Covid e sicurezza sul lavoro: il nuovo DPCM 14 gennaio 2021 riprende le misure già disposte da precedenti provvedimenti allo scopo di prorogarne l'efficacia a fronte del perdurare dell'emergenza sanitaria.
Il nuovo DPCM, pubblicato sul S.O. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2021, n. 11, riporta anche misure legate al tema della sicurezza sul lavoro essenzialmente riconducibili:
- all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie [art. 1, comma 9 e comma 10, lettere s) e nn)];
- alla sanificazione degli ambienti di lavoro [art. 1, comma 10, lettere nn), pp) ; art 5, comma 1, lettere a), f) e g)];
- al ricorso al lavoro agile [art. 1, comma 10, lettera nn); art. 3, comma 4, lettera i); art. 5, commi 3, 4 e 6].
- alla riorganizzazione delle attività formative professionali [art. 1, comma 10, lettere s), aa); art. 3, comma 4, lettera g); art. 5, comma 4, lettera b)].
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Infine, l'art. 4 richiama il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, riportato in allegato anche al nuovo DPCM unitamente ad altri protocolli già oggetto di pubblicazione tramite precedenti DPCM.
Di seguito le misure sopra citate.
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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (21A00221)
(in S.O. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2021, n. 11)
(omissis)
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale
(omissis)
- L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla
riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene
costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
(omissis)
s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita'
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18
gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per
cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia
garantita l'attivita' didattica in presenza. La restante parte
dell'attivita' didattica e' svolta tramite il ricorso alla didattica
a distanza. Resta sempre garantita la possibilita' di svolgere
attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o
per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni
educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del
Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono
in didattica digitale integrata. L'attivita' didattica ed educativa
per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e
per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente
in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie salvo che per i bambini di eta' inferiore ai sei
anni e per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con
l'uso della mascherina.
Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell'ambito
della Conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un
tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione
del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle
attivita' didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico
locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilita' di
mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la
frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal
rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il
Presidente della provincia o il sindaco della citta' metropolitana,
gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti
territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle aziende di
trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il
prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le
amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure
di rispettiva competenza. Nel caso in cui tali misure non siano
assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto,
fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne da' comunicazione al
Presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'art. 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o piu' ordinanze, con efficacia
limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire
l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici
locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative
strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle
finalita' di cui alla presente lettera. Le scuole secondarie di
secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli
orari delle attivita' didattiche per docenti e studenti, nonche'
degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni della
presente lettera. I corsi di formazione pubblici e privati possono
svolgersi solo con modalita' a distanza. Sono consentiti in presenza
i corsi di formazione specifica in medicina generale nonche' le
attivita' didattico-formative degli Istituti di formazione dei
Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
della giustizia, nonche' del Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e
le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica
possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non in presenza.
Sono parimenti consentiti, anche a distanza e secondo le modalita'
stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi
abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle
autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla
professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i
corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il
conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione
professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci
pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i
corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e
della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo
svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale
addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio aereo
(ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo
(LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilita' iniziale e continua
(NAV), Operazioni di volo (OPV), Security (SEC), i corsi di
formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il
rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento
delle attivita' connesse con la sicurezza della circolazione
ferroviaria, nonche' i corsi di formazione e i corsi abilitanti o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli
impianti fissi. Sono altresi' consentiti i corsi di formazione per il
conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami,
i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle
certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di
lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo
le modalita' stabilite con provvedimento amministrativo. Sono
altresi' consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate dagli
uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il
conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle
abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per
l'esercizio dell'attivita' di trasporto, le prove e gli esami
teorico-pratici effettuati dalle Autorita' marittime, ivi compresi
quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle
patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei
porti, nonche' le prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente
nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo. In tutte le
regioni, gli uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche,
sulla base delle prenotazioni ricevute, ivi comprese quelle gia'
presentate alla data di applicazione del presente decreto, dispongono
un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, da
tenersi nei settantacinque giorni successivi alla data della
dichiarazione di disponibilita' all'esame. Sono altresi' consentiti
gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni
emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi
in materia di salute e sicurezza, nonche' l'attivita' formativa in
presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e attivita'
di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al
«Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere
il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di
aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle
istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado
continuano a essere svolte solo con modalita' a distanza. Il rinnovo
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non
completato, avviene secondo modalita' a distanza nel rispetto dei
principi di segretezza e liberta' nella partecipazione alle elezioni.
Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e
gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi
educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile puo'
autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente
gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo
svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, non
scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita'
delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno essere
svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico
dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi
alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attivita'
di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
(omissis)
aa) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto
direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai
rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche e
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere
universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze
armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il
ricorso ad attivita' didattiche ed esami a distanza e l'eventuale
soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la
validita' delle prove di esame gia' sostenute ai fini della
formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello
stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure
restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento
delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai
ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia,
del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto
previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020,
- 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77;
bb) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla
lettera aa), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da
COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il
cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero
dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;
(omissis)
nn) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile,
ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a
distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo
restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
(omissis)
pp) le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a
condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle
linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I
protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli
ospiti;
2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti
comuni;
4) l'accesso dei fornitori esterni;
5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e
sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione
dei clienti;
7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi
all'aperto di pertinenza.
(omissis)
Art. 3
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima
gravita' e da un livello di rischio alto.
(omissis)
- A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle regioni
ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
(omissis)
g) e' sospesa la frequenza delle attivita' formative e
curriculari delle universita' e delle istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento
di tali attivita' a distanza. I corsi per i medici in formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale,
nonche' le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le
altre attivita', didattiche o curriculari, eventualmente individuate
dalle universita', sentito il Comitato universitario regionale di
riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in
modalita' in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle
linee guida del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui
all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di
casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto
compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica;
h) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona,
diverse da quelle individuate nell'allegato 24;
i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale
nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale
presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il
personale non in presenza presta la propria attivita' lavorativa in
modalita' agile;
(omissis)
Art. 4
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza
delle attivita' produttive industriali e commerciali.
- Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile
2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12,
nonche', per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13,
e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della
logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.
(omissis)
Art. 5
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
- Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le
seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
fornite dal Ministero della salute;
b) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso
l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore sanitario
del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale,
accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave
in presenza di un caso di positivita';
- c) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 19;
d) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;
e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi
commerciali;
f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata.
(omissis)
- Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali
piu' elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le
potenzialita' organizzative e con la qualita' e l'effettivita' del
servizio erogato con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la
percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
- 77.
Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi
della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella
percentuale piu' elevata possibile, e comunque in misura non
inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle
attivita' che possono essere svolte secondo tale modalita',
compatibilmente con le potenzialita' organizzative e l'effettivita'
del servizio erogato;
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'art. 21-bis,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' di norma
nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad
assicurare lo svolgimento di attivita' in modalita' agile anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima
categoria o area di inquadramento come definite dai contratti
collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attivita' di
formazione professionale.
- Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione
dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il
personale sanitario e socio sanitario, nonche' quello impegnato in
attivita' connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E'
raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del
personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
6. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalita' di lavoro
agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'art. 90
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' di quanto previsto dai
protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.