Coronavirus: stop alle attività produttive,ma non alla sicurezza
Nel decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2020, n. 76) che, allo scopo di contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha sancito il blocco temporaneo di una serie di attività produttive industriali, rilevano due misure legate alla sicurezza sul lavoro:
- all'art. 1, comma 1, lettera g) è disposto che sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;
- il comma 3 afferma che le le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso del 14 marzo 2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto fra il Governo e le parti sociali.
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Da ultimo, si segnala, alla lettera c), il richiamo allo smartworking per la prosecuzione delle attività produttive sospese.
Di seguito il testo dei commi citati in epigrafe.
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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale. (20A01807)
(in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2020, n. 76)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(omissis)
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti
misure:
(omissis)
c) le attivita' produttive che sarebbero sospese ai sensi della
lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalita' a
distanza o lavoro agile;
(omissis)
g) sono consentite le attivita' degli impianti a ciclo produttivo
continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e'
ubicata l'attivita' produttiva, dalla cui interruzione derivi un
grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il
Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che
non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino
all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e'
legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In
ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita' dei predetti
impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico
essenziale;
(omissis)
3. Le imprese le cui attivita' non sono sospese rispettano i
contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra
il Governo e le parti sociali.