Credito d’imposta sui materiali di recupero: la graduatoria dei beneficiari è stata allegata al decreto del Mase 5 febbraio 2024, n. 11, pubblicato sul sito del dicastero.
Di cosa si tratta
È un contributo rivolto alle imprese che hanno acquistato nel 2019 e 2020 prodotti e imballaggi provenienti da materiali di recupero.
Il contributo prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2019 e 2020 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna annualità.
In precedenza erano stati fissati, con il decreto interministeriale 14 dicembre 2021, i requisiti e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero per l’accesso all’agevolazione, nonché i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta.
Di seguito il decreto del Mase 5 febbraio 2024, n. 11; l'elenco delle imprese ammesse è disponibile in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 febbraio 2024, n. 11
(omissis)
DECRETA
Articolo 1 (Concessione agevolazioni)
1. In attuazione dell’articolo 5 del decreto n. 538 del 14 dicembre 2021 è approvato l’allegato B della relazione istruttoria acquisita con prot. MASE.INTERNA.0014619 del 26 gennaio 2024 contenente l’elenco delle 406 istanze ammissibili a finanziamento per un importo complessivo pari ad euro 6.712.753,70 (seimilionisettecentododicimilasettecentocinquantatre/70).
2. Le imprese ammesse alle agevolazioni di cui al comma 1 utilizzano l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto con il presente provvedimento con le modalità disciplinate all’articolo 6 del decreto n. 538 del 14 dicembre 2021.
Articolo 2 (Disposizioni finali)
1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it. Con la predetta modalità è assolto l’obbligo di comunicazione ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.