Conseguenze legate all'emergenza Coronavirus anche per il settore dei servizi ambientali ed energetici. Con la deliberazione 12 marzo 2020 59/2020/R/COM, l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha dettato un differimento dei termini previsti per:
- il servizio idrico integrato;
- il servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- i servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
- gli obblighi informativi per il settore elettrico e gas.
Inoltre, sono state dettate le prime disposizioni in materia di qualità alla luce legate all'emergenza sanitaria, laddove è previsto che l'eventuale mancato rispetto di standard di qualità contrattuale e commerciale riconducibile al Covid-19 può essere ricondotto a “cause di forza maggiore” tali da escludere il gestore/esercente dall’obbligo di corresponsione dell’indennizzo automatico relativamente agli standard specifici previsti per il servizio idrico integrato e per i servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
Di seguito il testo della delibera Arera 12 marzo 2020 59/2020/R/COM, disponibile anche sul sito dell'Autorità.
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Deliberazione dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) 12 marzo 2020 59/2020/R/COM
Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da Covid-19
L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Nella 1101a ter riunione del 12 marzo 2020
(omissis)
CONSIDERATO CHE
l’Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l’epidemia da virus COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, poi qualificata come “pandemia” nella dichiarazione dell’11 marzo 2020;
al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il d.P.C.M. 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19 (di fatto estendendo all’intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del decreto del d.P.C.M. 8 marzo 2020, inizialmente riferite alla regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), nonché – da ultimo con il d.P.C.M. 11 marzo 2020 – ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio;
con i provvedimenti di cui al precedente alinea sono state, in particolare, introdotte sull’intero territorio nazionale limitazioni generalizzate agli spostamenti, divieti di “ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, nonché la sospensione di riunioni e meeting “in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità”.
(omissis)
RITENUTO CHE:
le attuali criticità, determinate dall’insorgenza di rischi per l’incolumità pubblica e privata connessi ad agenti virali trasmissibili, richiedano prime iniziative di carattere straordinario ed urgente;
al fine di garantire la massima sicurezza a tutti i soggetti chiamati a partecipare alla ricognizione dei dati, nonché all’elaborazione e all’approvazione degli atti richiesti dalla regolazione dell’Autorità sia necessario differire taluni dei termini fissati (in particolare le scadenze più ravvicinate) in modo da assicurare – alla luce delle stringenti misure adottate a livello nazionale per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 – un ordinato processo di recepimento della regolazione;
sia, in particolare, opportuno rideterminare i termini degli adempimenti richiamati in premessa tenuto conto della durata di 6 mesi dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
RITENUTO, POI, CHE:
sia opportuno chiarire – relativamente al mancato rispetto di standard di carattere contrattuale e commerciale che potrebbe derivare dalle azioni messe in atto dagli operatori per garantire le condizioni di continuità e sicurezza del servizio compatibilmente con le misure di protezione sanitaria – che, come prefigurato dall’Autorità nel Comunicato “Emergenza COVID-19” dell’11 marzo 2020, il riferito mancato rispetto per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 possa essere ricondotto alle “cause di forza maggiore”, come previsto dalla regolazione settoriale, con i conseguenti effetti per il gestore/esercente in termini di esclusione dall’obbligo di corresponsione dell’indennizzo automatico nei casi di mancato rispetto degli standard specifici previsti per il servizio idrico integrato, per i servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e per i servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas e di trasporto del gas naturale;
inoltre, in coerenza con quanto indicato nel citato Comunicato “Emergenza COVID-19” dell’11 marzo 2020, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di indennizzi automatici previsti dalle regolazioni di settore, non potranno derivare conseguenze economicamente penalizzanti per gli operatori che avranno gestito il servizio, qualora siano conseguenza di prassi tese a garantire la massima sicurezza e protezione dal rischio di contagio di tutto il personale, con particolare attenzione a coloro che hanno funzioni o competenze essenziali per la garanzia della continuità del servizio;
in relazione alle prestazioni commerciali dei settori regolati, chiarire che il principio generale della causa di forza maggiore opera anche ove non espressamente richiamato dalla regolazione vigente, prevedendo che gli operatori che se ne avvalgono definiscano i medesimi criteri oggettivi e documentabili di attribuzione alle cause di forza maggiore delle prestazioni commerciali previsti per i casi disciplinati dalla regolazione vigente;
allo scopo di assicurare la continuità e la disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza, nonchè di garantire certezza nei rapporti giuridici, sia opportuno rinviare a successivi provvedimenti l’introduzione di eventuali ulteriori espresse deroghe e sospensioni dei meccanismi di regolazione della qualità che risultassero interferenti, nelle attuali condizioni di emergenza, con tale prioritario obiettivo, fermo restando quanto previsto – con riferimento alla qualità tecnica del servizio idrico integrato – ai commi 5.2, lett. b), e 5.4 della deliberazione 917/2017/R/IDR;
tenuto conto dell’eventuale necessità di operatori dei settori energetici e gestori del settore idrico, clienti e utenti finali, associazioni e altri delegati, di predisporre ogni soluzione organizzativa idonea per prender parte alle procedure conciliative online dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità a fronte dello stato di emergenza dichiarato sull’intero territorio nazionale, garantendo in tal senso la massima flessibilità operativa senza compromettere il corretto svolgimento di tali procedure nell’interesse delle parti, sia opportuno prevedere che il termine massimo di conclusione delle procedure in argomento, dato dal combinato dei commi 4.2 e 4.3 dell’articolo 4 del TICO, attualmente fissato 120 giorni solari, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di conciliazione completa, sia pari a 180 giorni solari e che tale ultimo termine, peraltro in linea con l’articolo 141-quater, comma 3, lettera e), del Codice del consumo, trovi applicazione per tutte le procedure avviate dinanzi al Servizio Conciliazione in costanza del predetto stato di emergenza, nonché per le procedure in corso dinanzi al Servizio medesimo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:
sia necessario segnalare alle competenti autorità l’opportunità di riconsiderare i termini previsti dalla normativa vigente per l’approvazione (relativi all’anno 2020) delle “tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, proponendo il differimento al 30 giugno 2020 del termine del 30 aprile 2020 attualmente previsto dal citato articolo 1, comma 683-bis, della legge 147/13;
rinviare a successivo provvedimento – da adottarsi anche alla luce delle ulteriori misure che potranno essere disposte dalle autorità competenti, centrali e territoriali, per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – l’eventuale revisione di quanto disposto con la presente deliberazione
DELIBERA
Articolo 1
Differimento dei termini per il servizio idrico integrato
I termini (di cui al comma 77.1 dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR e al Comunicato 18 febbraio 2020) per la comunicazione all’Autorità delle informazioni e dei dati di qualità contrattuale riferiti al 31 dicembre 2019, sono differiti:
per i gestori, dal 16 marzo 2020 al 15 maggio 2020;
per gli Enti di governo dell’ambito, dal 27 aprile 2020 al 26 giugno 2020.
Sono, altresì, prorogati i termini di cui al punto 2 della deliberazione 46/2020/R/IDR, differendo:
dal 17 aprile 2020 al 17 giugno 2020, il termine perentorio per la conclusione della raccolta dati finalizzata alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica del servizio idrico integrato definiti per ciascuna gestione per gli anni 2018 e 2019;
dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, il termine per l’attribuzione delle pertinenti premialità e penalità previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR.
E’ prorogato, poi, al 30 giugno 2020 il termine (originariamente fissato al 30 aprile
2020) di cui al comma 5.3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, entro il quale l’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, è tenuto a trasmettere, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, il pertinente schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 in osservanza del MTI-3.
Articolo 2
Differimento dei termini per il servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati
E’ differito dal 1° aprile 2020 al 1° luglio 2020 il termine di cui al comma 2.3, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF (TITR), a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni in ordine agli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
E’ conseguentemente differito dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020 il termine di cui al comma 11.1, lett. a) dell’Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF entro il quale i gestori delle attività di raccolta e trasporto e i gestori delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade sono tenuti a trasmettere al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti le informazioni rilevanti di cui ai commi 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 e 8.2 del TITR.
Articolo 3
Differimento dei termini per i servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento
1. Relativamente agli obblighi di comunicazione in materia di contributi di allacciamento e modalità per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’Allegato A alla deliberazione 24/2018/R/TLR, è differito:
a) dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il termine di cui al comma 13.1 entro cui gli esercenti del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento sono tenuti a trasmettere all’Autorità il rapporto di riepilogo (riferito all’anno 2019) relativo alle disattivazioni e agli scollegamenti effettuati;
b) dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020, il termine di cui al comma 7.1 entro cui gli esercenti sono tenuti a trasmettere all’Autorità un rapporto di riepilogo (riferito all’anno 2019) relativo agli allacciamenti effettuati.
2. E’, altresì, prorogato dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020 il termine di cui al comma 33.1 dell’Allegato A alla deliberazione 661/2018/R/TLR, tenuto conto di quanto disposto dal comma 35.2, entro il quale gli esercenti sono tenuti a comunicare all’Autorità le informazioni e i dati di qualità commerciale dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento di cui al comma 33.2 (riferiti all’anno 2019).
Articolo 4
Differimento dei termini di adempimento agli obblighi informativi per il settore elettrico e gas
Per entrambi i settori dell’energia elettrica e del gas naturale sono prorogati gli obblighi informativi:
a) del monitoraggio retail, di cui al TIMR;
b) dei monitoraggi sui tempi di emissione delle fatture di periodo, delle fatture di chiusura e sull’incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi e gli obblighi informativi delle imprese di distribuzione su qualità dei dati misura, di cui alla deliberazione 100/2016/R/COM e di cui al TIF;
c) della qualità commerciale della vendita, di cui al TIQV;
d) del monitoraggio relativo ai contratti contestati, di cui alla deliberazione 228/2017/R/COM;
e) della qualità dei servizi telefonici, di cui al TIQV;
f) del monitoraggio dei contratti relativi alle offerte PLACET, di cui alla deliberazione 288/2018/R/COM;
g) della sicurezza e continuità per il servizio di distribuzione del gas, di cui al comma 28.1 della RQDG;
h) della qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas, di cui all comma 64.1 della RQDG;
i) degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui al comma 11.2 dell’Allegato A alla deliberazione 40/2014/R/GAS;
j) della sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale, di cui al comma 11.1 della RQTG;
k) della qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale, di cui al comma 38.1 della RQTG;
l) della continuità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, di cui al comma 16.1 del TIQE 2016-19 (e collegati commi 42.5, 45.1, 58.1, e 136.1);
m) della qualità della tensione nelle reti di distribuzione dell’energia elettrica, di cui al comma 70.1 del TIQE 2016-19;
n) della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, di cui al comma 109.1 del TIQE 2016-19;
o) di adesione alla regolazione speciale del numero di interruzioni, cui al comma
27.1 del TIQE 2020-23;
p) di adesione alla regolazione per esperimenti, di cui al comma 27bis.4 del TIQE 2020-23;
I termini degli obblighi informativi di cui al comma 4.1 sono prorogati fino a date successive al 3 aprile 2020 che saranno definite con successivi provvedimenti delle Direzioni competenti dell’Autorità.
Articolo 5
Differimento dei termini di cui al TICO
5.1 Il termine massimo di conclusione delle procedure conciliative dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità è fissato pari a 180 giorni solari decorrenti dalla data di presentazione della domanda di conciliazione completa e tale termine trova applicazione per tutte le procedure avviate dinanzi al Servizio Conciliazione in costanza dello stato di emergenza dichiarato sull’intero territorio nazionale, nonché per le procedure in corso dinanzi al Servizio medesimo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Articolo 6
Prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da COVID-19
1. Il mancato rispetto di standard di qualità contrattuale e commerciale connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 può essere ricondotto alle “cause di forza maggiore” di cui al comma 71.1, lett. a), della RQSII e al comma 26.1, lett. a)
della RQCT, con gli effetti che ne conseguono per il gestore/esercente in termini di esclusione dall’obbligo di corresponsione dell’indennizzo automatico relativamente agli standard specifici previsti per il servizio idrico integrato e per i servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
2. Per il settore dell’energia elettrica e del gas naturale la disciplina delle cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità per cause di forza maggiore trova applicazione in relazione a tutti i provvedimenti dell’Autorità anche ove non espressamente richiamata. Limitatamente a tali casi, gli esercenti la vendita e le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas naturale hanno la facoltà di definire i criteri oggettivi e documentabili di attribuzione alle cause di forza maggiore delle prestazioni commerciali per le quali, a causa dell’emergenza sanitaria di cui al decreto legge 6/20, non siano rispettati gli standard definiti dall’Autorità per le prestazioni disciplinate dal TIQV, TIVG, TIMOE, TIMG, TIF.
3. Allo scopo di assicurare la continuità e la disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza, nonchè di garantire certezza nei rapporti giuridici, è rinviata a successivi provvedimenti l’introduzione di eventuali ulteriori espresse deroghe e sospensioni dei meccanismi di regolazione della qualità che risultassero interferenti, nelle attuali condizioni di emergenza, con tale prioritario obiettivo, fermo restando quanto previsto – con riferimento alla qualità tecnica del servizio idrico integrato – ai commi 5.2, lett. b), e 5.4 della deliberazione 917/2017/R/IDR.
Articolo 7
Disposizioni finali
E’ rinviata a un successivo provvedimento – da adottarsi anche alla luce delle ulteriori misure che potranno essere disposte dalle autorità competenti, centrali e territoriali, per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – l’eventuale revisione di quanto disposto con la presente deliberazione.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.