Covid: prorogato l'utilizzo dei Dpi nelle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi. Lo ha stabilito il ministero della Salute con l'ordinanza 28 aprile 2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2023, n. 100.
Negli altri reparti e nelle sale di attesa il ricorso ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle direzioni sanitarie resta alla discrezione delle direzioni sanitarie, come anche la decisione sull'esecuzione di tampone diagnostico per l'accesso al pronto soccorso.
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La misure dell'ordinanza valgono dal 1° maggio al 31 dicembre 2023.
Di seguito il testo integrale dell'ordinanza del ministero della Salute 28 aprile 2023.
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Ordinanza del ministero della Salute 28 aprile 2023
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da
COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle
vie respiratorie. (23A02592)
(Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2023, n.100)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale
prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanita' puo' emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu'
regioni»;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia
sanitaria»;
Visto l'art. 7-ter, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n.
199;
Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria
prot. n. 0013515 del 28 aprile 2023-DGPRE;
Tenuto conto della maggiore pericolosita' del contagio connessa
alle situazioni di fragilita' nelle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale
scenario della pandemia da COVID-19;
Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere misure
concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie sull'intero territorio nazionale in relazione
all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
socio-assistenziali;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Per le motivazioni in premessa, e' fatto obbligo di indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli
utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei
reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi,
specialmente se ad alta intensita' di cura, identificati dalle
direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L'obbligo e'
esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture
socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di
ospitalita' e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli
hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per
anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture
residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
2. Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati
al comma 1 e nelle sale di attesa, la decisione sull'utilizzo di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di
operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle
direzioni sanitarie, che possono disporne l'uso anche per tutti
coloro che presentino sintomatologia respiratoria.
3. Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i
connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei
reparti di degenza.
4. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione
sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta.
5. La decisione sull'esecuzione di tampone diagnostico per
infezione da SARS-CoV-2 per l'accesso ai Pronto soccorso e' rimessa
alla discrezione delle direzioni sanitarie e delle autorita'
regionali. Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello
normativo dal 31 ottobre 2022, in quanto l'art. 2-bis «Misure
concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie»
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall'art. 4,
comma 1 lettera b) del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e' stato abrogato dall'art.
7-ter, comma 2, decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
6. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione
delle vie respiratorie:
a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con una
persona con disabilita' in modo da non poter fare uso del
dispositivo.
7. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a
verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma.
Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023 al 31
dicembre 2023.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.