Cpi: attenzione alla scadenza di ottobre 2021.
C'è una data in ottobre 2021 - da non dimenticare - entro la quale è necessario procedere con l’attestazione di rinnovo periodico ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 151/2011 – con il correlato art. 5 del D.M. 7 agosto 2012 - per alcune attività ricomprese nell’allegato I del medesimo decreto (qualora la dichiarazione di inizio attività sia stata presentata fra il 1° gennaio 2000 e il 7 agosto 2011).
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Ciò vale a dire che i responsabili di queste attività - rientranti nelle tre categorie di rischio A, B, C - sono tenuti a inviare al comando provinciale vigili del fuoco l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che consiste, in sostanza, in una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.
A fronte della presentazione dell’attestazione, il comando rilascia una contestuale ricevuta.
Va ricordato che la periodicità dell’attestazione di rinnovo è pari a cinque anni per le attività di cui all’allegato I del D.P.R. 151/2011 con l’eccezione delle attività in parola (di cui per l’appunto ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77) per le quali questa scadenza è incrementata a dieci anni.
L’identificazione delle attività cui ci riferiamo è riportata nella tabella 1.
L’attestazione di rinnovo periodico deve essere effettuata per tutte le attività soggette, incluse quelle che in passato avevano una scadenza per il Cpi una tantum e per le quali invece è stata prevista la periodicità dell’attestazione di rinnovo di dieci anni. Per inciso, e come esito di quanto sopra, non è più corretto parlare di scadenza del Cpi o della Scia.
L’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere redatta utilizzando il formato previsto dalla normativa (si tratta del modulo “mod. PIN3-2014”) e va presentata al comando dei vigili del fuoco territorialmente competente entro la scadenza sopra ricordata col corredo dei seguenti documenti:
- l’asseverazione attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista antincendio (si tratta del modulo “mod. PIN3.1-2014”);
- l’attestato del versamento a favore della tesoreria provinciale dello Stato.
Il procedimento amministrativo si è di fatto pertanto semplificato. Questa semplificazione non deve però residualizzare l’importanza dell’applicazione dei principi della prevenzione incendi e della valutazione del rischio incendio nelle singole attività oggetto di rinnovo periodico.
Il coinvolgimento di un professionista antincendio assume un’importanza strategica anche in fase del rinnovo di cui qui trattiamo, in quanto fra le valutazioni attese vi è quella sulle eventuali modifiche dell’attività, con o senza aggravio delle condizioni di sicurezza.
Più in dettaglio, la normativa prevede una serie di condizioni che vanno valutate periodicamente e anche in fase di rinnovo:
modifiche rilevanti ai fini antincendio, senza aggravio delle condizioni di sicurezza (nuova Scia con dichiarazione di non aggravio delle condizioni di sicurezza);
- modifiche rilevanti ai fini antincendio, con aggravio delle condizioni di sicurezza, nuovo progetto di prevenzione incendi e presentazione al comando in base alla categoria di rischio (A, B, C);
- modifiche non rilevanti ai fini antincendio: comunicazione in occasione del rinnovo periodico della conformità antincendio.
L’identificazione degli adempimenti nei vari casi sopra elencati è riportata nella tabella 2.
La data entro cui va svolto l'adempimento è il 7 ottobre 2021.
(Cpi: attenzione alla scadenza di ottobre 2021)