Covid ed elezioni.
Con il decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 agosto 2021) sono state stabilite le disposizioni urgenti sulle modalità operative precauzionali e di sicurezza per la prossima tornata elettorale.
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Covid ed elezioni: i comportamenti
Per quanto riguarda i comportamenti dell'elettore in tema di Covid ed elezioni, l'elettore sarà invitato a inserire lui stesso la scheda elettorale - dopo averla ripiegata - nell'urna. Una modalità, questa, richiesta per evitare o limitare possibili contatti fra elettori e scrutatori.
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Covid ed elezioni: le sezioni ospedaliere
Il decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 si occupa - all'articolo 2 - anche delle sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera.
Covid ed elezioni: il voto a casa
Trovandoci ancora in una situazione di pandemia con possibili elettori in quarantena, il provvedimento prevede la possibilità che il voto possa essere esercitato anche al proprio domicilio. Il decreto-legge indica le procedure da seguire (articolo 3) che l'elettore deve seguire per poter richiedere questa possibilità.
Il testo integrale del provvedimento in materia di Covid ed elezioni è pubblicato qui sotto.
Il decreto è stato convertito con la legge 14 ottobre 2021, n. 144, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 18 ottobre 2021.
Decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117
Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e
di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali
dell'anno 2021. (21G00127)
(Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 agosto 2021)
Vigente al: 24 agosto 2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita' di assicurare, per l'anno
2021, il pieno esercizio del diritto al voto, anche con riferimento
agli elettori positivi al COVID-19, collocati in quarantena
ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in
isolamento fiduciario;
Visto l'articolo 48 della Costituzione;
Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni adeguata misura per
garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli
elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire lo
svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio;
Visto l'articolo 31-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'articolo 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, che
prevede disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni da tenere
tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;
Rilevata la necessita' di adottare adeguate misure per assicurare
l'esercizio del diritto di voto anche degli elettori positivi al
COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro
che si trovano in isolamento fiduciario;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle
imminenti scadenze elettorali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
della salute, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e
della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Operazioni di votazione
1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19,
al fine di prevenire i rischi di contagio, nonche' assicurare il
pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle
consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi
recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad
inserirla personalmente nell'urna. Restano ferme le ulteriori
disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e
per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31, comma 6, e
58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche'
dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la
composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570.
Art. 2
Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie
che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di
sezione ospedaliera
1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021:
a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199
posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni
elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e
l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la
struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 e' abilitata alla
raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3,
comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi
dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136,
nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie
con meno di 100 posti letto;
c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita
presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonche' a
quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla
raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui
all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente
autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure
di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.
2. In caso di accertata impossibilita' alla costituzione della
sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco puo'
nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unita'
speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designato
dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine,
soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che
abbiano manifestato la propria disponibilita'. A tal fine, le
organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro
aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni
interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. In ogni
caso la nomina puo' essere disposta solo previo consenso degli
interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla
nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle
liste elettorali del comune.
3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del
presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali
composti anch'essi da personale delle unita' speciali di continuita'
assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda
sanitaria locale, che il comune puo' attivare ove necessario; il
medesimo personale puo' essere nominato con le modalita' di cui al
comma 2.
4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui
al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o piu' uffici
elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni
ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23
aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalita' di cui al
comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli
elettori di cui all'articolo 3, comma 1, e, successivamente,
all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici
elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai
componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di
riferimento sono impartite, dalla competente autorita' sanitaria,
indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie
concernenti le operazioni elettorali.
5. In caso di accertata impossibilita' alla costituzione di seggi
speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale
e previa intesa tra i sindaci interessati, puo' comunque essere
istituito un solo seggio speciale per due o piu' comuni.
6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza
nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori
positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di
tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, limitatamente
alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle
sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie
che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1,
2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3,
4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1
della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal
fine e' autorizzata la spesa di euro 749.069 per l'anno 2021.
8. Per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza nell'ambito delle
sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), e' autorizzata la spesa di euro 118.737 per l'anno 2021.
Art. 3
Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a
trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di
isolamento fiduciario per COVID-19
1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 gli
elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di
quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al
voto presso il comune di residenza.
2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco
del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalita' individuate
dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il
decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:
a) una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto
presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato
dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non
anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della
votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma
1.
3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste
elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita
annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento
dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di
cui al comma 1, nonche' assegna l'elettore ammesso al voto
domiciliare:
a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente piu'
prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate
strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
b) al seggio speciale di cui all'articolo 2, comma 4, nei comuni
nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti
COVID-19.
4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a
pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a
disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare,
comunicando, entro e non oltre il giorno antecedente la data della
votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto
domiciliare:
a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati,
nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano
reparti COVID-19;
b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e'
incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono
ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.
5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante
le ore in cui e' aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni
mezzo idoneo, la liberta' e la segretezza del voto, nel rispetto
delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.
6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a
garanzia dell'uniformita' del procedimento elettorale, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni
regionali dell'anno 2021.
Art. 4
Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di
sicurezza
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno
2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di
seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali
dell'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo.
2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si
svolgono nel rispetto delle modalita' operative e precauzionali di
cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al
relativo onere, quantificato in euro 1.305.700, si provvede
nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per
l'emergenza COVID-19.
3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli
metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli
provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalita' operative
e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati
dal Governo.
Art. 5
Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comites
per l'anno 2021
1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19,
al fine di semplificare gli adempimenti relativi all'espletamento
delle elezioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero (COMITES), si applicano fino al 31 dicembre 2021 le
seguenti disposizioni:
a) il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la
presentazione delle liste di cui all'articolo 15, comma 3, della
legge 23 ottobre 2003, n. 286, e' fissato in cinquanta per le
collettivita' composte da un numero di cittadini italiani fino a
cinquantamila e in cento per quelle composte da un numero di
cittadini italiani superiore a cinquantamila;
b) la firma delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei
candidati di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, e' esente da
autenticazione, se e' corredata di copia non autenticata di un valido
documento di identita' o di riconoscimento o di documento
equipollente ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle
competenti autorita' del Paese di residenza.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4, pari complessivamente
a euro 12.306.716 per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle
risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti
dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e
dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
(Covid ed elezioni)