Coronavirus: le misure per aumentare la disponibilità di Dpi

Coronavirus Dpi
Nell'ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri 23 marzo 2020 definite anche le modalità e le tempistiche per l'inoltro delle domande di accesso ai finanziamenti

Coronavirus: le misure per aumentare la disponibilità di Dpi e di dispositivi medici, sotto forma di agevolazioni alle imprese, sono contentute nell'ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri 23 marzo 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2020, n.78).

Ammessi i programmi di

  • l'ampliamento della capacità di una unità produttiva già esistente;
  • la riconversione di una unità produttiva esistente.

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Le risorse finanziarie disponibili  ammontano a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00),  fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.

Di seguito il testo integrale dell'ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri 23 marzo 2020 è riportata di seguito.

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Ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri - il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 23 marzo 2020 

Agevolazioni alle  imprese  Emergenza  COVID-19.  (Ordinanza  n.  4)

 

in Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2020, n.78

Il Commissario straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento

delle   misure   di   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza

epidemiologica COVID-19.

Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020,

recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario  nazionale  e

di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge  che  prevede  che  con

decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e'  nominato  un

Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle

misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza

epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri,  anche

in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto, altresi', l'art. 5 del medesimo decreto, che istituisce  una

specifica misura di incentivo alla produzione  e  alla  fornitura  di

dispositivi  medici  e  di  dispositivi  di  protezione  individuale,

operante secondo modalita'  compatibili  con  la  normativa  europea,

autorizzando a tal fine la spesa complessiva di 50  milioni  di  euro

per l'anno 2020, stabilendo tra l'altro che:

a) per assicurare la  produzione  e  la  fornitura  di  dispositivi

medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di  mercato

correnti  al  31  dicembre  2019,  in   relazione   alla   inadeguata

disponibilita' degli stessi nel periodo  di  emergenza  COVID-19,  il

Commissario straordinario di cui al citato art. 122 e' autorizzato  a

erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in  conto

gestione, nonche' finanziamenti agevolati;

b) il Commissario straordinario si  avvale  dell'Agenzia  nazionale

per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -

Invitalia, in qualita' di soggetto gestore della misura;

c) entro cinque giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, il

Commissario straordinario definisce e  avvia  la  misura  e  fornisce

specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa;

Visto l'art.  107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del  trattato  sul

funzionamento  dell'Unione  europea  ai  sensi  del   quale   possono

considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a

porre rimedio a  un  grave  turbamento  dell'economia  di  uno  Stato

membro;

Visto l'art. 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

secondo cui l'Unione garantisce  un  livello  elevato  di  protezione

della salute umana nella definizione e nell'attuazione  di  tutte  le

sue politiche ed attivita' e che prevede che l'azione dell'Unione  si

indirizza al miglioramento della sanita' pubblica,  alla  prevenzione

delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo

per la salute fisica e mentale;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 13 marzo 2020-

COM (2020) 112 final - «Risposta economica  coordinata  all'emergenza

COVID-19»;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-

COM (2020) 1863 final - «Temporary Framework for State  aid  measures

to support the economy in the current COVID-19 outbreak»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti

di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiologica da  COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana n. 53 del 2 marzo 2020 e,  in  particolare,

l'art. 34, che  detta  disposizioni  in  materia  di  dispositivi  di

protezione individuale;

Vista la circolare del  Ministero  della  salute  n.  4373  del  12

febbraio 2020, con la quale sono fornite  indicazioni  in  ordine  ai

dispositivi di protezione individuali;

Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  del   22   marzo

2020-C(2020) 1887 con la quale l'aiuto di  Stato  SA  56785  «product

...» viene considerato compatibile con il mercato  interno  ai  sensi

dell'art. 107, punto 3, lettera b)  del  trattato  sul  funzionamento

dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  18

marzo 2020, con il quale il dott. Domenico Arcuri e'  stato  nominato

Commissario straordinario ai  sensi  dell'art.  122  del  piu'  volte

citato decreto-legge n. 18/2020;

 

Dispone:

 

                               Art. 1 

                             Definizioni 

1. Ai fini della presente  ordinanza,  sono  adottate  le  seguenti

definizioni:

a) «decreto-legge»: il decreto-legge del  17  marzo  2020,  n.  18,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  70

del 17 marzo 2020;

b)  «Agenzia»:   l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli

investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia;

c)  «dispositivi  medici»:   strumenti,   apparecchi   e   impianti

utilizzati per finalita' diagnostiche o terapeutiche nella  cura  del

virus COVID-19  quali,  a  titolo  meramente  esemplificativo  e  non

esaustivo, respiratori e attrezzature connesse;

d)  «dispositivi  di  protezione   individuale»:   dispositivi   di

protezione individuali (DPI) quali  occhiali  protettivi  o  visiere,

mascherine, guanti e  tute  di  protezione,  come  individuati  dalla

circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio  2020  e

altri dispositivi equiparati ai sensi dell'art. 34 del  decreto-legge

2 marzo 2020, n. 9;

e) «Regolamento  GBER»:  il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della

Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato.

      Art. 2 

                       Ambito di applicazione 

                     e finalita' dell'intervento 

1. La presente ordinanza, considerata la necessita' di  contrastare

piu' efficacemente il progredire dell'epidemia COVID 19,  nonche'  la

situazione attuale di  carenza  di  liquidita'  di  cui  soffrono  le

imprese italiane del comparto, fornisce, ai  sensi  dell'art.  5  del

decreto-legge, le disposizioni volte a consentire l'attuazione  e  la

gestione ad opera dell'agenzia della misura  di  incentivazione  alla

produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di

protezione individuale prevista dal medesimo art. 5.

                               Art. 3 

                      Disposizioni finanziarie 

1. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  degli

aiuti di cui alla presente ordinanza sono pari, ai sensi dell'art. 5,

comma    6,    del    decreto-legge,     a     euro     50.000.000,00

(cinquantamilioni/00),  fatti  salvi   eventuali   incrementi   della

dotazione   finanziaria   disposti   con   successivi   provvedimenti

legislativi o amministrativi.

2. Per la gestione delle risorse di cui al comma  1  e'  utilizzato

l'apposito conto corrente infruttifero intestato all'agenzia,  aperto

presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi di quanto previsto

dall'art. 5, comma 6 del decreto-legge.

        Art. 4 

                        Soggetti beneficiari 

1. Gli incentivi di cui  alla  presente  ordinanza  possono  essere

concessi a societa' di persone o di capitali ivi comprese le societa'

cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e

le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile  di

qualsiasi dimensione localizzate sull'intero territorio nazionale.

2. Alla  data  di  presentazione  della  domanda  di  accesso  alle

agevolazioni, le imprese indicate al comma 1 devono:

a) essere regolarmente costituite e  iscritte  nel  registro  delle

imprese. Le imprese non  residenti  nel  territorio  italiano  devono

avere  una  personalita'  giuridica  riconosciuta  nello   stato   di

residenza come risultante dall'omologo registro delle  imprese.  Tali

soggetti  dovranno  dimostrare  di  possedere  almeno  una  sede  sul

territorio italiano;

b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti  e  non

essere  in  liquidazione  volontaria   o   sottoposte   a   procedure

concorsuali ad eccezione di quelle in continuita' aziendali;

c) trovarsi in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di

normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli

infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

d) essere in regime di contabilita' ordinaria;

e)  non  rientrare  tra  le  societa'   che   hanno   ricevuto   e,

successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli

aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla  Commissione

europea;

f)  non  trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in

difficolta' cosi' come individuata dal regolamento GBER alla data del

31 dicembre 2019.

3. Non possono in ogni caso essere ammesse ai benefici di cui  alla

presente ordinanza le imprese che si trovino in  condizioni  previste

dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare  di  agevolazioni

finanziarie pubbliche o comunque a  cio'  ostative.  A  tal  fine  le

imprese rendono una specifica dichiarazione ai sensi del decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

            Art. 5 

                        Programmi ammissibili 

1.  Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  di  cui  alla   presente

ordinanza i programmi  di  investimento  volti  all'incremento  della

disponibilita' nel territorio nazionale di dispositivi  medici  e  di

dispositivi di protezione individuale attraverso:

a) l'ampliamento della capacita' di una unita' produttiva esistente

gia' adibita alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi

di protezione individuale;

b) la riconversione di una unita' produttiva esistente  finalizzata

alla  produzione  di  dispositivi  medici  e/o  di   dispositivi   di

protezione individuale.

2. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono:

a) essere avviati successivamente alla data  di  pubblicazione  del

decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18  «Misure  di  potenziamento  del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno  economico  per  famiglie,

lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19»;

b) essere completati entro il termine  indicato  nella  domanda  di

agevolazione e, in ogni caso, entro il termine massimo di centottanta

giorni dalla data di notifica del provvedimento  di  ammissione  alle

agevolazioni.  Per  data  di  completamento  si   intende   la   data

dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;

c) prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori  a

euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro 2.000.000,00

(duemilioni/00).

Art. 6 

                          Spese ammissibili 

1.  Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  di  cui  alla   presente

ordinanza  le  spese  necessarie  alle  finalita'  del  programma  di

investimento relative a:

a) opere murarie strettamente necessarie alla  installazione  o  al

funzionamento dei macchinari o impianti ad uso produttivo;

b) macchinari, impianti  ed  attrezzature  varie  commisurate  alle

esigenze del ciclo produttivo;

c) programmi informatici commisurati  alle  esigenze  produttive  e

gestionali dell'impresa.

2. E', altresi', ritenuto ammissibile alle agevolazioni un  importo

a copertura delle esigenze di capitale circolante, fino a un  massimo

del 20% del totale delle spese di cui al  comma  1.  Le  esigenze  di

capitale circolante  devono  essere  giustificate  nell'ambito  della

scheda illustrativa del programma e possono essere utilizzate ai fini

del  pagamento,  a  titolo   esemplificativo,   di   materie   prime,

sussidiarie, di consumo e merci, degli eventuali canoni di  locazione

dell'immobile adibito alla produzione,  dei  costi  del  personale  e

delle utenze.

  Art. 7 

                      Agevolazioni concedibili 

1. Le agevolazioni sono concesse, nel limite del massimale di aiuto

di cui al successivo comma 5, nella forma del finanziamento agevolato

sulla  base  di  una  percentuale  massima  del   75%   delle   spese

ammissibili.

2. Il finanziamento agevolato deve essere restituito  dal  soggetto

beneficiario senza  interessi  a  decorrere  dalla  data  dell'ultima

erogazione, secondo  un  piano  di  ammortamento  a  rate  semestrali

costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre  di  ogni

anno, in un periodo della durata massima di  otto  anni,  incluso  un

anno di preammortamento. Il finanziamento agevolato non e'  assistito

da particolari forme  di  garanzia,  fermo  restando  che  i  crediti

nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque,

assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della  legge

27 dicembre 1997, n. 449.

3. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione  lordo

del finanziamento agevolato si applica la  metodologia  di  cui  alla

comunicazione n. 14/2008. A  tal  fine  e'  utilizzato  il  tasso  di

riferimento vigente alla  data  di  concessione  delle  agevolazioni,

determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini  di

punti base conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione.

4. Nel caso in cui l'entrata in produzione, in ogni caso successiva

alla conclusione del  programma  di  investimenti  come  definito  al

precedente art. 5, comma 2 lettera b), avvenga entro quindici  giorni

dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  di   ammissione   alle

agevolazioni, e' riconosciuto  uno  sconto,  nei  limiti  di  cui  al

successivo comma 5, in linea capitale pari al 100%  dell'importo  del

finanziamento che la beneficiaria e' tenuta a restituire.

Nel caso in cui l'entrata in produzione, in  ogni  caso  successiva

alla conclusione del  programma  di  investimenti  come  definito  al

precedente art. 5, comma 2, lettera b), avvenga entro  trenta  giorni

dalla data di notifica del provvedimento di  ammissione,  lo  sconto,

nei limiti di cui al successivo comma 5, in linea capitale sara' pari

al 50% del finanziamento da restituire.

Nel caso in cui l'entrata in produzione, in  ogni  caso  successiva

alla conclusione del  programma  di  investimenti  come  definito  al

precedente art. 5, comma 2, lettera b), avvenga entro sessanta giorni

dalla data di notifica del provvedimento di  ammissione,  lo  sconto,

nei limiti di cui al successivo comma 5, in linea capitale sara' pari

al 25% del finanziamento da restituire.

Resta inteso che, nel caso in cui l'entrata in produzione, in  ogni

caso successiva alla conclusione del programma di  investimenti  come

definito al precedente art. 5, comma 2,  lettera  b),  avvenga  oltre

sessanta giorni e comunque entro il termine  massimo  di  centottanta

giorni dalla data di notifica del  provvedimento  di  ammissione,  la

quota da restituire sara' pari all'intero importo del finanziamento.

Lo sconto in linea capitale verra'  computato  come  contributo  in

conto   impianti,   per   la   parte   del   finanziamento   relativa

all'investimento, e come contributo in conto gestione, per  la  parte

del finanziamento relativa al circolante.

5. L'importo massimo delle agevolazioni concedibili, in termini  di

aiuto (inteso come Equivalente sovvenzione lorda),  non  puo'  essere

superiore a 800.000,00 euro. Pertanto, nel  caso  in  cui  il  valore

complessivo delle  agevolazioni  calcolato  come  indicato  ai  commi

precedenti, superi il predetto massimale, lo sconto in linea capitale

viene corrispondentemente ridotto.

6. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria

del programma di investimento ammesso alle  agevolazioni,  attraverso

risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno  in  una  forma

priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura  almeno  pari

al 25 per cento delle spese ammissibili complessive.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono  cumulabili

con altre agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo  per  le

medesime spese.

    Art. 8 

                        Procedura di accesso 

1. Le agevolazioni di cui alla  presente  ordinanza  sono  concesse

mediante una procedura valutativa «a sportello».

La valutazione delle  domande  e'  effettuata  in  base  all'ordine

cronologico di presentazione delle stesse.

2. Le domande di agevolazione di cui  al  comma  1  possono  essere

presentate a partire dalle ore 12,00 del  26  marzo  2020.  L'agenzia

provvedera' a pubblicizzare i termini di apertura  sul  proprio  sito

istituzionale all'indirizzo www.invitalia.it

3. Le domande di accesso devono essere redatte in lingua italiana e

compilate  esclusivamente  in  formato   elettronico   e   presentate

utilizzando  la  procedura  informatica  e   gli   schemi   messi   a

disposizione nel sito internet www.invitalia.it secondo le istruzioni

fornite dall'agenzia. La presentazione della  domanda  con  modalita'

diverse da quelle indicate al presente comma costituiscono motivo  di

irricevibilita' della stessa.

4. La domanda contiene, tra l'altro:

a) i dati anagrafici  dell'impresa  richiedente,  ivi  inclusi  gli

estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla

realizzazione  del  programma  e  sul  quale  verranno   erogate   le

agevolazioni di cui alla presente ordinanza;

b)  dichiarazione  del  legale  rappresentante,  resa  secondo   le

modalita' stabilite dalla prefettura competente, in  merito  ai  dati

necessari per la richiesta, da parte dell'Agenzia delle  informazioni

antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art.  85

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  e

integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218;

c)  dichiarazione  possesso  requisiti  secondo  quanto   stabilito

dall'art. 4, comma 2;

d)  la  descrizione  del  soggetto  proponente,  il   piano   degli

investimenti e le previsioni di copertura dei costi, con  indicazione

delle modalita' di apporto dei mezzi propri e/o dei finanziamenti  di

terzi;

e) relazione tecnica asseverata da parte di  un  tecnico  abilitato

iscritto all'albo professionale, attestante la  capacita'  produttiva

giornaliera dell'impresa  ante  e  post  investimento  richiesto,  la

funzionalita',  la  pertinenza  e   la   congruita'   del   programma

d'investimento e delle spese ad esso riferite rispetto agli obiettivi

produttivi del programma stesso, nonche' le caratteristiche  tecniche

dei dispositivi, ivi incluso l'eventuale possesso  di  certificazioni

di prodotto. La relazione  deve  inoltre  esplicitare  gli  eventuali

necessari adempimenti  autorizzativi  e  la  relativa  tempistica  di

ottenimento al fine di attestare la cantierabilita' del programma;

f) l'impegno alla messa a disposizione dei dispositivi prodotti  in

favore  del  Commissario  straordinario  al   fine   della   relativa

acquisizione, ai valori di mercato  correnti  al  31  dicembre  2019,

sulla base dei fabbisogni riscontrati dallo stesso Commissario  e  su

sua richiesta,  sentito  il  Dipartimento  della  protezione  civile.

L'acquisizione puo' avvenire anche per  il  tramite  dell'Agenzia  ai

sensi  dell'art.  122  del  decreto-legge   e,   su   richiesta   del

Commissario,  include  la   consegna   dei   dispositivi   ad   opera

dell'impresa beneficiaria;

g) ultimi due  bilanci  di  esercizio  approvati  o  documentazione

equipollente.

5. La domanda di agevolazione deve essere sottoscritta, a  pena  di

invalidita', dal legale rappresentante  dell'impresa  mediante  firma

digitale,   nel   rispetto   di   quanto    disposto    dal    Codice

dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo

2005, n. 82.

                               Art. 9 

                       Valutazione istruttoria 

1. L'agenzia procede all'istruttoria delle domande di  agevolazioni

sulla base della documentazione presentata dall'impresa  richiedente,

verificando,  in  particolare,  la  coerenza   della   documentazione

pervenuta e l'adeguatezza del programma rispetto agli  obiettivi  del

decreto-legge.

2. L'agenzia, in particolare:

a) verifica la sussistenza  delle  condizioni  per  la  concessione

delle agevolazioni, ivi inclusa la completezza e la regolarita' della

documentazione  presentata  nonche'  l'ammissibilita'   delle   spese

esposte, determinando l'importo delle agevolazioni concedibili;

b)  accerta  la  validita'  tecnico-economica  e  finanziaria   del

programma secondo i seguenti elementi:

1) credibilita' del soggetto proponente in termini di adeguatezza e

coerenza rispetto al progetto proposto;

2) fattibilita' tecnica del programma, intesa  come  capacita'  del

programma proposto di determinare un incremento della  produzione,  a

seguito del completamento del piano degli investimenti e credibilita'

del cronoprogramma degli investimenti;

3)  solidita'   economica-finanziaria-patrimoniale   del   soggetto

proponente.

                               Art. 10 

            Concessione ed erogazione delle agevolazioni 

1. Le agevolazioni sono concesse  dall'agenzia  in  seguito  ad  un

provvedimento  di  ammissione  che  dovra'  essere  sottoscritto  per

accettazione dalla beneficiaria entro cinque  giorni  dalla  relativa

notifica.   Le   agevolazioni   non    potranno    essere    concesse

successivamente al 31 dicembre 2020.

2. L'erogazione delle agevolazioni avviene sul  conto  corrente  di

cui all'art. 8, comma 4, lettera a), in due  quote,  la  prima  delle

quali, pari al 60% delle agevolazioni  complessivamente  concesse,  a

seguito dell'accettazione del provvedimento di cui al comma 1.

3. La seconda quota a saldo e' erogata a seguito del  completamento

del programma di  investimenti  cosi'  come  determinata  dall'ultimo

titolo di spesa inerente al  programma  agevolato.  La  richiesta  di

erogazione del  saldo  dovra'  essere  presentata  all'agenzia  entro

trenta giorni dal completamento del programma unitamente ai titoli di

spesa relativi  agli  investimenti  realizzati,  alla  documentazione

attestante l'avvenuto  integrale  pagamento  dei  predetti  titoli  e

all'ulteriore  documentazione  successivamente  indicata   sul   sito

internet dell'agenzia. L'erogazione del  saldo  e'  subordinata  alle

positive verifiche in merito alla effettiva capacita'  del  programma

realizzato di conseguire gli obiettivi dichiarati in sede di  domanda

e asseverati nella relazione tecnica di  cui  all'art.  8,  comma  4,

lettera e).

4. A seguito  dell'erogazione  della  quota  a  saldo  riferita  al

programma degli investimenti, la beneficiaria  potra'  presentare  la

richiesta  di  erogazione  della  quota  di  contributo  riferita  al

capitale  circolante  sulla  base  della  documentazione  che   sara'

indicata sul sito dell'agenzia.

L'importo  di  tale  contributo  sara'  commisurato   all'ammontare

dell'investimento effettivamente ammesso alle agevolazioni.

5. A conclusione del programma l'impresa dovra' presentare apposita

dichiarazione di entrata in produzione degli investimenti agevolati e

della messa a disposizione del Commissario dei dispositivi.

                                 Art. 11 

                             Variazioni 

1. Eventuali variazioni  dell'impresa  beneficiaria  conseguenti  a

operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',

ovvero  variazioni  del  programma   d'investimento   relative   agli

obiettivi, alla modifica della  tempistica  di  realizzazione,  fermo

restando il termine massimo di centottanta giorni per  completare  il

programma,  alla  localizzazione  delle   attivita'   devono   essere

tempestivamente  comunicate  all'agenzia   affinche'   proceda   alle

opportune verifiche, valutazioni  ed  adempimenti.  La  comunicazione

deve essere accompagnata da una argomentata relazione illustrativa.

2. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e'

stata approvata l'agenzia sospende l'erogazione delle agevolazioni.

                                Art. 12 

                   Ulteriori adempimenti a carico 

                     delle imprese beneficiarie 

  1. L'impresa beneficiaria,  oltre  al  rispetto  degli  adempimenti

previsti dalla presente ordinanza, e' tenuta a:

a) tenere a disposizione tutti i  documenti  giustificati  relativi

alle spese rendicontate per i cinque anni successivi al completamento

del programma;

b) consentire  e  favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo

svolgimento di tutti i  controlli,  le  ispezioni  ed  i  monitoraggi

finalizzati  a  verificare  le  condizioni  di   mantenimento   delle

agevolazioni;

c) corrispondere a tutte le  richieste  formulate  dall'agenzia  di

informazioni, dati e rapporti tecnici.

                              Art. 13 

                      Revoca delle agevolazioni 

1. Le agevolazioni di cui alla presente ordinanza sono revocate, in

misura totale o parziale, nei seguenti casi:

a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita',

ovvero di documentazione incompleta o irregolare per  fatti  comunque

imputabili all'impresa beneficiaria;

b)  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero   apertura   nei

confronti della medesima di altra procedura concorsuale con finalita'

liquidatorie;

c) mancata realizzazione del programma d'investimento  nei  termini

indicati all'art. 5, comma 2;

d) non mantenimento dei beni per l'uso previsto per una durata pari

ad almeno due anni dal completamento dell'investimento;

e) mancata restituzione protratta per oltre un anno delle rate  del

finanziamento concesso;

f)  in  tutti  gli  altri  casi  previsti  dal   provvedimento   di

concessione.

La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana.

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