Covid e strutture per persone con disabilità: i finanziamenti per i Dpi e la messa in sicurezza. Questo il contenuto del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228).
Le spese ammissibili riguardano:
- l'acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;
- la formazione specifica del personale;
- l'acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;
- i costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;
- l'acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;
- l'acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;
- il trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle strutture semiresidenziali.
Clicca qui per altri contenuti sul Coronavirus
Di seguito il testo del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 luglio 2020
Definizione dei criteri di priorita' delle modalita' di attribuzione
delle indennita' agli enti gestori delle strutture semiresidenziali
per persone con disabilita' che, in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati
dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.
(20A04881)
(in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
che, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6
della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativi alla partecipazione
delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di
fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni
in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante legge di
contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche', in materia di famiglia e disabilita'
e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera d), che attribuisce al
Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e
coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con
disabilita', anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita' di cui alla legge 3 marzo
2009, n. 18;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che all'art. 47, ha
disposto la sospensione delle attivita' nei Centri semiresidenziali,
comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere
socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale,
socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario e nei Centri
riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale per
persone con disabilita', dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge;
Visto il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 che prevede, all'art. 104, comma 3, che al fine di garantire
misure di sostegno agli enti gestori delle strutture
semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative
regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo,
polifunzionale, socio occupazionale, sanitario e socio-sanitario per
persone con disabilita', che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19, devono affrontare gli oneri derivanti
dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, un Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali
per persone con disabilita' con una dotazione finanziaria di 40
milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri; che con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
quaranta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, siano
definiti i criteri di priorita' e le modalita' di attribuzione
dell'indennita' agli enti gestori alle strutture semiresidenziali per
persone con disabilita' comunque siano denominate dalle normative
regionali;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 aprile 2020, con il quale e' stata disposta la ripresa
delle attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e
socio-sanitario, secondo piani territoriali, adottati dalle regioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019,
di costituzione del nuovo Governo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21
ottobre 2019 con il quale e' stato istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2020, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilita';
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia
e delle finanze del 23 novembre 2016 recante requisiti per l'accesso
alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno
familiare, nonche' ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno
2016, e, in particolare, l'art. 5, comma 2;
Vista l'anticipazione di Tesoreria di euro 40.000.000,00 al conto
corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri),
ai sensi dell'art. 265, comma 16, del decreto-legge n. 34 del 19
maggio 2020;
Ritenuto di dover considerare come termine a quo per il
riconoscimento delle spese a fronte delle quali e' erogato il
contributo, la data del 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e come termine ad quem la data
del 31 luglio 2020, termine del periodo di emergenza previsto dalla
«dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili» deliberata dal Consiglio dei ministri il
31 gennaio 2020;
Ritenuto di dover individuare, quale parametro per determinare
l'ammontare del contributo massimo concedibile, il numero degli
utenti frequentanti le strutture alla data di cui al termine a quo, e
di fissare un tetto al numero di utenti rilevante per determinare
tale ammontare, affinche' in fase di erogazione si tenga conto delle
economie di scale che le strutture piu' grandi possono conseguire;
Sentiti i rappresentanti tecnici del Coordinamento interregionale;
Decreta:
Art. 1
Riparto delle risorse
1. Le risorse assegnate al Fondo di sostegno per le strutture
semiresidenziali per persone con disabilita' per l'anno 2020, pari a
euro 40 milioni, sono attribuite alle regioni, per le finalita' di
cui all'art. 2.
2. A ciascuna regione e' attribuita una quota di risorse come da
tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto,
calcolata sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle
finanze del 23 novembre 2016.
Art. 2
Finalita'
1. Le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto, sono
destinate a garantire misure di sostegno agli enti o alle pubbliche
amministrazioni che gestiscono strutture semiresidenziali, comunque
siano denominate dalle normative regionali, a carattere
socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale,
socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con
disabilita', che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID 19, devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di
sistemi di protezione del personale e degli utenti, limitatamente
alle spese sostenute dalle medesime strutture a partire dal 17 marzo
2020 fino al 31 luglio 2020.
2. Le spese ammissibili, che concorrono al riconoscimento
dell'indennita' agli enti gestori alle strutture semiresidenziali,
dovute all'adozione di sistemi di protezione del personale e degli
utenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, sono
le seguenti:
a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della
temperatura;
b) formazione specifica del personale relativamente alle modalita'
con le quali prevenire la trasmissione dell'infezione da SARS COV-2;
c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene
respiratoria, nonche' dispositivi di protezione individuale, incluse
le mascherine di tipo chirurgico;
d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e
sanificazione ambientale;
e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli
impianti di climatizzazione;
f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di
sicurezza;
g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;
h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle
attivita' dovuta alla chiusura delle strutture semiresidenziali di
cui al comma 1.
Art. 3
Erogazione delle risorse
1. Ciascuna regione provvede a determinare l'ammontare massimo di
contributo concedibile, in base al numero effettivo degli utenti con
disabilita' di ciascuna struttura alla data del 17 marzo 2020.
L'entita' di tale ammontare puo' essere modulata secondo il tipo di
regime in essere con le strutture operanti nel territorio regionale,
laddove a diversi regimi corrispondano protocolli di sicurezza
diversi.
2. Al fine di determinare il parametro di cui al comma precedente,
puo' essere presentata dal legale rappresentante dell'ente o
dell'amministrazione gestore della struttura che presenta una
autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, in cui si attesti il numero delle persone con
disabilita' che fruiscono dei servizi e delle prestazioni al 17 marzo
2020. Il numero di utenti rilevante per ente gestore per determinare
l'ammontare massimo di contributo concedibile non puo' comunque
essere superiore a 100.
3. Il trasferimento delle risorse spettanti a ciascuna regione,
viene disposto dalla Presidenza del Consiglio - Ufficio per le
politiche in favore delle persone con disabilita', a condizione che
quest'ultima abbia formalmente adottato il Piano di riapertura delle
strutture previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, entro trenta giorni
dall'accreditamento dell'anticipazione di Tesoreria effettuata dal
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 265, comma
16, del decreto-legge n. 34 del 2020.
4. Le regioni, provvedono a dare adeguata comunicazione ai
potenziali beneficiari e procedono all'erogazione delle risorse
spettanti alle strutture semiresidenziali per persone con
disabilita', previa presentazione delle ricevute quietanzate che
dimostrino il sostenimento effettivo dei costi, entro quarantacinque
giorni dal termine ultimo di cui all'art. 2, comma 1, ovvero, se
successivo, dall'effettivo trasferimento delle risorse da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more del trasferimento
delle risorse spettanti, le regioni possono anticipare una quota
parte, a valere sui loro rispettivi bilanci, alle strutture
semiresidenziali per persone con disabilita'.
5. Le regioni rendicontano alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilita' l'effettiva erogazione ai beneficiari delle risorse
trasferite di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla
completa erogazione delle medesime secondo le modalita' di cui
all'Allegato A.
Art. 4
Monitoraggio
1. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui
all'art. 1, nonche' la destinazione delle stesse al perseguimento
delle finalita' di cui all'art. 2, anche alla luce del principio
generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, oltre alle comunicazioni di cui all'art. 3, le
regioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita',
nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari
al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i
trasferimenti effettuati e le misure finanziate con le risorse del
Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con
disabilita'.
Il presente e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.