Cooperative di facchinaggio: interviene l’Inail

Circolare n. 13 del 5 febbraio 2025

(Cooperative di facchinaggio: interviene l'Inail)

Dal 1° gennaio 2023, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 settembre 2022, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei facchini riuniti in cooperative svolto nelle aree portuali è attuata con il regime assicurativo ordinario di cui all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in luogo del precedente premio speciale unitario di cui all’articolo 42 dello stesso decreto.

Cooperative di facchinaggioLo comunica l'Inail con la circolare n. 13 del 5 febbraio 2025

Qui di seguito il testo integrale.

Circolare n. 13 del 5 febbraio 2025

Oggetto

Società cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Applicazione retribuzione convenzionale giornaliera prevista dal decreto ministeriale 12 gennaio 1996 per il facchinaggio nelle aree portuali.

Quadro normativo

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 39, comma 2, 40, commi 1 e 3, 41, comma 1, e 42.

Legge 28 gennaio 1994, n. 84: “Riordino della legislazione in materia portuale”. Art. 21 “Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali”.

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articoli 1, 2 e 3.

Decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423: “Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142”. Articolo 1.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”. Articolo 1, comma 128.

  • Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1987: ”Premi speciali unitari per l'assicurazione dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili”.
  • Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 1996: “Determinazione della retribuzione convenzionale ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per i lavoratori delle trasformate compagnie e gruppi portuali”.
  • Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999: “Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970”.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019: “Approvazione delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. Articoli 27 e 28.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 settembre 2022: ”Approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail n. 157 del 26 luglio 2022 concernente Revisione dei premi speciali unitari per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC”.
  • Circolare Inail 17 ottobre 1988, n. 52: “Retribuzioni convenzionali giornalieri dei lavoratori portuali di cui all’articolo 110 del codice della navigazione”.
  • Circolare Inail 11 aprile 1996, n. 27: “Retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori delle trasformate compagnie e gruppi portuali”.
  • Circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45: “Assicurazione a premio ordinario dal 1.1.2023 di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi. Nuove misure dal 1.1.2023 del premio speciale per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca e degli allievi dei corsi IeFP. Revisione dei premi speciali a carico del Fondo art. 1, comma 312, legge 208 del 2015 e per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività. Abolizione premio speciale prove d’arte”.
  • Circolare Inail 3 settembre 2024, n. 23: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2024 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”.
  • Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2024”.

Premessa

Dal 1° gennaio 2023, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 settembre 2022 (1) l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei facchini riuniti in cooperative di facchinaggio svolto nelle aree portuali è attuata con il regime assicurativo ordinario di cui all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in luogo del precedente premio speciale unitario di cui all’articolo 42 dello stesso decreto.

Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2), si forniscono istruzioni sull’imponibile retributivo ai fini assicurativi da applicare alle suddette società cooperative.

Regime assicurativo per le società cooperative di facchinaggio svolto nelle aree portuali derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

La legge 28 gennaio 1994, n. 84, che ha disposto il riordino della legislazione in materia portuale, ha previsto all’articolo 21 (3) la trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in una delle forme societarie previste nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile.

La copertura assicurativa in favore dei lavoratori di tutte le società derivanti dalla suddetta trasformazione è stata attuata con premio ordinario di cui all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita prima con il decreto ministeriale 13 novembre 1987 e in seguito con il decreto ministeriale 12 gennaio 1996 (4), periodicamente aggiornata a norma dell’art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

A partire dal 1° gennaio 2000, il regime assicurativo solo per le cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali si è differenziato rispetto alle altre forme societarie derivanti dalla medesima trasformazione.

Il decreto ministeriale 3 dicembre 1999 (5) ha ricondotto infatti, con decorrenza 1° gennaio 2000, alla disciplina del premio speciale unitario di cui all’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’attività di facchinaggio nelle aree portuali svolta dalle società cooperative derivanti dalla trasformazione di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Il citato decreto del 1999 è, in particolare, intervenuto sulla “Tabella delle attività lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del decreto del presidente della repubblica 30 aprile 1970, n. 602”, tabella che è parte integrante del decreto ministeriale 15 luglio 1987 (6) concernente i “premi speciali unitari per l'assicurazione dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili”, prevedendo espressamente le citate cooperative.

Per le altre tipologie di società derivanti dalla medesima trasformazione ha continuato a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, il premio ordinario di cui all’articolo 41 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita da ultimo con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 gennaio 1996. Ciò in quanto il premio speciale unitario di cui al citato decreto 15 luglio 1987 era applicabile, per espressa previsione, alle sole cooperative in argomento.

La successiva revisione dei premi speciali, disposta dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e attuata con il decreto interministeriale 6 settembre 2022 (7), ha ricondotto dal 1° gennaio 2023 l’assicurazione del facchinaggio nei porti e a bordo navi al premio assicurativo ordinario calcolato sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte (8), con conseguente abolizione del premio speciale unitario.A seguito di tale passaggio è stato lamentato che, a parità di regime assicurativo ordinario, il premio per le cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, calcolato sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte, non sarebbe coerente con quanto previsto per le restanti società derivanti dalla trasformazione in argomento, il cui premio è calcolato sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 1996, aggiornata periodicamente.

In proposito, sentito l’Ufficio legislativo (9), si osserva che il citato articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, prevede la trasformazione delle compagnie e i gruppi portuali in una qualsiasi delle forme societarie previste nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, non stabilendo alcuna limitazione per le cooperative.

Per dette società, inoltre, come sopra illustrato, le modalità di determinazione del premio assicurativo ordinario sono tuttora regolate dal decreto 12 giugno 1996 a seguito del riordino della legislazione in materia portuale operato dalla citata legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Il venir meno del premio speciale unitario facchini per effetto del decreto interminsteriale 6 settembre 2022 ha riportato le compagnie e i gruppi portuali trasformati in cooperative nella stessa condizione giuridica, ai fini del premio assicurativo, delle altre società originate dalla trasformazione destinatarie del decreto 12 gennaio 1996, il cui ambito di applicazione riguarda tutti i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali trasformati ai sensi del citato articolo 21, senza eccezioni.

Ciò premesso, stante l’equiparazione delle forme societarie previste ai fini della trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, si ritiene che anche per le cooperative in esame debba trovare applicazione il regime del citato decreto 12 gennaio 1996, che, all’articolo 1, dispone che, ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 “la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è uguale alla retribuzione convenzionale giornaliera (...), rapportata a dodici giorni al mese ovvero a centoquaranta quattro giorni all’anno”.

(Cooperative di facchinaggio: interviene l'Inail)

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(1) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 settembre 2022, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione “Pubblicità legale”.

(2) Nota protocollo m_lps.29. REGISTRO UFFICIALE.U.00001053.4-02-2025.

(3) La legge 28 gennaio 1994, n. 84 “riordino della legislazione in materia portuale”. Art. 21 “Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali”:

1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono costituirsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli v e vi, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

(4) Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 gennaio 1996 “Determinazione della retribuzione convenzionale ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per i lavoratori delle trasformate compagnie e gruppi portuali”. (GU n.19 del 24-1-1996) Articolo 1:

La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori delle compagnie e gruppi portuali trasformati ai sensi dell'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all'art. 16 della stessa legge, è determinata in L. 108.950. La retribuzione da assumere come base per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea è uguale alla indicata retribuzione convenzionale, e la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la stessa retribuzione convenzionale, ferma restando la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Inoltre, ai sensi degli articoli 30, primo comma, e 41 del richiamato testo unico, la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è uguale alla retribuzione convenzionale giornaliera di cui sopra, rapportata a dodici giorni al mese ovvero a centoquarantaquattro giorni all'anno.

(5) Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999 “Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970”. (GU n.297 del 20-12-1999).

(6) Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 luglio 1987: ”Premi speciali unitari per l'assicurazione dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili”.

(7) In particolare, l’articolo 1 “applicazione del regime assicurativo ordinario” del citato decreto ministeriale ha previsto che “Dal 1° gennaio 2023 è assoggettata al regime assicurativo ordinario, con l’applicazione delle voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate previste nella tariffa ordinaria dipendenti, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle seguenti categorie di lavoratori: - facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi (...)”.

(8) Decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423 “Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142”. Art. 1 Ambito di applicazione:

  1. Le norme del presente decreto disciplinano per i lavoratori soci degli organismi associativi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta agli enti previdenziali interessati per le seguenti forme di previdenza e di assistenza sociale:
  2. a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
    b) assicurazione per l'assegno per il nucleo familiare;
    c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternità; d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
    2 Omogeneizzazione della retribuzione imponibile:
  3. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'imponibile giornaliero per i lavoratori soci degli organismi associativi di cui all'articolo 1, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le forme assicurative ivi previste, non può essere inferiore all'importo che garantisce, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
    Decreto-legge n. 338 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
    Articolo 1, comma 1:

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

(9) Nota protocollo m_lps.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0000782.28-01-2025.

(10) Circolare Inail 3 settembre 2024, n. 23: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2024 –Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”; circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2024”.

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