Covid-19: da Inail indicazioni sul pagamento delle prestazioni economiche non continuative. I chiarimenti nella nota operativa 20 marzo 2020, pubblicata sul sito dell'istituto e riportata a seguire.
Sempre sul proprio portale, Inail ricorda le necessità di indicare , in sede di apertura delle pratiche per le prestazioni economiche non continuative (indennità di temporanea assoluta e altri assegni), il codice iban dei beneficiari per effettuare il pagamento. Ciò per evitare di doversi recare presso gli sportelli postali e bancari per la riscossione.
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Infine, l'istituto ricorda l’ordinanza della protezione civile 19 marzo 2020, n. 652, che ha disposto uno specifico calendario per i pagamenti agli sportelli postali, compresi quelli relativi alle prestazioni continuative (rendite).
Di seguito il testo della nota Inail 20 marzo 2020. In allegato, invece, è disponibile il testo dell’ordinanza della protezione civile 19 marzo 2020, n. 652, che riporta il calendario per i pagamenti agli sportelli postali.
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Nota Inail 20 marzo 2020
Oggetto: Emergenza COVID-19. Procedura Graiweb Prestazioni: Modalità di pagamento delle prestazioni economiche non continuative. Indicazioni.
In merito alle attuali modalità di pagamento delle prestazioni economiche non continuative erogate, a favore degli assicurati, dall’Istituto cassiere mediante il flusso telematico centralizzato e tenuto conto dell’attuale emergenza sanitaria nonché della necessità di contenere il diffondersi del COVID-19, alla luce delle disposizioni del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 e del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, si rappresenta quanto segue.
Come è noto, tra le forme di pagamento previste in Convenzione con l’Istituto cassiere, sono regolate gli strumenti di pagamento elettronici identificati da un codice iban, che rappresentano la modalità più efficace e sicura per soddisfare i crediti dei beneficiari delle prestazioni dell’Istituto; solo in maniera marginale il pagamento localizzato presso sportello bancario o postale e l’assegno circolare/vaglia postale.
Peraltro, i predetti strumenti di pagamento elettronici sono obbligatoriamente richiesti per la liquidazione delle prestazioni di importo superiore a 1.000 euro, ai sensi delle disposizioni di legge disciplinate dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, art.11, comma 2 e confermate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 904 e si configurano nella forma di “bonifico” mediante l’accredito in conto corrente bancario o postale, su carta di pagamento prepagata identificata dal codice iban nel limite massimo di importo caricabile, su libretto di deposito bancario nominativo o libretto di deposito postale nominativo.
Ciò premesso, per evitare disagi o assembramenti e pericoli di contagio nelle attività di riscossione delle predette prestazioni economiche, si invitano le strutture in indirizzo ad anticipare già nella fase di apertura e di istruttoria della pratica di infortunio o malattia professionale, l’invio agli interessati del modulo per la scelta della forma di pagamento, ai fini dell’opzione mediante il codice Iban. Con ciò evitando, in attesa delle modifiche procedurali, l’impostazione di default del pagamento localizzato in assenza della scelta di altra forma di pagamento a favore del beneficiario.
Il predetto modulo dovrà essere acquisito con modalità telematica avendo cura che allo stesso sia associato valido documento di riconoscimento.
In proposito, si fa presente che è opportuno attivare ogni iniziativa utile a contattare, con la massima tempestività possibile, il beneficiario del pagamento (tramite contatto telefonico, indirizzo di posta elettronica, ecc.) avvalendosi, nel caso di lavoratori patrocinati per i quali non sia stato possibile raggiungerli direttamente, anche della collaborazione dei Patronati, al fine di rappresentare all’utenza la necessità e l’importanza di scegliere, come modalità di erogazione delle citate prestazioni economiche, gli strumenti di pagamento elettronici identificati da codice iban.
Alla luce di quanto premesso, il pagamento localizzato potrà essere ammesso solo in casi eccezionali per indisponibilità dell’iban del beneficiario della prestazione.