Covid: nuove disposizioni sui Dpi per le vie respiratorie nell'ordinanza del ministero della Salute 29 settembre 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2022, n.229).
Di fatto l'ordinanza ribadisce per quali soggetti valga ancora l'obbligo di indossare i dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Le disposizioni valgono dal 1° ottobre 2022 al 31 ottobre 2022.
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Di seguito il testo dell'ordinanza del ministero della Salute 29 settembre 2022.
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Ordinanza del ministero della Salute 29 settembre 2022
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da
COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle
vie respiratorie. (22A05638)
(Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2022, n.229)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'articolo 32, il
quale prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanita' puo'
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di
igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente
piu' regioni»;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto l'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in
particolare, l'articolo 10-quater, recante «Dispositivi di protezione
delle vie respiratorie»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia
sanitaria»;
Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria
prot. 0040964-28/09/2022-DGPRE-DG-P;
Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico,
persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della
pandemia da Covid-19 in relazione all'accesso alle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nelle quali, in
ragione della presenza di persone fragili o in condizioni di
fragilita', sussiste una maggiore pericolosita' del contagio;
Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere, anche
successivamente al 30 settembre 2022, misure concernenti l'utilizzo
dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero
territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle
vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese
le strutture di ospitalita' e lungodegenza, le residenze sanitarie
assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture
residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le
strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo
2017.
2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione
delle vie respiratorie:
a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con una
persona con disabilita' in modo da non poter fare uso del
dispositivo.
3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti dal 1°ottobre 2022 al 31
ottobre 2022.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.