Covid: tante le novità per la sicurezza sul lavoro pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.
In particolare:
- sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 sono stati pubblicati:
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 dicembre 2021 «Modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai vettori»;
- il comunicato del ministero dell'Interno «Approvazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione del fondo per l'anno 2021 a sostegno delle piccole e medie città d'arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19»;
- sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2022, n. 2 è stato pubblicato il decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 novembre 2021 «Trasferimento dei fondi ai comuni al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19»;
- sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2022, n. 4 è stato pubblicato il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;
- sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2022, n. 5 sono stati pubblicate:
- l'ordinanza del ministero della Salute 7 gennaio 2022 «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- l'ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 31 dicembre 2021 «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 817)».
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Di seguito i testi dei provvedimenti elencati sopra.
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Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229
Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
(21G00258)
(Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309)
Vigente al: 31-12-2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(omissis)
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
1. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, e' consentito esclusivamente ai
soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui
all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge
n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma
3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai
seguenti servizi e attivita':
a) alberghi e altre strutture recettive di cui all'articolo
9-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021,
nonche' ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi
anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
b) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 9-bis,
comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021;
c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui
all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge n. 52
del 2021.
2. A decorrere dal 10 gennaio 2022, all'articolo 9-quater, del
decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di trasporto, l'alinea e'
sostituita dalla seguente:
«1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso
delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2,
lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai
soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti mezzi di
trasporto e il loro utilizzo:».
3. A decorrere dal 10 gennaio 2022:
a) all'articolo 9-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del
decreto-legge n. 52 del 2021, le parole «dei servizi di ristorazione
all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati
esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse;
b) all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021,
n. 172, al secondo periodo, le parole «di quelli prestati all'interno
di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente
ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, nel medesimo periodo ivi
previsto, si applicano anche all'accesso e all'utilizzo dei seguenti
servizi e attivita':
a) impianti di risalita con finalita' turistico-commerciale,
anche se ubicati in comprensori sciistici;
b) servizi di ristorazione all'aperto;
c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto,
centri benessere per le attivita' all'aperto;
d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attivita'
all'aperto.
5. Dal 10 gennaio 2022 la lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo
9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021 e' abrogata.
6. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui
al primo periodo e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di
una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui all'articolo 9-bis,
comma 3, primo periodo, e la capienza consentita non puo' essere
superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso
rispetto a quella massima autorizzata.».
Art. 2
Ulteriori disposizioni in materia di contenimento
della diffusione del COVID-19
1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma
7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del
ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla
somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti
con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al
primo periodo e' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo
alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati
positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura
della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le
modalita' attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti
dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La
cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o
dell'auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all'esito
negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione
dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a
cio' abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita'
anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente
competente del referto con esito negativo determina la cessazione del
regime di quarantena o di auto-sorveglianza.».
Art. 3
Contenimento dei prezzi dei dispositivi
di protezione delle vie respiratorie
1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati
alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro
della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri
rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022
e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a
prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei
dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al
Governo.
Art. 4
Disciplina sanzionatoria
1. La violazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2
dell'articolo 1 e degli obblighi previsti dall'articolo 2 del
presente decreto e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, commi 1 e 2, 8, commi 1 e 2, 11,
comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad
essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n.
19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. I titolari o i
gestori dei servizi e delle attivita' di cui all'articolo 1, commi 1
e 2, del presente decreto e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, comma 1,
del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sono tenuti a verificare
che l'accesso ai servizi e alle attivita' avvenga nel rispetto delle
disposizioni previste dai medesimi articoli. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19, fermo quanto previsto dall'articolo 7,
comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono effettuate
con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Alle violazioni delle
disposizioni relative all'accesso ai servizi e alle attivita' di cui
all'articolo 9-bis, comma 1, lettere a-bis), e) e g-bis), del
decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e agli articoli 4, comma 2, 5 e
8, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si
applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria prevista
dall'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 aprile
2021 n. 52.
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
***
Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 dicembre 2021
Modalita' attuative per la compensazione dei danni subiti a causa
dell'emergenza da COVID-19 dai vettori. (21A07767)
(Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Con il presente decreto sono stabiliti, in ottemperanza alla
decisione della Commissione europea C(2021) 6040 final del 9 agosto
2021, di seguito «decisione della Commissione europea», i termini e
le modalita' di presentazione delle domande di accesso al fondo di
cui all'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, limitatamente
al periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si
applica il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze, 27 gennaio 2021, n. 34, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2021.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «beneficiario»: il soggetto di cui all'art. 1 del citato
decreto interministeriale 27 gennaio 2021, n. 34;
b) «danno ammissibile»: il danno subito dal beneficiario come
conseguenza diretta dell'epidemia da COVID-19, in ragione di
specifiche restrizioni ai viaggi imposte per limitare il diffondersi
della medesima epidemia, nel periodo di indennizzo e su tutte le
rotte ammissibili, che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2,
comma 1, del citato decreto interministeriale n. 34 del 2021, e'
determinato con la metodologia stabilita nella decisione della
Commissione europea, secondo quanto previsto dall'art. 4;
c) «fondo di ristoro»: fondo di cui all'art. 198 del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 77 del 2020;
d) «indennizzo massimo»: il valore massimo dell'indennizzo
riconosciuto al beneficiario, che, fatta salva l'eventuale riduzione
operata ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto interministeriale
n. 34 del 2021, e' pari al 100 per cento del danno ammissibile, entro
il limite corrispondente a un danno medio mensile di 4 milioni di
euro;
e) «perdite nette totali»: la differenza, calcolata tenendo conto
di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto interministeriale
n. 34 del 2021, tra l'EBITDA registrato da un beneficiario in un
determinato arco temporale compreso tra il 16 giugno e il 31 dicembre
2019 e l'EBITDA registrato nello stesso arco temporale all'interno
del periodo di indennizzo;
f) «periodo di indennizzo»: il periodo dal 16 giugno 2020 al 31
dicembre 2020;
g) «peso delle rotte charter ammissibili nel 2019»: il rapporto
tra i ricavi operativi ottenuti da un beneficiario sulle rotte
ammissibili di tipo charter in un determinato periodo nel 2019 e i
ricavi operativi totali ottenuti nello stesso periodo;
h) «peso delle rotte di linea ammissibili nel 2019»: il rapporto
tra i ricavi operativi ottenuti da un beneficiario sulle rotte
ammissibili di linea in un determinato periodo del 2019 e i ricavi
operativi totali ottenuti nello stesso periodo;
i) «restrizione ammissibile»: una misura restrittiva, limitativa
degli spostamenti, imposta dall'Italia o da un Paese estero al fine
di contenere la diffusione di COVID-19, rientrante in una delle
tipologie previste dal considerando 8 della decisione della
Commissione europea e inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 3.1.1.
della decisione medesima;
l) «rotta ammissibile»: una delle rotte, previste dal
considerando 9 della decisione della Commissione europea, operate o
programmate dal beneficiario, interna all'Italia o avente l'Italia
come Paese di destinazione o come Paese di partenza, interessata, nel
periodo di indennizzo, da almeno una delle restrizioni ammissibili
nell'area o nel Paese di destinazione o nell'area o nel Paese di
partenza;
m) «tasso di ritenzione»: il rapporto, per un certo gruppo di
rotte, della tipologia linea o charter, operate da un beneficiario,
tra il numero di passeggeri complessivo registrato su tali rotte in
un arco temporale all'interno del periodo di indennizzo e il numero
di passeggeri registrato nello stesso arco temporale del 2019;
n) «tasso di ritenzione atteso senza restrizioni»: il rapporto,
pari rispettivamente al 49 per cento per le rotte di linea e al 32
per cento per le rotte charter, tra il numero di passeggeri del
traffico nazionale in Italia registrato tra il 16 giugno 2020 e il 31
ottobre 2020 e quello registrato nello stesso periodo del 2019, per
ciascuna delle due tipologie di rotte, in coerenza con il
considerando 59 della decisione della Commissione europea;
o) «tasso di ritenzione con restrizioni»: il tasso di ritenzione
calcolato su tutte le rotte ammissibili dello stesso tipo, distinte
tra linea e charter, operate da un beneficiario;
p) «delta del tasso di ritenzione»: la differenza tra il tasso di
ritenzione atteso senza restrizioni, relativo a una delle due
tipologie di rotte, distinte tra linea e charter, e il tasso di
ritenzione con restrizioni calcolato sulle rotte del medesimo tipo.
Art. 3
Termini e modalita' di presentazione delle domande
1. I beneficiari possono presentare domanda di accesso al fondo di
ristoro relativamente al periodo di indennizzo.
2. La domanda di cui al comma 1 e' presentata dai vettori aerei
diversi da quelli di cui all'art. 79, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, a pena di inammissibilita', in conformita'
all'Allegato A e all'Allegato B, che costituiscono parte integrante
del presente decreto.
3. La domanda contiene, in conformita' al modello di cui
all'Allegato B al presente decreto, per ciascun mese o frazione di
mese del periodo di indennizzo e per i corrispondenti mesi o frazioni
di mese del 2019, in aggiunta ai dati analitici, distinti per singola
voce di ricavo e di costo previsti dall'art. 3, comma 1, lettera b)
del decreto interministeriale n. 34 del 2021, gli ulteriori dati
relativi:
a) alle rotte operate o programmate e interessate da almeno una
delle restrizioni ammissibili, ai connessi ricavi operativi, numero
di passeggeri e di voli e profittabilita', di cui al considerando 50
della decisione della Commissione europea;
b) ai pesi delle rotte charter e di linea ammissibili nel 2019 e
al delta del tasso di ritenzione per ciascuna delle due tipologie di
rotta.
4. I dati di cui al comma 3 sono forniti anche nel formato di
foglio di calcolo del medesimo Allegato B, reso disponibile in sede
di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
5. La medesima domanda, corredata dalla relazione di un esperto
indipendente di cui all'Allegato A al presente decreto e dalle
dichiarazioni di cui al medesimo Allegato, e' trasmessa
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Dipartimento per
la mobilita' sostenibile - Direzione generale per gli aeroporti, il
trasporto aereo e i servizi satellitari, all'indirizzo di posta
elettronica dg.ta@pec.mit.gov.it, entro il termine di trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito
istituzionale del medesimo Ministero.
Art. 4
Compensazione danni
1. Con riferimento al periodo di indennizzo per la determinazione
del danno subito come conseguenza diretta dell'evento eccezionale
dell'epidemia da COVID-19, fermo restando quanto previsto dall'art.
2, comma 1, del decreto interministeriale n. 34 del 2021, si applica
la metodologia di cui al presente articolo, in conformita' a quanto
previsto nel capitolo 3 della decisione della Commissione europea.
2. Il danno ammissibile, compensabile nei limiti dell'indennizzo
massimo previsto, e' pari, come desumibile dal considerando 66 della
decisione della Commissione europea, alla somma delle quote di danno
ammissibile calcolate distintamente per l'insieme delle rotte di
linea e per l'insieme delle rotte charter in ciascun mese o frazione
di mese del periodo di indennizzo.
3. La quota di danno ammissibile per le rotte di linea, per ciascun
mese o frazione di mese, e' pari al prodotto tra i valori, calcolati
nello stesso mese o frazione di mese, del peso delle rotte di linea
ammissibili nel 2019, del delta del tasso di ritenzione delle rotte
di linea e delle perdite nette totali.
4. La quota di danno ammissibile per le rotte charter, per ciascun
mese o frazione di mese, e' pari al prodotto tra i valori, calcolati
nello stesso mese o frazione di mese, del peso delle rotte charter
ammissibili nel 2019, del delta del tasso di ritenzione delle rotte
charter e delle perdite nette totali.
5. Per le rotte ammissibili che in uno specifico mese sono
interessate solo temporaneamente da almeno una delle restrizioni
ammissibili, nel calcolo dei parametri che consentono la
determinazione del danno per quel mese si utilizzano i valori di
ricavi operativi e numero di passeggeri relativi all'arco temporale
interessato dalle restrizioni, registrati su base giornaliera o, se
non disponibili, calcolati proporzionalmente ai rispettivi dati
mensili.
6. Nel caso in cui il danno ammissibile di uno o piu' beneficiari,
calcolato come indicato al comma 2, superi l'indennizzo massimo,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto
interministeriale n. 34 del 2021, la misura per il ristoro
dell'eccedenza e' notificata alla Commissione europea come aiuto
individuale e riconosciuta a seguito della positiva autorizzazione.
7. Sono altresi' oggetto di distinte notifiche alla Commissione
europea ulteriori misure relative a danni non inclusi nel perimetro
di ammissibilita' della decisione della Commissione stessa, la cui
connessione diretta con l'epidemia da COVID-19 e' valutata come
possibile.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili.
***
Comunicato del ministero dell'Interno
Approvazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione del fondo per
l'anno 2021 a sostegno delle piccole e medie citta' d'arte e dei
borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici
dovuta all'epidemia di COVID-19. (21A07699)
(Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309)
Si comunica che nel sito del Dipartimento per gli affari interni
e territoriali, alla pagina web
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I decreti», e'
stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero
dell'interno in data 22 dicembre 2021 con il quale e' stato approvato
l'avviso pubblico per l'assegnazione del fondo per l'anno 2021 a
sostegno delle piccole e medie citta' d'arte e dei borghi
particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta
all'epidemia di COVID-19 per progetti contenenti misure per la
promozione ed il rilancio del patrimonio artistico ai sensi dell'art.
23-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Nell'avviso pubblico e' contenuto l'elenco dei comuni ammessi a
concorrere all'assegnazione del fondo.
Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 30 novembre 2021
Trasferimento dei fondi ai comuni al fine di consentire l'erogazione
dei servizi di trasporto scolastico in conformita' alle misure di
contenimento della diffusione del COVID-19. (21A07783)
(Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2022, n. 2)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita' del contributo
1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri di
riparto e le assegnazioni ai singoli comuni e alle forme associative
degli stessi delle risorse per l'anno 2021, pari a 150 milioni di
euro, del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi
dell'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. L'erogazione delle risorse finanziarie agli enti di cui al comma
1 fa salvo quanto dovuto alla societa' Consap S.p.a., quale soggetto
gestore dell'attivita' istruttoria della misura di cui al presente
decreto, ai sensi dell'art. 4.
Art. 2
Criteri di assegnazione delle risorse
1. Le risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, sono assegnate,
salvo quanto previsto al comma 2, a ciascun comune o forma
associativa di comuni nel limite del 30 per cento della spesa
sostenuta per il trasporto scolastico per l'esercizio finanziario
2019, al fine che essi le destinino ai servizi aggiuntivi di
trasporto scolastico connessi alla gestione degli effetti
dell'emergenza epidemiologica e al contenimento della diffusione del
virus COVID-19. Le maggiori spese sostenute possono essere riferite
all'anno scolastico 2020-2021 e, limitatamente alle obbligazioni
sottoscritte alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, all'anno scolastico 2021-2022. Restano escluse le
spese sostenute gia' oggetto di certificazione COVID-19 per l'anno
2020, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1°
aprile 2021.
3. Qualora, al termine delle attivita' istruttorie, le risorse
finanziarie disponibili siano inferiori alla somma dei contributi
richiesti ed ammissibili, il contributo da erogare e'
proporzionalmente ridotto per ciascun ente beneficiario.
Art. 3
Fasi procedimentali
1. Le fasi procedimentali, unitamente alle modalita' di
presentazione delle domande, sono disciplinate con decreto del
direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto da
adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Nella domanda sono attestati: la spesa sostenuta al fine di
erogare i servizi di trasporto scolastico per l'esercizio finanziario
2019 e le risorse destinate negli esercizi finanziari 2020 e 2021 al
fine di erogare servizi di trasporto scolastico aggiuntivi e di
adottare le misure connesse al trasporto scolastico di contenimento
della diffusione del COVID-19, ai sensi del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano escluse
le spese sostenute gia' oggetto di certificazione COVID-19 per l'anno
2020, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1°
aprile 2021. La domanda e' sottoposta a istruttoria e, qualora questa
si concluda con esito favorevole, sono assegnati i contributi di cui
all'art. 2.
Art. 4
Soggetto gestore
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
- Dipartimento per la mobilita' sostenibile - Direzione generale per
la sicurezza stradale e l'autotrasporto delega le attivita'
istruttorie e di pagamento al soggetto gestore di cui all'art. 1,
comma 2, mediante atto convenzionale, da sottoscrivere entro quindici
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che determina,
inoltre, le risorse di cui all'art. 1, comma 790, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, attribuibili a titolo di corrispettivo,
comprensivo di I.V.A. al 22%, al soggetto gestore, nell'ammontare non
superiore a 350.000,00 euro.
2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso
attribuite sulla base dell'atto di cui al comma 1, procede
all'istruttoria delle domande di cui all'art. 3, comma 2, e provvede,
ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili -
Dipartimento per la mobilita' sostenibile - Direzione generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto, alla realizzazione, alla
manutenzione dell'applicazione telematica che consente la gestione
del flusso documentale, all'assistenza ai comuni in sede di
presentazione della domanda, all'esecuzione dei pagamenti e a tutto
quanto previsto nel medesimo atto convenzionale di cui al comma 1.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi
di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022)
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare
nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore. (22G00002)
(Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2022, n. 4)
Vigente al: 8-1-2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(omissis)
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2
1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo
4-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni). -
1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino
al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di
cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica
ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea
residenti nel territorio dello Stato, nonche' ai cittadini stranieri
di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta', fermo
restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito
o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero
della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti
SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo' essere omessa o
differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della
vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle
circolari del Ministero della salute.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro
che compiono il cinquantesimo anno di eta' in data successiva a
quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il
termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.
Art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati
vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro). - 1. A decorrere dal
15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi
1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo
vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di
lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono
tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di
vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere
a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.
2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies
del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui
all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i
responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge
l'attivita' giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del
decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti
all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono
la propria attivita' lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono
effettuate con le modalita' indicate dall'articolo 9, comma 10, del
decreto-legge n. 52 del 2021.
3. Il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al
comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione
di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attivita'
lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e' effettuata
dai soggetti di cui al comma 2, nonche' dai rispettivi datori di
lavoro.
4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di
non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al
comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai
luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti
ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della
predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per
i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono
dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque
denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica
l'articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del
2021.
5. E' vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai
luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma
1.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II
del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione
amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del
decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una somma
da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari
secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione e' omessa o differita,
il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater,
comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della
retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del
contagio da SARS-CoV-2.
8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8 e
8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). - 1. In caso di inosservanza
dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti
casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano
iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano
effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel
rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del
Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano
effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario
entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19
previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.
87.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di
inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e
4-ter.
3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura
ivi stabilita, e' effettuata dal Ministero della salute per il
tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede,
sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo
vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo
Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema
Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale vaccinati per COVID-19, nonche' su quelli per cui non
risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al
medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano
esenti dalla vaccinazione. Per la finalita' di cui al presente comma,
il Sistema Tessera Sanitaria e' autorizzato al trattamento delle
informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni,
acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3,
comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche' al
trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le
modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87.
4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del
procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine
perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare
all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale
certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo
vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva
impossibilita'. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari
danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta
presentazione di tale comunicazione.
5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette
all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di
dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari
prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con
l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza
dell'obbligo vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi di cui al
comma 4.
6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda
sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo
vaccinale, ovvero l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma 4,
provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24
novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un
avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di
cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e
l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, passivamente legittimata.
8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a
cura dell'Agenzia delle entrate Riscossione ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilita'
speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.».
Art. 2
Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle universita',
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
e degli istituti tecnici superiori
1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Dal 1°
febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione
da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle
universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e degli istituti tecnici superiori.»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le
seguenti: «e del comma 1-bis»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «comma 1, lettera a),»
sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis)»;
c) al comma 3, le parole «il termine di sei mesi a decorrere dal
15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 giugno
2022»;
d) nella rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari» sono
sostituite dalle seguenti: «, degli istituti penitenziari, delle
universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e degli istituti tecnici superiori».
Art. 3
Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-bis:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e' consentito esclusivamente
ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19,
di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e
attivita', nell'ambito del territorio nazionale:
a) servizi alla persona;
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari,
attivita' commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il
soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona,
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i
Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello
sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli
internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e
minori.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c)
si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma
1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di
efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai
servizi, alle attivita' e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga
nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono
effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del
comma 4.»;
2) al comma 3, le parole «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
b) all'articolo 9-sexies:
1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' ai difensori, ai consulenti, ai
periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle
amministrazioni della giustizia»;
2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e
alle parti del processo.»;
3) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis.
L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla
mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al
comma 1 non costituisce impossibilita' di comparire per legittimo
impedimento.»;
c) all'articolo 9-septies, il comma 7 e' sostituito dal
seguente: «7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza
ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere
il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di
lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non
superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto
termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore
sospeso.».
2. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San
Marino, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti di cui al comma 1
non si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo
4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.».
Art. 4
Gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel
sistema educativo, scolastico e formativo
1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati
positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo,
scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non
paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti,
ferma restando l'applicazione per il personale scolastico
dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
per gli alunni si applicano le seguenti misure:
a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di
istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positivita' nella
stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al
medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attivita' per
una durata di dieci giorni;
b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:
1) in presenza di un caso di positivita' nella classe, si
applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico
rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di
positivita' e da ripetersi dopo cinque giorni;
2) in presenza di almeno due casi di positivita' nella classe,
si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata
di dieci giorni;
c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonche'
nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione
e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
1) con un caso di positivita' nella classe si applica alla
medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di
tipo FFP2 e con didattica in presenza;
2) con due casi di positivita' nella classe, per coloro che
diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o
di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere
effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con
l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.
Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini
summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la
durata di dieci giorni;
3) con almeno tre casi di positivita' nella classe, si applica
alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci
giorni.
2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere
nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea superiore a 37,5°.
Art. 5
Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella
popolazione scolastica
1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attivita' di
tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione
scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette
alla autosorveglianza di cui all'articolo 4, mediante l'esecuzione
gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene
SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione
medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di
libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e
419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le strutture sanitarie
aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e' autorizzata a favore del
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022,
a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi
incluse quelle confluite sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi
dell'art. 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106.
2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie per i
mancati introiti derivanti dall'applicazione del comma 1, il
Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, secondo le
medesime modalita' previste dai protocolli d'intesa di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
3. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e
fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Ordinanza del ministero della Salute 7 gennaio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00099)
(Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2022, n. 5)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
(omissis)
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2 di cui all'art. 4, comma 2, primo
periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad
applicarsi a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con
la chiusura delle cupole paravento, con finalita'
turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.
Art. 2
La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 10 gennaio
2022.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
***
Ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 31 dicembre 2021
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
817). (22A00020)
(Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2022, n. 5)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
(omissis)
Dispone:
Art. 1
1. Il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al
31 marzo 2022, mediante il soggetto attuatore individuato con decreto
del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 414 del 7
febbraio 2020, e successive modifiche e integrazioni, degli incarichi
di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'ordinanza del
Ministro della salute del 25 gennaio 2020 e alle ordinanze del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020,
n. 643 del 1° marzo, n. 645 dell'8 marzo 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 736 del 30 gennaio 2021, n. 772 del 30 aprile 2021 e n. 786
del 31 luglio 2021, nel limite massimo di cento medici, uno
psicologo, tre infermieri e cinque giornalisti con oneri quantificati
in euro 2.660.879,67.
2. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, gli incarichi di collaborazione di cui al comma 1,
continuano ad essere conferiti al personale medico abitato
all'esercizio della professione medica e iscritto al relativo ordine
professionale, anche durante l'iscrizione ai corsi di
specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori
dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle
incompatibilita' previste dai contratti di formazione specialistica
di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
3. Il personale medico di cui al comma 1, continua ad essere
autorizzato in via straordinaria anche allo svolgimento delle
funzioni proprie del medico di porto ed aeroporto in materia di
profilassi internazionale, di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637/2020.
4. Il soggetto attuatore e', altresi', autorizzato a prorogare fino
al 31 marzo 2022, l'affidamento in outsourcing del servizio di
contact center di primo livello attivato ai sensi dell'art. 1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
645 dell'8 marzo 2020 per il potenziamento del Servizio 1500 - numero
di pubblica utilita', cosi' come ampliato ed integrato dall'ordinanza
n. 804/2021, citata in premessa, con oneri quantificati in euro
3.099.674,83.
5. Il Ministero della salute e', altresi', autorizzato anche oltre
i limiti delle risorse assegnate nell'anno 2022, fermo restando il
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di durata massima
dell'orario di lavoro, a corrispondere al proprio personale non
dirigenziale direttamente impegnato nell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, compensi per prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente reso in presenza sul luogo di lavoro, nel limite
massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, esclusivamente nei
confronti dei dipendenti effettivamente impiegati in attivita'
direttamente connesse alla gestione della situazione emergenziale,
oltre i limiti quantitativi e di spesa previsti dalla normativa anche
contrattuale vigente in materia, nel limite massimo di spesa di euro
204.750,00 a carico delle risorse indicate al comma 6.
6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 4 e
5, quantificati nel limite massimo complessivo di euro 5.965.304,50
per l'anno 2022, si provvede a valere sulla contabilita' speciale di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 635 del 13 febbraio 2020. Il Ministero della salute e' autorizzato
a trasferire sulla predetta contabilita' speciale, in aggiunta alle
risorse residue ivi presenti pari a euro 4.122.839,00, ulteriori
risorse, pari a euro 1.842.465,50, allocate sul capitolo 4393 del
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie. A
tal fine il capitolo 4393 e' integrato di euro 1.842.465,50 per
l'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte
corrente di cui al comma 5 dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.