Coronavirus e premi Inail: ulteriore rateizzazione per i versamenti come indicato dalla circolare dell'Istituto del 14 settembre 2020, n. 35 con la quale sono fornite le istruzioni operative sulle nuove modalità di recupero dei premi sospesi e sulle novità relative all’attività degli agenti della riscossione.
In particolare, il documento, in linea con il D.L. n. 104/2020 (sostegno e rilancio dell'economia), chiarisce che è possibile aderire a due ulteriori modalità di rateizzazione dei pagamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
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Ai beneficiari viene concessa la possibilità di:
- versare il 50% delle somme oggetto di sospensione:
- in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
- mediante rateizzazione e fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020
- e rateizzare il restante 50%, fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.
Di seguito il testo della circolare Inail 14 settembre 2020, n. 35.
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Circolare Inail 14 settembre 2020, n. 35
Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 in materia di ulteriore rateizzazione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi e di proroga della riscossione coattiva. Istruzioni operative.
Quadro normativo
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020: “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articoli 2, 5, 8 e 10. Abrogato dall’articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Allegato 1, elenco Comuni in cui sono adottate misure di contenimento allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020.
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga di termini per l'adozione di decreti legislativi”, articoli 37, 60, 61, 62, 68, 78 comma 2-quinquiesdecies, 103 e 108.
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, articoli 5, 9, 10, 18, 21 e 37.
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, articoli 81, comma 1 soppresso dalla legge di conversione, 126, 127 e 154.
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, articoli 97 e 99.
Circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7: “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti”.
Circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11: “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva”.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate 13 aprile 2020, n. 9/E: “Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
Circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21 “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 in materia di sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Conversione in legge del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Integrazioni alla circolare Inail 27 marzo 2020 n. 11. Istruzioni operative”.
Circolare Inail 27 maggio 2020, n.23: “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 in materia di ripresa della riscossione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria e di documento unico di regolarità contributiva. Istruzioni operative”.
Istruzioni operative 3 agosto 2020 n. 9466 della Direzione centrale rapporto assicurativo dell’Inail “verifica della regolarità contributiva. Articolo 103, comma 2, decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni. Articolo 8, comma 10, decreto-legge n. 76/2020”.
Premessa
Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha disposto all’articolo 97, in alternativa alle modalità di versamento dei premi sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 già fissate dagli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, due ulteriori modalità di rateizzazione dei pagamenti.
L’articolo 99 del medesimo decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha prorogato i termini di sospensione dei versamenti di somme derivanti dalle cartelle di pagamento ed ha modificato il termine di decadenza dal beneficio della rateazione stabilito dall’articolo 19, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Si forniscono pertanto le istruzioni operative riguardanti le nuove modalità di recupero dei premi sospesi e si illustrano le novità relative all’attività degli agenti della riscossione.
Le disposizioni normative sopra richiamate, in vigore dal 15 agosto 2020, sono riportate nell’allegato 1 alla presente circolare.
A. Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
Gli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 hanno stabilito che i versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23[1]Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40., dell'articolo 5 del decreto- legge 2 marzo 2020, n. 9[2]Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, abrogato dall’articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge., nonché degli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18[3]Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27., sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Con la circolare Inail 27 maggio 2020, n. 23, a cui si fa rinvio per quanto non modificato dalla presente circolare, sono state fornite le istruzioni operative riguardanti le disposizioni in discorso.
Il decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, all’articolo 97 ha stabilito, in alternativa alle citate modalità di versamento dei premi sospesi stabilite dai richiamati articoli 126 e127, due ulteriori modalità di rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi:
1) Versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021;
2) Versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 febbraio 2021.
Si ricorda che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato[4]Articolo 97, comma 1, terzo periodo, decreto-legge 14 agosto 2020, n.104.
Possono beneficiare di queste ulteriori rateizzazioni dei versamenti[5]Cfr. Circolare Inail 27 maggio 2020, n. 23 paragrafo A. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria.:
a) I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:
1) con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta[6]Articolo 18, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.;
2) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta[7]Articolo 18, comma 3, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.;
b) I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019 e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa[8]Articolo 18, comma 5, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23..
c) I soggetti operanti alla data del 23 febbraio nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo', individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020[9]Articolo 5, decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9..
d) I soggetti elencati al comma 2 dall’articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
B. Istruzioni per la ripresa dei versamenti al 16 settembre 2020
Ai numeri di riferimento da indicare nel modello F24 alla ripresa dei versamenti riportati al paragrafo B. Istruzioni per la ripresa dei versamenti al 16 settembre 2020 della citata circolare Inail 27 maggio 2020, n. 23, si aggiungono i seguenti, da utilizzare in caso di versamento rateale ai sensi dell’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
1) Versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021:
999226 per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020;
999228 per i soggetti indicati alle lettere a) - t) dell’articolo 61, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le zassociazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato;
999230 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
999232 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
999234 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
999236 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
999238 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;
999240 per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
2) Versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 febbraio 2021:
999227 per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020;
999229 per i soggetti indicati alle lettere a) - t) dell’articolo 61, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato;
999231 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
999233 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
999235 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
999237 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
999239 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;
999241 per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
Il riepilogo delle scadenze per la ripresa versamenti e degli adempimenti sospesi, completo dei numeri di riferimento da indicare nel modello F24 è riportato nel prospetto allegato 2.
C. Servizio online per la comunicazione delle sospensioni dei versamenti e degli adempimenti
Come già indicato nella circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21 e nella circolare Inail 27 maggio 2020, n. 23, gli interessati devono comunicare all’Inail con l’apposito servizio online di aver effettuato la sospensione dei versamenti.
Il servizio online, attualmente in corso di aggiornamento, permetterà anche a coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione di modificare la modalità di pagamento precedentemente prescelta.
Si anticipa che il servizio online dovrebbe essere aggiornato con le disposizioni stabilite dall’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 entro il corrente mese di settembre.
D. Proroga della riscossione coattiva
L’articolo 99, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha apportato ulteriori
modifiche all'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Per effetto di tali modifiche, come indicato nel sito dell’Agenzia delle entrate- riscossione[10] https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/ COVID-19: le novità del "Decreto Agosto"., sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, cioè entro il 30 novembre 2020[11]Articolo 68, comma 1, decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come modificato dall’articolo 99, comma 1, decreto legge 14 agosto 2020, n.104..
Sono inoltre sospese fino al 15 ottobre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
Resta fermo che nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, i termini delle sospensioni decorrono dal 21 febbraio 2020[12]Articolo 68, comma 2-bis, decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27..
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza dal beneficio delle rateizzazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate[13]Articolo 68, comma 2-ter, decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come modificato dall’articolo 99, comma 1, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104., anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste[14]Articolo 10, comma 1, lettera a), numero 3, decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159..
Allegato 1
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (GU n.203 del 14-8-2020- Supplemento Ordinario n. 30)
In vigore dal 15 agosto 2020 (omissis)
Articolo 97 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.748 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
(omissis)
Articolo 99 Proroga riscossione coattiva
1. All'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
(omissis)
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Allegati
Note
1. | ↑ | Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. |
2. | ↑ | Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, abrogato dall’articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge. |
3. | ↑ | Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. |
4. | ↑ | Articolo 97, comma 1, terzo periodo, decreto-legge 14 agosto 2020, n.104. |
5. | ↑ | Cfr. Circolare Inail 27 maggio 2020, n. 23 paragrafo A. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria. |
6. | ↑ | Articolo 18, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. |
7. | ↑ | Articolo 18, comma 3, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. |
8. | ↑ | Articolo 18, comma 5, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. |
9. | ↑ | Articolo 5, decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. |
10. | ↑ | https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/ COVID-19: le novità del "Decreto Agosto". |
11. | ↑ | Articolo 68, comma 1, decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come modificato dall’articolo 99, comma 1, decreto legge 14 agosto 2020, n.104. |
12. | ↑ | Articolo 68, comma 2-bis, decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27. |
13. | ↑ | Articolo 68, comma 2-ter, decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come modificato dall’articolo 99, comma 1, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. |
14. | ↑ | Articolo 10, comma 1, lettera a), numero 3, decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159. |