Covid e cantieri: adottate le linee guida con l'ordinanza del ministero della Salute 9 maggio 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2022, n. 113).
Il documento definisce:
- l'informazione sugli obblighi nel cantiere;
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (Dpi);
- la modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri;
- la pulizia e l'igiene nel cantiere;
- la gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi);
- le procedure per la gestione di una persona sintomatica in cantiere;
- la sorveglianza sanitaria/medico competente/Rls o Rlst.
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Le linee guida hanno validità fino al 31 dicembre 2022.
Di seguito il testo dell'ordinanza del ministero della Salute 9 maggio 2022.
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Ordinanza del ministero della Salute 9 maggio 2022
Adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del
COVID-19 nei cantieri». (22A02978)
(Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2022, n.113)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto, altresi', l'art. 10-bis del citato decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, rubricato «Disciplina del potere di ordinanza del
Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale
e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia
da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022, recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia
da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100;
Visto il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri»,
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le
parti sociali;
Visto il documento recante «Linee guida per la prevenzione della
diffusione del COVID-19 nei cantieri», proposto dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili in data 27 aprile 2022,
condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
cui si da' atto dell'adesione delle parti sociali;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
nazionale e internazionale;
Ritenuto necessario adeguare le misure per la prevenzione della
diffusione del COVID-19 nei cantieri, all'interno del quadro
normativo vigente e in considerazione dell'attuale situazione
epidemiologica;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare, ai sensi dell'art. 10-bis
del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il documento
recante «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19
nei cantieri»;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle
attivita' nei cantieri, le stesse devono svolgersi nel rispetto del
documento recante «Linee guida per la prevenzione della diffusione
del COVID-19 nei cantieri», che costituisce parte integrante della
presente ordinanza.
Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data
della sua adozione e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le
specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI S.p.A., ANCE, Associazioni
Anaepa-Confartigianato, Cna Costruzioni, CLAAI Edilizia, Fiae
Casartigiani e Confapi Aniem Alleanza delle Cooperative Produzione e
Servizi, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL, il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO SULLE LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI
In relazione alla cessazione dello stato di emergenza e alla
percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, si ritiene
di adottare, ai sensi dell'art. 10-bis del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, come sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 24 marzo
2022, n. 24, le seguenti Linee guida, al fine di consentire lo
svolgimento delle attivita' in cantiere nella consapevolezza della
necessita' di contemperare, in relazione al rientro nell'ordinaria
attivita' economico-sociale, in maniera appropriata il contrasto del
rischio sanitario da infezione COVID-19.
Le Linee guida contengono le misure di precauzione e seguono e
attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni
dell'Autorita' sanitaria, con specifica attenzione all'ambiente di
lavoro «cantiere». Tali misure si estendono ai datori di lavoro, ai
lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti
che operano nel medesimo cantiere. Il coordinatore per la sicurezza,
ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la
relativa stima dei costi con le misure contenute nelle presenti Linee
guida. I committenti vigilano affinche' nei cantieri siano adottate
le predette misure di sicurezza anti-contagio.
In particolare, si raccomanda l'adozione delle seguenti misure:
utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile
per i lavoratori i portatori di particolari patologie per le
attivita' di supporto al cantiere che possono essere svolte dal
proprio domicilio o in modalita' a distanza;
adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
I datori di lavoro adottano il presente protocollo di
regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare
la salute delle persone presenti e garantire la salubrita'
dell'ambiente di lavoro, le misure di precauzione disposte
dall'autorita' sanitaria da integrare eventualmente con altre
equivalenti o piu' incisive secondo la tipologia, la localizzazione e
le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, e delle
rappresentanze sindacali.
INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE
Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato
bilaterale Formazione - Sicurezza del settore delle costruzioni,
informa tutti i lavoratori sulle disposizioni delle Autorita', in
particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
rispetto di tutte le disposizioni delle Autorita' e del datore
di lavoro per l'accesso in cantiere (in particolare: utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale messi a disposizione durante le
lavorazioni e rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti);
informare tempestivamente e responsabilmente il datore di
lavoro della comparsa di qualsiasi sintomo influenzale o simil
influenzale.
L'impresa affidataria, in collaborazione con il
Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione ove presente, definisce le modalita'
di informazione per gli altri soggetti che accedono in cantiere (es.
tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
e' di fondamentale importanza ed e' necessario l'uso delle mascherine
secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
Per le necessarie attivita' di approntamento delle attivita' di
carico e scarico, il trasportatore dovra' far uso del dispositivo di
protezione individuale per tutta la durata delle operazioni, laddove,
per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto si
possano verificare contatti stretti per un tempo superiore ai 15
minuti.
PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera con prodotti
igienizzanti degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando
l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della igienizzazione
vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o
di pilotaggio. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 si
procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e
mezzi dalla stessa utilizzati. Le persone presenti in cantiere devono
adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente
lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica.
GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi
deve essere organizzato, di concerto con il Committente/Responsabile
dei lavori e con i coordinatori della sicurezza, al fine di evitare
assembramenti e con la previsione di una ventilazione adeguata dei
locali.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre
con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione
respiratoria (come la tosse), lo deve dichiarare immediatamente al
proprio datore di lavoro o al coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione che dovra' procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell'autorita' sanitaria.
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di
lavoro e le RLS/RLST, nonche' con il direttore di cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il medico competente - nel rispetto della privacy - segnala
situazioni di particolare fragilita' al datore di lavoro, il quale
dispone le idonee misure di tutela del lavoratore; il medico
competente applichera' le indicazioni delle Autorita' sanitarie.