Covid-19 e lavoratori: pubblicati tre provvedimenti sulle Gazzette Ufficiali nn. 44 e 45 che riguardano anche i luoghi di lavoro e il relativo personale. In particolare, si tratta di:
- ordinanza del ministero della Salute 21 febbraio 2020 «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19» (in Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2020, n. 44)
- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45) coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, n. 61);
- decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45).
Questi tre provvedimenti fanno seguito alla circolare del minSalute 3 febbraio 2020.
Di seguito i testi integrali dei tre provvedimenti.
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Ordinanza del ministero della Salute 21 febbraio 2020
Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia
infettiva COVID-19. (20A01220)
in Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2020, n. 44
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della
Costituzione;
Visto l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
europea;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,
e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonche' il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di
protezione dei dati personali;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 21 del 27
gennaio 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 26 del 1°
febbraio 2020;
Viste le circolari della Direzione generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio
2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio
2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1°
febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001
dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Considerata la segnalazione da parte della regione Lombardia di
trasmissione sporadica e diffusione locale di infezione da
SARS-CoV-2;
Considerato che e' in corso la completa definizione della catena
epidemiologica nel contesto lombardo e che la situazione
epidemiologica e' in evoluzione;
Viste le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale
interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale, in assenza di
immediate misure di contenimento;
Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole
incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione
mondiale della sanita';
Viste le indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui
all'art. 2 della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020,
riunitosi in data odierna;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di
sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e
sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della
malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in relazione alle
evidenze scientifiche emergenti;
Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della
sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di
precauzione e proporzionalita', coerentemente con le raccomandazioni
dettate dall'Organizzazione mondiale della sanita' e dal Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. E' fatto obbligo alle Autorita' sanitarie territorialmente
competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza
attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto
contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva
COVID-19.
2. E' fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi
quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver
soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria territorialmente competente.
3. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l'Autorita'
sanitaria territorialmente competente provvedera' all'adozione della
misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure
alternative di efficacia equivalente.
Art. 2
1. I dati personali raccolti nell'ambito delle attivita' di
sorveglianza di cui all'art. 1 vengono trattati dall'Autorita'
sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore
della sanita' pubblica, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative
al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in
atto. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta
giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto.
Art. 3
1. La presente ordinanza ha validita' di novanta giorni, a
decorrere dalla data odierna.
La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la
registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
***
Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20G00020)
in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45
Vigente al: 23-2-2020
Il testo è coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, n. 61). Le modifiche sono rappresentate in caratteri grassetti e corsivi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della
sanita';
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del
predetto virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o
nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale
non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un
caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia'
interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita'
competenti , con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,
sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione
epidemiologica.
2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche
le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da
parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o
nell'area;
b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,
di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato,
anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se
svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia,
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli
istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria,
salvo le attivita' formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle
disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali
istituti e luoghi;
f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul
territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la
disposizione di cui all'articolo 41, comma 4 del codice della normativa
statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di
personale;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza
attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi
confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto
ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a
comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per l'adozione della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi
commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita';
k) chiusura o limitazione dell'attivita' degli uffici pubblici,
degli esercenti attivita' di pubblica utilita' e servizi pubblici
essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146, specificamente individuati;
l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli
esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' sia
condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o
all'adozione di particolari misure di cautela individuate
dall'autorita' competente;
m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto
di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e
nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico
locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai
provvedimenti di cui all'articolo 3;
n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, a
esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica
utilita' e di quelle che possono essere svolte in modalita'
domiciliare;
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita'
lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita'
lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori
del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in
ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento del
lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.
Art. 2
Ulteriori misure di gestione dell'emergenza
1. Le autorita' competenti, con le modalita' previste dall'articolo 3,
commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di
contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la
diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui
all'articolo 1, comma 1.
Art. 3
Attuazione delle misure di contenimento
1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa,
il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri
competenti per materia, nonche' i Presidenti delle regioni
competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in
cui riguardino il territorio nazionale.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema
necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono
essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia
se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro
ore dalla loro adozione.
3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e
urgenti gia' adottate dal Ministro della salute ai sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il mancato
rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e'
punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle
Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i
competenti comandi territoriali.
Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento
del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure
di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica
di agente di pubblica sicurezza.
6. Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,
i termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del
presente articolo, durante lo svolgimento della fase del controllo
preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e
21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza
sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio
2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera e'
incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1,
che a tal fine e' corrispondentemente incrementato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 20 milioni per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 542, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ai fini dell'immediata
attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
***
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 febbraio 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228)
in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con
il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto
rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi anche sul territorio nazionale;
Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella
Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei
quali ricorrono i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, del
richiamato decreto-legge;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di adottare le misure di
contenimento di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6;
Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e
delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca,
delle politiche agricole, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonche'
sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e
il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni
Lombardia e Veneto
1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1
al presente decreto, ad integrazione di quanto gia' disposto nelle
ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le
seguenti misure di contenimento:
a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da
parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,
di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato,
anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se
svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole
di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita'
scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,
salvo le attivita' formative svolte a distanza;
e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero
organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione;
f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle
disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali
istituti e luoghi;
g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici, fatta salva
l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita', secondo
le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto
territorialmente competente;
h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in
corso nei comuni di cui all'allegato 1;
i) chiusura di tutte le attivita' commerciali, ad esclusione di
quelle di pubblica utilita' e dei servizi pubblici essenziali di cui
agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le
modalita' e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto
territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali
per l'acquisto dei beni di prima necessita';
l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonche' agli
esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita'
indossando dispositivi di protezione individuale o adottando
particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di
prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone,
terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche
non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima
necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste
dai prefetti territorialmente competenti;
n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, ad
esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica
utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che
possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita' a
distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorita' competenti, puo'
individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attivita'
necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni
alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo
biologico di piante e animali;
o) sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative per i
lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o
nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal
Comune o dall'area indicata.
2. Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si
applicano al personale sanitario e al personale di cui all'art. 4,
nell'esercizio delle proprie funzioni.
Art. 2
Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale
1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, e per le finalita' di cui al medesimo articolo,
gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno
sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono
obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini
dell'adozione, da parte dell'autorita' sanitaria competente, di ogni
misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria
con sorveglianza attiva.
Art. 3
Applicazione del lavoro agile
1. La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a
23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e' applicabile in via
automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree
considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o
locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate
disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi
previsti.
2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli
obblighi di informativa di cui all'art. 23 della legge 22 maggio
2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla
documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro.
Art. 4
Esecuzione delle misure urgenti
1. Il Prefetto territorialmente competente, informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, con il
possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, nonche' delle Forze armate, sentiti i
competenti comandi territoriali.
Art. 5
Efficacia delle disposizioni
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla
data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa
successiva disposizione.
Allegato 1
Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del
contagio.
Nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
j) Terranova dei Passerini.
Nella Regione Veneto:
a) Vò.