Covid: pubblicato il nuovo DPCM 2 marzo 2021

Covid nuovo DPCM
Le misure di contenimento del contagio sono differenziate tra le zone bianca, gialla, arancione e rossa

Covid: pubblicato il nuovo DPCM 2 marzo 2021 sul S.O. n. 17 alla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2021, n. 52.

Tra le misure riconducibili alla sicurezza sul lavoro:

  • l'utilizzo obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto;
  • disposizioni per il contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali e delle attività lavorative in generale;
  • il ricorso al lavoro agile.

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Le misure di contenimento del contagio sono differenziate tra le zone:

  • bianca (capo II);
  • gialla (capo III);
  • arancione (capo IV);
  • rossa (capo V).

Al capo VII sono, infine, disposte misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti i trasporti.

Di seguito il testo del D.P.C.M. 2 marzo 2021; in fondo alla pagina sono disponibili gli allegati contenenti profili di sicurezza sul lavoro:

  • allegato 8 - linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19;
  • allegato 9 - linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative;
  • allegato 10 - criteri per Protocolli di settore elaborati dal comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;
  • allegato 11 - misure per gli esercizi commerciali;
  • allegato 12 - protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali;
  • allegato 13 - protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri;
  • allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica;
  • allegato 15 - linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico;
  • allegato 16 - linee guida per il trasporto scolastico dedicato;
  • allegato 17 - misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a bordo delle navi da crociera;
  • allegato 18 - misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a bordo delle navi da crociera;
  • allegato 19 - misure igienico-sanitarie;
  • allegato 21 - indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;
  • allegato 22 - protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie;
  • allegato 23 - commercio al dettaglio;
  • allegato 24 - servizi per la persona;
  • allegato 25 - prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale;
  • allegato 26 - spettacoli dal vivo;
  • allegato 27 - cinema;
  • allegato 28 - protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio.

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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 2 marzo 2021 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021,  n.  15,  recante
«Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti   sul
territorio   nazionale    per    il    contenimento    dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19». (21A01331)

(in S.O. n. 17 alla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2021, n. 52)

Capo I
Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure

urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge

n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in

particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori

misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure

urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina

del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di

informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di

emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di

consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'

operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione

della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno  2020,  e  disposizioni

urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.  172,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante  «Ulteriori

disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla

diffusione del COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021  n.  2,  recante  «Ulteriori

disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione

dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle

elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante  «Ulteriori

disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul   territorio

nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica   da

COVID-19»;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14

gennaio  2021,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per

fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19",   e   del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti

per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19",  e  del

decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori  disposizioni

urgenti in  materia  di  contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno

2021"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

15 gennaio 2021, n. 11;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante

«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del

rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il

quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina

di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  23  novembre  2020,

recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»,

pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26

novembre 2020, n. 294;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante

«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  13  febbraio  2021,

recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  14  febbraio  2021,

recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Viste le ordinanze del Ministro  della  salute  27  febbraio  2021,

recanti  ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  per  le  Regioni

Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche,  Molise,  Piemonte,  Province

autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna,  Umbria,  pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio  2021,

n. 50;

Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  19

ottobre 2020, recante «Misure per  il  lavoro  agile  nella  pubblica

amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020,

n. 268, cosi' come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie

generale 29 gennaio 2021, n. 23;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali

e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul  territorio

nazionale relativo al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista  la  dichiarazione   di   emergenza   di   sanita'   pubblica

internazionale dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  del  30

gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei  regolamenti

sanitari internazionali  e  della  successiva  dichiarazione  dell'11

marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come

«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita'  e  gravita'

raggiunti a livello globale;

Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei

casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno

epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale

rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'

nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede

internazionale ed europea;

Viste le risoluzioni approvate dalla  Camera  dei  deputati  e  dal

Senato della Repubblica in data 24 febbraio 2021;

Visti i verbali n. 157, 158, 159, 160 e 161, rispettivamente  delle

sedute del 23 febbraio 2021, 24 febbraio 2021, 26 febbraio 2021 e  27

febbraio 2021, del Comitato tecnico-scientifico di cui  all'ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.

630, e successive modificazioni e integrazioni;

Tenuto conto delle osservazioni tecniche inviate  dalla  Conferenza

delle Regioni e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in

data 27 febbraio 2021;

Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri

dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i

Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,

dell'istruzione,  della  giustizia,  delle  infrastrutture  e   della

mobilita' sostenibili, dello sviluppo economico,  dell'universita'  e

della ricerca,  della  cultura,  del  turismo,  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, delle politiche agricole alimentari  e  forestali,

della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione, per gli

affari regionali e le autonomie, per l'innovazione tecnologica  e  la

transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale,  per  le

pari opportunita' e la famiglia, nonche' sentito il presidente  della

Conferenza delle regioni e delle province autonome;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

Dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  e  misure   di

                           distanziamento

1. E' fatto  obbligo  sull'intero  territorio  nazionale  di  avere

sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  di

indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in

tutti i luoghi all'aperto.

2. Non vi e' obbligo di  indossare  il  dispositivo  di  protezione

delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche  dei  luoghi  o

per le circostanze di  fatto,  sia  garantito  in  modo  continuativo

l'isolamento da persone non conviventi. Sono  fatti  salvi,  in  ogni

caso, i protocolli e le linee guida  anti-contagio  previsti  per  le

attivita' economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonche'

le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o

aperti al pubblico.

3. Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione

delle vie respiratorie:

a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso

della mascherina, nonche' le persone che  devono  comunicare  con  un

disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.

4. E' fortemente raccomandato l'uso di  dispositivi  di  protezione

delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private  in

presenza di persone non conviventi.

5.  E'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza

interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  gia'

previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui  all'art.

2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento

della   protezione   civile,   di   seguito   denominato    «Comitato

tecnico-scientifico».

6. Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie

respiratorie  e  sul  distanziamento  interpersonale  sono   comunque

derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati  dal

Comitato tecnico-scientifico.

7. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni  o  da

appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere  indossate

anche mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine

lavabili, anche auto-prodotte,  in  materiali  multistrato  idonei  a

fornire una protezione adeguata e tali  da  garantire,  al  contempo,

comfort e respirabilita', forma e aderenza appropriate per assicurare

la copertura sul volto delle vie respiratorie.

8. L'uso del  dispositivo  di  protezione  delle  vie  respiratorie

integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal  contagio

quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata

delle mani.

                               Art. 2

                  Misure relative agli spostamenti

 

1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.  15,

fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio  nazionale  e'  vietato

ogni spostamento in entrata e in uscita tra i  territori  di  diverse

regioni o  province  autonome,  salvi  gli  spostamenti  motivati  da

comprovate esigenze lavorative o da situazioni di  necessita'  ovvero

per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla  propria

residenza, domicilio o abitazione.

2. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata  da  febbre

(maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio,

contattando il proprio medico curante.

                               Art. 3

             Disposizioni specifiche per la disabilita'

 

1.  Le  attivita'  sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro

autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno

o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilita',

qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,

socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e

socio-sanitario vengono svolte secondo piani  territoriali,  adottati

dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici  protocolli

il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio  e  la

tutela della salute degli utenti e degli operatori.

2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello  spettro

autistico, disabilita'  intellettiva  o  sensoriale  o  problematiche

psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con  necessita'

di supporto, possono ridurre il distanziamento interpersonale  con  i

propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi

titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in  ogni  caso,  alle

medesime persone e' sempre consentito, con le suddette modalita',  lo

svolgimento di attivita' motoria anche all'aperto.

                               Art. 4

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza

  delle attivita' produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le  attivita'  produttive

industriali  e  commerciali  rispettano  i  contenuti   delprotocollo

condiviso di regolamentazione delle misure  per  il  contrasto  e  il

contenimento della diffusione del virus COVID-19  negli  ambienti  di

lavoro sottoscritto il 24  aprile  2020fra  il  Governo  e  le  parti

sociali di cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi  ambiti  di

competenza,  il  protocollo  condiviso  di  regolamentazione  per  il

contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto

il 24  aprile  2020  fra  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  le

parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo  condiviso  di

regolamentazione per il contenimento della  diffusione  del  COVID-19

nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20  marzo

2020, di cui all'allegato 14.

                               Art. 5

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le

seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per

la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria

previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla

base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i

responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le

indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti

fornite dal Ministero della salute;

b) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso

l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore  sanitario

del Dipartimento  di  prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale,

accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave

in presenza di un caso di positivita';

c) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione

igienico sanitaria di cui all'allegato 19;

d)  nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui   aldecreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e

grado, nelle universita' e  nelle  istituzioni  dell'alta  formazione

artistica musicale e coreutica, negli uffici delle restanti pubbliche

amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,

ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle

misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;

e) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la

diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico

sanitarie  di  cui  all'allegato  19  anche   presso   gli   esercizi

commerciali;

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree

di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i

locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui

alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25

febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'

degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle

mani;

g) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza

adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti

a cadenza ravvicinata.

                               Art. 6

Misure relative allo svolgimento  della  prestazione  lavorativa  nei

  luoghi  di  lavoro  pubblici  e  privati   sull'intero   territorio

  nazionale

1.  Nel  predisporre,  anche  attraverso  l'adozione  di   appositi

protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva

riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei

propri  dipendenti  con  le  modalita'  di  cui  all'art.   263   del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  le  pubbliche  amministrazioni

assicurano il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di

tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,  del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le  percentuali

piu'  elevate  possibili  di  lavoro  agile,   compatibili   con   le

potenzialita' organizzative e con la qualita'  e  l'effettivita'  del

servizio erogato con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del

Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  garantendo  almeno  la

percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio

2020, n. 77.

3.Nelle  pubbliche  amministrazioni,  tenuto  conto  dell'evolversi

della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,

settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella

percentuale  piu'  elevata  possibile,  e  comunque  in  misura   non

inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto  alle

attivita'  che  possono  essere  svolte   secondo   tale   modalita',

compatibilmente con le potenzialita' organizzative  e  l'effettivita'

del servizio erogato;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di  cui  all'art.  21-bis,

del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' di  norma

nei  confronti  dei  lavoratori  fragili,  ogni  soluzione  utile  ad

assicurare lo svolgimento  di  attivita'  in  modalita'  agile  anche

attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella  medesima

categoria  o  area  di  inquadramento  come  definite  dai  contratti

collettivi vigenti, e  lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'  di

formazione professionale.

4. Le pubbliche  amministrazioni  dispongono  una  differenziazione

dell'orario di ingresso e di uscita del  personale,  fatto  salvo  il

personale sanitario e socio sanitario, nonche'  quello  impegnato  in

attivita' connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E'

raccomandata  la  differenziazione  dell'orario   di   ingresso   del

personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

5. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalita' di  lavoro

agile da parte dei datori di lavoro privati, ai  sensi  dell'art.  90

del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'  di  quanto

previsto dai protocolli di cui agli allegati  12  e  13  al  presente

decreto.

Capo II
Misure di contenimento del contagio che si applicano
in Zona bianca

Art. 7

Zona bianca

 

1. Con ordinanza del  Ministro  della  salute,  adottata  ai  sensi

dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,

sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di  tipo

1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo  territorio  si

manifesti una incidenza settimanale dei contagi,  per  tre  settimane

consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti,  nelle  quali

cessano di applicarsi le misure di cui  al  Capo  III  relative  alla

sospensione  o  al  divieto  di   esercizio   delle   attivita'   ivi

disciplinate. A tali attivita' si applicano comunque le  misure  anti

contagio previste dal presente  decreto,  nonche'  dai  protocolli  e

dalle linee guida allo stesso  allegati  concernenti  il  settore  di

riferimento o, in difetto,  settori  analoghi.  Restano  sospesi  gli

eventi che implichino assembramenti in  spazi  chiusi  o  all'aperto,

comprese le manifestazioni  fieristiche  e  i  congressi  nonche'  le

attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali

assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione  di  pubblico

agli eventi e alle competizioni sportive.

2. Presso il Ministero della salute e' istituito un Tavolo  tecnico

permanente,   composto   da   un    rappresentante    del    Comitato

tecnico-scientifico, da un rappresentante dell'Istituto superiore  di

sanita' e da un rappresentante  delle  Regioni  e  Province  autonome

interessate, cui e' affidato il compito di verificare, attraverso  il

monitoraggio  degli  effetti  dell'allentamento  delle  misure   anti

contagio nei territori di  cui  al  comma  1  ,  il  permanere  delle

condizioni di cui al comma 1 e la necessita'  di  adottare  eventuali

misure intermedie e transitorie.

Capo III
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla

Art. 8

Zona gialla

1. Nella Zona gialla di cui all'art. 1, comma  16-septies,  lettera

d),  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come modificato dal

decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, si  applicano  le  misure  del

presente decreto, ad eccezione di quelle di cui ai Capi IV e V.

Art. 9

Misure relative agli spostamenti in Zona gialla

1. Dalle ore  22,00  alle  ore  5,00  del  giorno  successivo  sono

consentiti esclusivamente  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate

esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di

salute. E' in ogni caso  fortemente  raccomandato,  per  la  restante

parte della giornata,  di  non  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto

pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per

motivi di  salute,  per  situazioni  di  necessita'  o  per  svolgere

attivita' o usufruire di servizi non sospesi.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2,  del  decreto-legge  23  febbraio

2021, n.  15,  fino  al  27  marzo  2021,  in  ambito  regionale,  lo

spostamento verso una sola abitazione privata abitata e'  consentito,

una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00  e

le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle

ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni  quattordici  sui  quali

tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone

disabili o non autosufficienti conviventi.

Art. 10

Manifestazioni pubbliche

1. Lo svolgimento  delle  manifestazioni  pubbliche  e'  consentito

soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano

osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di

contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai

sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 11

Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti

 

1.Puo' essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce

orarie la chiusura al pubblico, delle  strade  o  piazze  nei  centri

urbani, dove si possono creare  situazioni  di  assembramento,  fatta

salva la possibilita' di accesso e deflusso agli esercizi commerciali

aperti e alle abitazioni private.

2. E' fatto obbligo nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico,

nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del

locale un cartello che riporti il numero massimo di  persone  ammesse

contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei  protocolli  e

delle linee guida vigenti.

3. L'accesso del pubblico ai  parchi,  alle  ville  e  ai  giardini

pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di

assembramento  di  cui  all'art.  1,  comma  8,  primo  periodo,  del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  nonche'  della  distanza  di

sicurezza interpersonale di almeno un metro. E' consentito  l'accesso

dei  minori,  anche  assieme  ai  familiari  o   ad   altre   persone

abitualmente conviventi o deputate alla  loro  cura,  ad  aree  gioco

all'interno di  parchi,  ville  e  giardini  pubblici,  per  svolgere

attivita' ludica o ricreativa all'aperto  nel  rispetto  delle  linee

guida del  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  di  cui

all'allegato 8.

4. Con riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato

di non  ricevere  persone  diverse  dai  conviventi,  salvo  che  per

esigenze lavorative o situazioni di necessita' e urgenza.

5. E' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti  di  permanere

nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei

pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del

personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori

dei pazienti  in  possesso  del  riconoscimento  di  disabilita'  con

connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5

febbraio 1992, n. 104, che possono altresi' prestare assistenza anche

nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni  del  direttore

sanitario della struttura.

6. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita'  e

lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice,

strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,

autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla

direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le

misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Art. 12

Luoghi di culto e funzioni religiose

1. L'accesso ai luoghi di culto avviene  con  misure  organizzative

tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle

dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai

frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di

almeno un metro.

2. Le funzioni  religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si

svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle

rispettive confessioni di cui agli allegati da 1,  integrato  con  le

successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7.

Art. 13

Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni

 

1. Sono sospesi i convegni, i congressi  e  gli  altri  eventi,  ad

eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a distanza.

2. Tutte le  cerimonie  pubbliche  si  svolgono  nel  rispetto  dei

protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

3. Nell'ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si

svolgono in modalita' a distanza, salvo la  sussistenza  di  motivate

ragioni.  E'  fortemente  raccomandato  svolgere  anche  le  riunioni

private in modalita' a distanza.

Art. 14

Musei, istituti e luoghi della cultura

 

1. Il servizio di apertura al pubblico  dei  musei  e  degli  altri

istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101  del  codice  dei

beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42, e' assicurato,  dal  lunedi'  al  venerdi',  con

esclusione dei giorni festivi, a  condizione  che  detti  istituti  e

luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei

locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o

meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione

contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e

da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra

loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e  i

giorni festivi, il servizio e' assicurato a condizione che l'ingresso

sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di

anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni  regolamentari

di cui all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro

per i beni culturali e ambientali  11  dicembre  1997,  n.  507,  che

prevede il libero accesso a tutti gli  istituti  e  ai  luoghi  della

cultura statali la prima domenica del mese.

2. Il servizio di cui al comma 1 e' organizzato tenendo  conto  dei

protocolli o linee guida adottati dalle Regioni  o  dalla  Conferenza

delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i

soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della

cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di

prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto

conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte.

3. Sono  altresi'  aperte  al  pubblico  le  mostre  alle  medesime

condizioni previste dal presente articolo  per  musei  e  istituti  e

luoghi della cultura.

Art. 15

Spettacoli aperti al pubblico

1. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,

sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri  locali

o spazi  anche  all'aperto.  A  decorrere  dal  27  marzo  2021,  gli

spettacoli aperti al pubblico in sale  teatrali,  sale  da  concerto,

sale cinematografiche, live-club e in  altri  locali  o  spazi  anche

all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati

e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il  rispetto

della  distanza  interpersonale  di  almeno  un  metro  sia  per   il

personale,  sia  per  gli  spettatori  che  non  siano   abitualmente

conviventi. La capienza consentita non puo' essere  superiore  al  25

per cento di  quella  massima  autorizzata  e,  comunque,  il  numero

massimo di spettatori non puo' essere superiore a 400 per  spettacoli

all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni  singola

sala.

2. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto degli allegati  26  e

27, come eventualmente  integrati  o  modificati  con  ordinanza  del

Ministro della salute, nonche' dei protocolli  o  delle  linee  guida

idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di

riferimento  o  in  ambiti  analoghi,  eventualmente  adottati  dalle

Regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle  province  autonome

nel  rispetto  dei  principi  dei  protocolli  e  nelle  linee  guida

nazionali, e comunque in coerenza con i  criteri  per  Protocolli  di

settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15  maggio

2020.

3. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non  e'

possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al  presente

articolo.

Art. 16

Centri culturali, centri  sociali  e  ricreativi,  sale  da  ballo  e

discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere

 

1. Sono sospese le attivita' dei centri culturali, centri sociali e

centri ricreativi, le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo  e

discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

2. Sono vietate le feste nei luoghi al  chiuso  e  all'aperto,  ivi

comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

3. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli  altri

analoghi eventi.

Art. 17

Attivita' motoria e attivita' sportiva

1. E' consentito svolgere attivita' sportiva  o  attivita'  motoria

all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove

accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva

e di  almeno  un  metro  per  ogni  altra  attivita'  salvo  che  sia

necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone

non completamente autosufficienti.

2. Sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori,

centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle

attivita' di piscine e  palestre,  l'attivita'  sportiva  di  base  e

l'attivita' motoria in  genere  svolte  all'aperto  presso  centri  e

circoli sportivi, pubblici e privati, sono  consentite  nel  rispetto

delle  norme  di  distanziamento   interpersonale   e   senza   alcun

assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio

per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),

con la prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi  interni  a

detti circoli; sono altresi' consentite  le  attivita'  di  palestre,

piscine, centri natatori,  centri  benessere  e  centri  termali  per

l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di

assistenza e per le  attivita'  riabilitative  o  terapeutiche;  sono

consentite le attivita' dei centri di riabilitazione, nonche'  quelle

dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente

al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto  difesa,

sicurezza e soccorso pubblico,  che  si  svolgono  nel  rispetto  dei

protocolli e delle linee guida vigenti.

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 1, in ordine agli

eventi e  alle  competizioni  sportive  di  interesse  nazionale,  lo

svolgimento  degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con

provvedimento  dell'Autorita'  delegata  in  materia  di  sport,   e'

sospeso. Sono altresi' sospese l'attivita'  sportiva  dilettantistica

di base, le scuole e l'attivita'  formativa  di  avviamento  relative

agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le  competizioni  e  le

attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi  carattere

ludico-amatoriale.

Art. 18

Competizioni sportive di interesse nazionale

1. Sono consentiti soltanto gli  eventi  e  le  competizioni  -  di

livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale

con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e

del Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  -  riguardanti  gli  sport

individuali e di squadra  organizzati  dalle  rispettive  federazioni

sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione

sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno  di

impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all'aperto  senza

la presenza di pubblico. Le sessioni  di  allenamento  degli  atleti,

professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di

squadra, partecipanti alle competizioni di cui al  presente  comma  e

muniti di tessera agonistica, sono consentite  a  porte  chiuse,  nel

rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive

nazionali,  discipline  sportive  associate  e  Enti  di   promozione

sportiva.  Il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e  il

Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  vigilano  sul  rispetto  delle

disposizioni di cui al presente comma.

2. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone  che

hanno soggiornato o transitato all'estero nei 14 giorni precedenti e'

consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51.

Art. 19

Impianti nei comprensori sciistici

 

1. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.  Gli  stessi

possono essere utilizzati solo da parte di  atleti  professionisti  e

non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal  Comitato

olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico

(CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione

finalizzata allo svolgimento di  competizioni  sportive  nazionali  e

internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonche' per  lo

svolgimento  degli  allenamenti  e  delle   prove   di   abilitazione

all'esercizio della professione di maestro di sci.

Art. 20

Attivita' di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento

 

1. Sono sospese le attivita' di sale giochi, sale  scommesse,  sale

bingo e casino', anche se svolte all'interno  di  locali  adibiti  ad

attivita' differente.

2. Sono sospese le attivita' dei parchi tematici e di divertimento.

E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati  allo

svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche  non

formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori  cui

affidarli in custodia e con obbligo di adottare  appositi  protocolli

di  sicurezza  predisposti  in  conformita'  alle  linee  guida   del

Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.

Art. 21

Istituzioni scolastiche

 

1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  adottano

forme  flessibili  nell'organizzazione  dell'attivita'  didattica  ai

sensi  degli  articoli  4  e  5  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e

fino a un massimo del 75  per  cento  della  popolazione  studentesca

delle predette istituzioni sia  garantita  l'attivita'  didattica  in

presenza. La restante parte della popolazione studentesca  si  avvale

della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilita' di

svolgere attivita'  in  presenza  qualora  sia  necessario  l'uso  di

laboratori o per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi

l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e  con

bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal  decreto  del

Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto  2020,  e  dall'ordinanza

del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9  ottobre  2020,  garantendo

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono

in didattica digitale integrata. L'attivita' didattica  ed  educativa

per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e

per il primo ciclo di istruzione continua a  svolgersi  integralmente

in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle

vie respiratorie salvo che per i bambini di  eta'  inferiore  ai  sei

anni e per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con

l'uso dei predetti dispositivi.

2. La misura di cui al primo periodo dell'art. 43 e'  disposta  dai

Presidenti delle regioni o province autonome  nelle  aree,  anche  di

ambito comunale, nelle quali  gli  stessi  Presidenti  delle  regioni

abbiano adottato misure stringenti di  isolamento  in  ragione  della

circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto  rischio  di

diffusivita' o da resistenza al vaccino o  da  capacita'  di  indurre

malattia grave; la stessa misura puo' altresi'  essere  disposta  dai

Presidenti delle  regioni  o  province  autonome  in  tutte  le  aree

regionali  o   provinciali   nelle   quali   l'incidenza   cumulativa

settimanale dei  contagi  sia  superiore  a  250  casi  ogni  100.000

abitanti oppure in caso di  motivata  ed  eccezionale  situazione  di

peggioramento del quadro epidemiologico.

3. Presso ciascuna Prefettura-UTG e  nell'ambito  della  Conferenza

provinciale permanente di cui  all'art.  11,  comma  3,  del  decreto

legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e'  istituito  un  tavolo  di

coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione  del  piu'

idoneo raccordo tra gli orari di inizio  e  termine  delle  attivita'

didattiche e gli orari dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale,

urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilita' di  mezzi  di

trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad  agevolare  la  frequenza

scolastica anche in considerazione del carico derivante  dal  rientro

in classe di tutti gli studenti delle scuole  secondarie  di  secondo

grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il  Presidente

della provincia o il sindaco della citta'  metropolitana,  gli  altri

sindaci  eventualmente  interessati,   i   dirigenti   degli   ambiti

territoriali del  Ministero  dell'istruzione,  i  rappresentanti  del

Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  delle

regioni e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nonche'

delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori  del

tavolo, il prefetto redige un  documento  operativo  sulla  base  del

quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento  adottano  tutte

le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione  e'  monitorata

dal medesimo tavolo, anche ai  fini  dell'eventuale  adeguamento  del

citato documento operativo. Nel caso in cui  tali  misure  non  siano

assunte nel termine indicato nel  suddetto  documento,  il  prefetto,

fermo restando quanto previsto dall'art. 11,  comma  4,  del  decreto

legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ne  da'  comunicazione   al

Presidente della regione, che adotta, ai  sensi  dell'art.  32  della

legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o piu' ordinanze,  con  efficacia

limitata  al  pertinente  ambito  provinciale,  volte   a   garantire

l'applicazione, per i settori della scuola e dei  trasporti  pubblici

locali,   urbani   ed   extraurbani,   delle   misure   organizzative

strettamente necessarie al raggiungimento  degli  obiettivi  e  delle

finalita' di cui al presente comma. Le scuole secondarie  di  secondo

grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari  delle

attivita' didattiche per docenti e  studenti,  nonche'  degli  uffici

amministrativi, sulla base delle disposizioni del presente comma.

4. Al fine di mantenere il  distanziamento  interpersonale,  e'  da

escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione  alternativa,  fatta

eccezione  per  tutte  le  attivita'  mirate  all'apprendimento,   al

recupero della socialita',  comunque  nel  rispetto  delle  norme  di

sicurezza.

5.  Le  riunioni  degli   organi   collegiali   delle   istituzioni

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano  a  essere

svolte solo  con  modalita'  a  distanza.  Il  rinnovo  degli  organi

collegiali delle istituzioni  scolastiche,  qualora  non  completato,

avviene secondo modalita' a distanza nel  rispetto  dei  principi  di

segretezza e liberta' nella partecipazione alle elezioni.

6. Gli enti gestori  provvedono  ad  assicurare  la  pulizia  degli

ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili  concernenti  i

servizi educativi per l'infanzia. L'ente  proprietario  dell'immobile

puo' autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche,  l'ente

gestore  ad  utilizzarne  gli  spazi  per   l'organizzazione   e   lo

svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed  educative,  non

scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per  le  attivita'

delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno  essere

svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico

dei gestori di adottare appositi  protocolli  di  sicurezza  conformi

alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle  attivita'

di pulizia e igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime  condizioni,

possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.

Art. 22

Viaggi di istruzione

 

1. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio  o

gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque

denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine

e grado,  fatte  salve  le  attivita'  inerenti  i  percorsi  per  le

competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita'  di

tirocinio  di  cui   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,

dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  da

svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il  rispetto  delle

prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

Art. 23

Istruzione superiore

 

1. Le universita', sentito il Comitato universitario  regionale  di

riferimento,  predispongono,  in  base   all'andamento   del   quadro

epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle

attivita' curriculari, da svolgersi a distanza  o  in  presenza,  che

tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione  del  quadro

pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze  di  sicurezza

sanitaria   nel   rispetto   delle   linee   guida   del    Ministero

dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonche'

sulla base del protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e

sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le disposizioni di  cui

al presente comma si applicano, per quanto  compatibili,  anche  alle

Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,  ferme

restando  le  attivita'  che  devono  necessariamente  svolgersi   in

presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di  riferimento

che puo' acquisire il parere,  per  i  Conservatori  di  Musica,  del

Comitato  Territoriale  di  Coordinamento  (CO.TE.CO.)  e,   per   le

Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori.

2. A beneficio degli studenti che non riescano a  partecipare  alle

attivita'  didattiche  o  curriculari  delle  universita'   e   delle

istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali

attivita' possono essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalita'  a

distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto

anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con

disabilita'    e    degli    studenti    con    disturbi    specifici

dell'apprendimento.  Le  universita'  e  le  istituzioni  assicurano,

laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative

modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle

curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,

che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.  Le

assenze maturate dagli studenti di cui al  presente  comma  non  sono

computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'

ai fini delle relative valutazioni.

Art. 24

Procedure concorsuali

 

1. E' sospeso lo svolgimento delle  prove  preselettive  e  scritte

delle procedure concorsuali  pubbliche  e  private  e  di  quelle  di

abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione  dei  casi

in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente  su

basi  curriculari  ovvero  in  modalita'   telematica,   nonche'   ad

esclusione dei concorsi  per  il  personale  del  servizio  sanitario

nazionale, ivi compresi, ove richiesti,  gli  esami  di  Stato  e  di

abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e  di

quelli per il personale della protezione civile. Sono  consentite  le

prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche  amministrazioni

nei casi in cui  e'  prevista  la  partecipazione  di  un  numero  di

candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede  di  prova,

previa  adozione  di  protocolli  adottati  dal  Dipartimento   della

funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico.  Resta

ferma in ogni  caso  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  alla

direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n.  1  del  25

febbraio  2020  e   degli   ulteriori   aggiornamenti,   nonche'   la

possibilita' per le commissioni di procedere  alla  correzione  delle

prove scritte con collegamento da remoto.

2. Per lo svolgimento delle  procedure  concorsuali  indette  o  da

indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze  armate,

delle  Forze   di   polizia,   del   personale   dell'Amministrazione

penitenziaria e  dell'Esecuzione  penale  minorile  ed  esterna,  del

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo

nazionale dei Vigili  del  fuoco,  al  fine  di  prevenire  possibili

fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19,  si  applica  quanto

previsto dall'art. 259 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 25

Corsi di formazione

 

1. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi  solo

con modalita' a distanza.

2. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione  specifica  in

medicina generale  nonche'  le  attivita'  didattico-formative  degli

Istituti di formazione  dei  Ministeri  dell'interno,  della  difesa,

dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonche' del  Sistema

di informazione per la sicurezza della  Repubblica.  I  corsi  per  i

medici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti

delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso  proseguire

anche in modalita' non in presenza.

3. Sono  parimenti  consentiti,  anche  a  distanza  e  secondo  le

modalita' stabilite  con  appositi  provvedimenti  amministrativi,  i

corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile,

dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso  alla

professione di trasportatore su strada  di  merci  e  viaggiatori,  i

corsi  sul  buon  funzionamento  del  tachigrafo,  i  corsi  per   il

conseguimento  e  per  il  rinnovo  del  certificato  di   formazione

professionale per i  conducenti  di  veicoli  che  trasportano  merci

pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di  formazione,  i

corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e

della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e  lo

svolgimento dei relativi esami,  i  corsi  abilitanti  del  personale

addetto alla sicurezza nei  settori  Aeroporti  (APT),  Spazio  aereo

(ATM), Economico, amministrativo  legale  (EAL),  Personale  di  volo

(LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilita' iniziale e  continua

(NAV),  Operazioni  di  volo  (OPV),  Security  (SEC),  i  corsi   di

formazione e le relative prove di esame teoriche e  pratiche  per  il

rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo  svolgimento

delle  attivita'  connesse  con  la  sicurezza   della   circolazione

ferroviaria, nonche' i corsi di formazione e  i  corsi  abilitanti  o

comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle  infrastrutture

e della mobilita' sostenibili,  ivi  compresi  quelli  relativi  alla

conduzione degli impianti fissi.

4. Sono altresi' consentiti i corsi di aggiornamento  professionale

e di formazione per  il  conseguimento  del  brevetto  di  assistente

bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento

per il conseguimento delle certificazioni necessarie per  l'esercizio

della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a

distanza  e  secondo  le  modalita'   stabilite   con   provvedimento

amministrativo.

5. Sono altresi' consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate

dagli uffici della motorizzazione civile e dalle  autoscuole  per  il

conseguimento  e  la  revisione  delle  patenti   di   guida,   delle

abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo  richiesto  per

l'esercizio dell'attivita' di trasporto, le prove teoriche e pratiche

effettuate dagli uffici speciali per i trasporti  ad  impianti  fissi

per il conseguimento delle abilitazioni per le  figure  professionali

inerenti ai sistemi di trasporto ad impianti fissi, le  prove  e  gli

esami  teorico-pratici  effettuati  dalle  Autorita'  marittime,  ivi

compresi  quelli  per  il  conseguimento  dei  titoli   professionali

marittimi, delle patenti nautiche e per  la  selezione  di  piloti  e

ormeggiatori  dei  porti,  nonche'  le  prove  teoriche  e   pratiche

effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e  dalle  scuole

di volo.

6. In tutte le regioni, gli uffici  competenti  al  rilascio  delle

patenti  nautiche,  sulla  base  delle  prenotazioni  ricevute,   ivi

comprese  quelle  gia'  presentate  alla  data  di  applicazione  del

presente decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati da

sottoporre ad esame, da tenersi nei settantacinque giorni  successivi

alla data della dichiarazione di disponibilita' all'esame.

7. Sono altresi' consentiti gli esami di qualifica dei percorsi  di

IeFP,  nonche'  la  formazione  in  azienda  esclusivamente   per   i

dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle

singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in  materia  di

protezione  civile,  salute  e  sicurezza,  i  corsi  di   formazione

individuali e quelli che necessitano  di  attivita'  di  laboratorio,

nonche'  l'attivita'   formativa   in   presenza,   ove   necessario,

nell'ambito  di  tirocini,  stage  e  attivita'  di  laboratorio,   a

condizione che siano  rispettate  le  misure  di  cui  al  «Documento

tecnico sulla possibile rimodulazione delle  misure  di  contenimento

del contagio da  SARSCoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di

prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

8.  Le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,   con   decreto

direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai

rispettivi  ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  e

organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere

universitario del personale  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze

armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

e del Corpo nazionale dei  Vigili  del  fuoco,  prevedendo  anche  il

ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a  distanza  e  l'eventuale

soppressione  di  prove  non  ancora  svoltesi,  ferma  restando   la

validita'  delle  prove  di  esame  gia'  sostenute  ai  fini   della

formazione della graduatoria finale del corso. I periodi  di  assenza

dai corsi di formazione di cui al presente comma comunque connessi al

fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento

del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio,

l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi

corsi. Si applica quanto previsto dall'art. 260 del decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77.

Art. 26

Attivita' commerciali

1. Le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono  a  condizione

che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di  almeno  un

metro, che gli ingressi avvengano in modo  dilazionato  e  che  venga

impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo  necessario

all'acquisto dei beni. Le suddette  attivita'  devono  svolgersi  nel

rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire

o ridurre il rischio di contagio nel  settore  di  riferimento  o  in

ambiti analoghi, adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle

regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto

dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e

comunque in coerenza  con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si

raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di  cui  all'allegato

11.

2. Nelle giornate festive e prefestive  sono  chiusi  gli  esercizi

commerciali  presenti  all'interno   dei   mercati   e   dei   centri

commerciali,  gallerie  commerciali,  parchi  commerciali  ed   altre

strutture  ad  essi  assimilabili,  a   eccezione   delle   farmacie,

parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti  vendita

di  generi  alimentari,  di  prodotti  agricoli  e   florovivaistici,

tabacchi, edicole e librerie.

Art. 27

Attivita' dei servizi di ristorazione

 

1. Le attivita' dei servizi di  ristorazione  (fra  cui  bar,  pub,

ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite  dalle  ore  5,00

fino alle ore 18,00. Il  consumo  al  tavolo  e'  consentito  per  un

massimo  di  quattro  persone  per  tavolo,  salvo  che  siano  tutti

conviventi. Dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande

nei luoghi pubblici e aperti  al  pubblico.  Resta  consentita  senza

limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre  strutture

ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio

nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia  per  l'attivita'  di

confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la

ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o

nelle  adiacenze.  Per  i  soggetti  che  svolgono   come   attivita'

prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto

e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

3. Le attivita' di  cui  al  primo  periodo  del  comma  1  restano

consentite a condizione che le regioni  e  le  Province  autonome  di

Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la  compatibilita'

dello svolgimento delle  suddette  attivita'  con  l'andamento  della

situazione epidemiologica nei propri territori e  che  individuino  i

protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o  ridurre

il rischio di contagio  nel  settore  di  riferimento  o  in  settori

analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle  regioni

o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di  Trento

e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o  nelle

linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui

all'allegato 10.

4. Continuano a essere consentite le attivita' delle  mense  e  del

catering continuativo  su  base  contrattuale,  che  garantiscono  la

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e

alle condizioni di cui al comma 3.

5. Restano comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di

alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento

carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e

E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli  interporti,

con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza

interpersonale di almeno un metro.

Art. 28

Attivita' delle strutture ricettive

 

1.  Le  attivita'  delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a

condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento

interpersonale di un metro  negli  spazi  comuni,  nel  rispetto  dei

protocolli e  delle  linee  guida  adottati  dalle  regioni  o  dalla

Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome,  idonei   a

prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con

i  criteri  di  cui  all'allegato  10,  tenuto  conto  delle  diverse

tipologie di strutture ricettive. I protocolli o  linee  guida  delle

regioni riguardano in ogni caso:

a) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;

b) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni,  fatte  salve  le

specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione

di cibi e bevande e di ristorazione;

c) le misure igienico-sanitarie per  le  camere  e  gli  ambienti

comuni;

d) l'accesso dei fornitori esterni;

e)  le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche   e

sportive;

f) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei

clienti;

g) le modalita' di informazione  agli  ospiti  e  agli  operatori

circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire

all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi

all'aperto di pertinenza.

Art. 29

Attivita' inerenti ai servizi alla persona, nonche' servizi  bancari,

finanziari e altre attivita' che restano garantiti

 

1. Le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite  a

condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano

preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle

suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica

nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida

applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel

settore di riferimento o in  settori  analoghi.  Detti  protocolli  o

linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle

regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti

nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza

con i criteri di cui all'allegato 10.

2. Restano garantiti, nel rispetto delle norme  igienico-sanitarie,

i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche'  l'attivita'  del

settore  agricolo,  zootecnico  di   trasformazione   agro-alimentare

comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Art. 30

Attivita' professionali

 

1. In ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:

a) esse siano attuate anche mediante modalita' di  lavoro  agile,

ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalita'  a

distanza;

b) siano incentivate le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i

dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione

collettiva;

c) siano assunti protocolli  di  sicurezza  anti-contagio,  fermo

restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie

respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di

lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Art. 31

Trasporti

1. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del  trasporto

ferroviario  regionale,  con  esclusione  del  trasporto   scolastico

dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non  superiore

al 50  per  cento;  detto  coefficiente  sostituisce  quelli  diversi

previsti nei protocolli e linee guida vigenti.

2. Il  Presidente  della  regione  dispone  la  programmazione  del

servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche

non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei

servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere

l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo

fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione

deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il

sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della

giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2  il  Ministro  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con decreto adottato di

concerto con il  Ministro  della  salute,  puo'  disporre  riduzioni,

sospensioni  o  limitazioni   nei   servizi   di   trasporto,   anche

internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e

nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,

agli equipaggi, nonche' ai vettori e agli armatori.

Art. 32

Istituti penitenziari

 

1. Tenuto conto  delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero  della

salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il

superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali

del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della

giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del

contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a

garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione

generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i

nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali

per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in

condizione di isolamento dagli altri detenuti.

Capo IV
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona arancione

Art. 33

Zona arancione

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus

COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai  sensi

dell'art. 1, commi 16-quater  e  16-quinques,  del  decreto-legge  16

maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14

luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni nel cui territorio si

manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore  a  50  casi

ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2  e

con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in

uno scenario di tipo 1 e con un  livello  di  rischio  alto,  secondo

quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19;

evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione

per il periodo autunno invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle

regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  l'8  ottobre  2020

(allegato 25).

2. Con ordinanza  del  Ministro  della  salute  adottata  ai  sensi

dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del  citato  decreto-legge

n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata,

in ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico  certificato

dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute  30

aprile 2020, puo' essere in ogni momento  prevista,  in  relazione  a

specifiche    parti    del    territorio    regionale,    l'esenzione

dell'applicazione delle misure di cui agli articoli 35, 36 e 37.

3. Il Ministro della  salute,  con  frequenza  almeno  settimanale,

secondo  il  procedimento  di  cui  all'art.  1,  comma  16-bis,  del

decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere  dei  presupposti

di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza  di

cui al comma 1, fermo restando  che  la  permanenza  per  quattordici

giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che  ha

determinato le misure restrittive comporta la nuova  classificazione.

Le ordinanze di cui ai commi 1 e  2  sono  efficaci  per  un  periodo

minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati  del  monitoraggio

risulti necessaria l'adozione di  misure  piu'  rigorose,  e  vengono

comunque meno allo scadere del termine di efficacia del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base  sono  adottate,

salva  la  possibilita'  di  reiterazione.  Conformemente  a   quanto

previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,

l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un  livello

di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure

restrittive, effettuato ai  sensi  dell'art.  1,  comma  16-bis,  del

decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di  regia,

comporta l'applicazione, per  un  ulteriore  periodo  di  quattordici

giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore,

salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.

Art. 34

Disposizioni applicabili in zona arancione

 

1. A  far  data  dal  primo  giorno  non  festivo  successivo  alla

pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  ordinanze  di   cui

all'art. 33, comma 1, nelle zone arancioni si applicano,  oltre  alle

misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure  di  cui

al Capo III, ove non siano previste misure piu' rigorose ai sensi del

presente Capo.

Art. 35

Misure relative agli spostamenti in zona arancione

 

1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori

in  zona  arancione  salvo  che  per  gli  spostamenti  motivati   da

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero  per

motivi  di  salute.  Sono   comunque   consentiti   gli   spostamenti

strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento  della  didattica

in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E'  consentito

il rientro presso il proprio domicilio, abitazione  o  residenza.  Il

transito sui  territori  in  zona  arancione  e'  consentito  qualora

necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori   non   soggetti   a

restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti  sono

consentiti ai sensi del presente decreto.

2. E' vietato ogni spostamento con mezzi di  trasporto  pubblici  o

privati, in un Comune diverso da quello  di  residenza,  domicilio  o

abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di  studio,

per motivi di salute, per situazioni di  necessita'  o  per  svolgere

attivita' o usufruire di servizi non sospesi  e  non  disponibili  in

tale comune.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2,  del  decreto-legge  23  febbraio

2021,  n.  15,  fino  al  27  marzo  2021,  in  ambito  comunale,  lo

spostamento verso una sola abitazione privata abitata e'  consentito,

una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00  e

le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle

ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni  quattordici  sui  quali

tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone

disabili o non autosufficienti conviventi.

4.  Sono  comunque  consentiti  gli  spostamenti  dai  comuni   con

popolazione non superiore a cinquemila abitanti e  per  una  distanza

non  superiore  a  trenta  chilometri  dai  relativi   confini,   con

esclusione in ogni caso  degli  spostamenti  verso  i  capoluoghi  di

provincia.

Art. 36

Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico

1. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al  pubblico  dei

musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art.

101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche

dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,

fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento

dell'emergenza epidemica.

2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,

sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri  locali

o spazi anche all'aperto.

Art. 37

Attivita' dei servizi di ristorazione

 

1. Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione  (fra  cui

bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle

mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione

che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a

prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza  limiti  di

orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture  ricettive

limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio

nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia  per  l'attivita'  di

confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la

ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o

nelle  adiacenze.  Per  i  soggetti  che  svolgono   come   attivita'

prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto

e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

3. Restano comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di

alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento

carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e

E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e  negli  interporti,

con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza

interpersonale di almeno un metro.

Capo V
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa

Art. 38

Zona rossa

 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus

COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai  sensi

dell’art. 1, comma 16-quater, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

sono  individuate  le  regioni  nel  cui  territorio   si   manifesti

un’incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi  ogni

centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di  tipo

3 e con  un  livello  di  rischio  almeno  moderato,  secondo  quanto

stabilito dal  documento  di  «Prevenzione  e  risposta  a  COVID-19;

evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione

per il periodo autunno invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle

regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  l’8  ottobre  2020

(allegato 25).

2. Con ordinanza  del  Ministro  della  salute  adottata  ai  sensi

dell’art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del  citato  decreto-legge

n. 33 del 2020, d’intesa con il Presidente della regione interessata,

in ragione  dell’andamento  del  rischio  epidemiologico  certificato

dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute  30

aprile 2020, puo’ essere in ogni momento  prevista,  in  relazione  a

specifiche    parti    del    territorio    regionale,    l’esenzione

dell’applicazione delle misure di cui agli articoli da 40 a 48.

3. Il Ministro della  salute,  con  frequenza  almeno  settimanale,

secondo  il  procedimento  di  cui  all’art.  1,  comma  16-bis,  del

decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere  dei  presupposti

di cui ai commi 1 e 2 e provvede all’aggiornamento dell’ordinanza  di

cui al comma 1, fermo restando  che  la  permanenza  per  quattordici

giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che  ha

determinato le misure restrittive comporta la nuova  classificazione.

Le ordinanze di cui ai commi 1 e  2  sono  efficaci  per  un  periodo

minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati  del  monitoraggio

risulti necessaria l’adozione di  misure  piu’  rigorose,  e  vengono

comunque meno allo scadere del termine di efficacia del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base  sono  adottate,

salva  la  possibilita’  di  reiterazione.  Conformemente  a   quanto

previsto dall’art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,

l’accertamento della permanenza per quattordici giorni in un  livello

di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure

restrittive, effettuato ai  sensi  dell’art.  1,  comma  16-bis,  del

decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di  regia,

comporta l’applicazione, per  un  ulteriore  periodo  di  quattordici

giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore,

salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.

Art. 39

Disposizioni applicabili in zona rossa

 

1. A  far  data  dal  primo  giorno  non  festivo  successivo  alla

pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  ordinanze  di   cui

all’art. 38, comma 1, nelle  zone  rosse  si  applicano,  oltre  alle

misure previste sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al

Capo III ove non siano previste misure piu’  rigorose  ai  sensi  del

presente Capo.

Art. 40

Misure relative agli spostamenti in zona rossa

 

1. E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori

in zona rossa nonche’ all’interno dei medesimi territori,  salvo  che

per gli spostamenti motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative  o

situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute.  E’  consentito

il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente  necessari

ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza  nei  limiti

in cui la stessa e’ consentita.

3. Il transito sui territori in zona rossa  e’  consentito  qualora

necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori   non   soggetti   a

restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti  sono

consentiti ai sensi del presente decreto.

Art. 41

Attivita’ motoria e attivita’ sportiva

 

1. Tutte le attivita’ previste dall’art. 17, commi 2 e 3, anche  se

svolte nei centri sportivi all’aperto, sono  sospese.  Sono  altresi’

sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti  di

promozione sportiva.

2. E’ consentito  svolgere  individualmente  attivita’  motoria  in

prossimita’ della propria abitazione purche’  comunque  nel  rispetto

della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo

di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie  respiratorie.  E’

altresi’   consentito   lo   svolgimento   di   attivita’    sportiva

esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Art. 42

Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico

 

1. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al  pubblico  dei

musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all’art.

101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche

dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,

fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento

dell’emergenza epidemica.

2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,

sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri  locali

o spazi anche all’aperto.

Art. 43

Istituzioni scolastiche

 

1. Sono sospese le attivita’ dei servizi educativi dell’infanzia di

cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le

attivita’ scolastiche e didattiche delle  scuole  di  ogni  ordine  e

grado si svolgono esclusivamente  con  modalita’  a  distanza.  Resta

salva la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza  qualora  sia

necessario  l’uso  di  laboratori  o  in  ragione  di  mantenere  una

relazione educativa che realizzi  l’effettiva  inclusione  scolastica

degli alunni  con  disabilita’  e  con  bisogni  educativi  speciali,

secondo quanto previsto dal decreto del Ministro  dell’istruzione  n.

89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del  Ministro  dell’istruzione

n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo  comunque  il  collegamento  on

line con gli alunni della  classe  che  sono  in  didattica  digitale

integrata.

Art. 44

Istruzione superiore, corsi di  formazione  in  medicina  generale  e

prove di verifica

1. E’ sospesa la frequenza delle attivita’ formative e  curriculari

delle universita’ e delle istituzioni di  alta  formazione  artistica

musicale e coreutica, fermo in ogni caso  il  proseguimento  di  tali

attivita’ a distanza.

2. I corsi per i medici in formazione  specialistica,  i  corsi  di

formazione specifica in medicina generale, nonche’ le  attivita’  dei

tirocinanti  delle  professioni  sanitarie  e  le  altre   attivita’,

didattiche   o   curriculari,   eventualmente    individuate    dalle

universita’,  sentito  il   Comitato   universitario   regionale   di

riferimento,  possono  proseguire,  laddove  necessario,   anche   in

modalita’ in presenza.

3. Resta in ogni caso fermo  il  rispetto  delle  linee  guida  del

Ministero dell’universita’ e della ricerca, di cui  all’allegato  18,

nonche’ sulla base del protocollo per la gestione di casi  confermati

e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2  e  3  si  applicano,  per

quanto  compatibili,  anche  alle  istituzioni  di  alta   formazione

artistica musicale e coreutica,  sentito  il  Comitato  Universitario

Regionale  di  riferimento  che  puo’  acquisire  il  parere,  per  i

Conservatori di Musica, del Comitato  Territoriale  di  Coordinamento

(CO.TE.CO.)  e,  per  le  Accademie  e  gli  ISIA,  della  competente

Conferenza dei Direttori.

5.  Sono  temporaneamente  sospese  le  prove  di  verifica   delle

capacita’ e dei  comportamenti,  di  cui  all’art.  121  del  decreto

legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  per  il  conseguimento  delle

patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini

previsti dagliarticoli 121e122 del citato decreto legislativo n.  285

del 1992, in favore dei candidati  che  non  hanno  potuto  sostenere

dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell’ordinanza

di cui all’art. 38, comma 1.

Art. 45

Attivita’ commerciali

1. Sono  sospese  le  attivita’  commerciali  al  dettaglio,  fatta

eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima

necessita’  individuate  nell’allegato  23,  sia  negli  esercizi  di

vicinato sia  nelle  medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche

ricompresi nei centri commerciali, purche’ sia  consentito  l’accesso

alle sole predette attivita’ e ferme restando le chiusure nei  giorni

festivi e prefestivi di cui all’art. 26, comma 2.

2. Sono chiusi,  indipendentemente  dalla  tipologia  di  attivita’

svolta, i mercati, salvo le attivita’ dirette alla  vendita  di  soli

generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

3. Restano  aperte  le  edicole,  i  tabaccai,  le  farmacie  e  le

parafarmacie.

Art. 46

Attivita’ dei servizi di ristorazione

 

1. Sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione  (fra  cui

bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle

mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione

che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a

prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza  limiti  di

orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture  ricettive

limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio

nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia  per  l’attivita’  di

confezionamento che di trasporto, nonche’  fino  alle  ore  22,00  la

ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o

nelle  adiacenze.  Per  i  soggetti  che  svolgono   come   attivita’

prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto

e’ consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

3. Restano comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di

alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento

carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e

E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e  negli  interporti,

con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza

interpersonale di almeno un metro.

Art. 47

Attivita’ inerenti servizi alla persona

 

1. Sono sospese le attivita’ inerenti servizi alla persona, diverse

da quelle individuate nell’allegato 24.

Art. 48

Attivita’ lavorativa

 

1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza  del  personale

nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le  attivita’  che

ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale

presenza,  anche  in  ragione  della  gestione   dell’emergenza.   Il

personale non in presenza presta la propria attivita’  lavorativa  in

modalita’ agile.

Capo VI
Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l’estero

Art. 49

Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero

1.Sono vietati  gli  spostamenti  per  Stati  e  territori  di  cui

all'elenco E dell'allegato 20, nonche' l'ingresso e il  transito  nel

territorio nazionale alle persone che hanno transitato o  soggiornato

negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E  nei  quattordici

giorni antecedenti, salvo che  ricorrano  uno  o  piu'  dei  seguenti

motivi, comprovati mediante la  dichiarazione  di  cui  all'art.  50,

comma 1:

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

f) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di

Stati membri dell'Unione europea,  di  Stati  parte  dell'accordo  di

Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della  Repubblica  di

San Marino, dello Stato della Citta' del Vaticano;

g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle

persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli  articoli

2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini

dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare

liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il

regolamento (CEE)  n.  1612/68  e  abroga  le  direttive  64/221/CEE,

68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,

90/365/CEE e 93/96/CEE;

h) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di

Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai  sensi  della  direttiva

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status

dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,

nonche' di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di

residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;

i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle

persone fisiche di cui alla lettera h), come  definiti  dagliarticoli

2e3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo   e   del

Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini

dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare

liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il

regolamento (CEE)  n.  1612/68  e  abroga  le  direttive  64/221/CEE,

68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,

90/365/CEE e 93/96/CEE;

l)  ingresso  nel  territorio  nazionale   per   raggiungere   il

domicilio, l'abitazione o la residenza di una  persona  di  cui  alle

lettere f) e h), anche  non  convivente,  con  la  quale  vi  e'  una

comprovata e stabile relazione affettiva.

2. Nelle more dell'adozione del successivo decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri di cui all'art.  2  del  decreto-legge  25

marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22

maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere

modificati con ordinanza del Ministro della salute, di  concerto  con

il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del

territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge

n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni  disposte  in  relazione  alla

provenienza da specifici Stati e  territori  ai  sensi  dell'art.  1,

comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.

4. Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze  del  Ministro  della

salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021, recanti  "Ulteriori  misure

urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19", che si trovano nelle situazioni previste

all'art. 51, comma 7, lettere f), m) e n),  e'  comunque  consentito,

previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli

sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art.  51,

l'ingresso nel territorio nazionale per ragioni di salute  comprovate

e non differibili, secondo la seguente disciplina:

a) adempimento degli obblighi di dichiarazione  di  cui  all'art.

50;

b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco  e  a  chiunque

sia deputato ad  effettuare  i  controlli,  della  certificazione  di

essersi  sottoposti,  nelle  48  ore  antecedenti  all'ingresso   nel

territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato

per mezzo di tampone e risultato negativo;

c)  sottoposizione  a  un  test  molecolare  o   antigenico,   da

effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in

aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero  entro  48

ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria

locale di riferimento.

5. Per la partecipazione a competizioni sportive  di  cui  all'art.

18, comma 1, e' in ogni caso  consentito  l'ingresso  nel  territorio

nazionale  ad  atleti,  tecnici,  giudici  e  commissari   di   gara,

rappresentanti  della  stampa  estera  e   accompagnatori   che   nei

quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi

o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed  E  dell'allegato

20, inclusi i Paesi dai quali e' vietato l'ingresso in  Italia,  alle

seguenti condizioni:

a) adempimento degli obblighi di dichiarazione  di  cui  all'art.

50;

b) presentazione al vettore, all'atto dell'imbarco e  a  chiunque

sia deputato ad  effettuare  i  controlli,  della  certificazione  di

essersi  sottoposti,  nelle  48  ore  antecedenti  all'ingresso   nel

territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato

per mezzo di tampone e risultato negativo;

c) svolgimento della competizione sportiva in conformita' con  lo

specifico  protocollo  adottato  dall'ente   sportivo   organizzatore

dell'evento.

6.  Fermo  restando  quanto   previsto   dall'art.   1,   comma   2

dell'ordinanza del Ministro  della  salute  13  febbraio  2021,  alle

persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei  14  giorni

precedenti,  l'ingresso  nel  territorio  nazionale   e'   consentito

altresi' per raggiungere il domicilio,  abitazione  o  residenza  dei

figli minori.

Art. 50

Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso  nel  territorio

nazionale dall'estero

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in  Italia

stabiliti all'art. 49, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata  nel

territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli  elenchi

B, C, D, ed E dell'allegato 20 e'  tenuto  a  consegnare  al  vettore

all'atto  dell'imbarco  e  a  chiunque  sia  deputato  a   effettuare

controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del

decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,

recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato,   tale   da

consentire le verifiche, di:

a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o

transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;

b) motivi dello spostamento conformemente all'art. 49,  nel  caso

di ingresso da Stati e territori di cui  all'elenco  E  dell'allegato

20;

c) nel caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni

anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e  territori  di

cui agli elenchi D, ed E dell'allegato 20:

1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in  Italia

dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria  e  isolamento

fiduciario;

2)  mezzo  di  trasporto  privato  che  verra'  utilizzato  per

raggiungere il luogo di cui al numero 1)  ovvero,  esclusivamente  in

caso di  ingresso  in  Italia  mediante  trasporto  aereo  di  linea,

ulteriore mezzo aereo di linea  di  cui  si  prevede  l'utilizzo  per

raggiungere  la  localita'  di  destinazione  finale  e   il   codice

identificativo del titolo di viaggio;

3) recapito telefonico anche  mobile  presso  cui  ricevere  le

comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e

isolamento fiduciario;

4) eventuale sussistenza di  una  o  piu'  circostanze  di  cui

all'art. 51, comma 7.

2. Nei casi espressamente previsti dal  presente  decreto  e  negli

altri casi  in  cui  cio'  sia  prescritto  dall'autorita'  sanitaria

nell'ambito  dei  protocolli  di  sicurezza  previsti  dal   presente

decreto,  e'  fatto  obbligo  di  presentare  al   vettore   all'atto

dell'imbarco e a chiunque sia  deputato  ad  effettuare  i  controlli

un'attestazione  di  essersi  sottoposti,   nelle   quarantotto   ore

antecedenti  all'ingresso  nel  territorio  nazionale,  ad  un   test

molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e  risultato

negativo.

3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei  quattordici

giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di

cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, anche se  asintomatiche,

sono obbligate a comunicare immediatamente il  proprio  ingresso  nel

territorio nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda

sanitaria competente per territorio.

4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo

per  chiunque  di  segnalare  tale   situazione   con   tempestivita'

all'Autorita' sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti

determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.

Art. 51

Sorveglianza  sanitaria  e  isolamento  fiduciario  e   obblighi   di

sottoporsi a test molecolare o antigenico a  seguito  dell'ingresso

nel territorio nazionale dall'estero

 

1. Le persone che hanno soggiornato o transitato,  nei  quattordici

giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di

cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche,  si

attengono ai seguenti obblighi:

a) compiono il percorso dal  luogo  di  ingresso  nel  territorio

nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo  di  linea  utilizzato  per

fare ingresso in Italia  all'abitazione  o  alla  dimora  dove  sara'

svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e  isolamento  fiduciario

esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi  dell'art.  50,

comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale  di

cui al comma 2;

b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria  e  all'isolamento

fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o

la dimora indicata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c).

2. In deroga al comma 1,  lettera  a),  in  caso  di  ingresso  nel

territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e' consentito

proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso  la

destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'art.  50,

comma 1, lettera c), a condizione  di  non  allontanarsi  dalle  aree

specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.

3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel

territorio nazionale o  dal  luogo  di  sbarco  dal  mezzo  di  linea

utilizzato per fare ingresso in Italia non e'  possibile  raggiungere

effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o  la

dimora,  indicata  come  luogo  di  effettuazione  del   periodo   di

sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando

l'accertamento  da  parte  dell'Autorita'   giudiziaria   in   ordine

all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco

ai sensi dell'art. 50, comma 1, l'Autorita' sanitaria competente  per

territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che,

in coordinamento con il Dipartimento della  protezione  civile  della

Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le  modalita'  e  il

luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria   e   l'isolamento

fiduciario, con spese a carico  esclusivo  delle  persone  sottoposte

alla predetta misura. In caso di insorgenza di  sintomi  COVID-19,  i

soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale

situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria.

4. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di

sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e

isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita'  previste  dai

commi da 1 a 3, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali

misure avviare  il  computo  di  un  nuovo  periodo  di  sorveglianza

sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora,

diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita'  sanitaria,

a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione

prevista  dall'art.  50,  comma  1,   integrata   con   l'indicazione

dell'itinerario che  si  intende  effettuare,  e  garantendo  che  il

trasferimento  verso   la   nuova   abitazione   o   dimora   avvenga

esclusivamente con mezzo privato. L'Autorita' sanitaria, ricevuta  la

comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad  inoltrarla

immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria

territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per

i controlli e le verifiche di competenza.

5. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica

territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle

comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della

permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu'

possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul

percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai

fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) avviata la sorveglianza sanitaria e  l'isolamento  fiduciario,

l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina

generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  e'

assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione  ai  fini  INPS

(circolare INPS HERMES 0000716 del 25 febbraio 2020);

c) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per

l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione

indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina

generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per

motivi  di  sanita'   pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena

precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

d) accertano l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del

soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali

conviventi;

e) informano la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di

contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure

da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di

comparsa di sintomi;

f) informano la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la

temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera),

nonche' di mantenere:

1) lo stato di isolamento per  quattordici  giorni  dall'ultima

esposizione;

2) il divieto di contatti sociali;

3) il divieto di spostamenti e viaggi;

4) l'obbligo di rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'  di

sorveglianza;

g) in caso di comparsa di  sintomi  la  persona  in  sorveglianza

deve:

1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il

pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica;

2) indossare una mascherina  chirurgica  e  allontanarsi  dagli

altri conviventi;

3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo

un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in

ospedale, ove necessario;

h)  l'operatore  di  sanita'  pubblica  provvede   a   contattare

quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la

persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo

aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di

libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto

previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22

febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

6.  Nel  caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni

antecedenti all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di

cui  all'elenco  C  dell'allegato  20,  si   applica   l'obbligo   di

presentazione al vettore  all'atto  dell'imbarco  e  a  chiunque  sia

deputato ad  effettuare  i  controlli  dell'attestazione  di  essersi

sottoposti,  nelle  quarantotto  ore  antecedenti  all'ingresso   nel

territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato

per mezzo di  tampone  e  risultato  negativo.  In  caso  di  mancata

presentazione  dell'attestazione  di  cui  al  presente   comma,   si

applicano i commi da 1 a 5.

7. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi

restando gli obblighi di cui all'art. 50, le disposizioni di  cui  ai

commi da 1 a 6 non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui  all'elenco

A dell'allegato 20;

d) agli ingressi  per  motivi  di  lavoro  regolati  da  speciali

protocolli  di  sicurezza,  approvati  dalla   competente   autorita'

sanitaria;

e)  agli   ingressi   per   ragioni   non   differibili,   previa

autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare

al vettore  all'atto  dell'imbarco  e  a  chiunque  sia  deputato  ad

effettuare i controlli un'attestazione di essersi  sottoposti,  nelle

quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale,  a

un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo  di  tampone  e

risultato negativo;

f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore

alle centoventi ore per  comprovate  esigenze  di  lavoro,  salute  o

assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di  detto  termine,  di

lasciare immediatamente il territorio nazionale o,  in  mancanza,  di

iniziare il  periodo  di  sorveglianza  e  di  isolamento  fiduciario

conformemente ai commi da 1 a 5;

g)  a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio

italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo,

allo  scadere  di  detto  termine,  di  lasciare  immediatamente   il

territorio nazionale o,  in  mancanza,  di  iniziare  il  periodo  di

sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a

5;

h) ai cittadini e ai residenti di uno  Stato  membro  dell'Unione

europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi  A,

B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati

motivi  di  lavoro,  salvo  che  nei  quattordici  giorni   anteriori

all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu'

Stati e territori di cui all'elenco C;

i) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio

di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo

di  cui  all'art.  13  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal

territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il

conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

m)  al  personale  di  imprese  ed  enti  aventi  sede  legale  o

secondaria  in  Italia  per  spostamenti  all'estero  per  comprovate

esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;

n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati,  dell'Unione

europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici,

al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai

funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al  personale   militare,

compreso quello in rientro dalle  missioni  internazionali,  e  delle

Forze di Polizia, al personale del Sistema  di  informazione  per  la

sicurezza della Repubblica e  dei  Vigili  del  fuoco  nell'esercizio

delle loro funzioni;

o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di

studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o

dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la

settimana;

p) agli  ingressi  mediante  voli  «Covid-tested»,  conformemente

all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive

modificazioni;

q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale

in conformita' con quanto previsto dall'art. 49, comma 5.

8. Ai fini dell'ingresso nel territorio  nazionale,  i  bambini  di

eta' inferiore ai due anni sono esentati dall'effettuazione del  test

molecolare o antigenico.

Capo VII
Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti i trasporti

Art. 52

Obblighi dei vettori e degli armatori

1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:

a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione  di

cui all'art. 50, e di conservala per almeno  30  giorni  al  fine  di

renderla disponibile all'autorita' sanitaria;

b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;

c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile,  nonche'

nel caso in cui la dichiarazione di  cui  alla  lettera  a)  non  sia

completa;

d) adottare  le  misure  organizzative  che,  in  conformita'  al

«Protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della

diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della  logistica»

di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui  all'allegato  14,

nonche' alle  «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le

modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del

COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di  cui  all'allegato  15,

assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale

di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;

e) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri  i  dispositivi

di protezione delle vie respiratorie e indicare le  situazioni  nelle

quali gli stessi possono essere  temporaneamente  ed  eccezionalmente

rimossi;

f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino

sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

g) adottare le misure organizzative previste dal "Protocollo  per

raggiungere una nave per  l'imbarco,  per  la  libera  uscita  e  per

lasciare una nave per il rimpatrio", approvato dal  Comitato  tecnico

scientifico in data 11 dicembre 2020 di cui all'allegato 28.

2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di

esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento

degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti

dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20

aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per

facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non

rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,

con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri  e

della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della

salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle

disposizioni del presente articolo.

Art. 53

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera

italiana possono essere svolti solo  nel  rispetto  delle  specifiche

linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal

Comitato tecnico-scientifico.

2. I servizi di crociera possono essere fruiti da  coloro  che  non

siano  sottoposti  ovvero  obbligati  al  rispetto   di   misure   di

sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e  che  non  abbiano

soggiornato  o  transitato   nei   quattordici   giorni   antecedenti

all'imbarco in  Stati  o  territori  di  cui  agli  elenchi  D  ed  E

dell'allegato 20.  In  caso  di  soggiorno  o  transito  in  Stati  o

territori di cui all'elenco C, si applica l'art. 51, comma 6.

3. Ai fini dell'autorizzazione  allo  svolgimento  della  crociera,

prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorita'

marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:

a) l'avvenuta predisposizione di tutte le  misure  necessarie  al

rispetto delle linee guida di cui al comma 1;

b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera,  con

le relative date di arrivo/partenza;

c) la nazionalita' e la provenienza dei passeggeri imbarcati  nel

rispetto delle previsioni di cui al comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo,  e'

consentito alle navi di  bandiera  estera  impiegate  in  servizi  di

crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste  ultime

provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli

elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati  non

abbiano soggiornato o transitato  nei  quattordici  giorni  anteriori

all'ingresso nel porto italiano in Stati  o  territori  di  cui  agli

elenchi D ed E dell'allegato 20, nonche' previa attestazione circa il

rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il

Comandante  della  nave  presenta  all'autorita'  marittima,   almeno

ventiquattro  ore  prima  dell'approdo  della  nave,  una   specifica

dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.

5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e  territori  di  cui

agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate  le  escursioni

libere, per le quali i servizi della crociera  non  possono  adottare

specifiche misure di prevenzione dal contagio.

Art. 54

Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus

COVID-19, le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre,

marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono

espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  «Protocollo

condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione

del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore

sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche'  delle

«Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita'

organizzative per il contenimento della diffusione  del  COVID-19  in

materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15.

2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il

Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  con

proprio decreto, da adottarsi  di  concerto  con  il  Ministro  della

salute,  puo'  integrare   o   modificare   le   «Linee   guida   per

l'informazione agli  utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il

contenimento della diffusione del COVID-19 in  materia  di  trasporto

pubblico», di cui all'allegato 15,  nonche',  previo  accordo  con  i

soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione  per

il  contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  nel  settore  del

trasporto e della logistica» di  settore  sottoscritto  il  20  marzo

2020, di cui all'allegato 14.

3. In relazione alla sperimentazione dei voli Covid  tested,  ferma

l'applicazione  fino  al  6  aprile  2021  della  disciplina  di  cui

all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, con  una  o

piu' ordinanze del Ministro della salute di concerto con il  Ministro

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il  Ministro

degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e' possibile

individuare ulteriori tratte per le quali l'imbarco ai passeggeri  e'

consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido  eseguito

prima dell'imbarco o a seguito  di  presentazione  di  certificazione

attestante il risultato negativo di un test  molecolare  (RT  PCR)  o

antigenico, effettuato per mezzo di  tampone  non  oltre  le  48  ore

precedenti all'imbarco, nel rispetto degli articoli 49 e 50.

Capo VIII
Disposizioni riguardanti l'esecuzione e il monitoraggio delle misure e disposizioni finali

Art. 55

Esecuzione e monitoraggio delle misure

 

1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando

preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle

misure di cui al  presente  decreto,  nonche'  monitora  l'attuazione

delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti.  Il

prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile  concorso

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro  e  del

Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche',  ove  occorra,

delle  Forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,

dandone comunicazione al presidente della regione e  della  provincia

autonoma interessata.

Art. 56

Tavolo tecnico di confronto

 

1. Al fine di dare attuazione agli indirizzi forniti  dalle  Camere

ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge  25  marzo  2020  n.

19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,

con decreto del Ministro della salute e' istituito presso il medesimo

Ministero un tavolo tecnico di confronto, composto da  rappresentanti

del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanita', delle

Regioni e delle Province  autonome  su  designazione  del  Presidente

della Conferenza delle Regioni  e  delle  Province  autonome,  da  un

rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,

nonche' da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico con  il

compito di procedere  all'eventuale  revisione  o  aggiornamento  dei

parametri per la valutazione del rischio  epidemiologico  individuati

dal  decreto  del  Ministro  della  salute   30   aprile   2020,   in

considerazione anche delle nuove varianti virali.

Art. 57

Disposizioni finali

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del

6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del  decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6

aprile 2021, ad eccezione dell'art.  7  che  si  applica  dal  giorno

successivo a quello della pubblicazione del  presente  decreto  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della  salute

9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori  misure  urgenti

in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica

da COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad  applicarsi  fino

alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche.

3. Le disposizioni delle ordinanze del  Ministro  della  salute  27

febbraio  2021,  recanti  ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di

contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,

per  le  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Lombardia,  Marche,  Molise,

Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano,  Toscana,  Sardegna,

Umbria,  richiamate  in  premessa,  continuano  ad  applicarsi   fino

all'adozione delle nuove ordinanze ai sensi dell'art. 1, commi 16-bis

e seguenti del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  e  comunque  non

oltre  il  15  marzo  2021,   fatta   salva   una   eventuale   nuova

classificazione.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a

statuto speciale e alle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di

attuazione.

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