Covid e sicurezza sul lavoro: al via l'obbligo vaccinale per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2021, n. 282 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.
Le misure riguardano:
- i soggetti che esercitano professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario;
- personale della scuola;
- personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
- personale della polizia locale;
- personale degli organismi dei servizi segreti italiani;
- personale delle strutture deputate alle attività sanitarie e sociosanitarie.
Per i primi soggetti è prevista la sospensione dal lavoro in caso di mancata ottemperanza all'obbligo.
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Fissata la durata della certificazione verde (green pass) e ampliato l'elenco dei luoghi che ne richiedono la verifica ai fini dell'accesso.
Stabiliti, infine, i controlli relativi al rispetto delle disposizioni.
Di seguito il testo del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.
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Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.
(21G00211)
(in Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2021, n. 282)
Vigente al: 27-11-2021
Capo I
Obblighi vaccinali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la
prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente
intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni
di pregiudizio per la collettivita';
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio
nazionale le attivita' dirette al contenimento dell'epidemia e alla
riduzione dei rischi per la salute pubblica, anche alla luce dei dati
e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare
l'epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede
internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di estendere
l'obbligo vaccinale ad alcune categorie di soggetti che prestano la
propria attivita' lavorativa in settori particolarmente esposti;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare le
previsioni sul rilascio e sulla durata delle certificazioni verdi
COVID-19;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla
diffusione del predetto virus anche in occasione delle prossime
festivita', adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e
contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prorogare la
disciplina vigente in materia di sorveglianza radiometrica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri della salute, dell'interno, della difesa, della giustizia,
dell'istruzione e delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Obblighi vaccinali
1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3-bis e' inserito il seguente:
«Art. 3-ter (Adempimento dell'obbligo vaccinale). - 1.
L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e,
a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva
dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei
termini previsti con circolare del Ministero della salute.»;
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). - 1. Al fine di
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di
sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in
attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli
operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a
vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021,
della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo
vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini
previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione
costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e
per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti
obbligati. La vaccinazione e' somministrata altresi' nel rispetto
delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano in conformita' alle previsioni contenute nel
piano di cui al primo periodo.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in
relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal
medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del
Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione
anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la
vaccinazione puo' essere omessa o differita.
3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il
tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine
operano in qualita' di responsabili del trattamento dei dati
personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green
certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la
verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi
COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti
SARS-CoV-2, secondo le modalita' definite con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma
10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla
Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della
vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di
richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalita'
stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale
territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro
cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione
comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione
relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del
comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da
eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla
ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per
l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di
documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine
invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non
oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante
l'adempimento all'obbligo vaccinale.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine
professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale,
anche con riguardo alla dose di richiamo, ne da' comunicazione alle
Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un
rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.
L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo
periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni
nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del
decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo
vaccinale e' adottato da parte dell'Ordine territoriale competente,
all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa,
non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio
delle professioni sanitarie ed e' annotato nel relativo Albo
professionale.
5. La sospensione di cui al comma 4 e' efficace fino alla
comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale
competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro
dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo
vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il
ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di
richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal
15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il
datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai
sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.
6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima
volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento
dell'obbligo vaccinale e' requisito ai fini dell'iscrizione fino alla
scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 e'
omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al
comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della
retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del
contagio da SARS-CoV-2.
8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di
contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attivita'
libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure
di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo
di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle
politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da
parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e
6.»;
c) all'articolo 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole da «con decreto del Presidente del
Consiglio» a «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per la verifica
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui
al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter,
commi 2, 3 e 6.»;
4) al comma 5 le parole «L'accesso alle strutture di cui
all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le
strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di
fragilita', in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente
articolo nonche' la violazione delle disposizioni del primo periodo
del comma 3 del presente articolo sono sanzionati» sono sostituite
dalle seguenti: «La violazione delle disposizioni del primo periodo
del comma 3 del presente articolo e' sanzionata».
Art. 2
Estensione dell'obbligo vaccinale
1. Dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e'
inserito il seguente:
«Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del
comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale,
degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui
all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
degli Istituti penitenziari). - 1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo
vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui
all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose
di richiamo, entro i termini di validita' delle certificazioni verdi
COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52
del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione,
delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei
centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi
regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi
regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso
pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria
attivita' lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello
che svolge attivita' lavorativa con contratti esterni, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;
d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria
attivita' lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita', all'interno degli istituti
penitenziari per adulti e minori.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo
svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti obbligati ai
sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle
istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle
strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1,
lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al
comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2
e 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente
l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le
informazioni necessarie anche secondo le modalita' definite con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non
risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la
presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita'
stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di
cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre,
entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione
comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione
relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni
dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei
presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di
presentazione di documentazione attestante la richiesta di
vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a
trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento
all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della
documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al
comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno
immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di
accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal
diritto di svolgere l'attivita' lavorativa, senza conseguenze
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e'
efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore
di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo
vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e
comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre
2021.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di
cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del
personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a
tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i
soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale,
riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' lavorativa. Il
Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 comunica,
mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze le unita' di
personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e
la durata della sospensione. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica del
sistema informativo NoIPA, provvede ad effettuare le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. Lo svolgimento dell'attivita' lavorativa in violazione
dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 e' punito con la sanzione di
cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i
rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al
primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della
professione o di svolgimento dell'attivita' lavorativa in violazione
degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II
del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione
amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del
decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una somma
da euro 600 a euro 1.500.».
Capo II
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
Art. 3
Durata delle certificazioni verdi COVID-19
1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole «al termine del prescritto ciclo»
sono sostituite dalle seguenti: «al termine del ciclo vaccinale
primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo»;
2) alla lettera c-bis), le parole «prescritto ciclo» sono
sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo»;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole «dodici mesi a far data dal
completamento del ciclo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti
«nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario»
e le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti:
«predetto ciclo»;
2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «In caso di
somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale
primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validita' di nove
mesi a far data dalla medesima somministrazione.»;
3) al terzo periodo, dopo le parole «infezione da SARS-CoV-2»
sono aggiunte le seguenti: «, nei termini stabiliti con circolare del
Ministero della salute,»;
c) al comma 4-bis le parole «prescritto ciclo» sono sostituite
dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario o della somministrazione
della relativa dose di richiamo» e le parole «dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
15 dicembre 2021.
Art. 4
Estensione dell'impiego delle
certificazioni verdi COVID-19
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 9-bis, comma 1:
1) alla lettera a) le parole «, ad eccezione dei servizi di
ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive
riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati» sono soppresse;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) alberghi
e altre strutture ricettive»;
3) alla lettera d), dopo le parole: «limitatamente alle
attivita' al chiuso» sono inserite le seguenti: «, nonche' spazi
adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di
certificazione per gli accompagnatori delle persone non
autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilita'»;
c) all'articolo 9-quater:
1) al comma 1:
1.1 alla lettera b) le parole «ad esclusione di quelli
impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di
quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago
delle Isole Tremiti» sono soppresse;
1.2 alla lettera c), dopo le parole «di tipo» sono inserite
le seguenti: «interregionale,»;
1.3 alla lettera e) le parole «ad esclusione di quelli
impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e
regionale» sono soppresse;
1.4 alla lettera e-bis) le parole «titoli di viaggio.» sono
sostituite dalle seguenti: «titoli di viaggio;»;
1.5 dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente: «e-ter)
mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o
regionale.»;
2) al comma 2, le parole «esclusi per eta' dalla campagna
vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle seguenti: «di
eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna
vaccinale»;
3) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche
possono essere svolte secondo modalita' a campione.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 6
dicembre 2021.
Art. 5
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di
avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione
1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole «per le singole zone» sono aggiunte
le seguenti: «salvo quanto previsto al comma 2-bis»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nelle zone
gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle
attivita' e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della
normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in
possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di
cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della
zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera
a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione
dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre
strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi
alloggiati e delle mense e catering continuativo su base
contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma
1.»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «esclusi per eta' dalla
campagna vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle
seguenti: «di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti
dalla campagna vaccinale»;
d) al comma 4, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1 e 2-bis» e le parole «al medesimo comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «ai medesimi commi 1 e 2-bis».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 e' consentita la verifica
del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo,
nelle more dell'attuazione dell'articolo 6, comma 2.
Art. 6
Disposizioni transitorie
1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si
collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attivita' e la
fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste
limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2,
lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai
soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del
predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina
della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi
quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di
alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai
clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su
base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 dell'articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del
2021.
2. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire
la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19 di
cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del
decreto-legge n. 52 del 2021.
Capo III
Controlli e campagne di informazione
Art. 7
Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento
e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Il Prefetto territorialmente competente, entro cinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, entro
tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, adotta un
piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione,
avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di
polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica
sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell'obbligo del possesso
delle certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52
del 2021. Il Prefetto trasmette al Ministro dell'interno una
relazione settimanale dei controlli effettuati nell'ambito
territoriale di competenza.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8
Campagne di informazione
1. Al fine di promuovere un piu' elevato livello di copertura
vaccinale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri elabora un piano per garantire
i piu' ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di
informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti
SARS-CoV-2. All'attuazione del presente articolo, si provvede nei
limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalita'.
Art. 9
Misure urgenti in materia di controlli radiometrici
1. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
31 luglio 2020, n. 101, le parole «30 novembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.