euro  per

l'anno   2020,   finalizzato   all'erogazione   di   contributi   per

l'installazione  di  infrastrutture  per  la  ricarica   di   veicoli

elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio  di  attivita'

di  impresa,  arti  e  professioni,  nonche'  da   soggetti   passivi

dell'imposta sul reddito  delle  societa'  (IRES).  Con  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti

i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  e  di  fruizione  del

contributo. Il contributo di cui al presente comma non e'  cumulabile

con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a  legislazione

vigente, ai fini di cui al comma 107 dell'articolo 1 della  legge  27

dicembre 2019, n. 160, l'acquisto o il noleggio di veicoli alimentati

ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non e' soggetto ai  limiti

di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  500  milioni  di

euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

 

                             Art. 74 bis

Modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,

  n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici

  o ibridi

1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.

145, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia  entro  il  31

dicembre 2021 un veicolo attraverso  l'installazione  di  sistemi  di

riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie  internazionali

M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e  N1G,  immatricolati  originariamente

con motore termico, ai sensi del regolamento di cui  al  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°  dicembre  2015,  n.

219, e' riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo  di

riqualificazione fino ad  un  massimo  di  euro  3.500,  oltre  a  un

contributo pari al 60 per cento delle spese relative  all'imposta  di

bollo per l'iscrizione al pubblico registro  automobilistisco  (PRA),

all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti

sono adottate modalita' semplificate al fine di velocizzare e rendere

prioritarie le procedure di omologazione di cui  al  comma  1,  anche

prevedendo  il  coinvolgimento  delle   officine   autorizzate   alla

revisione dei veicoli.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,  nel

limite di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12 milioni  di  euro

per  l'anno  2021,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  di   cui

all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

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