Covid-19 e sospensione dei premi assicurativi: le istruzioni operative di Inail sono riportate nella circolare 18 maggio 2020, n. 21, pubblicata sul sito dell'istituto e disponibile di seguito.
Il documento, che integra la circolare 27 marzo 2020 n. 11 e recepisce quanto disposto dalla legge n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020 (cosiddetto “cura Italia”), è destinato ai soggetti ammessi a beneficiare della sospensione a fronte di una riduzione del fatturato, rispetto ai mesi di marzo e aprile del periodo d’imposta precedente.
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La circolare raggruppa le sospensioni in base al provvedimento legislativo di riferimento (D.L. n. 23/2020, D.L. n. 18/2020, come convertito in legge, D.L. n. 9/2020 eccetera), ma anche al periodo interessato:
- dal 23 febbraio al 30 aprile 2020;
- dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
- dal 2 marzo al 31 maggio 2020;
- dall’8 marzo al 31 marzo 2020;
- per gli interi mesi di aprile e maggio 2020;
- dal 30 aprile al 15 luglio.
Negli allegati alla circolare, infine, sono riportati i testi legislativi richiamati nel testo.
Di seguito il testo integrale della circolare 18 maggio 2020, n. 21; gli allegati sono disponibili alla fine della pagina.
Circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21
Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in materia di sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Integrazioni alla circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11. Istruzioni operative.
Quadro normativo
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
- Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articoli 2, 5, 8 e 10. Abrogato dall’articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Allegato 1, elenco Comuni in cui sono adottate misure di contenimento allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020.
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga di termini per l'adozione di decreti legislativi”, articoli 37, 60, 61, 62, 68, 78 comma 2-quinquiesdecies, 103 e 108.
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, articoli 5, 9, 10, 18, 21 e 37.
- Circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7: “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti”.
- Circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11: “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva”.
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate 13 aprile 2020, n. 9/E: “Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
Premessa
Con le circolari Inail 11 marzo 2020, n. 7 e 27 marzo 2020, n. 11 sono state fornite le indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 riguardanti la sospensione, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria e sono state illustrate le altre disposizioni in tema di riscossione coattiva e documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in vigore dal 9 aprile 2020 ha disposto all’articolo 18 ulteriori sospensioni dei versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020 e all’articolo 21 il differimento al 16 aprile 2020 dei versamenti in scadenza al 16 marzo 2020, già differiti al 20 marzo 2020. Gli articoli 5, 9 e 10 hanno inoltre stabilito il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 nonché speciali disposizioni riguardanti i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione e, in via temporanea, le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.
Infine, la legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 ha modificato gli articoli 61 e 78 e ha abrogato il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 disponendo che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.
Acquisito il preventivo nulla-osta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[1]Nota 15 maggio 2020, prot. 5068 dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. all’emanazione della presente circolare, nelle more della pubblicazione del decreto “Rilancio” e delle eventuali modifiche che potranno incidere sulle disposizioni in argomento, si forniscono quindi le istruzioni operative a legislazione vigente riguardanti le diposizioni, riportate nell’allegato 1, attinenti ai premi per l’assicurazione obbligatoria contenute nei due provvedimenti.
In relazione alle anticipazioni di stampa riguardanti il rinvio a settembre della ripresa dei versamenti sospesi contenuto nel cosiddetto decreto “Rilancio” e alle modifiche al periodo di validità del documento unico di regolarità contributiva, di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 apportate dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e oggetto di ulteriore intervento nel medesimo decreto “Rilancio”, si fa riserva di ulteriori istruzioni.
A. Sospensione dei versamenti stabilita dall’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 per i mesi di aprile e maggio 2020
L’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha stabilito la sospensione per i mesi di aprile e di maggio 2020 di una serie di versamenti tra cui, ai commi 2 e 4, i versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
I versamenti sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020 per i seguenti soggetti:
1) Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:
a) con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta[2]Articolo 18, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.;
b) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta[3]Articolo 18, comma 3, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.;
2) Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019[4]Articolo 18, comma 5, primo periodo, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.;
3) Enti non commerciali[5]Vedi articolo 73, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” (TUIR)., compresi gli enti del terzo settore[6]Disciplinati dal Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 di cui si riportano alcuni articoli di interesse nell’allegato 2. e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa[7]Articolo 18, comma 5, secondo periodo, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23..
Le norme in esame individuano i beneficiari delle sospensioni in base a parametri fiscali, pertanto si rinvia alle circolari e ai chiarimenti forniti sull’argomento dall’Agenzia delle entrate.
Per quanto riguarda la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai punti a) e b), l’Agenzia delle entrate nella circolare 13 aprile 2020, n. 9/E[8]Allegato 3., ha chiarito che in base al tenore letterale della norma ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, deve essere valutata “rispettivamente”:
- la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020);
- la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020).
Pertanto, come specificato dall’Agenzia delle entrate, la situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio. Potrà verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all’inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all’inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile. Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo) potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di aprile.
In sostanza la sospensione dei versamenti di aprile e/o maggio 2020 è estesa a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica esercitata, purché abbiano subito una riduzione del fatturato (del 33% o del 50%, a seconda che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi fino a 50 milioni oppure oltre tale limite), rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente[9]L’Agenzia delle Entrate nella circolare 13 aprile 2020, 9/E ha inoltre specificato quanto segue: Nei casi in cui non sussista l’obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad esempio per le operazioni previste all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), si ritiene che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso al concetto di ricavi e compensi; pertanto, il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione. Per i soggetti che, in virtù dell’attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nei termini sopra esposti, si compie sulla somma dei due elementi..
Per quanto riguarda i soggetti che hanno iniziato l’attività di impresa, di arte o professione dopo il 31 marzo 2019, la sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020 non è subordinata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi.
In relazione agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, nella circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, l’Agenzia delle entrate si è espressa nel senso che, in attesa dell’operatività del registro del terzo settore, la sospensione trovi applicazione per tutti gli enti non commerciali che svolgono prevalentemente attività istituzionale di interesse generale (non in regime d’impresa)[10]Con riguardo alla tipologia di enti a cui si applica la sospensione dei versamenti si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate 13 aprile 2020, 9E paragrafo 2.2.3 QUESITO n. 3: I versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, richiamati dalle lettere a) dei commi 1 e 3 dell’articolo 18 sono sospesi per gli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa. Tenuto conto che la finalità dell’art. 18 è quella di ampliare la platea dei soggetti beneficiari del regime di sospensione dei versamenti, rimuovendo per quelli in regime di impresa le limitazioni riguardanti la tipologia di attività esercitata e l’ammontare dei ricavi conseguiti, limitazioni contenute rispettivamente negli artt. 61, commi 1, 2 e 3, e 62, comma 2 del decreto “Cura Italia”, si ritiene che, per ragioni di coerenza, mediante l’utilizzo della locuzione «enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale», contenuta nel secondo periodo dell’articolo 18, il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del TUIR. Per tale motivo, l’elencazione prevista dal comma 5, secondo periodo, dell’art. 18 deve ritenersi esemplificativa. Ad esempio, fra i soggetti beneficiari vi rientrano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117..
Sono previsti controlli in merito ai requisiti fiscali di cui all’articolo 18, infatti il comma 9 stabilisce che l’Inps e l’Inail comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria e che l’Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
Ai sensi del comma 7 dell’articolo 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato. Per quanto riguarda i versamenti dovuti all’Inail, in caso di pagamento rateale l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.
B. Sospensione dei versamenti dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 o al 31 maggio 2020 stabilita dall’articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
La legge 24 aprile 2020, n. 27 ha interamente sostituito l’articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 riformulandone il testo[11]Articolo 61, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti: a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi; d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite; t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. 4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. 5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.. Sono state confermate tutte le categorie di soggetti già previste in precedenza, in particolare le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator sono state previste alla lettera a). Alla lettera s) è stata prevista una nuova categoria di soggetti, vale a dire gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
I soggetti aventi diritto alla sospensione indicati alle lettere a) - s) dell’articolo 61, comma 2, sono individuati attraverso i relativi codici Ateco di classificazione delle attività economiche, il cui elenco non esaustivo è riportato nell’allegato 4[12]Vedi risoluzione 18 marzo 2020, n. 12/E dell’Agenzia delle Entrate - Divisione Servizi, dove sono riportati, a titolo indicativo e non esaustivo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Il suddetto elenco è stato successivamente integrato, sempre a titolo indicativo e non esaustivo, con la risoluzione 14/E dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2020.
I soggetti indicati al comma 2, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche di cui alla lettera b), applicano la sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, con ripresa della riscossione, ai sensi del comma 4, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive professionistiche e dilettantistiche, si applica la sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020, con ripresa della riscossione, ai sensi del comma 5, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Come già specificato nella precedente circolare Inail, in caso di pagamento rateale l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.
In relazione alle sospensioni previste per i mesi di aprile e maggio 2020 dall’articolo 18, commi da 1 a 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il comma 8 del medesimo articolo ha precisato che per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1[13]Articolo 8, comma 1, decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 entrato in vigore il 2 marzo 2020: Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria., del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator), e dell’articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (soggetti indicati attualmente alle lettere a)-t) del nuovo testo dell’articolo 61, comma 2), per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell’articolo 61, comma 5, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).
Per quanto riguarda i versamenti dovuti all’Inail, i soggetti indicati al comma 2, aventi diritto alla sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 in quanto appartenenti alle categorie ivi indicate, avranno diritto alla sospensione per il mese maggio 2020 prevista dall’articolo 18 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23 ove in possesso dei relativi requisiti specifici.
C. Sospensione dei versamenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 stabilita dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 per i soggetti operanti nei Comuni di cui allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020
Considerato che la legge 24 aprile 2020, n. 27 nel disporre all’articolo 1, comma 2, l’abrogazione dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14 ha fatto salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati nonché degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti, resta altresì ferma la sospensione, stabilita dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9[14]Articolo 5, comma 1, decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9: Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi., dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 per i soggetti operanti alla data del 23 febbraio nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo', individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020.
Anche tali soggetti, per i quali la ripresa dei versamenti è stabilita, ai sensi del predetto articolo 5, comma 1, terzo periodo, a far data dal 1° maggio 2020 (quindi entro il 31 maggio 2020), anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, avranno diritto alla sospensione per il mese maggio 2020 prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ove in possesso dei relativi requisiti specifici. Come specificato nella circolare Inail 11 marzo 2020, n. 11, per quanto riguarda i versamenti dovuti all’Inail, in caso di pagamento rateale l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.
D. Integrazione alla circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11. Ambito applicativo della sospensione di cui all’articolo 62, comma 2, lettera c), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Come già anticipato con la nota del 30 aprile 2020, protocollo 5641[15]Vedi paragrafo B. Ambito applicativo della sospensione di cui all’articolo 62, comma 2, lettera c), decreto-legge 18/2020. Integrazione alla circolare Inail 11/2020., alla luce delle disposizioni dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che stabiliscono ai commi 2 e 4 la sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria senza fare riferimento ai termini dei versamenti in autoliquidazione, la sospensione stabilita dall’articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 si applica anche ai premi dovuti all’Inail, indipendentemente dal fatto che il loro accertamento derivi o meno dall’autoliquidazione 2019/2020.
La sospensione spetta per i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, vale a dire nel periodo di imposta 2019.
Le modalità di recupero delle somme sospese sono stabilite dal comma 5, del medesimo articolo 62, secondo cui i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Per espressa previsione di legge non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Per quanto riguarda i controlli in merito al rispetto del requisito dei ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, l’articolo 18, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 prevede che l’Inps e l’Inail comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione dei versamenti e che l’Agenzia delle entrate comunicherà agli enti previdenziali l’esito dei riscontri effettuati.
E. Rimessione in termini dei versamenti disposta dall’articolo 21 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23. Rettifica della circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11
L’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 stabilisce che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
Il predetto articolo 60 ha stabilito che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
Di conseguenza i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020, già prorogati al 20 marzo 2020, possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni entro il 16 aprile 2020.
La norma si applica ai soggetti che non possono beneficiare delle specifiche altre sospensioni già previste.
A rettifica della circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11, si precisa quindi che il differimento in questione sarà applicato alle richieste di pagamento presenti in GRA web con data scadenza 16 marzo 2020 in via residuale soltanto nei confronti dei soggetti che non si siano avvalsi delle sospensioni previste dalle disposizioni finora emanate.
Inoltre, a seguito di una rilettura sistematica delle norme finora emanate, si specifica che il differimento non si applica ai premi con scadenza 16 marzo 2020 per l’iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni domestici di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (assicurazione casalinghe/i).
Il termine di versamento dei suddetti premi, indicato nell’avviso di pagamento pagoPA trasmesso all’interessato all’atto dell’iscrizione online, assume infatti una scadenza variabile in base alla data della domanda di iscrizione[16]In merito si rinvia alla circolare Inail 30 dicembre 2019, n. 37 paragrafo B. Modalità di iscrizione all’assicurazione dal 1° gennaio 2020 (nuove iscrizioni) e regime sanzionatorio. Servizio Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento.. Applicando il differimento ai soli pagamenti con scadenza 16 marzo 2020 si verificherebbe pertanto una ingiustificata disparità di trattamento.
F. Sospensione dei versamenti e degli adempimenti prevista dall’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 inserito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
La legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha inserito all’articolo 78 intitolato Misure in favore del settore agricolo e della pesca, il comma 2-quinquiesdecies, secondo cui i versamenti e gli adempimenti di cui all’articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
La sospensione dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020 si applica essenzialmente alle imprese del settore florovivaistico inquadrate ai sensi del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 nella gestione agricoltura.
Per questi soggetti la quota per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di competenza dell’Inail è riscossa direttamente dall’Inps con i contributi dovuti dai datori di lavoro del settore agricolo, che riversa poi all’Inail le somme riscosse. Al riguardo si rinvia alle disposizioni che saranno emanate dall’Inps in merito alla sospensione della contribuzione agricola.
La sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020, si applica, anche, alle imprese del settore florovivaistico le cui lavorazioni sono assicurate ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con ripresa della riscossione, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. In caso di pagamento rateale l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.
G. Sospensione dei termini relativi alle rateazioni ex articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389 e altre rateazioni speciali disposte direttamente da norme di legge
I soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni per usufruire delle sospensioni stabilite dai decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, e 8 aprile 2020, n. 23 beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Come specificato nelle circolari precedenti le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate tutte nel mese successivo al termine della sospensione, insieme alla rata in scadenza in tale mese.
Si richiama, inoltre, quanto già precisato nelle predette circolari in merito alla trattazione delle istanze di rateazione presentate dai debitori sia prima che durante il periodo di sospensione. In particolare nell’istanza di rateazione per debiti scaduti devono essere indicati tutti i debiti per premi e accessori scaduti e non iscritti a ruolo alla data di presentazione dell’istanza e nell’istanza di rateazione dei debiti correnti devono essere indicati tutti i debiti per premi e accessori ancora non scaduti alla data di presentazione dell’istanza. Non devono ovviamente essere indicati i debiti con data scadenza ricadente nei periodi di sospensione previsti per l’emergenza epidemiologica, per i quali sono stabilite specifiche modalità di recupero agevolate, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Le Strutture competenti emetteranno i relativi provvedimenti di concessione o rigetto in base alla circolare Inail 29 luglio 2019, n. 22 e ai sensi della Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui alla determinazione del Presidente dell’Inail 23 luglio 2019, n. 227. Nel caso in cui nel periodo di sospensione ricada anche la prima rata, la rateazione rimarrà nello stato “Da Attivare” e con esito “Concessa” fino al pagamento in unica soluzione della prima rata e delle eventuali ulteriori rate successive alla prima, al termine della sospensione.
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di annullamento (per mancato o tardato o parziale pagamento della prima rata) e di revoca (per mancato rispetto delle rate previste nel piano di rateazione concesso o per mancato rispetto della correntezza dei pagamenti), in presenza di inadempimenti le Sedi avranno cura di verificare se l’interessato abbia comunicato di aver effettuato la sospensione dei versamenti in base alle speciali disposizioni emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Infine, in relazione alla rateazione prevista dal combinato disposto di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il recupero delle somme sospese a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017[17]I premi sospesi sono quelli aventi scadenza legale nel periodo dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017 dovuti dai soggetti operanti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni., si specifica che i soggetti titolari di PAT interessati al recupero rateale in discorso possono usufruire delle sospensioni previste dall’articolo 61, commi 2 e 5 nonché dall’articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall’articolo articolo 18, commi 1-5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, se rientranti nelle categorie e nelle condizioni previste dalle predette norme, per le rate in scadenza nei periodi di sospensione stabiliti dalle medesime norme.
Si ricorda che per i suddetti soggetti, l’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 ha confermato la ripresa dei versamenti dal 15 gennaio 2020, con le modalità e nei termini fissati dall’articolo 48, comma 13, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e cioè senza applicazione di sanzioni e interessi anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, ma nel limite del 40% degli importi dovuti.
Il comma 2-bis, inserito all’articolo 8 dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156 ha stabilito che la riduzione dei premi per l'assicurazione obbligatoria in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
In assenza della registrazione della misura da parte del Ministero competente nel Registro nazionale aiuti di Stato[18]Istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 29 luglio 2015, n. 115 e disciplinato dal regolamento adottato con il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Registro è operativo in https://www.rna.gov.it ., con nota del 14 gennaio 2020, protocollo 0000431 è stato specificato che non è possibile dare applicazione a far data dal 15 gennaio 2020 al pagamento in unica soluzione o fino a un massimo di 120 rate nel limite del 40% degli importi dovuti dei premi per l’assicurazione obbligatoria e che le imprese e i professionisti devono versare i premi sospesi nella misura del 100%, con le modalità indicate nella circolare Inail 18 ottobre 2019, n. 28 e relativi allegati.
Nella citata nota del 14 gennaio 2020, protocollo 0000431 è stato altresì chiarito che in caso di spettanza dell’aiuto individuale, le maggiori somme versate con la rateazione dal 15 gennaio 2020 saranno utilizzate, previo conteggio del debito nella misura del 40%, sulle rate rimanenti e, in caso di pagamento in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020, saranno rimborsate dalla Sede Inail competente, successivamente all’effettuazione delle verifiche propedeutiche alla concessione e all’acquisizione del “Codice Concessione RNA – COR” rilasciato dal Registro nazionale aiuti di Stato.
H. Sospensione dei termini di versamento dei premi con scadenza legale predeterminata
Sono inoltre sospesi i versamenti dei premi con scadenza legale predeterminata nel periodo di sospensione di volta in volta considerato dalle norme.
In particolare per i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di marzo 2020 ricadono nella sospensione stessa i seguenti versamenti, qualora non già effettuati:
1) La rata mensile in scadenza il 16 marzo 2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori.
Per i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di aprile 2020 ricadono nella sospensione stessa i seguenti versamenti, qualora non già effettuati:
1) La seconda rata trimestrale 2020 (periodo aprile-giugno 2020) con scadenza 16 aprile 2020 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di facchinaggio (polizza facchini) nonché per i vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi anche di fatto;
2) La rata mensile in scadenza il 16 aprile 2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori.
Per i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di maggio 2020 ricadono nella sospensione stessa i seguenti versamenti:
1) Seconda rata dell’autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 18 maggio 2020 per i soggetti titolari di PAT con polizza dipendenti e/o polizza artigiani (gestione Industria) e per quelli titolari di PAN (gestione Navigazione);
2) Premi del primo trimestre gennaio/marzo 2020 delle società di somministrazione per i lavoratori con contratto di somministrazione in scadenza il 18 maggio 2020;
3) La rata mensile in scadenza il 18 maggio 2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori.
I. Sospensione dei versamenti dei premi derivanti da denunce di iscrizione e variazione ex articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e da altre denunce periodiche
In considerazione dell’eccezionalità della situazione determinatasi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle diverse sospensioni disposte dalle norme speciali finora emanate dirette evidentemente a permettere in via generalizzata alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità che le ha colpite, sono sospesi anche i versamenti richiesti per premi e accessori a seguito delle denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, incluse quelle tardive, presentate sia prima che durante il periodo di sospensione.
Sono altresì sospesi i versamenti per premi e accessori derivanti dalla presentazione delle altre denunce periodiche obbligatorie riguardanti alcune polizze speciali, incluse quelle tardive, presentate prima del periodo di sospensione.
La sospensione riguarda esclusivamente i versamenti (non effettuati, poiché non è consentito il rimborso di quanto già versato) in scadenza nel periodo di sospensione previsto di volta in volta dalle specifiche norme dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, e 8 aprile 2020, n. 23 e si applica nei confronti dei soggetti per i quali si verificano le condizioni previste dalle medesime norme.
Con riferimento alle citate denunce periodiche la sospensione riguarda in particolare:
1) La regolazione del IV trimestre 2019 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di facchinaggio (polizza facchini) nonché per i vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi anche di fatto, a seguito della presentazione entro il 31 gennaio 2020, da parte delle cooperative e degli organismi associativi, dell’elenco trimestrale per la regolazione che, a seconda di quando la Sede competente ha effettuato lavorazione, hanno assunto scadenza 16 marzo 2020 o 16 aprile 2020;
2) La regolazione 2019 delle polizze speciali per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, a seguito della presentazione entro il 17 febbraio 2020 della relativa denuncia annuale che, a seconda di quando la Sede competente ha effettuato lavorazione, hanno assunto scadenza 16 marzo 2020 o 16 aprile 2020.
J. Sospensione dei termini delle richieste di pagamento derivanti da controlli d’ufficio
Per i motivi esposti al paragrafo precedente sono altresì sospesi i versamenti per premi e accessori richiesti dalle Sedi competenti a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa di riferimento.
La sospensione riguarda in particolare le richieste di pagamento di cui all’articolo 44, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 secondo cui entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant'altro dovuto all'Istituto.
Anche in questo caso a seconda che la richiesta di pagamento abbia scadenza 16 marzo, 16 aprile o 16 maggio 2020 gli interessati potranno effettuare la sospensione dei versamenti se rientranti nell’ambito applicativo delle specifiche norme che dispongono la sospensione stessa.
Si precisa inoltre che in caso di giroconti effettuati dalle Sedi, con attribuzione di versamenti in eccedenza ai titoli totalmente o parzialmente insoluti (con scadenza evidentemente antecedente a quella del pagamento della somma in eccedenza), è sospeso il versamento delle sanzioni civili per tardato pagamento, elaborate automaticamente dalle attuali procedure, in scadenza nei diversi periodi stabiliti dalle norme, sempre che l’interessato sia nelle condizioni previste dalle medesime norme.
K. Comunicazione delle sospensioni dei versamenti e degli adempimenti da parte degli interessati
Gli interessati devono comunicare all’Inail di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio, fermo restando i controlli successivi sull’effettiva sussistenza dei requisiti. In particolare, per le sospensioni di cui all’articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 saranno attivati successivamente i controlli in cooperazione con l’Agenzia delle entrate.
A tal fine è in corso di realizzazione un apposito servizio online, di cui sarà comunicata a breve l’operatività, che sarà reso disponibile sia ai titolari dei codici ditta che ai loro intermediari in possesso di delega. Nello stesso servizio gli utenti dovranno anche comunicare se al termine di ogni periodo di sospensione previsto dalle diverse norme applicabili intendono effettuare i versamenti in unica soluzione o mediante rateizzazione nel numero massimo di rate previsto dalle disposizioni in vigore.
Il servizio gestirà, infatti, tutte le sospensioni finora previste per l’emergenza epidemiologica e consentirà quindi agli utenti di effettuare:
1. le comunicazioni di sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020 ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
2. le comunicazioni di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 per i soggetti operanti nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 202019[19]Per i quali era stato predisposto il modulo di sospensione allegato 1 alla circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7.;
3. le comunicazioni di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dal 2 marzo al 30 aprile 2020 e, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, dal 2 marzo al 31 maggio 2020 ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 5, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27[20]Per i quali erano stati predisposti i moduli di sospensione allegati 1 e 2 alla circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11.;
4. le comunicazioni di sospensione dei versamenti dall’8 al 31 marzo 2020 ai sensi dell’articolo 62, comma 2, lettera c) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
5. le comunicazioni di sospensione dei versamenti dal 30 aprile al 15 luglio per le imprese del settore florovivaistico ai sensi dell’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
In attesa del servizio online, per i casi urgenti costituiti soprattutto dalla sospensione, descritta al successivo paragrafo, delle rate delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 è necessario che i beneficiari trasmettano la comunicazione in questione tramite Pec alla Sede competente.
Gli interessati, inclusi coloro che hanno già inviato la comunicazione di sospensione con la modulistica allegata alle circolari Inail 11 marzo 2020, n. 7 e 27 marzo 2020, n. 11, dovranno in ogni caso ripresentare la comunicazione con il servizio online che sarà rilasciato.
Ciò consentirà all’Inail di individuare precisamente i versamenti da ricondurre ai diversi regimi di sospensione previsti e di comunicare con modalità automatizzate all’Agenzia delle entrate, per le verifiche previste dall’articolo 18, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei premi di assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
L. Riepilogo dei periodi di sospensione e relativi versamenti sospesi
In considerazione della molteplicità della tipologia dei versamenti oggetto di sospensione, della diversa durata delle sospensioni finora previste e delle diverse condizioni alle quali è subordinata la fruizione del beneficio, si riepilogano i versamenti ricadenti nei periodi di sospensione di volta in volta previsti dalle specifiche disposizioni finora emanate e sinteticamente riportate anche nell’allegato 5.
1) Sospensione dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 con ripresa dei versamenti dal 1° maggio 2020 (quindi entro il 31 maggio) anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo
Si applica ai soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 (articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9).
Per questi soggetti è prevista anche la sospensione degli adempimenti in scadenza al 2 marzo 2020, consistenti nella presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2019 per l’autoliquidazione 2019/2020 e nella presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2019.
I suddetti adempimenti devono essere effettuati, rispettivamente tramite i servizi “Alpi online” e “Riduzione per prevenzione”, dal 4 al 20 maggio 2020[21]Nota 30 aprile 2020 protocollo 5641, paragrafo A. Ripresa degli adempimenti sospesi. Apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione..
Come già specificato nella circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7, per quanto riguarda le polizze dipendenti e le polizze artigiane della gestione industria nel periodo indicato dalla norma non ricade alcun versamento di autoliquidazione 2019/2020, né altri pagamenti con scadenza legale predeterminata relativi ai premi speciali per la polizza frantoi (per la campagna olearia 2019/2020), per la polizza per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93 e ai premi speciali per gli alunni delle scuole non statali.
Per quanto riguarda i premi speciali unitari relativi a facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi anche di fatto e i premi speciali unitari per la piccola pesca marittima e la pesca nelle acque interne e lagunari, non risultano rispettivamente cooperative e pescatori autonomi con posizioni assicurative territoriali ubicate nei Comuni interessati dalla sospensione.
Sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020:
- delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese;
- della regolazione 2019 con scadenza 16 marzo o 16 aprile 2020 delle polizze speciali per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
- delle richieste di premi e accessori in scadenza 16 marzo e 16 aprile 2020 derivanti da denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- di eventuali richieste di pagamento per premi e accessori con scadenza 16 marzo o 16 aprile 2020, incluse le sanzioni civili per tardato pagamento, derivanti dai controlli d’ufficio (riclassificazioni, variazioni retributive, liquidazione di verbali ispettivi notificati prima dell’inizio della sospensione, revoca agevolazioni e simili).
Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:
- 999186 per il pagamento in unica soluzione
- 999187 per il pagamento rateale
2) Sospensione dal 2 marzo al 30 aprile 2020 con ripresa dei versamenti entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020
La sospensione si applica ai soggetti indicati alle lettere a) - t) dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato.
Per questi soggetti è prevista anche la sospensione degli adempimenti, in scadenza al 2 marzo 2020, consistenti nella presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2019 per l’autoliquidazione 2019/2020 e nella presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2019.
I suddetti adempimenti devono essere effettuati, rispettivamente tramite i servizi “Alpi online” e “Riduzione per prevenzione”, dal 4 al 20 maggio 2020[22]Nota 30 aprile 2020 protocollo 5641, paragrafo A. Ripresa degli adempimenti sospesi. Apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione..
Sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020:
- delle rate mensili in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 nonché dalla rateazione di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il sisma Italia centrale del 2016. Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese;
- della regolazione del IV trimestre 2019, derivante dall’elenco trimestrale per la regolazione, in scadenza al 16 marzo o al 16 aprile 2020 e della seconda rata trimestrale 2020 (periodo aprile-giugno 2020) con scadenza 16 aprile 2020 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto assicurati con la polizza speciale facchini[23]Vedi lettera o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift, dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, attività nella quale rientra anche l’attività di facchinaggio classificata ai codici Ateco 52.24.10, 52.24.20 e 52.24.30 e 52.24.40.;
- delle richieste di premi e accessori in scadenza 16 marzo e 16 aprile 2020 derivanti da denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- di eventuali richieste di pagamento per premi e accessori con scadenza 16 marzo e 16 aprile 2020, incluse le sanzioni civili per tardato pagamento, derivanti dai controlli d’ufficio (riclassificazioni, variazioni retributive, liquidazione di verbali ispettivi notificati prima dell’inizio della sospensione, revoca agevolazioni e simili).
Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:
- 999188 per il pagamento in unica soluzione
- 999189 per il pagamento rateale
3) Sospensione dal 2 marzo al 31 maggio 2020 con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020
Si applica alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche con posizione assicurativa territoriale attiva al 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato (articolo 61, comma 2, lettera b) e comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
Per questi soggetti è prevista anche la sospensione degli adempimenti in scadenza al 2 marzo 2020, consistenti nella presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2019 per l’autoliquidazione 2019/2020 e nella presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2019.
I suddetti adempimenti devono essere effettuati, rispettivamente tramite i servizi “Alpi online” e “Riduzione per prevenzione”, dal 3 al 19 giugno 2020[24]Nota 30 aprile 2020, protocollo 5641, paragrafo A. Ripresa degli adempimenti sospesi. Apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione..
Sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo dal 2 marzo al 31 maggio 2020:
- delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 nonché dalla rateazione di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il sisma Italia centrale del 2016. Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese;
- della seconda rata dell’autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 18 maggio 2020 per i soggetti titolari di PAT con polizza dipendenti;
- delle richieste di premi e accessori con scadenza 16 marzo, 16 aprile e 16 maggio 2020 derivanti da denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- di eventuali richieste di pagamento per premi e accessori con scadenza 16 marzo, 16 aprile e 16 maggio 2020, incluse le sanzioni civili per tardato pagamento, derivanti dai controlli d’ufficio (riclassificazioni, variazioni retributive, liquidazione di verbali ispettivi notificati prima dell’inizio della sospensione, revoca agevolazioni e simili).
Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:
999184 per il pagamento in unica soluzione 999185 per il pagamento mediante rateizzazione
4) Sospensione dall’8 marzo al 31 marzo 2020 con ripresa dei versamenti entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020
Si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 (articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
Sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo dall’8 al 31 marzo 2020:
- della rata mensile o della prima rata con scadenza 8-31 marzo 2020, derivante da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 nonché dalla rateazione di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il sisma Italia centrale del 2016. La rata sospesa deve essere versata in unica soluzione ad aprile 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese;
- della rata mensile in scadenza il 16 marzo 2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori.
- della regolazione del IV trimestre 2019 con scadenza 16 marzo 2020 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto assicurati con le polizze speciali facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori derivante dall’elenco trimestrale per la regolazione;
- della regolazione 2019 con scadenza 16 marzo 2020 delle polizze speciali per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, derivante dalla denuncia annuale;
- delle richieste di premi e accessori in scadenza 16 marzo 2020 derivanti da denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- di eventuali richieste di pagamento per premi e accessori con scadenza 16 marzo 2020, incluse le sanzioni civili per tardato pagamento, derivanti dai controlli d’ufficio (riclassificazioni, variazioni retributive, liquidazione di verbali ispettivi notificati prima dell’inizio della sospensione, revoca agevolazioni e simili).
Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:
999190 per il pagamento in unica soluzione 999191 per il pagamento rateale
5) Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020
Si applica:
a) Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (articolo 18, commi 1 e 2, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).
Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:
999192 per il pagamento in unica soluzione 999193 per il pagamento rateale
b) Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (articolo 18, commi 3 e 4, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).
Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:
- 999194 per il pagamento in unica soluzione
- 999195 per il pagamento rateale
c) Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019 (articolo 18, comma 5, primo periodo, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).
Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:
- 999196 per il pagamento in unica soluzione
- 999197 per il pagamento rateale
d) Agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa (articolo 18, comma 5, secondo periodo, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).
Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:
- 999198 per il pagamento in unica soluzione
- 999199 per il pagamento rateale
Sono sospesi i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020:
- delle rate mensili scadenti nei mesi di aprile e/o maggio 2020, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 nonché dalla rateazione di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il sisma Italia centrale del 2016. Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese se la sospensione spetta solo per il mese di aprile, oppure a giugno 2020 se la sospensione spetta per entrambi i mesi di aprile e maggio o solo per il mese di maggio;
- della rata mensile in scadenza il 16 aprile 2020 e di quella in scadenza il 18 maggio 2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori;
- della regolazione del IV trimestre 2019 derivante dall’elenco trimestrale per la regolazione e della seconda rata trimestrale 2020 (periodo aprile-giugno 2020) con scadenza 16 aprile 2020 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto assicurati con le polizze speciali facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori;
- della regolazione 2019 con scadenza 16 aprile 2020 delle polizze speciali per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, derivante dalla denuncia annuale;
- della seconda rata dell’autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 18 maggio 2020 per i soggetti titolari di PAT con polizza dipendenti e/o polizza artigiani (gestione Industria) e per quelli titolari di PAN (gestione Navigazione);
- dei premi del primo trimestre gennaio/marzo 2020 delle società di somministrazione per i lavoratori con contratto di somministrazione in scadenza il 18 maggio 2020;
- delle richieste di premi e accessori con scadenza 16 aprile e/o 16 maggio 2020 derivanti da denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- di eventuali richieste di pagamento per premi e accessori con scadenza 16 aprile e/o 16 maggio 2020, incluse le sanzioni civili per tardato pagamento, derivanti dai controlli d’ufficio (riclassificazioni, variazioni retributive, liquidazione di verbali ispettivi notificati prima dell’inizio della sospensione, revoca agevolazioni e simili).
6) Sospensione dal 30 aprile al 15 luglio con ripresa dei versamenti entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020
Si applica alle imprese del settore florovivaistico.
Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:
- 999200 per il pagamento in unica soluzione
- 999201 per il pagamento rateale
Sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020:
- delle rate mensili scadenti nel periodo dal 30 aprile al 15 luglio 2020, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 nonché dalla rateazione di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il sisma Italia centrale del 2016. Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione ad agosto 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese;
- della seconda rata dell’autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 18 maggio 2020 per i soggetti titolari di PAT con polizza dipendenti e/o polizza artigiani (gestione Industria);
- delle richieste di premi e accessori con scadenza 18 maggio e 16 giugno 2020 derivanti da denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- di eventuali richieste di pagamento per premi e accessori con scadenza 18 maggio e 16 giugno 2020, incluse le sanzioni civili per tardato pagamento, derivanti dai controlli d’ufficio (riclassificazioni, variazioni retributive, liquidazione di verbali ispettivi notificati prima dell’inizio della sospensione, revoca agevolazioni e simili).
M. Sospensione dei termini stabilita dall’articolo 103, commi 1-bis e 6-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
La legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 contiene nuove disposizioni[25]Come già anticipato con nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 17 aprile 2020, protocollo 5042 con oggetto “Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sospensione dei termini”. con riferimento alla sospensione dei termini di notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione e dei provvedimenti sanzionatori di Diffida obbligatoria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004 - contestazione di violazione di cui alla legge n. 689/1981 emessi dal personale amministrativo.
A tale riguardo, la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 ha inserito all’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 i commi 1-bis e 6-bis, che hanno disposto quanto segue:
- comma 1-bis il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
Con riferimento all’articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, lo stesso ha previsto che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Inoltre, con il successivo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all’articolo 37 la suddetta data del 15 aprile è stata prorogata al 15 maggio 2020.- comma 6-bis il termine di prescrizione di cui all’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ricade nel disposto del citato articolo 103, comma 1-bis:
- la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione non regolamentati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 che, pertanto, è sospesa, su tutto il territorio nazionale, dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020;
- il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Pertanto, per i verbali che contengono illeciti amministrativi e i provvedimenti sanzionatori già notificati in data antecedente alla sospensione, sono parimenti sospesi dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 i termini per il pagamento della sanzione amministrativa in misura minima di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- i termini per la presentazione di scritti difensivi e ricorsi amministrativi sono sospesi, su tutto il territorio nazionale, dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020.
Per quanto riguarda, invece, la disposizione del citato comma 6-bis, è sospeso su tutto il territorio nazionale dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, il periodo quinquennale per la maturazione della prescrizione di cui all’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che decorre dalla data di commissione dell’illecito, nonché il termine di notificazione di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 con riferimento ai verbali unici di accertamento e notificazione che contengono illeciti amministrativi e ai provvedimenti sanzionatori di Diffida obbligatoria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004 - contestazione di violazione di cui alla legge n. 689/1981 emessi dal personale amministrativo.
Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine riprende a decorrere dalla fine del medesimo periodo.
Considerato, inoltre, che la legge 24 aprile 2020, n. 27 nel disporre all’articolo 1, comma 2, l’abrogazione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 ha fatto salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati nonché degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto, resta ferma la decorrenza della sospensione dei termini dal 22 febbraio 2020 prevista all’articolo 10, comma 4, del citato decreto per i soggetti operanti alla data del 2 marzo 2020 nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo', individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020[26]Circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7 “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti”, paragrafo “C. Sospensione dei termini disposta dall’art. 10, comma 4”..
N. Disposizioni riguardanti il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, i concordati preventivi, gli accordi di ristrutturazione, le dichiarazioni di fallimento e dello stato di insolvenza
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 contiene agli articoli 5, 9 e 10, ai quali si rinvia per una completa informazione, specifiche disposizioni riguardanti l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione nonché, in via temporanea, le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.
Per quanto riguarda il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, rubricato Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ha sostituito l’articolo 389, comma 1, del Codice.
A seguito di questa modifica il Codice entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo alcuni articoli vigenti dal 16 marzo 2019 ai sensi del successivo comma 2[27]Articolo 389, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 pubblicato sulla G.U. del 14 febbraio 2019, n. 38: 2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto..
Con riferimento alla materia del concordato preventivo di cui all’articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182- bis del citato regio decreto, l’articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 contiene disposizioni speciali, che prevedono:
1) la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (comma 1);
2) per i procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, la possibilità per il debitore di ottenere dal tribunale un nuovo termine, non superiore a novanta giorni, per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell’articolo 161 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis. A tal fine il debitore può presentare istanza al Tribunale, fino all’udienza fissata per l’omologa. Il termine di novanta giorni decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il nuovo termine e non è prorogabile. Per espressa previsione normativa l’istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (comma 2);
3) sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione il debitore può chiedere di modificare unicamente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo, depositando fino all’udienza fissata per l’omologa una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini nonché la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini stessi. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale in caso di concordato preventivo e riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all’omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze (comma 3);
4) la possibilità per il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’articolo 161, comma sesto (concordato in bianco), che sia già stato prorogato dal Tribunale, oppure la concessione del termine di cui all’articolo 182 bis, comma settimo, di presentare istanza (prima della scadenza) per la concessione di una ulteriore proroga fino a novanta giorni (commi 4 e 5).
Nella proroga, disposta dal comma 1 dell’articolo 9, di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono da ricomprendere anche i termini di adempimento relativi ai pagamenti dovuti all’Inail, inclusi quelli rateali, nell’ambito dei piani previsti nei medesimi concordati preventivi e accordi di ristrutturazione [28]Vedi sul punto anche la circolare dell’Agenzia delle entrate 6 maggio 2020, n. 11/E, quesito 5.11 “Applicabilità dell’articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 9, alle scadenze delle rate degli atti di transazione fiscale”., fermo restando le scadenze dei pagamenti successive al 31 dicembre 2021.
Per quanto riguarda il comma 3, dell’articolo 9, sebbene la norma non faccia riferimento ai procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, si ritiene che l’ambito applicativo della disposizione, inserita nel Capo II del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 dedicato alle Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19, sia da riferire ai medesimi procedimenti.
Infine, l’articolo 10, comma 1, prevede disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, che stabiliscono l’improcedibilità di tutti i ricorsi depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 per la dichiarazione di fallimento e per l’accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa (articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) nonché per l’accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274).
Le Strutture territoriali devono pertanto tenere conto delle disposizioni di cui sopra ai fini della gestione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
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Allegati
Note
1. | ↑ | Nota 15 maggio 2020, prot. 5068 dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
2. | ↑ | Articolo 18, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. |
3. | ↑ | Articolo 18, comma 3, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. |
4. | ↑ | Articolo 18, comma 5, primo periodo, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. |
5. | ↑ | Vedi articolo 73, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” (TUIR). |
6. | ↑ | Disciplinati dal Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 di cui si riportano alcuni articoli di interesse nell’allegato 2. |
7. | ↑ | Articolo 18, comma 5, secondo periodo, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. |
8. | ↑ | Allegato 3. |
9. | ↑ | L’Agenzia delle Entrate nella circolare 13 aprile 2020, 9/E ha inoltre specificato quanto segue: Nei casi in cui non sussista l’obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad esempio per le operazioni previste all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), si ritiene che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso al concetto di ricavi e compensi; pertanto, il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione. Per i soggetti che, in virtù dell’attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nei termini sopra esposti, si compie sulla somma dei due elementi. |
10. | ↑ | Con riguardo alla tipologia di enti a cui si applica la sospensione dei versamenti si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate 13 aprile 2020, 9E paragrafo 2.2.3 QUESITO n. 3: I versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, richiamati dalle lettere a) dei commi 1 e 3 dell’articolo 18 sono sospesi per gli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa. Tenuto conto che la finalità dell’art. 18 è quella di ampliare la platea dei soggetti beneficiari del regime di sospensione dei versamenti, rimuovendo per quelli in regime di impresa le limitazioni riguardanti la tipologia di attività esercitata e l’ammontare dei ricavi conseguiti, limitazioni contenute rispettivamente negli artt. 61, commi 1, 2 e 3, e 62, comma 2 del decreto “Cura Italia”, si ritiene che, per ragioni di coerenza, mediante l’utilizzo della locuzione «enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale», contenuta nel secondo periodo dell’articolo 18, il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del TUIR. Per tale motivo, l’elencazione prevista dal comma 5, secondo periodo, dell’art. 18 deve ritenersi esemplificativa. Ad esempio, fra i soggetti beneficiari vi rientrano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. |
11. | ↑ | Articolo 61, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti: a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi; d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici; n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite; t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. 4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. 5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. |
12. | ↑ | Vedi risoluzione 18 marzo 2020, n. 12/E dell’Agenzia delle Entrate - Divisione Servizi, dove sono riportati, a titolo indicativo e non esaustivo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Il suddetto elenco è stato successivamente integrato, sempre a titolo indicativo e non esaustivo, con la risoluzione 14/E dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2020. |
13. | ↑ | Articolo 8, comma 1, decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 entrato in vigore il 2 marzo 2020: Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. |
14. | ↑ | Articolo 5, comma 1, decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9: Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. |
15. | ↑ | Vedi paragrafo B. Ambito applicativo della sospensione di cui all’articolo 62, comma 2, lettera c), decreto-legge 18/2020. Integrazione alla circolare Inail 11/2020. |
16. | ↑ | In merito si rinvia alla circolare Inail 30 dicembre 2019, n. 37 paragrafo B. Modalità di iscrizione all’assicurazione dal 1° gennaio 2020 (nuove iscrizioni) e regime sanzionatorio. Servizio Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento. |
17. | ↑ | I premi sospesi sono quelli aventi scadenza legale nel periodo dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017 dovuti dai soggetti operanti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni. |
18. | ↑ | Istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 29 luglio 2015, n. 115 e disciplinato dal regolamento adottato con il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Registro è operativo in https://www.rna.gov.it . |
19. | ↑ | Per i quali era stato predisposto il modulo di sospensione allegato 1 alla circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7. |
20. | ↑ | Per i quali erano stati predisposti i moduli di sospensione allegati 1 e 2 alla circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11. |
21, 22. | ↑ | Nota 30 aprile 2020 protocollo 5641, paragrafo A. Ripresa degli adempimenti sospesi. Apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione. |
23. | ↑ | Vedi lettera o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift, dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, attività nella quale rientra anche l’attività di facchinaggio classificata ai codici Ateco 52.24.10, 52.24.20 e 52.24.30 e 52.24.40. |
24. | ↑ | Nota 30 aprile 2020, protocollo 5641, paragrafo A. Ripresa degli adempimenti sospesi. Apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione. |
25. | ↑ | Come già anticipato con nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 17 aprile 2020, protocollo 5042 con oggetto “Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sospensione dei termini”. |
26. | ↑ | Circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7 “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti”, paragrafo “C. Sospensione dei termini disposta dall’art. 10, comma 4”. |
27. | ↑ | Articolo 389, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 pubblicato sulla G.U. del 14 febbraio 2019, n. 38: 2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. |
28. | ↑ | Vedi sul punto anche la circolare dell’Agenzia delle entrate 6 maggio 2020, n. 11/E, quesito 5.11 “Applicabilità dell’articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 9, alle scadenze delle rate degli atti di transazione fiscale”. |