Covid: il fondo di sostegno per le grandi imprese è l'oggetto del decreto del ministero dello sviluppo economico 5 luglio 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2021, n. 184).
In particolare, il provvedimento stabilisce:
- l'ambito di applicazione e la finalità dell'intervento;
- l'inquadramento del soggetto gestore;
- l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili;
- i soggetti beneficiari;
- le modalità di intervento;
- le condizioni del finanziamento;
- le procedure di accesso;
- la valutazione delle domande;
- la non cumulabilità con altri interventi;
- le attività di monitoraggio, ispezioni e controlli;
- gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
- le eventuali revoche.
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Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dello sviluppo economico 5 luglio 2021
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Decreto del ministero dello sviluppo economico 5 luglio 2021
Criteri, modalita' e condizioni per l'accesso al Fondo per il
sostegno alle grandi imprese in temporanea difficolta' finanziaria in
relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (21A04658)
(in Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2021, n. 184)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 37 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante
«Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha istituito, nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo
per l'anno 2021, finalizzato a sostenere le grandi imprese che si
trovano in situazione di temporanea difficolta' finanziaria in
relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, assegnando al predetto fondo una
dotazione di euro 200.000.000,00;
Considerato che il predetto art. 37 prevede:
a) al comma 2, che il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di
finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore
di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa
dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore
bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei
limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione
europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive
modificazioni e integrazioni;
b) al comma 3, che si considerano in temporanea difficolta'
finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici
inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o
che si trovano in situazione di «difficolta'» come definita all'art.
2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014 ma che presentano prospettive di ripresa
dell'attivita'. Il medesimo comma 3 dispone, inoltre che non possono,
in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano
gia' in «difficolta'», come definita dal suddetto art. 2 del
regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019. I
finanziamenti del Fondo sono concessi a condizione che si possa
ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla
scadenza. Il Fondo puo' operare anche per il finanziamento delle
imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando
quanto previsto al comma 2, tramite la concessione di prestito
diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al
completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali
nonche' per le altre misure indicate nel programma presentato. I
crediti sorti per la restituzione delle somme di cui al presente
comma sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'art. 111, primo
comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Le
somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla
quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432;
c) al comma 4, che la gestione del Fondo puo' essere affidata a
organismi in house, sulla base di apposita convenzione con il
Ministero dello sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al
rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti
a carico della dotazione finanziaria dell'intervento;
Considerato, altresi', che il comma 5 del medesimo art. 37 demanda
a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la definizione, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo
art. 37, criteri, modalita' e condizioni per l'accesso
all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei
presupposti per il rimborso del finanziamento;
Visto, infine, il comma 6 dell'art. 37, che prevede che l'efficacia
delle disposizioni in esso contenute e' subordinata
all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi
dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto l'art. 24 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante
«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» che assegna
ulteriori 200 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo per il
sostegno alle grandi imprese di cui all' all'art. 37, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
Vista la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 con la
quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19, indicando le relative condizioni di
compatibilita' con il mercato interno ai sensi dell'art. 107,
paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e, in particolare, la sezione 3.3 di detta comunicazione;
Considerato che il predetto punto 3.3 del quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato ha l'obiettivo di garantire l'accesso alla
liquidita' alle imprese che si trovano in una situazione di
improvvisa carenza di liquidita' nel contesto della perdurante
situazione di crisi economica connessa con la pandemia da COVID-19;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017,
recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e successive integrazioni e modificazioni
e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti recanti
disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle
agevolazioni ricevute;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese», convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9
agosto 2018, n. 96;
Considerata la necessita' di adottare il presente decreto nelle
more della decisione della Commissione europea relativa
all'approvazione del relativo regime di aiuti, fermo restando che
l'efficacia dello stesso e' subordinata alla predetta approvazione,
come previsto dall'art. 37, comma 6, del decreto-legge n. 41 del
2021;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
b) «amministrazione straordinaria»: la procedura di
amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito,
con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive
modificazioni e integrazioni;
c) «decreto-legge n. 41/2021»: il decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19» convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
d) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo
recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e
integrazioni;
e) «Fondo»: il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in
difficolta' finanziaria, istituito dall'art. 37, comma 1, del
decreto-legge n. 41/2021;
f) «grandi imprese»: le imprese diverse dalle imprese di micro,
piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, o, se ammesse alla
procedura di amministrazione straordinaria, quelle aventi i requisiti
di cui all'art. 2, lettera a) del decreto legislativo n. 270/1999,
con esclusione delle imprese a controllo pubblico;
g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
h) «quadro temporaneo»: la comunicazione C(2020) 1863 final del
19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale
la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19, indicando le relative condizioni di compatibilita' con il
mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 2
Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento
1. Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in
situazione di temporanea difficolta' finanziaria in relazione alla
crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19
di proseguire la propria attivita', il presente decreto, in
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 37 del decreto-legge n.
41/2021, definisce i criteri, le modalita' e le condizioni per
l'accesso all'intervento, con particolare riferimento alla verifica
della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento
concesso dal Fondo.
2. L'operativita' delle disposizioni di cui al presente decreto e'
subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di
aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione
medesima.
Art. 3
Soggetto gestore
1. La gestione dell'intervento agevolativo di cui al presente
decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 4, del
decreto-legge n. 41/2021, e' affidata all'Agenzia.
2. I rapporti tra il Ministero e l'Agenzia relativi alla gestione
del Fondo sono regolati da apposita convenzione. Nell'ambito della
predetta convenzione e' previsto il rimborso delle spese documentate
e agli oneri di gestione sostenuti dall'Agenzia, entro il limite
massimo dell'1,50% (uno virgola cinquanta per cento) delle risorse
finanziarie di cui all'art. 4, che e' posto a carico delle medesime
risorse finanziarie di cui all'art. 4. La medesima convenzione
disciplina, inoltre, le modalita' di gestione dei rientri dei
finanziamenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37, comma 3,
del decreto-legge n. 41/2021.
Art. 4
Risorse finanziarie disponibili
1. All'attuazione degli interventi del Fondo sono destinate, ai
sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021 e dell'art.
24, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, risorse pari a
euro 400.000.000,00 per l'anno 2021, comprensive degli oneri di
gestione di cui all'art. 3.
Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare degli interventi del Fondo previsti dal
presente decreto le grandi imprese operanti sul territorio nazionale
e in qualsiasi settore economico, fatto salvo quanto previsto al
comma 4, che, alla data di presentazione della domanda di accesso al
Fondo, si trovano nelle seguenti condizioni:
a) versano in situazione di temporanea difficolta' finanziaria
in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, come definita al comma 3;
b) presentano prospettive di ripresa dell'attivita', valutate
ai sensi di quanto previsto dall'art. 9;
c) devono essere regolarmente costituite e iscritte nel
Registro delle imprese;
d) devono avere sede legale e operativa ubicata sul territorio
nazionale;
e) non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
f) devono aver restituito agevolazioni godute per le quali e'
stato disposto dal Ministero un ordine di recupero.
2. Possono altresi' beneficiare dell'intervento del Fondo le grandi
imprese che si trovano in amministrazione straordinaria, fermo
restando quanto previsto al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso al Fondo, le imprese sono considerate in
stato di temporanea difficolta' finanziaria qualora presentano flussi
di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle
obbligazioni pianificate, ovvero quando si trovano in situazione di
difficolta' come definita all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, fermo restando
quanto previsto al comma 4, lettera b).
4. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al
presente decreto le imprese:
a) che operano nel settore bancario finanziario e assicurativo;
b) che si trovavano gia' in situazione «difficolta'», come
definita dal suddetto art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, alla
data del 31 dicembre 2019;
c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e
integrazioni;
d) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati
condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore
economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o
concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di
presentazione della domanda;
e) che hanno riportato condanne penali o sanzioni
amministrative definitive per le violazioni della normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale;
f) che sono sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.
Art. 6
Modalita' di intervento del Fondo
1. Il Fondo opera concedendo, in favore delle grandi imprese di cui
all'art. 5, finanziamenti finalizzati a sostenere la ripresa o la
continuita' dell'attivita', da assicurare esclusivamente nell'ambito
di piani, realistici e credibili, di rilancio dell'impresa o di un
suo asset. Il predetto piano deve contenere dettagliate informazioni
in ordine a:
a) la compagine societaria dell'impresa richiedente, con
particolare riferimento alle capacita' imprenditoriali della
compagine sociale;
b) la situazione di temporanea difficolta' finanziaria in
essere, con indicazione delle sue cause connesse o aggravate dalla
crisi economica scaturita dal diffondersi dalla pandemia da COVID-19,
alle debolezze dell'impresa richiedente, al mercato di riferimento e
alla collocazione attuale e prospettica dell'impresa sul medesimo;
c) le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la
ripresa o la continuita' dell'attivita' d'impresa al fine di
ripristinare la redditivita' nel medio periodo e consentire il
rimborso del finanziamento del Fondo a scadenza, nonche' per ridurre
gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea
difficolta' finanziaria;
d) i fabbisogni e i tempi previsti per l'attuazione delle
predette azioni, con indicazione specifica delle finalita' di
utilizzo del finanziamento, connesse a investimenti e/o ad esigenze
di capitale di esercizio;
e) le ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini
di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi
inclusi la cessione dell'impresa o di suoi asset a soggetti
industriali o finanziari che abbiano gia' manifestato interesse alla
rilevazione, ovvero alle azioni che si intende porre in essere per
trovare un possibile acquirente.
Art. 7
Finanziamento
1. I finanziamenti di cui all'art. 6 sono concessi ai sensi e nei
limiti della sezione 3.3 del quadro temporaneo e sono regolati alle
seguenti condizioni:
a) hanno durata massima di cinque anni;
b) sono concessi entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il
maggior termine eventualmente previsto da successive modifiche e
integrazioni al quadro temporaneo;
c) sono concessi per un importo complessivo per ciascuna impresa
beneficiaria, fatto salvo quanto previsto al comma 2, non superiore,
alternativamente:
i. al doppio della spesa salariale annua dell'impresa
beneficiaria per il 2019 o per l'ultimo esercizio disponibile. Nel
caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo
massimo del finanziamento non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
ii. al 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel
2019;
d) sono concessi a un tasso agevolato pari al tasso di base (IBOR
a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione europea)
disponibile al momento della notifica, incrementato del margine per
il rischio di credito fissato in cinquanta punti base per il primo
anno, cento punti base per il secondo e terzo anno e duecento punti
base per il quarto e quinto anno, in conformita' con quanto previsto
al punto 27, lettera a), del quadro temporaneo, ovvero secondo i
parametri eventualmente aggiornati in funzione di eventuali modifiche
che dovessero essere apportate per tale aspetto al quadro temporaneo.
2. L'importo complessivo dei finanziamenti concessi dal Fondo non
puo', in ogni caso, eccedere, con riferimento a ciascuna impresa
beneficiaria, l'importo di trenta milioni di euro. Nel caso di
imprese beneficiarie appartenenti a gruppi, il predetto limite si
applica con riferimento all'intero gruppo.
3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere incrementato, fermi
restando i limiti di cui al comma 1, nel caso in cui al sostegno del
piano aziendale partecipino, con proprie risorse, anche la regione
interessata dal piano medesimo ovvero altre amministrazioni o enti.
4. I finanziamenti concessi dal Fondo sono restituiti dalle imprese
beneficiarie a decorrere da dodici mesi successivi alla data di prima
erogazione all'impresa, secondo un piano di ammortamento a rate
semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30
novembre di ogni anno.
5. I crediti del Fondo connessi alla restituzione dei finanziamenti
sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'art. 111, primo comma,
numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Le somme restituite dalle imprese beneficiarie sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, distinte tra quota capitale e
quota interessi. Le somme relative alla quota capitale, in
conformita' con quanto previsto dall'art. 37, comma 3, del
decreto-legge n. 41/2021, sono riassegnate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993,
n. 432.
Art. 8
Procedura di accesso
1. Ai fini dell'accesso al Fondo, l'impresa proponente trasmette
all'Agenzia una specifica istanza alla quale e' tenuta ad allegare il
piano aziendale di cui all'art. 6, nonche' ogni ulteriore
documentazione utile alla valutazione del medesimo. Lo schema della
predetta istanza e le modalita' e i termini di presentazione della
medesima sono definiti con provvedimento del direttore generale per
gli incentivi alle imprese del Ministero.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n.
123/1998, le imprese hanno diritto all'intervento del Fondo
esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo
medesimo. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
3. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale copertura
dei fabbisogni connessi al piano aziendale, l'intervento del Fondo
puo' essere attuato in misura parziale, nei limiti delle risorse
disponibili, solo qualora l'Agenzia accerti che l'intervento risulti,
comunque, funzionale rispetto alla realizzazione del piano
prospettato e consenta di perseguire le finalita' del Fondo medesimo.
4. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori
risorse finanziarie per gli interventi di cui al presente decreto, il
Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione
delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita' di cui
al comma 2.
Art. 9
Valutazione delle domande
1. L'Agenzia, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
delle istanze di cui all'art. 8, comma 1, valuta, anche avvalendosi
di soggetti terzi indipendenti, la sussistenza dei requisiti per
l'accesso al Fondo e la sostenibilita' e congruita' delle azioni
prospettate dall'impresa ai fini della ripresa o della continuita'
dell'attivita' d'impresa, della tutela dell'occupazione e del
ripristino, nel medio termine, della redditivita' aziendale, come
descritti nel piano aziendale di cui all'art. 6.
2. L'Agenzia valuta le domande entro sessanta giorni dalla data di
presentazione, sulla base dei seguenti criteri:
a) prospettive di prosecuzione dell'attivita', valutata con
riferimento sia alle capacita' e competenze dell'impresa richiedente
sia al mercato in cui essa opera;
b) capacita' delle azioni individuate nel piano di cui all'art. 6
di perseguire la continuita' aziendale e il ripristino, nel medio
termine, della redditivita' aziendale;
c) adeguatezza dei flussi finanziari prospettici dell'impresa
rispetto agli impegni finanziari assunti dalla medesima impresa, ivi
incluso il richiesto finanziamento del Fondo;
d) la coerenza del piano prospettato con quelli presentati o
approvati in relazione all'eventuale procedura concorsuale alla quale
sia sottoposta l'impresa proponente.
3. Conclusa l'attivita' di valutazione della domanda di cui al
comma 1, l'Agenzia, previa informativa al Ministero, adotta la
delibera di ammissione della domanda di finanziamento del Fondo,
ovvero, nel caso di esito negativo, di rigetto della domanda,
fornendone, in ogni caso, comunicazione all'impresa richiedente.
Preordinatamente all'adozione della delibera, l'Agenzia provvede agli
adempimenti connessi al funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in
tema di documentazione antimafia.
4. Con la comunicazione di ammissione di cui al comma 3, l'Agenzia
provvede a richiedere all'impresa la documentazione propedeutica alla
sottoscrizione del contratto di finanziamento, che deve intervenire
entro sessanta giorni dalla data della predetta comunicazione.
5. L'Agenzia procede all'erogazione del finanziamento concesso nei
modi e nei tempi previsti nel contratto di finanziamento, sulla base
delle esigenze finanziarie definite nell'ambito del piano aziendale
approvato ai sensi del comma 3.
Art. 10
Cumulo
1. L'aiuto sotteso al finanziamento concesso dal Fondo non e'
cumulabile con gli aiuti concessi per il medesimo finanziamento sotto
forma di garanzia ai sensi della sezione 3.2 del quadro temporaneo.
2. L'aiuto concesso puo' essere cumulato con gli aiuti concessi per
finanziamenti diversi, a condizione che l'importo complessivo dei
finanziamenti per beneficiario non superi le soglie di cui all'art.
7, comma 1, lettera c).
Art. 11
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. Per tutto il periodo di durata del finanziamento concesso a
valere sul Fondo, l'impresa beneficiaria trasmette all'Agenzia, entro
il 28 febbraio di ogni anno, un dettagliato rapporto sullo stato di
attuazione del piano aziendale di cui all'art. 6, con evidenza delle
attivita' poste in essere nell'anno precedente, della situazione
occupazionale e delle prospettive di rilancio delle attivita'
d'impresa.
2. L'Agenzia, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno,
trasmette al Ministero una dettagliata relazione che illustra lo
stato di attuazione degli interventi del Fondo.
3. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, puo' effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione, sullo stato di attuazione
dei piani aziendali oggetto del finanziamento del Fondo.
Art. 12
Obblighi a carico dei soggetti beneficiari
1. Le imprese beneficiarie del finanziamento del Fondo sono tenute
a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti
dall'Agenzia o dal Ministero;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte
dall'Agenzia o dal Ministero;
c) custodire la documentazione amministrativa e contabile
relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali
di riferimento;
d) rispettare tutte le norme sul lavoro e sulla tutela delle
condizioni di lavoro;
e) rispettare le norme edilizie e urbanistiche nonche' quelle
inerenti alla tutela ambientale;
f) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni
ricevute ai sensi dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4
agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Ai
predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la
dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della
predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio
oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul
proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle
associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio
2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e
seguenti comporta una sanzione pari all'1 percento degli importi
ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione
accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore
abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della
restituzione integrale del beneficio;
g) non delocalizzare l'attivita' economica interessata
dall'investimento in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad
eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro
cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata;
h) non delocalizzare l'attivita' economica interessata
dall'investimento, dal sito incentivato in favore di unita'
produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto
sito, in ambito nazionale, dell'Unione Europea e degli Stati aderenti
allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di
ultimazione dell'iniziativa agevolata.
Art. 13
Revoche
1. Il finanziamento del Fondo e' revocato, in tutto o in parte, nei
seguenti casi:
a) mancata attuazione delle azioni riportate nel piano aziendale
di cui all'art. 6;
b) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per
fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
c) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa
beneficiaria;
d) mancata osservanza delle disposizioni poste a tutela delle
condizioni di lavoro;
e) mancato rispetto delle norme edilizie e urbanistiche nonche'
di quelle inerenti alla tutela ambientale;
f) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modificazioni e integrazioni;
g) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 12, lettere
f), g) e h).
2. Nel caso di revoca delle agevolazioni, l'impresa e' tenuta a
restituire l'importo complessivo erogato con le maggiorazioni
previste dall'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.
Art. 14
Disposizioni finali
1. Le domande di finanziamento del Fondo sono presentate a
decorrere dalla data individuata con il provvedimento di cui all'art.
8, comma 1, pubblicato sul sito del Ministero (www.mise.gov.it) e
dell'Agenzia (www.invitalia.it). Dell'adozione del predetto
provvedimento e' data altresi' notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Con il provvedimento di cui al comma 2 possono essere forniti
chiarimenti e indicazioni operative in relazione alle modalita' e
alle condizioni di accesso al Fondo ed e' altresi' riportato l'elenco
degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto,
ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n.
180.
3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e'
pubblicata sulla piattaforma telematica denominata
«Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge n.
34/2019.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.