Covid-19 e sicurezza sul lavoro: le disposizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2020, n.126, riguardano:
- le attività formative [art. 1, comma 1, lettera q)] e convegnistico-congressuali [art. 1, comma 1, lettera v)];
- le raccomandazioni in merito alle attività professionali [art. 1, comma 1, lettera ll)];
- le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2);
- le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale [art. 3, comma 1, lettera a) e commi 2-3-4];
- le misure in materia di trasporto pubblico di linea (art. 8).
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Tra gli allegati, rilevano per interesse:
- l'allegato 10 che riporta i criteri con i quali sono stati elaborati i protocolli di settore dal comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;
- l'allegato 11 che riporta le misure per gli esercizi commerciali;
- l'allegato 12 che ripropone il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020;
- l'allegato 13 che riporta il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri;
- l'allegato 14 che contiene il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica;
- l'allegato 15 che riporta le linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità
organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico; - l'allegato 16 che ripropone le misure igienico-sanitarie;
- l'allegato 17 che riporta le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020.
Di seguito il testo delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel D.P.C.M. 17 maggio 2020 e citate sopra.
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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19. (20A02717)
(Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2020, n.126)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale
(omissis)
q) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti
privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di
attivita' formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i
corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i
medici in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti
delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire
anche in modalita' non in presenza. Sono altresi' esclusi dalla
sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le
prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della
motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalita'
individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Al fine di mantenere il
distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di
aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi
collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di
ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la
pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili
concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non
facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
(omissis)
v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi
sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale
incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di
pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine
di efficacia del presente decreto ogni altra attivita’ convegnistica
o congressuale;
(omissis)
ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile
per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in
modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e,
laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di
almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione
di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
(omissis)
Art. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza
delle attivita' produttive industriali e commerciali
1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di
cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di competenza,
il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020
fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui
all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto
e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato
14.
Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le
seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
fornite dal Ministero della salute;
(omissis)
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui
non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della
distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di
sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti
che interagiscono con i predetti.
3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine
di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita',
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di
sopra del naso.
4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che
restano invariate e prioritarie.
(omissis)
Art. 8
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono
espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' delle
"Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di
cui all'allegato 15.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto
puo' integrare o modificare le "Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del covid-19", nonche', previo accordo con i soggetti
firmatari, il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto
e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.