Covid-19: la gestione degli infortuni del personale sanitario

Le istruzioni nella nota Inail 17 marzo 2020, prot. n. 3675

Covid-19: la gestione degli infortuni del personale sanitario dipendente di strutture sanitarie esposto al contagio del nuovo Coronavirus è l'oggetto della nota Inail 17 marzo 2020, prot. n. 3675, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla gestione dell'astensione dal lavoro del personale.

La nota vale per medici, infermieri e altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con Inail.

Nel documento si precisa che i contagi da Coronavirus avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.

Per ogni episodio di contagio, l’azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, devono assolvere all’obbligo di effettuare, al pari di qualsiasi altro caso di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio.

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Questo obbligo si considera comunque assolto, ai fini statistici e informativi, con la denuncia/comunicazione d’infortunio per i datori di lavoro assicurati all’Inail.

Il medico certificatore è, in ogni caso, tenuto a trasmettere all’Istituto il certificato medico di infortunio.

Per il calcolo della decorrenza della tutela Inail, la data di attestazione positiva dell’avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma vale come termine iniziale.

Risultano esclusi i dipendenti sanitari posti in quarantena per motivi di sanità pubblica, salvo che risultino positivi al test di conferma . In questo caso, questi soggetti sono tutelati per l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Per gli eventi infettanti occorsi durante il percorso casa-lavoro, si configura l’ipotesi di infortunio in itinere.

Clicca qui per la direttiva Inail n. 2/2020 sulle indicazioni dell'istituto per le pubbliche amministrazioni in merito all'emergenza da Covid-19.

Di seguito il testo della nota Inail 17 marzo 2020, prot. n. 3675.

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Nota Inail 17 marzo 2020, prot. n. 3675

In esito alle richieste avanzate da alcune Direzioni regionali in tema di gestione delle assenze da lavoro del personale dipendente di Aziende sanitarie locali (medici, infermieri e operatori sanitari in genere) esposto al contagio del nuovo coronavirus, si fornisce riscontro a tutte le strutture territoriali sulle fattispecie oggetto dei quesiti.

Preliminarmente, si osserva che, in linea con l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie[1]Linee-guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla Circolare Inail n. 74 del 23 novembre 1995., l'Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

In tale ambito di affezioni morbose inquadrate come infortuni sul lavoro, si ritiene di ricondurre anche i casi di Covid-19 dei lavoratori dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto, ossia, medici, infermieri e altri operatori sanitari in genere, laddove, sia accertata l'origine professionale del contagio, avvenuto nell'ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa.

La qualificazione come infortunio delle citate affezioni morbose consente di adeguare l'ambito della tutela alle situazioni di rischio professionale, tenuto conto del principio affermato dalla Corte di Cassazione[2]Cassazione sentenze n. 5764/1982; n. 8085/1991; n. 3090/1992; nn. 1373 e 6930/1998. e recepito dall'Istituto con il richiamato indirizzo in materia di trattazione dei casi di malattie-infortunio, infettive e parassitarie, alla stregua del quale "per essere indennizzabile, la malattia infortunio deve costituire una conseguenza dell'esposizione del soggetto infortunato a un determinato rischio professionale".

In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga.

In proposito si ricorda che l'elevato rischio di contagio che ricade sugli operatori sanitari va commisurato con il dato epidemiologico nazionale.

Sono, quindi, da ammettersi a tutela Inail i casi in cui si sia estrinsecato il cosiddetto rischio specifico e il sanitario abbia contratto la malattia COVID-19.

Ciò premesso, l'Azienda sanitaria locale sanitaria locale o la struttura ospedaliera/struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, debbono assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1224[3]Il datore di lavoro dovrà effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia all'Istituto compilando l'apposito campo presente nell'applicativo relativo alla denuncia di infortunio on-line "malattia infortunio", che una volta segnalato, i campi "data inizio prognosi" e "data fine prognosi" sono facoltativi e s.m.

Resta inteso che per i datori di lavoro assicurati all'Inail l'obbligo della comunicazione di infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto per mezzo della denuncia/comunicazione di infortunio.

Resta fermo, inoltre, l'obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all'Istituto il certificato medico di infortunio. In proposito si segnala l'opportunità, di valutare in favore dell'infortunato alla luce della situazione emergenziale, sia le modalità di trasmissione che la redazione della predetta certificazione, avendo cura principalmente di accertarne la provenienza. Allo stesso modo è opportuno adottare ogni misura protettiva per l'acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con l'eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative.

Ai fini amministrativi, si chiarisce che il dies a quo ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail, è costituito dalla data di attestazione positiva dell'avvenuto contagio tramite test specifico di conferma, da parte delle autorità sanitarie.

Richiamato tutto quanto sopra, in ordine alla modalità di trattazione del periodo di assenza lavorativa dei lavoratori dipendenti del Servizio sanitario/amministrativo delle Aziende sanitarie locali e delle altre Strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con l'Inail, si rappresentano alcune fattispecie che riconducono o meno i casi a tutela Inail.

- Dipendenti posti in quarantena per motivi di sanità pubblica. In tali fattispecie non essendoci la prova della contrazione dell'infezione non sussistono i presupposti dell'infortunio e quindi dell'intervento dell'Istituto;

- dipendenti che risultano positivi al test di conferma -> ammissione alla tutela Inail;

- dipendenti che risultano positivi al test specifico di conferma posti in quarantena o in isolamento domiciliare -> ammissione alla tutela Inail. La tutela copre l'intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Diversa fattispecie è quella relativa agli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa lavoro e viceversa.

Va rappresentato che l'evento infettante così prodottosi è configurabile come infortunio in itinere, posto che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione stradale. Risultano, infatti, coperti e tutelabili tutti i rischi del percorso casa lavoro e viceversa. Per questa fattispecie guida il riconoscimento medico-legale il dato epidemiologico.

Si fa riserva di trasmettere ulteriori indicazioni anche all'esito di alcune proposte normative avanzate dall'Istituto.

 

[fonte: https://www.inail.it/]

Note   [ + ]

1. Linee-guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla Circolare Inail n. 74 del 23 novembre 1995.
2. Cassazione sentenze n. 5764/1982; n. 8085/1991; n. 3090/1992; nn. 1373 e 6930/1998.
3. Il datore di lavoro dovrà effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia all'Istituto compilando l'apposito campo presente nell'applicativo relativo alla denuncia di infortunio on-line "malattia infortunio", che una volta segnalato, i campi "data inizio prognosi" e "data fine prognosi" sono facoltativi

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