Covid e sicurezza sul lavoro: al via l’obbligo vaccinale

Covid e sicurezza sul lavoro
Le nuove disposizioni del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 valgono dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022

Covid e sicurezza sul lavoro: al via l'obbligo vaccinale per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2021, n. 282 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.

Le misure riguardano:

  • i soggetti che esercitano professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario;
  • personale della scuola;
  • personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
  • personale della polizia locale;
  • personale degli organismi dei servizi segreti italiani;
  • personale delle strutture deputate alle attività sanitarie e sociosanitarie.

Per i primi soggetti è prevista la sospensione dal lavoro in caso di mancata ottemperanza all'obbligo.

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Fissata la durata della certificazione verde (green pass) e ampliato l'elenco dei luoghi che ne richiedono la verifica ai fini dell'accesso.

Stabiliti, infine, i controlli relativi al rispetto delle disposizioni.

Di seguito il testo del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.

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Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento  in  sicurezza  delle  attivita'  economiche  e  sociali.
(21G00211)
(in Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2021, n. 282)

 

Vigente al: 27-11-2021

Capo I
Obblighi vaccinali

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della

Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori

misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali

nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione

dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure

urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure

urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro

pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di

screening»;

Visto  il  decreto-legge  8   ottobre   2021,   n.   139,   recante

«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,

sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato  che  l'attuale   contesto   di   rischio   impone   la

prosecuzione delle iniziative di carattere  straordinario  e  urgente

intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni

di pregiudizio per la collettivita';

Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare

disposizioni  per  garantire  in  maniera  omogenea  sul   territorio

nazionale le attivita' dirette al contenimento dell'epidemia  e  alla

riduzione dei rischi per la salute pubblica, anche alla luce dei dati

e delle conoscenze  medico-scientifiche  acquisite  per  fronteggiare

l'epidemia da  COVID-19  e  degli  impegni  assunti,  anche  in  sede

internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale;

Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   estendere

l'obbligo vaccinale ad alcune categorie di soggetti che  prestano  la

propria attivita' lavorativa in settori particolarmente esposti;

Ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adeguare  le

previsioni sul rilascio e sulla  durata  delle  certificazioni  verdi

COVID-19;

Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di

integrare  il  quadro  delle  vigenti  misure  di  contenimento  alla

diffusione del predetto  virus  anche  in  occasione  delle  prossime

festivita', adottando adeguate e immediate misure  di  prevenzione  e

contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  prorogare  la

disciplina vigente in materia di sorveglianza radiometrica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 24 novembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei

Ministri della salute, dell'interno, della difesa,  della  giustizia,

dell'istruzione e delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;

 

E m a n a

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

                         Obblighi vaccinali

1.  Al  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3-bis e' inserito il seguente:

«Art.  3-ter  (Adempimento  dell'obbligo   vaccinale).   -   1.

L'adempimento dell'obbligo  vaccinale  previsto  per  la  prevenzione

dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e,

a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva

dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei

termini previsti con circolare del Ministero della salute.»;

b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli  esercenti  le  professioni

sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). - 1.  Al  fine  di

tutelare la  salute  pubblica  e  mantenere  adeguate  condizioni  di

sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza,  in

attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie  e  gli

operatori di interesse sanitario di  cui  all'articolo  1,  comma  2,

della  legge  1°  febbraio  2006,   n.   43,   per   la   prevenzione

dell'infezione  da  SARS-CoV-2  sono   obbligati   a   sottoporsi   a

vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre  2021,

della somministrazione della dose di  richiamo  successiva  al  ciclo

vaccinale primario, nel rispetto  delle  indicazioni  e  dei  termini

previsti con circolare del Ministero della  salute.  La  vaccinazione

costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione  e

per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  lavorative   dei   soggetti

obbligati. La vaccinazione e'  somministrata  altresi'  nel  rispetto

delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome  di

Trento e di Bolzano in  conformita'  alle  previsioni  contenute  nel

piano di cui al primo periodo.

2. Solo in  caso  di  accertato  pericolo  per  la  salute,  in

relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal

medico  di  medicina  generale,  nel  rispetto  delle  circolari  del

Ministero della salute in materia  di  esenzione  dalla  vaccinazione

anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo  di  cui  al  comma  1  e  la

vaccinazione puo' essere omessa o differita.

3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per  il

tramite delle  rispettive  Federazioni  nazionali,  che  a  tal  fine

operano  in  qualita'  di  responsabili  del  trattamento  dei   dati

personali, avvalendosi  della  Piattaforma  nazionale  digital  green

certificate (Piattaforma nazionale-DGC)  eseguono  immediatamente  la

verifica  automatizzata  del  possesso  delle  certificazioni   verdi

COVID-19  comprovanti  lo  stato  di   avvenuta   vaccinazione   anti

SARS-CoV-2,  secondo  le  modalita'  definite  con  il  decreto   del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo  9,  comma

10,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87.  Qualora  dalla

Piattaforma   nazionale-DGC   non   risulti   l'effettuazione   della

vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche  con  riferimento  alla  dose  di

richiamo successiva al  ciclo  vaccinale  primario,  nelle  modalita'

stabilite nella circolare di cui al comma 1,  l'Ordine  professionale

territorialmente competente invita l'interessato  a  produrre,  entro

cinque giorni dalla  ricezione  della  richiesta,  la  documentazione

comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure  l'attestazione

relativa all'omissione o al differimento della stessa  ai  sensi  del

comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione,  da

eseguirsi entro  un  termine  non  superiore  a  venti  giorni  dalla

ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per

l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso  di  presentazione  di

documentazione attestante  la  richiesta  di  vaccinazione,  l'Ordine

invita l'interessato a  trasmettere  immediatamente  e  comunque  non

oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante

l'adempimento all'obbligo vaccinale.

4. Decorsi i termini  di  cui  al  comma  3,  qualora  l'Ordine

professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo  vaccinale,

anche con riguardo alla dose di richiamo, ne da'  comunicazione  alle

Federazioni nazionali competenti e, per il  personale  che  abbia  un

rapporto  di  lavoro  dipendente,  anche   al   datore   di   lavoro.

L'inosservanza degli  obblighi  di  comunicazione  di  cui  al  primo

periodo da parte degli  Ordini  professionali  verso  le  Federazioni

nazionali rileva ai fini  e  per  gli  effetti  dell'articolo  4  del

decreto legislativo del Capo Provvisorio  dello  Stato  13  settembre

1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento  dell'obbligo

vaccinale e' adottato da parte dell'Ordine  territoriale  competente,

all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura  dichiarativa,

non disciplinare, determina  l'immediata  sospensione  dall'esercizio

delle  professioni  sanitarie  ed  e'  annotato  nel  relativo   Albo

professionale.

5. La sospensione di cui al  comma  4  e'  efficace  fino  alla

comunicazione  da  parte  dell'interessato  all'Ordine   territoriale

competente e, per il  personale  che  abbia  un  rapporto  di  lavoro

dipendente, anche al datore di lavoro, del  completamento  del  ciclo

vaccinale primario e, per i professionisti che  hanno  completato  il

ciclo  vaccinale  primario,  della  somministrazione  della  dose  di

richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere  dal

15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non  sono  dovuti  la

retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il

datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai

sensi del comma 4 e, in caso di  omessa  verifica,  si  applicano  le

sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.

6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la  prima

volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento

dell'obbligo vaccinale e' requisito ai fini dell'iscrizione fino alla

scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma  1  e'

omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al

comma  2  a  mansioni  anche  diverse,   senza   decurtazione   della

retribuzione, in  modo  da  evitare  il  rischio  di  diffusione  del

contagio da SARS-CoV-2.

8. Per il medesimo periodo di  cui  al  comma  7,  al  fine  di

contenere  il  rischio  di  contagio,  nell'esercizio  dell'attivita'

libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure

di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo

di sicurezza adottato con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di

concerto con  i  Ministri  della  giustizia  e  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.

9. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale  da

parte degli operatori di interesse sanitario di cui al  comma  1,  si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter,  commi  2,  3  e

6.»;

c) all'articolo 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «al  31  dicembre  2021,  termine  di

cessazione dello stato di emergenza» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da «con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio» a «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «con il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo

9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;

3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per  la  verifica

dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di  cui

al comma 1, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  4-ter,

commi 2, 3 e 6.»;

4) al comma 5  le  parole  «L'accesso  alle  strutture  di  cui

all'articolo  1-bis,  incluse  le  strutture  semiresidenziali  e  le

strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione  di

fragilita', in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente

articolo nonche' la violazione delle disposizioni del  primo  periodo

del comma 3 del presente articolo sono  sanzionati»  sono  sostituite

dalle seguenti: «La violazione delle disposizioni del  primo  periodo

del comma 3 del presente articolo e' sanzionata».

 

                               Art. 2
                  Estensione dell'obbligo vaccinale

1. Dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  e'

inserito il seguente:

«Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del

comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale,

degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture  di  cui

all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

degli Istituti penitenziari). - 1. Dal 15  dicembre  2021,  l'obbligo

vaccinale per la prevenzione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  di  cui

all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose

di richiamo, entro i termini di validita' delle certificazioni  verdi

COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge  n.  52

del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:

a) personale scolastico del sistema nazionale di  istruzione,

delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per  l'infanzia  di

cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei

centri  provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti,  dei   sistemi

regionali di istruzione e  formazione  professionale  e  dei  sistemi

regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione

tecnica superiore;

b) personale del comparto della difesa, sicurezza e  soccorso

pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di  cui  agli

articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

c)  personale  che  svolge  a  qualsiasi  titolo  la  propria

attivita' lavorativa nelle strutture di cui  all'articolo  8-ter  del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello

che svolge attivita' lavorativa con contratti esterni, fermo restando

quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;

d)  personale  che  svolge  a  qualsiasi  titolo  la  propria

attivita'  lavorativa  alle  dirette  dipendenze   del   Dipartimento

dell'amministrazione  penitenziaria  o  del   Dipartimento   per   la

giustizia  minorile  e  di  comunita',  all'interno  degli   istituti

penitenziari per adulti e minori.

2. La vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale  per  lo

svolgimento delle attivita'  lavorative  dei  soggetti  obbligati  ai

sensi del comma 1. I dirigenti  scolastici  e  i  responsabili  delle

istituzioni di cui al comma  1,  lettera  a),  i  responsabili  delle

strutture in cui presta servizio il personale  di  cui  al  comma  1,

lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo  di  cui  al

comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2

e 7.

3. I soggetti di  cui  al  comma  2  verificano  immediatamente

l'adempimento  del   predetto   obbligo   vaccinale   acquisendo   le

informazioni necessarie anche secondo le modalita'  definite  con  il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo

9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non

risulti l'effettuazione  della  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2  o  la

presentazione  della  richiesta  di  vaccinazione   nelle   modalita'

stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di

cui al comma 2 invitano, senza  indugio,  l'interessato  a  produrre,

entro cinque giorni dalla ricezione  dell'invito,  la  documentazione

comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure  l'attestazione

relativa all'omissione  o  al  differimento  della  stessa  ai  sensi

dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta  di

vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni

dalla  ricezione  dell'invito,   o   comunque   l'insussistenza   dei

presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma  1.  In  caso  di

presentazione  di   documentazione   attestante   la   richiesta   di

vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano  l'interessato  a

trasmettere immediatamente e comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla

somministrazione,   la   certificazione   attestante    l'adempimento

all'obbligo  vaccinale.  In  caso  di  mancata  presentazione   della

documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al

comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale  e  ne  danno

immediata   comunicazione   scritta   all'interessato.   L'atto    di

accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal

diritto  di  svolgere  l'attivita'  lavorativa,   senza   conseguenze

disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti  la  retribuzione  ne'

altro compenso o emolumento, comunque denominati. La  sospensione  e'

efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al  datore

di  lavoro  dell'avvio  o  del  successivo  completamento  del  ciclo

vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e

comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre

2021.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di

cui  al  comma  1,  lettera  a),  provvedono  alla  sostituzione  del

personale docente sospeso  mediante  l'attribuzione  di  contratti  a

tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento  in  cui  i

soggetti  sostituiti,   avendo   adempiuto   all'obbligo   vaccinale,

riacquistano  il  diritto  di  svolgere  l'attivita'  lavorativa.  Il

Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico  2021/2022  comunica,

mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze le unita'  di

personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal  servizio  e

la durata  della  sospensione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica del

sistema informativo  NoIPA,  provvede  ad  effettuare  le  occorrenti

variazioni di bilancio.

5.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  lavorativa  in  violazione

dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 e' punito con la sanzione di

cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo  i

rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le  disposizioni  di  cui  al

primo  periodo  si  applicano  anche  in  caso  di  esercizio   della

professione o di svolgimento dell'attivita' lavorativa in  violazione

degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.

6. La violazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  2  e'

sanzionata ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9,  del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto

dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non

stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II

del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto

compatibili. Per le  violazioni  di  cui  al  comma  5,  la  sanzione

amministrativa prevista  dal  comma  1  del  citato  articolo  4  del

decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una  somma

da euro 600 a euro 1.500.».

Capo II
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
                               Art. 3
             Durata delle certificazioni verdi COVID-19

 

1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole «al termine del prescritto ciclo»

sono sostituite dalle  seguenti:  «al  termine  del  ciclo  vaccinale

primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo»;

2) alla lettera  c-bis),  le  parole  «prescritto  ciclo»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «ciclo  vaccinale  primario   o   della

somministrazione della relativa dose di richiamo»;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole «dodici  mesi  a  far  data  dal

completamento del ciclo vaccinale»  sono  sostituite  dalle  seguenti

«nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario»

e le  parole  «prescritto  ciclo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«predetto ciclo»;

2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «In caso  di

somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale

primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validita'  di  nove

mesi a far data dalla medesima somministrazione.»;

3) al terzo periodo, dopo le parole «infezione  da  SARS-CoV-2»

sono aggiunte le seguenti: «, nei termini stabiliti con circolare del

Ministero della salute,»;

c) al comma 4-bis le parole «prescritto  ciclo»  sono  sostituite

dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario  o  della  somministrazione

della relativa dose di richiamo»  e  le  parole  «dodici  mesi»  sono

sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal

15 dicembre 2021.

  Art. 4
                    Estensione dell'impiego delle
                    certificazioni verdi COVID-19

1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, il secondo periodo e' soppresso;

b) all'articolo 9-bis, comma 1:

1) alla lettera a) le parole «, ad  eccezione  dei  servizi  di

ristorazione all'interno di alberghi e di altre  strutture  ricettive

riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati» sono soppresse;

2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) alberghi

e altre strutture ricettive»;

3)  alla  lettera  d),  dopo  le  parole:  «limitatamente  alle

attivita' al chiuso» sono inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  spazi

adibiti  a  spogliatoi  e  docce,  con  esclusione  dell'obbligo   di

certificazione   per   gli   accompagnatori   delle    persone    non

autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilita'»;

c) all'articolo 9-quater:

1) al comma 1:

1.1 alla lettera  b)  le  parole  «ad  esclusione  di  quelli

impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e  di

quelli impiegati nei collegamenti marittimi  da  e  per  l'arcipelago

delle Isole Tremiti» sono soppresse;

1.2 alla lettera c), dopo le parole «di tipo»  sono  inserite

le seguenti: «interregionale,»;

1.3 alla lettera  e)  le  parole  «ad  esclusione  di  quelli

impiegati nei servizi  aggiuntivi  di  trasporto  pubblico  locale  e

regionale» sono soppresse;

1.4 alla lettera e-bis) le parole «titoli di  viaggio.»  sono

sostituite dalle seguenti: «titoli di viaggio;»;

1.5 dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la  seguente:  «e-ter)

mezzi  impiegati  nei  servizi  di  trasporto   pubblico   locale   o

regionale.»;

2) al comma 2, le  parole  «esclusi  per  eta'  dalla  campagna

vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle  seguenti:  «di

eta' inferiore ai dodici anni e ai  soggetti  esenti  dalla  campagna

vaccinale»;

3) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i

mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche

possono essere svolte secondo modalita' a campione.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 6

dicembre 2021.

 

                               Art. 5
           Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di
           avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole «per le singole zone» sono  aggiunte

le seguenti: «salvo quanto previsto al comma 2-bis»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis.  Nelle  zone

gialla e arancione, la fruizione dei servizi,  lo  svolgimento  delle

attivita' e gli  spostamenti,  limitati  o  sospesi  ai  sensi  della

normativa vigente, sono  consentiti  esclusivamente  ai  soggetti  in

possesso  di  una  delle  certificazioni  verdi   COVID-19   di   cui

all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e  ai  soggetti  di

cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto  della  disciplina  della

zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al  comma  1,  lettera

a), nelle predette zone, si applica il presente  comma  ad  eccezione

dei servizi di  ristorazione  all'interno  di  alberghi  e  di  altre

strutture  ricettive  riservati   esclusivamente   ai   clienti   ivi

alloggiati  e  delle  mense   e   catering   continuativo   su   base

contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui  al  comma

1.»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «esclusi per  eta'  dalla

campagna vaccinale  e  ai  soggetti  esenti»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «di eta' inferiore ai dodici  anni  e  ai  soggetti  esenti

dalla campagna vaccinale»;

d) al comma 4, le parole  «al  comma  1»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «ai commi 1 e 2-bis» e le parole «al medesimo comma 1» sono

sostituite dalle seguenti: «ai medesimi commi 1 e 2-bis».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal

29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 e' consentita  la  verifica

del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo,

nelle more dell'attuazione dell'articolo 6, comma 2.

 

                               Art. 6
                      Disposizioni transitorie

1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle  regioni  e  nelle

province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  i  cui  territori  si

collocano in  zona  bianca,  lo  svolgimento  delle  attivita'  e  la

fruizione dei servizi per  i  quali  in  zona  gialla  sono  previste

limitazioni sono consentiti esclusivamente ai  soggetti  in  possesso

delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2,

lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai

soggetti di cui all'articolo  9-bis,  comma  3,  primo  periodo,  del

predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della  disciplina

della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono  compresi

quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di

alberghi e di altre strutture ricettive riservati  esclusivamente  ai

clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering  continuativo  su

base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni  di  cui  al

comma 1 dell'articolo 9-bis del  predetto  decreto-legge  n.  52  del

2021.

2. Nelle  more  della  modifica  del  decreto  del  Presidente  del

Consiglio  dei  ministri  17   giugno   2021,   adottato   ai   sensi

dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,

sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire

la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19  di

cui  all'articolo  9,  comma  2,  lettere  a),  b)  e   c-bis),   del

decreto-legge n. 52 del 2021.

 

Capo III
Controlli e campagne di informazione
                               Art. 7
Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento
  e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Il Prefetto territorialmente  competente,  entro  cinque  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito,  entro

tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  il

Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, adotta  un

piano per l'effettuazione costante di controlli,  anche  a  campione,

avvalendosi delle forze di polizia  e  del  personale  dei  corpi  di

polizia municipale munito  della  qualifica  di  agente  di  pubblica

sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell'obbligo del possesso

delle certificazioni di cui all'articolo 9 del  decreto-legge  n.  52

del  2021.  Il  Prefetto  trasmette  al  Ministro  dell'interno   una

relazione   settimanale   dei   controlli   effettuati    nell'ambito

territoriale di competenza.

2. Le attivita' di cui al comma 1  sono  svolte  nell'ambito  delle

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

        Art. 8
                      Campagne di informazione

1. Al fine di promuovere  un  piu'  elevato  livello  di  copertura

vaccinale, il Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  della

Presidenza del Consiglio dei ministri elabora un piano per  garantire

i piu' ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di

informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione  anti

SARS-CoV-2. All'attuazione del presente  articolo,  si  provvede  nei

limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della  Presidenza

del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalita'.

                               Art. 9
         Misure urgenti in materia di controlli radiometrici

1. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo

31 luglio 2020, n. 101, le parole «30 novembre 2021» sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

 

                              Art. 10
                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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