Covid-19: sospesi i termini per i bandi Isi

Nella nota Inail definiti anche gli obblighi di comunicazione da parte delle imprese

Covid-19: sospesi i termini per i Bandi Isi come comunicato da Inail con una nota pubblicata sul sito dell'istituto e riportata di seguito. Punto di partenza della misura è l’art. 103, comma 1, D.L. n. 18/2020 (cosiddetto D.L. "cura Italia") che prevede come, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d’ufficio, il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 non debba essere tenuto in considerazione.

Nella nota sono definite le fattispecie alle quali si applica la sospensione, le imprese beneficiarie e gli obblighi di comunicazione da parte delle stesse.

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Covid-19: le proroghe

Per l'emergenza da Coronavirus sono state previste alcune proroghe. In particolare, in materia di sicurezza le disposizioni riguardano:

  • la presentazione del Durc on-line (clicca qui);
  • le carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale Adr (clicca qui);
  • i termini per la dichiarazione sui lavori usuranti (clicca qui);
  • i premi assicurativi Inail (sospensione dei versamenti; clicca qui),

mentre per l'ambiente e l'energia sono slittati:

  • le iscrizioni all'Albo gestori ambientali (clicca qui);
  • la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori, della comunicazione sui Raee e del versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (clicca qui);
  • alcuni adempimenti in materia di servizi energetici ed ambientali (clicca qui).

Di seguito il testo della nota Inail.

Nota Inail 26 marzo 2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Avviso pubblico ISI – Riflessi sui termini per verifiche amministrativa e tecnica, realizzazione e rendicontazione.

Quadro normativo

  • Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale é stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • Decreto legge 2 marzo 2020, n.9, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026) (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020);
  • Circolare Inail n.7 dell’11 marzo 2020, Emergenza epidemiologica da COVID- 19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti;
  • Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020).

Premessa

In seguito all'insorgenza della nuova epidemia di coronavirus e della sua rapida diffusione sono state adottate una serie di misure a livello nazionale ed internazionale dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione oltre che misure di sostegno alle famiglie e alle imprese.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di sei mesi e pertanto sino al 31 luglio 2020.

Il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 ha disposto misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nell’ambito delle misure in questione, è stata anche prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria; disposizione attuata dall’Istituto con Circolare n.7 dell’11 marzo 2020.

In data 17 marzo u.s., inoltre, è stato pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con cui, per quanto riguarda i procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, è stata disposta la sospensione dei termini dal 23 febbraio al 15 aprile 2020. Si richiama, di seguito, l’art. 103, c. 1, di tale provvedimento:

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

Ciò premesso, ferma restando l’applicazione della suddetta norma al procedimento Isi, la scrivente ritiene di dover intervenire per regolamentare in forma più estesa e specifica, la sospensione dei termini ordinatori e/o perentori dei procedimenti ancora aperti per le gestioni Isi. Tale regolamentazione dovrà avvenire con la pubblicità e le modalità idonee a realizzare tale tipo di intervento in modo trasparente ed uniforme.

Tuttavia, al fine di evitare effetti negativi derivanti dal periodo emergenziale in essere alle imprese interessate dalle iniziative Isi, nelle more di addivenire alla suddetta azione amministrativa che richiede preventive verifiche interne all’istituto, ritenendo, quindi, di dover applicare con immediatezza la sospensione dei termini ordinatori o perentori previsti dall’Avviso Isi per il procedimento amministrativo volto alla concessione ed erogazione dei finanziamenti, si forniscono le seguenti istruzioni.

Fasi di verifica amministrativa e tecnica: sospensione

I termini ordinatori o perentori contemplati nei bandi ISI che si sono succeduti nel corso del tempo sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020; non è consentito, pertanto, emanare un provvedimento negativo a causa del mancato rispetto dei termini contemplati per le fasi di verifica amministrativa e tecnica o impedire l’invio delle osservazioni, qualora il termine di dieci giorni fosse scaduto nel lasso temporale compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020.

La sospensione riguarda, altresì, il termine per acquisire le integrazioni documentali e tutte le ulteriori informazioni utili alla valutazione del progetto.

Pertanto, il computo dei termini per adempiere alle richieste di osservazioni e integrazioni di documentazione nella fase endoprocedimentale e per l’eventuale riscontro atteso a fronte di un preavviso di rigetto, non dovrà tenere conto del periodo di sospensione di cui alla citata norma (23 febbraio – 15 aprile 2020).

Fasi di realizzazione e rendicontazione: sospensione e/o proroga dei termini

Analogamente la sospensione della decorrenza dei termini si applica alle fasi di realizzazione e rendicontazione del progetto.

Per i progetti che hanno ricevuto, al termine delle verifiche amministrativa e tecnica, il provvedimento di concessione nel periodo di emergenza epidemiologica, deve considerarsi escluso, dal computo dei 12 mesi, detto periodo di sospensione che decorre dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.

In linea generale, poi, tale sospensione è applicabile in favore delle imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima del 23 febbraio e per le quali non si è ancora concluso l’anno per la realizzazione del progetto.

Qualora emergessero delle difficoltà, in relazione alla particolarità della fase esecutiva di un progetto, specie se tale attività richiede opere edili o installazione di impianti, per completare il progetto nell’anno decorrente dal provvedimento di concessione, l’impresa può presentare un’istanza motivata per ottenere la proroga del termine che dovrà essere concessa in presenza di valide ragioni, anche in modo più ampio rispetto al periodo già considerato dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.; ciò in quanto la ripresa delle attività potrebbe comportare una fase di allineamento dei lavori, rispetto  lo stato precedente, che si andrebbe a sommare al periodo pianificato in precedenza per la durata dell’opera.

Entrambe le ipotesi di sospensioni o proroga dei termini, si applicano anche ai progetti che, come previsto dal bando Isi, potrebbero aver ottenuto il prolungamento dei termini di realizzazione per ulteriori 6 mesi.

Polizza fideiussoria

Nel caso di concessione della proroga, il soggetto destinatario che ha beneficiato dell’anticipazione del finanziamento dovrà presentare, a copertura dell’ulteriore periodo concesso, una integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l’anticipazione del finanziamento stesso.

A riguardo, si suggerisce a seguito della sospensione dei termini di decorrenza della realizzazione di proporre all’impresa di rinviare la richiesta di anticipazione evidenziando che diversamente la durata complessiva della garanzia potrebbe superare i 12 mesi.

Inoltre, in relazione alle disposizioni presenti nelle norme citate in premessa che esortano le imprese e gli istituti ad introdurre massicciamente il lavoro agile nella organizzazione del lavoro, si ritiene utile evidenziare che è possibile accettare la polizza fideiussoria firmata digitalmente.

Al riguardo, si precisa che tale documento digitale in formato originale deve essere trasmesso via pec dall’indirizzo dell’istituto assicuratore a quello della sede Inail competente e che, preferibilmente, sia accompagnato da un valido documento digitale, anch’esso firmato da cui si evinca il ruolo aziendale ed i poteri attribuiti al soggetto firmatario della polizza.

Stante la situazione emergenziale in corso, è ipotizzabile che la sospensione  dei predetti termini possa essere ulteriormente estesa nel corso del periodo emergenziale definito dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio u.s.

Seguirà, quindi, un intervento specifico della scrivente Direzione per fornire un’unica evidenza dell’impatto che diverse disposizioni, interne o normative, potranno avere sul Bando Isi in relazione alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19.

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