La disponibilità è di 60 milioni di euro
A fronte di situazioni di crisi industriale, il ministero dello Sviluppo economico ha deciso di incrementare la quota di finanziamenti per interventi di riconversione e riqualificazione produttive nella logica della crescita sostenibile (D.M. 1° febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2018). Le risorse disponibili, fra quelle giacenti e quelle nuove, sono pari a 60 milioni di euro. Il termine per l'assegnazione è stato differito dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.
Di seguito, il testo integrale del decreto.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 febbraio 2018
Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali. (18A02250)
(GU n.76 del 31-3-2018)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia; Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica; Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con progetti di riconversione e riqualificazione industriale adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria; Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle finalita' indicate nella stessa norma, tra cui quella di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, relativa al rafforzamento della struttura produttiva, al riutilizzo di impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede che il Fondo per la crescita sostenibile puo' operare anche attraverso le due distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni, e che per ciascuna delle finalita' del Fondo sia istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale, che prevede che le risorse del Fondo, fatto salvo il rispetto dei requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative previste dal decreto stesso, possono essere utilizzate per il finanziamento degli interventi non abrogati ai sensi dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, tra i quali gli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, con cui le risorse affluite al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 del predetto art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, pari a euro 73.022.417,67, destinate al finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge n. 181/1989, sono state attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 83 del 2012; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 2016, con cui, tra l'altro, sono state attribuite alla sopra menzionata sezione del Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie nel frattempo affluite al Fondo ai sensi del citato comma 10 dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, pari a euro 5.914.155,00, nonche' ulteriori euro 80.000.000,00 delle risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1201, destinando la somma complessiva di euro 85.914.155,00, oltre a euro 80.000.000,00 delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, all'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 181/1989, a integrazione quindi dell'importo assegnato con il predetto decreto ministeriale 19 marzo 2015; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2017, con il quale una quota pari a euro 148.768.097,18 delle risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di crisi, pari a euro 158.936.572,67, e' stata ripartita tra le diverse tipologie di intervento; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2017, con il quale sono state attribuite alla sopra menzionata sezione del Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie nel frattempo affluite al Fondo ai sensi del piu' volte citato comma 10 dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, pari a euro 18.457.730,00, nonche' ulteriori euro 51.373.794,51 delle risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1201, destinando la somma complessiva di euro 69.831.524,51 agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181; Visto il medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, nella parte in cui ripartisce tra le diverse tipologie di intervento il predetto importo di euro 69.831.524,51, nonche' l'importo di euro 10.168.475,49 che residua dalla precedente ripartizione di cui al menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 2017; Considerato che successivamente all'adozione del sopra citato decreto ministeriale 7 giugno 2017 sono affluite al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 ulteriori somme pari a euro 6.210.116,00, che sono pertanto anch'esse da attribuire all'apposita sezione del Fondo, per essere destinate al finanziamento degli interventi di cui alla legge n. 181/1989; Considerato che risultano esaurite le risorse finanziarie finora assegnate agli interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa, di seguito riepilogate: euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (decreto 31 gennaio 2017); euro 70.000.000,00 a valere sul Fondo unico legge n. 181/1989 (decreto 31 gennaio 2017); euro 45.000.000,00 a valere sul PON Imprese e competitivita' (decreto 31 gennaio 2017); euro 12.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (decreto 7 giugno 2017), in quanto destinate, in via programmatica, all'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 11/1989 nelle aree di crisi complessa di Piombino, Rieti, Livorno, Val Vibrata-Valle del Tronto-Piceno, Trieste, Campochiaro-Bojano-Venafro, Taranto e Gela; Considerato che e' necessario procedere all'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 181/1989 nell'ambito di accordi di programma relativi ai Progetti di riconversione e riqualificazione industriale per le aree di crisi complessa, tra i quali risultano di piu' prossima definizione quelli per le aree di Frosinone, Savona e Terni-Narni; Ritenuto, pertanto, di dover approntare la copertura finanziaria degli interventi predetti, quantificata complessivamente in euro 60.000.000,00, mediante l'assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile disponibili nella contabilita' speciale n. 1201; Considerato che l'utilizzo della quota di risorse del Programma nazionale operativo (PON) «Imprese e competitivita'»2014-2020 FESR, pari a euro 45.000.000,00, accantonata ai sensi del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017 in favore degli accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa, con conferma della riserva di euro 30.000.000,00 per l'area di Taranto, e' soggetto alla clausola della sottoscrizione dei medesimi accordi entro la scadenza del 31 dicembre 2017, prevista dallo stesso decreto ministeriale 31 gennaio 2017; Considerato che gli accordi di programma relativi alle aree di crisi industriale complessa di Taranto e Gela, ai quali e' destinato il predetto importo di euro 45.000.000,00 a valere sulle risorse del PON Imprese e competitivita', non sono stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2017, ma se ne prevede il perfezionamento nel corso del 2018; Ritenuto, pertanto, di differire la predetta scadenza del 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018; Accertato che nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, risultano disponibili, al netto degli impegni gia' assunti e in aggiunta al predetto importo di euro 6.210.116,00, risorse sufficienti per procedere alle ulteriori assegnazioni dianzi specificate, nella misura di euro 53.789.884,00, per un totale quindi di euro 60.000.000,00; Decreta: Art. 1 1. Una quota pari a euro 60.000.000,00 (sessantamilioni/00) delle risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile e' attribuita alla sezione del Fondo relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 ed e' destinata agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181. 2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano la quota assegnata agli interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 citato nelle premesse. 3. Il termine del 31 dicembre 2017 previsto all'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e' differito al 31 dicembre 2018. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.