Covid e ingressi in Italia.
Prorogato l'obbligo di green pass per gli ingressi in Italia di viaggiatori provenienti dall'estero. L'ordinanza 29 marzo 2022 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022 - mantiene dunque il regime di controlli in materia di Covid e ingressi in Italia, oltre il limite temporale dello stato d'emergenza.
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Covid e ingressi in Italia: l'ordinanza di riferimento
L'ordinanza del ministro della Salute 22 febbraio 2022 - cui la nuova ordinanza 29 marzo 2022 fa riferimento - prevede il seguente regime di obblighi e controlli:
- presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli del digital "Passenger Locator Form" mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea;
- presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione attestante le condizioni di cui al citato art. 9, comma 2, riconosciuta come equivalente secondo provvedimenti adottati dal Ministero della salute e nei termini di durata stabiliti dai regolamenti europei vigenti in materia. Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 1, lettera b), si applica la misura della quarantena presso l'indirizzo indicato nel digital "Passenger Locator Form", per un periodo di cinque giorni, con l'obbligo di
sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo. Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo; - gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.
Covid e ingressi in Italia: la proroga
La proroga riguarda il periodo compreso fra il 1° aprile e il 30 aprile 2022.
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MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 29 marzo 2022
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (22A02126)
(Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'Unione europea) per agevolare la
libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 e
successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'Unione europea) per i cittadini di
paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio
degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale
prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanita' puo' emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu'
regioni»;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in
particolare, gli articoli 9 e seguenti;
Visto, in particolare, l'art. 10-bis del citato decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, recante «Disciplina del potere di ordinanza del
Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale
e per la adozione di linee guida e protocolli connessi all'emergenza
COVID-19», come sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'art.
3 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, il quale prevede che:
«Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre
2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in
relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con
propria ordinanza: (...) b) sentiti i Ministri competenti per
materia, puo' introdurre limitazioni agli spostamenti da e per
l'estero, nonche' imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi
spostamenti.»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore», e, in particolare, l'art. 2-quater, comma 1, lettera a);
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022,
recante «Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2022, n. 45;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Preso atto della nota prot. n. 19185 del 28 marzo 2022, con la
quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria, «tenuto
conto della situazione epidemiologica mondiale che vede un aumento
dei casi di COVID-19 in molti Paesi tra cui l'Italia», ha
rappresentato «di voler mantenere l'attuale regime di misure per gli
ingressi in Italia a partire dal 1° aprile p.v., ovvero presentazione
del Passenger Locator form e di una delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, o di altra certificazione ritenuta equivalente ai sensi
dei provvedimenti gia' emessi da questo Ministero»;
Considerato che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza,
in relazione all'attuale andamento epidemiologico nazionale e
internazionale, persistono esigenze indifferibili di contrasto del
diffondersi della pandemia da COVID-19;
Ritenuto, pertanto, necessario prorogare, fino al 30 aprile 2022,
le misure concernenti gli spostamenti da e per l'estero di cui
all'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute 22
febbraio 2022, citata in premessa, sono prorogate fino al 30 aprile
2022.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 1° aprile 2022 e fino
al 30 aprile 2022.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.